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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 4645/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Rizzo Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
in atti, dall'avv. Teodora Tofilatto
OPPOSTA
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 905/2022 emesso da Parte_1
questo Tribunale in data 27.10.2022 con cui gli è stato ingiunto di pagare, in favore di CP_1
in qualità di fideiussore di la somma di € 10.344,95 oltre interessi e spese del Parte_2
procedimento va accolta.
Secondo la prospettazione dell'opposta, con la predetta fideiussione l'opponente avrebbe garantito il credito, cedutole da BMW BANK GmbH – Succurale Italiana, da quest'ultima vantato nei confronti di , a seguito di un finanziamento a costui concesso per l'acquisto di Parte_2
un'autovettura BMW.
L'opponente ha negato di avere mai avuto rapporti con la cedente ed ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione.
Proposta, da parte di istanza di verificazione e disposta consulenza tecnica CP_1
d'ufficio grafologica al fine di accertare la riferibilità o meno, al della predetta sottoscrizione, Pt_2
l'opposta non è stata in grado di produrre l'originale del citato contratto ed ha chiesto che l'accertamento peritale venisse svolto sulla copia fotostatica depositata in atti.
Ebbene, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo nella sentenza n. 2777/2025, “il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli
artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale
del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi
che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione
(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, Rv. 670000 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 711 del
15/01/2018, Rv. 647974 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv. 636340 – 01; Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 27/01/2009, Rv.
606317 – 01;Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv. 599857 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del
14/05/2004, Rv. 572874 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000, Rv. 538859 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv. 534045 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv.
530696 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv. 503477 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10469
del 22/10/1993, Rv. 484022 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216 – 01)”.
a dedotto che, a sostegno della riferibilità all'opponente della sottoscrizione di CP_1
cui trattasi, militano una serie di elementi: la circostanza che , padre dell'opponente, Parte_2
non abbia proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, emesso nei confronti di entrambi;
il fatto che non abbia riscontrato la diffida ad adempiere inviatagli prima del Parte_1
proposizione del procedimento monitorio e, dopo la sua ricezione, non abbia proposto querela;
la circostanza che l'addetto alle vendite della concessionaria BMW presso cui la vettura è stata acquistata abbia dichiarato, in calce al contratto che l'opponente avrebbe sottoscritto in qualità di fideiussore, che entrambe le sottoscrizioni - quella di quest'ultimo e quella del debitore principale -
sono “vere ed autentiche ed apposte in nostra presenza dai sottoscrittori i cui dati personali su
riportati sono stati verificati dai documenti di identità esibiti ai sensi delle vigenti normative”.
Ebbene, premessa l'ovvia inefficacia probatoria della dichiarazione resa dall'addetto alle vendite della predetta concessionaria, in quanto non pubblico ufficiale, va rilevato che le predette circostanze potrebbero rilevare alla stregua di presunzioni, ovvero di fatti noti dai quali ricavare induttivamente la prova del fatto ignoto, cioè l'avvenuta sottoscrizione del contratto de quo da parte dell'opponente.
Sennonché va rilevato che, a norma del combinato disposto 2721, 2724 e 2729 u.c. cod. civ.,
la prova per presunzioni della predetta circostanza risulta inammissibile.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “in caso di disconoscimento della autenticità della
sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio
ed intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura, deve produrne
l'originale, al fine di ottenerne la verificazione. Altrimenti del contenuto del documento, compresa
l'autografia, può fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, a partire
dalle prova per testi (o per presunzioni) ove il contraente, secondo quanto previsto dall'articolo 2724,
n. 3, del codice civile, abbia smarrito senza sua colpa il documento originale” (Cass. n. 4474/2022).
Nel caso di specie non è possibile affermare che l'opposta abbia smarrito senza sua colpa l'originale del contratto di fideiussione, non potendo ritenersi sufficiente a dimostrare tale circostanza il fatto, da essa documentato, che l'abbia richiesto a BMW BANK GmbH – Succurale Italiana, atteso che non è stato in alcun modo provato che a detta richiesta quest'ultima non abbia dato riscontro.
Non può escludersi, infatti, che il contratto sia stato smarrito dalla stessa opposta e che la stessa, poi, per mera strategia difensiva, abbia inoltrato la predetta richiesta alla cedente, omettendo di produrre la nota con cui BMW BANK GmbH – Succurale Italiana le ha comunicato che l'originale del documento di cui trattasi le era stato regolarmente consegnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie l'opposizione, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 905/2022 emesso da questo
Tribunale in data 27.10.2022;
- condanna lla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in € CP_1 Parte_1
145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Brindisi, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa iscritta al n. 4645/2021 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Rizzo Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura CP_1
in atti, dall'avv. Teodora Tofilatto
OPPOSTA
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
L'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 905/2022 emesso da Parte_1
questo Tribunale in data 27.10.2022 con cui gli è stato ingiunto di pagare, in favore di CP_1
in qualità di fideiussore di la somma di € 10.344,95 oltre interessi e spese del Parte_2
procedimento va accolta.
Secondo la prospettazione dell'opposta, con la predetta fideiussione l'opponente avrebbe garantito il credito, cedutole da BMW BANK GmbH – Succurale Italiana, da quest'ultima vantato nei confronti di , a seguito di un finanziamento a costui concesso per l'acquisto di Parte_2
un'autovettura BMW.
L'opponente ha negato di avere mai avuto rapporti con la cedente ed ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione.
Proposta, da parte di istanza di verificazione e disposta consulenza tecnica CP_1
d'ufficio grafologica al fine di accertare la riferibilità o meno, al della predetta sottoscrizione, Pt_2
l'opposta non è stata in grado di produrre l'originale del citato contratto ed ha chiesto che l'accertamento peritale venisse svolto sulla copia fotostatica depositata in atti.
Ebbene, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo nella sentenza n. 2777/2025, “il giudizio di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, ai sensi degli
artt. 215 e 216 c.p.c., deve necessariamente svolgersi con una perizia grafica espletata sull'originale
del documento contenente la sottoscrizione, perché solo in tal modo è possibile rinvenire gli elementi
che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione
(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3603 del 08/02/2024, Rv. 670000 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 711 del
15/01/2018, Rv. 647974 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16551 del 06/08/2015, Rv. 636340 – 01; Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 7267 del 27/03/2014, Rv. 629895 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 27/01/2009, Rv.
606317 – 01;Sez. 1, Sentenza n. 6022 del 15/03/2007, Rv. 599857 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9202 del
14/05/2004, Rv. 572874 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 9869 del 27/07/2000, Rv. 538859 – 01; Sez. 2,
Sentenza n. 1831 del 18/02/2000, Rv. 534045 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11739 del 19/10/1999, Rv.
530696 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2911 del 04/04/1997, Rv. 503477 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10469
del 22/10/1993, Rv. 484022 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 5738 del 14/05/1992, Rv. 477216 – 01)”.
a dedotto che, a sostegno della riferibilità all'opponente della sottoscrizione di CP_1
cui trattasi, militano una serie di elementi: la circostanza che , padre dell'opponente, Parte_2
non abbia proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto, emesso nei confronti di entrambi;
il fatto che non abbia riscontrato la diffida ad adempiere inviatagli prima del Parte_1
proposizione del procedimento monitorio e, dopo la sua ricezione, non abbia proposto querela;
la circostanza che l'addetto alle vendite della concessionaria BMW presso cui la vettura è stata acquistata abbia dichiarato, in calce al contratto che l'opponente avrebbe sottoscritto in qualità di fideiussore, che entrambe le sottoscrizioni - quella di quest'ultimo e quella del debitore principale -
sono “vere ed autentiche ed apposte in nostra presenza dai sottoscrittori i cui dati personali su
riportati sono stati verificati dai documenti di identità esibiti ai sensi delle vigenti normative”.
Ebbene, premessa l'ovvia inefficacia probatoria della dichiarazione resa dall'addetto alle vendite della predetta concessionaria, in quanto non pubblico ufficiale, va rilevato che le predette circostanze potrebbero rilevare alla stregua di presunzioni, ovvero di fatti noti dai quali ricavare induttivamente la prova del fatto ignoto, cioè l'avvenuta sottoscrizione del contratto de quo da parte dell'opponente.
Sennonché va rilevato che, a norma del combinato disposto 2721, 2724 e 2729 u.c. cod. civ.,
la prova per presunzioni della predetta circostanza risulta inammissibile.
Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, “in caso di disconoscimento della autenticità della
sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio
ed intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dalla anzidetta scrittura, deve produrne
l'originale, al fine di ottenerne la verificazione. Altrimenti del contenuto del documento, compresa
l'autografia, può fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, a partire
dalle prova per testi (o per presunzioni) ove il contraente, secondo quanto previsto dall'articolo 2724,
n. 3, del codice civile, abbia smarrito senza sua colpa il documento originale” (Cass. n. 4474/2022).
Nel caso di specie non è possibile affermare che l'opposta abbia smarrito senza sua colpa l'originale del contratto di fideiussione, non potendo ritenersi sufficiente a dimostrare tale circostanza il fatto, da essa documentato, che l'abbia richiesto a BMW BANK GmbH – Succurale Italiana, atteso che non è stato in alcun modo provato che a detta richiesta quest'ultima non abbia dato riscontro.
Non può escludersi, infatti, che il contratto sia stato smarrito dalla stessa opposta e che la stessa, poi, per mera strategia difensiva, abbia inoltrato la predetta richiesta alla cedente, omettendo di produrre la nota con cui BMW BANK GmbH – Succurale Italiana le ha comunicato che l'originale del documento di cui trattasi le era stato regolarmente consegnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
- accoglie l'opposizione, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 905/2022 emesso da questo
Tribunale in data 27.10.2022;
- condanna lla rifusione delle spese di lite sostenute da che liquida in € CP_1 Parte_1
145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Brindisi, 15 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino