CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. AN GR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 99 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
in Sestu (CA), in persona dell'amministratore Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_2 C.F._1
studio dell'Avv. AN Piras, che lo rappresenta e difende
appellante
contro
, detta (C.F. ), Controparte_1 CP_1 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Monica Tascedda, che la rappresenta e difende,
appellata
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse del in Sestu (CA): si confermano Parte_1
integralmente le domande, difese e conclusioni sviluppate nell'atto di impugnazione e si chiede che esse vengano accolte (1) rigettare la domanda di annullamento della delibera condominiale
05.08.24, dichiarandola valida;
2) condannare l'appellata al pagamento delle spese
processuale di I e II grado) previa ammissione del giuramento decisorio, definito mediante l'allegata comparsa (previa eventuale modifica delle relative formule, ai sensi dell'art. 236 del
C.P.C.):
nell'interesse di .: l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia: Controparte_1
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
in Sestu per violazione dell'art. 342 c.p.c.; Parte_1
2. Nel merito, rigettare l'appello in quanto manifestamente infondato e, per l'effetto, con-
fermare integralmente la sentenza n. 1978/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari in data
05.09.2024;
3. In ogni caso, condannare l'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa;
4. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione del 13 ottobre 2023 nella sua qualità di condomina, CP_1
Pagina 2 aveva impugnato davanti al Tribunale di Cagliari la delibera del 5 agosto 2023, adottata dall'assemblea del di Sestu per violazione dell'art. 66 Parte_1
disp. att. c.c.
L'attrice, in particolare, aveva dichiarato di aver ricevuto solo in data 3 agosto 2023, a mezzo di raccomandata postale inviata il precedente 31 luglio, l'avviso di convocazione per l'assemblea che si sarebbe riunita, in prima convocazione, il 5 agosto 2023 per la nomina dell'amministratore, mentre, il successivo 16 agosto 2023, aveva ricevuto dall'amministratrice nominata nell'occasione, il relativo verbale assembleare. Parte_2
Il Condominio, regolarmente citato a comparire, era stato dichiarato contumace dal Giudice
di primo grado con ordinanza del 16 giugno 2024.
Il Tribunale, con sentenza n. 1978 del 5 settembre 2024, in accoglimento della domanda attorea, aveva annullato le deliberazioni adottate dall'assemblea condominiale in data 5 agosto
2023 e, per l'effetto, condannato il condominio, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno di tale decisione, il Tribunale, dopo aver premesso che l'avviso di convocazione rientra nel novero degli atti unilaterali recettizi ai sensi dell'art. 1335 c.c. e che, perciò, deve essere non solo inviato ma anche ricevuto nei termini di legge, aveva rilevato che lo stesso era stato comunicato all'attrice solo in data 3 agosto 2023, in violazione … dell'art. 66 disp. att.
c.c. comma III, norma che stabilisce in minimo cinque giorni il termine dilatorio che deve intercorrere tra la comunicazione dell'avviso e la data fissata per l'adunanza in prima convocazione. Il predetto termine non era stato rispettato e, pertanto, il Giudice aveva annullato la delibera sopra menzionata.
1.2 Avverso tale sentenza il ha proposto tempestivo appello, relativamente al Parte_1
Pagina 3 capo in cui ha disposto l'annullamento della delibera condominiale suddetta e condannato
l'attuale appellante al pagamento delle spese processuali.
La decisione, a detta dell'appellante, per quanto esente da critiche, perlomeno sotto il profilo
del diritto, sia processuale che sostanziale poiché fondata sul dato, incontestabile, della tardività della ricezione della raccomandata, sarebbe, nondimeno, frutto di una
rappresentazione in fatto, da parte dell'attrice, del tutto parziale posto che ben oltre 5 giorni
prima a tale seduta, l'amministratrice del condominio aveva affisso nella vetrata posta nella
finestra collocata nell'androne dell'unico ingresso dell'edificio, una copia in formato “A3”,
della missiva di cui sopra e l'odierna appellata l'aveva staccata dal vetro e portata via con sé,
così realizzando una delle modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione indicate dall'art. 66 disp. att. c.c., e cioè la consegna a mano o, quantomeno, una sua forma equipollente;
a riprova di ciò aveva allegato una fotografia raffigurante la finestra condominiale summenzionata e il predetto avviso ivi affisso.
ha resistito eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità dell'atto di appello, CP_1
contestandone comunque la fondatezza e chiedendo la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni, in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.
