TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/09/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 21 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 17/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]degli Abruzzi in Parte_1
L.gomare Trieste 38, (CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Di C.F._1
Donna del foro di SC EN ( ) - la quale chiede di ricevere C.F._2 eventuali comunicazioni di cancelleria alla pec ovvero al fax Email_1
n° 0861/340171- e presso il suo studio in Alba Adriatica al Viale della Vittoria 21 elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
Contro
c.f. nata a [...] il [...], con residenza in Alba CP_1 C.F._3
Adriatica via Dei Ludi 23, interno 12.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “• In via principale: voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che il sig. ha intrattenuto un rapporto lavorativo di Parte_1 natura subordinata a tempo pieno con la ditta individuale JE AC ut sopra;
2) per l'effetto, condannare la ditta resistente, in persona della titolare a corrispondere CP_1
1 al ricorrente la somma di € 1.200,00 o quella che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal mese di novembre 2022 al mese di dicembre 2022, nonché al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione al soddisfo,
3) condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
4) condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 4.1.2024 ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, titolare di impresa individuale, al pagamento della CP_1 somma di € 1.200,00 a titolo di retribuzione ordinaria, ferie e permessi non goduti e TFR, maturata nel corso del rapporto di lavoro.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di , in CP_1 forza di contratto di lavoro a tempo determinato, dal 2.4.2022 al 31.12.2022, come bracciante agricolo, e di non aver percepito la retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2022, nonché il TFR e le spettanze di fine rapporto, sottolineando di non aver mai ricevuto copia del contratto di assunzione, né le buste paga, e di aver prestato attività lavorativa dalle 7.00 alle
15.00 dal lunedì al sabato, a dispetto della formalizzazione del rapporto di lavoro come part time. Aggiungeva che, considerando che la precedente busta paga era di € 1.200, lo stesso sarebbe spettato per le mensilità successive, evidenziando che la resistente aveva nelle more chiuso la ditta individuale verosimilmente al fine di sottrarsi al pagamento delle spettanze dei lavoratori.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, a seguito di plurimi tentativi di notifica, non si è costituita e all'udienza del 20.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, effettuati diversi rinvii al fine di perfezionare correttamente il processo notificatorio, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale (con richiesta di deposito di conteggio analitico e di modello C/2 storico) ed è stata rinviata all'udienza del 17.9.2025 per discussione con termine per note.
2 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio della retribuzione ordinaria per i mesi di novembre e dicembre 2022, TFR e spettanze di fine rapporto, maturate nel corso del rapporto di lavoro agricolo intercorso con . CP_1
In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto da dal 2.4.2022, in forza di contratto di lavoro agricolo a tempo CP_1 determinato, come bracciante agricolo, addetto alla raccolta della frutta (cfr. modello Unilav).
3 Il rapporto di lavoro ha avuto una estensione temporale fino al 31.12.2022, a seguito di proroghe.
Nel modello Unilav non risulta indicato un orario di lavoro part time, ma emerge l'indicazione delle giornate di lavoro previste pari a 20. Nel modello C/2 storico non risulta, invece, leggibile l'ultima pagina afferente proprio alla instaurazione del rapporto di lavoro dedotto in causa.
Emerge, infine, dal modello C/2 storico, che il ricorrente è stato nuovamente assunto dal
1.1.2023 al 31.12.2023 da , anche se per stessa ammissione del lavoratore la CP_1 ditta è stata successivamente chiusa. Ad ogni modo tale nuovo contratto di lavoro non è oggetto di causa.
In base alle dichiarazioni assunte in sede di prova testimoniale, risulta confermato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della resistente, con un orario di lavoro a tempo pieno:
- ST : “Ho lavorato insieme al ricorrente in agricoltura ad Alba Tes_1
Adriatica per la produzione di fiori e verdure per nel 2022. Ho lavorato CP_1 fino a dicembre 2022 e ho iniziato nel 2021. Ho conosciuto il ricorrente a lavoro, non so quando è arrivato. Abbiamo lavorato per otto ore al giorno dalle 8.00 fino alle
19.00 con una pausa pranzo di un'ora. Lavoravamo dal lunedì al venerdì e ogni tanto anche il sabato”;
- ST : “Ho lavorato insieme al ricorrente nel 2022 da aprile Testimone_2 maggio fino a dicembre, dalle 8.00 alle 16.00/17.00 dal lunedì al sabato, per 6 giorni alla settimana, come agricoltore. Il mio ultimo mese di lavoro è stato novembre, a dicembre non ho lavorato perché è andata via e non ha pagato novembre CP_1 mentre i mesi precedenti sono stati pagati.”
