Ordinanza presidenziale 24 gennaio 2023
Sentenza breve 3 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 03/10/2023, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2023
N. 00446/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00165/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli articoli 74 e 114, comma 3, del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 165 del 2022, proposto da
SS EA, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo - Ufficio III Ambito territoriale per la Provincia dell’Aquila, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale dell’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, n. 33 del 22 marzo 2021, passata in giudicato.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione - Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo - Ufficio III Ambito territoriale per la Provincia dell’Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Con sentenza n. 33 del 22 marzo 2021 il Tribunale ordinario dell’Aquila, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) al pagamento, in favore di SS EA, della somma di euro 872,50 (ottocentosettantadue/50), a titolo di retribuzione professionale docenti per il periodo compreso tra il 12 settembre 2019 e il 7 marzo 2020, oltre interessi dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo.
Il MIUR non ha impugnato la sentenza nel termine di legge, per cui la stessa è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione rilasciata della cancelleria del Tribunale dell’Aquila in data 10 maggio 2023, versata in atti.
In data 17 maggio 2021 la sentenza è stata munita della formula esecutiva e, in tale forma, è stata notificata al MIUR presso la sede reale.
Con ricorso notificato e depositato in data 29 aprile 2022, SS EA, lamentando la mancata esecuzione della sentenza nella parte in cui condanna il MIUR al pagamento, in suo favore, di euro 872,50 (ottocentosettantadue/50) oltre interessi, ha domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sulla stessa.
Si è costituito in giudizio, con memoria di stile, il Ministero dell’Istruzione - Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo - Ufficio III Ambito territoriale per la Provincia dell’Aquila.
Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Sussistono tutti i presupposti, previsti dall’articolo 112, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo, per ordinare l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario dell’Aquila n. 33 del 22 marzo 2021, ossia:
a) il perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice della somma di denaro;
b) il passaggio in giudicato della sentenza;
c) il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, con l’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi (120) giorni dal perfezionamento, per l’amministrazione debitrice della somma di denaro oggetto di condanna, della notificazione della sentenza in forma esecutiva.
Il ricorso deve perciò essere accolto e, per l’effetto, il Collegio afferma l’obbligo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario dell’Aquila n. 33 del 22 marzo 2021, nel termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
In caso di inutile decorso del predetto termine e su impulso della parte ricorrente, il Tribunale nominerà un commissario ad acta, il quale provvederà, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente ed a spese di questa, a curare l’esecuzione della sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate, in favore dei difensori antistatari della ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario dell’Aquila n. 33 del 22 marzo 2021, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, nel termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore;
- condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, da distrarsi in favore degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, difensori antistatari della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO