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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianfranco Pignataro Presidente dott. Giulio Corsini Giudice rel. est. dott.ssa Maria Cultrera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 163/2025 P.U., promosso
DA
, nata a [...] il [...], ivi residente in Parte_1
via F. Di Blasi n. 6 (c.f.: ), C.F._1 Parte_2
, nata a [...] il [...], residente a [...]in via
[...]
Libertà n. 100 (c.f.: ), entrambe rappresentate e difese C.F._2
dall'avv. Valeria Torre
RICORRENTI
(c.f.: , con sede a Palermo Controparte_1 C.F._3
in Via Cruillas n. 121 (domicilio digitale: Email_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato
❖❖❖ LETTO il ricorso promosso da e Parte_1 Parte_2
con il quale hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata
[...]
ex artt. 268 e ss. C.C.I.I. nei confronti della resistente;
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, comma 2, C.C.I.I., posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova a Palermo, ove è stabilita la sede dell'impresa;
CONSTATATO che l'impresa debitrice, cui sono stati ritualmente notificati via pec il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata e il decreto di convocazione alla trattazione del procedimento, non è comparsa;
RITENUTA sussistente la legittimazione attiva delle ricorrenti, il cui credito restitutorio nella misura complessiva di € 10.200,00 relativo alle fatture n. 3/2025 e n. 4/2025, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto di lavori, risulta comprovato dalla documentazione in atti (all.1-
4);
RITENUTO che la società convenuta – tenuto conto dei valori emergenti delle dichiarazioni dei redditi – rientra nella categoria del sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, C.C.I.I.);
RITENUTO infatti che dalla dichiarazione dei redditi del 2024 risultano ricavi per € 141mila circa, mentre nulla emerge dalle dichiarazioni dei due anni precedenti;
RITENUTO, inoltre, che risulta comprovato lo stato di insolvenza, e cioè
l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte (ex art. 268 comma 2 C.C.I.I.), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti delle ricorrenti, anche dall' esposizione debitoria attestata da Agenzia delle Entrate – Riscossione pari ad € 76.751,38
[informativa acquisita d'ufficio il 23 giugno 2025]; 2
RITENUTO, da ultimo, che alla luce di quanto precede risulta superata la soglia di indebitamento pari ad € 50.000,00;
RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dall'artt. 268 C.C.I.I.;
RILEVATO, infine, che occorre procedere alla nomina del Liquidatore attingendo dal registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
P.Q.M.
visti gli artt. 268, 269 e 270 C.C.I.I.;
PRONUNCIA
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di di CP_1 CP_1
(c.f.: , con sede a Palermo in Via Cruillas n. 121
[...] C.F._3
(domicilio digitale P. IVA;
n. REA PA - Email_1 P.IVA_1
431521;
NOMINA giudice delegato il dott. Giulio Corsini;
NOMINA liquidatore l'avv. Giuseppe Miria, con studio a Palermo in via Siracusa
n.10, invitandolo:
1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui la debitrice svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il
Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
3
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni della debitrice ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 C.C.I.I.;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ORDINA alla debitrice il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201
C.C.I.I.;
ORDINA la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
4
MANDA alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore nominato.
Palermo, 4 luglio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott. Giulio Corsini dott. Gianfranco Pignataro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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