Sentenza 12 febbraio 1986
Massime • 2
Per l'ammissibilità di una prova testimoniale vertente sul contenuto di un documento negoziale formato con la partecipazione delle parti, il giudice deve decidere esclusivamente in base al contenuto del documento, negando la prova, a norma dell'art. 2722 cod. civ., ove il documento contenga una volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa ed ammettendola, invece, allorché le espressioni usate e le varie clausole, valutate in connessione fra loro, determinino uno stato d'incertezza, anche parziale, su detta volontà, essendo in tal caso diretta non già a contraddire il contenuto della scrittura ma a precisarne la reale ed originaria essenza. ( V 1191/74, mass n 369235; ( V 578/71, mass n 350288; ( V 1196/65, mass n 312290; ( V 2948/63, mass n 264554).*
Il risarcimento del danno, sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale che da responsabilità contrattuale, è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto dannoso. Pertanto, il relativo credito, che è di valore e non è soggetto al principio nominalistico, viene soddisfatto, indipendentemente da qualsiasi specifica istanza in tal senso dell'interessato, con una quantità di moneta che, al momento della pronuncia, abbia in concreto, secondo il motivato avviso del giudice del merito, tale efficacia ripristinatoria. Consegue altresì che il giudice d'appello è tenuto ad adeguare la somma liquidata a detto titolo in primo grado, ritenuta congrua ovvero non contestata in ordine al suo ammontare, alla sopravvenuta svalutazione monetaria, indipendentemente da qualsiasi richiesta (essendo questa compresa nell'iniziale petitum) e salva inequivoca rinuncia della parte interessata. ( V 890/84, mass n 433090; ( V 894/81, mass n 411414; ( V 3925/79, mass n 400386; ( V 2284/69, mass n 341671; ( V 963/66, mass n 321922).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/02/1986, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1986 |
Testo completo
Per l'ammissibilità di una prova testimoniale vertente sul contenuto di un documento negoziale formato con la partecipazione delle parti, il giudice deve decidere esclusivamente in base al contenuto del documento, negando la prova, a norma dell'art. 2722 cod. civ., ove il documento contenga una volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa ed ammettendola, invece, allorché le espressioni usate e le varie clausole, valutate in connessione fra loro, determinino uno stato d'incertezza, anche parziale, su detta volontà, essendo in tal caso diretta non già a contraddire il contenuto della scrittura ma a precisarne la reale ed originaria essenza. ( V 1191/74, mass n 369235; ( V 578/71, mass n 350288; ( V 1196/65, mass n 312290; ( V 2948/63, mass n 264554).*