Alla luce delle suddette evidenze istruttorie risulta, dunque, adeguatamente provata la fonte del credito pretesa dal ricorrente, risultando dimostrato che ha lavorato, con Parte_1 orario di lavoro a tempo pieno, come bracciante agricolo, alle dipendenze di dal CP_1
2.4.2022 al 31.12.2022.
Va, dunque, certamente accolta la domanda in relazione alle retribuzioni maturate nei mesi di novembre e dicembre 2022, nonché in relazione alla 13° mensilità maturata nel medesimo periodo lavorativo, oltre alle spettanze di fine rapporto ed il TFR.
4 In particolare, facendo riferimento al conteggio analitico elaborato su ordine del Giudice, risulterebbe al ricorrente l'importo di € 855,19 lordi per il mese di novembre (il mese di ottobre non è stato, invece, richiesto), l'importo di € 2.417,45 per la mensilità di dicembre
2022, comprensiva della 13° mensilità e delle spettanze di fine rapporto, nonché l'importo di
€ 674,90 a titolo di TFR.
Nelle conclusioni del ricorso e poi ancora in sede di note conclusionali, la parte ricorrente rivendica la minore somma di € 1.200,00 oltre ad € 330,00 a titolo di TFR – per un totale di €
1.530,00, sicchè, anche in base al principio della domanda, il credito va riconosciuto nei limiti di tale importo.
Non spetta, invece, la 14° mensilità inserita nel conteggio, in quanto non risulta prodotto il contratto collettivo di categoria che ne attesta la spettanza.
Al riguardo, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.530,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, nei valori minimi considerata la natura contumacia della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 21/2024 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente della complessiva somma di € 1.530,00 a titolo di differenze
5 retributive per il periodo dal mese di novembre 2022 al mese di dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.313,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 17/09/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...]degli Abruzzi in Parte_1
L.gomare Trieste 38, (CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Di C.F._1
Donna del foro di SC EN ( ) - la quale chiede di ricevere C.F._2 eventuali comunicazioni di cancelleria alla pec ovvero al fax Email_1
n° 0861/340171- e presso il suo studio in Alba Adriatica al Viale della Vittoria 21 elettivamente domiciliata in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
Contro
c.f. nata a [...] il [...], con residenza in Alba CP_1 C.F._3
Adriatica via Dei Ludi 23, interno 12.
RESISTENTE contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “• In via principale: voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere: 1) accertare e dichiarare che il sig. ha intrattenuto un rapporto lavorativo di Parte_1 natura subordinata a tempo pieno con la ditta individuale JE AC ut sopra;
2) per l'effetto, condannare la ditta resistente, in persona della titolare a corrispondere CP_1
1 al ricorrente la somma di € 1.200,00 o quella che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo dal mese di novembre 2022 al mese di dicembre 2022, nonché al pagamento a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione al soddisfo,
3) condannare la resistente al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
4) condannare, infine, la resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 4.1.2024 ha agito in Parte_1 giudizio dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di ottenere la condanna del proprio datore di lavoro, titolare di impresa individuale, al pagamento della CP_1 somma di € 1.200,00 a titolo di retribuzione ordinaria, ferie e permessi non goduti e TFR, maturata nel corso del rapporto di lavoro.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di , in CP_1 forza di contratto di lavoro a tempo determinato, dal 2.4.2022 al 31.12.2022, come bracciante agricolo, e di non aver percepito la retribuzione per i mesi di novembre e dicembre 2022, nonché il TFR e le spettanze di fine rapporto, sottolineando di non aver mai ricevuto copia del contratto di assunzione, né le buste paga, e di aver prestato attività lavorativa dalle 7.00 alle
15.00 dal lunedì al sabato, a dispetto della formalizzazione del rapporto di lavoro come part time. Aggiungeva che, considerando che la precedente busta paga era di € 1.200, lo stesso sarebbe spettato per le mensilità successive, evidenziando che la resistente aveva nelle more chiuso la ditta individuale verosimilmente al fine di sottrarsi al pagamento delle spettanze dei lavoratori.
1.2. La parte resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, a seguito di plurimi tentativi di notifica, non si è costituita e all'udienza del 20.11.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, effettuati diversi rinvii al fine di perfezionare correttamente il processo notificatorio, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e produzione documentale (con richiesta di deposito di conteggio analitico e di modello C/2 storico) ed è stata rinviata all'udienza del 17.9.2025 per discussione con termine per note.
2 L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alla parte ricorrente per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti costituite, parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La domanda è fondata e, come tale, merita accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.
Il ricorrente agisce in giudizio chiedendo il pagamento in proprio della retribuzione ordinaria per i mesi di novembre e dicembre 2022, TFR e spettanze di fine rapporto, maturate nel corso del rapporto di lavoro agricolo intercorso con . CP_1
In punto di diritto, è noto che, ai sensi dell'art. 2697 Cod. Civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 Cod. Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod. Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Applicando tali principi al caso di specie, risulta per tabulas che il ricorrente è stato assunto da dal 2.4.2022, in forza di contratto di lavoro agricolo a tempo CP_1 determinato, come bracciante agricolo, addetto alla raccolta della frutta (cfr. modello Unilav).
3 Il rapporto di lavoro ha avuto una estensione temporale fino al 31.12.2022, a seguito di proroghe.
Nel modello Unilav non risulta indicato un orario di lavoro part time, ma emerge l'indicazione delle giornate di lavoro previste pari a 20. Nel modello C/2 storico non risulta, invece, leggibile l'ultima pagina afferente proprio alla instaurazione del rapporto di lavoro dedotto in causa.
Emerge, infine, dal modello C/2 storico, che il ricorrente è stato nuovamente assunto dal
1.1.2023 al 31.12.2023 da , anche se per stessa ammissione del lavoratore la CP_1 ditta è stata successivamente chiusa. Ad ogni modo tale nuovo contratto di lavoro non è oggetto di causa.
In base alle dichiarazioni assunte in sede di prova testimoniale, risulta confermato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa come bracciante agricolo alle dipendenze della resistente, con un orario di lavoro a tempo pieno:
- ST : “Ho lavorato insieme al ricorrente in agricoltura ad Alba Tes_1
Adriatica per la produzione di fiori e verdure per nel 2022. Ho lavorato CP_1 fino a dicembre 2022 e ho iniziato nel 2021. Ho conosciuto il ricorrente a lavoro, non so quando è arrivato. Abbiamo lavorato per otto ore al giorno dalle 8.00 fino alle
19.00 con una pausa pranzo di un'ora. Lavoravamo dal lunedì al venerdì e ogni tanto anche il sabato”;
- ST : “Ho lavorato insieme al ricorrente nel 2022 da aprile Testimone_2 maggio fino a dicembre, dalle 8.00 alle 16.00/17.00 dal lunedì al sabato, per 6 giorni alla settimana, come agricoltore. Il mio ultimo mese di lavoro è stato novembre, a dicembre non ho lavorato perché è andata via e non ha pagato novembre CP_1 mentre i mesi precedenti sono stati pagati.”
Alla luce delle suddette evidenze istruttorie risulta, dunque, adeguatamente provata la fonte del credito pretesa dal ricorrente, risultando dimostrato che ha lavorato, con Parte_1 orario di lavoro a tempo pieno, come bracciante agricolo, alle dipendenze di dal CP_1
2.4.2022 al 31.12.2022.
Va, dunque, certamente accolta la domanda in relazione alle retribuzioni maturate nei mesi di novembre e dicembre 2022, nonché in relazione alla 13° mensilità maturata nel medesimo periodo lavorativo, oltre alle spettanze di fine rapporto ed il TFR.
4 In particolare, facendo riferimento al conteggio analitico elaborato su ordine del Giudice, risulterebbe al ricorrente l'importo di € 855,19 lordi per il mese di novembre (il mese di ottobre non è stato, invece, richiesto), l'importo di € 2.417,45 per la mensilità di dicembre
2022, comprensiva della 13° mensilità e delle spettanze di fine rapporto, nonché l'importo di
€ 674,90 a titolo di TFR.
Nelle conclusioni del ricorso e poi ancora in sede di note conclusionali, la parte ricorrente rivendica la minore somma di € 1.200,00 oltre ad € 330,00 a titolo di TFR – per un totale di €
1.530,00, sicchè, anche in base al principio della domanda, il credito va riconosciuto nei limiti di tale importo.
Non spetta, invece, la 14° mensilità inserita nel conteggio, in quanto non risulta prodotto il contratto collettivo di categoria che ne attesta la spettanza.
Al riguardo, il contegno processuale della parte resistente, che ha deciso di rimanere contumace - oltre a rivelare una significativa indifferenza della stessa per la vicenda - non ha consentito al presente giudicante di acquisire elementi di conoscenza ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati e documentati dalla parte ricorrente per suffragare la propria rivendicazione pecuniaria;
l'allegazione della parte ricorrente di non essere stata pagata delle poste economiche riconosciute, non ha, quindi, trovato alcuna prova contraria, della quale era la debitrice ed essere onerata.
In definitiva sintesi, il ricorso può essere accolto nei sensi e nei limiti sopra indicati, con condanna della parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 1.530,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147 del 2022, nei valori minimi considerata la natura contumacia della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 21/2024 contrariis reiectis, così provvede:
• In accoglimento della domanda, condanna al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente della complessiva somma di € 1.530,00 a titolo di differenze
5 retributive per il periodo dal mese di novembre 2022 al mese di dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
• Condanna la parte resistente a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.313,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
6