L'appellante, con atto depositato il 29 ottobre 2025 ed integrato il 5 novembre 2025, ha dichiarato di volere deferire il giuramento decisorio a sulle seguenti CP_1
circostanze:
"giuro e giurando affermo o nego che già fin dal 20.07.2023, era stata affissa nella vetrata
posta nella finestra collocata nell'androne dell'unico ingresso dell'edificio del condominio sito
in Sestu, via Leonardo da Vinci n. 5, una copia in formato A3, contenente una comunicazione
riguardante il condominio medesimo;
Pagina 4 "giuro e giurando affermo o nego che il testo di detta comunicazione conteneva data, luogo
e oggetto dell'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini";
"giuro e giurando affermo o nego che il punto dove detta comunicazione era stata affissa, è
quello dove io sono passata quotidianamente sia per entrare che per uscire dall'appartamento
dove abito".
"giuro e giurando affermo o nego che, il 30.07.2023 ho raccolto e portato via dalla vetrata
posta nella finestra collocata nell'androne dell'unico ingresso dell'edificio del condominio sito
in Sestu, la comunicazione scritta in un foglio formato A3 contenente l'avviso della riunione
condominiale prevista per il 05.08.2023".
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla resistente.
L'appellante, infatti, ha circoscritto e delineato sufficientemente il profilo di doglianza relativo alla sentenza impugnata, avente ad oggetto l'erronea e incompleta rappresentazione dei fatti di causa.
La Suprema Corte, del resto, ha reiteratamente sottolineato che l'art. 342 c.p.c. va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio
Pagina 5 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
S.U. 13 dicembre 2022 n. 36481).
2.2 Passando, quindi, ad esaminare nel merito il motivo di appello, si deve osservare che lo stesso è infondato.
Circostanza pacifica e non contestata, infatti, è la tardività della ricezione della raccomandata che, come correttamente osservato dalla condomina appellata, è stata l'unica forma di
comunicazione dell'avviso di convocazione ritualmente tentata, in conformità del disposto di cui all'art. 66 disp. att. c.c.
Non può, invece, essere oggetto di valutazione la circostanza, per la prima volta allegata in questa sede, della presunta comunicazione, avvenuta mediante affissione di una copia dell'avviso di convocazione nella vetrata dell'androne.
Tale circostanza, del resto, è rimasta del tutto indimostrata;
in vero non potrebbe costituirne prova poiché inammissibile ai sensi dell'art 345, comma terzo, c.p.c la fotografia, priva di data certa e offerta in comunicazione nell'atto di appello: il , infatti, non ha in alcun Parte_1
modo dimostrato di non aver potuto produrre la fotografia durante il primo grado di giudizio nel quale, come d'altronde è suo diritto, aveva scelto di non costituirsi e, pertanto, di rimanere contumace.
Il come si è accennato, ha dichiarato di volere deferire alla controparte il Parte_1
giuramento decisorio, ma anche tale mezzo risulta inammissibile posto che i relativi capitoli sono stati formulati in maniera alternativa, aventi ad oggetto anche circostanze sfavorevoli alla parte nei cui confronti è stato deferito, di talché la sua eventuale mancata prestazione non potrebbe equipararsi all'ammissione dei fatti stessi. I capitoli del giuramento decisorio, in vero,
devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la
Pagina 6 lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione, come quella in esame, che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (si v. per tutte Cass. Sez. 1, Sent.
n. 9831 del 07/05/2014).
La medesima e circostanza, in ogni caso, contrariamente a quanto asserito dall'appellante,
sarebbe del tutto irrilevante in quanto non potrebbe comunque valutarsi alla stregua di una consegna a mano poiché, come affermato dalla Suprema Corte, l'art. 66, terzo comma, disp.
att. c.c. prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione all'assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che contempli modalità alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario (v.
Cass. Sez. II, Ord. n. 16399 del 18 giugno 2025).
2.2. L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, che, considerata la semplicità della causa, devono essere liquidate sulla base dei parametri minimi relativi alle cause di valore indeterminato con complessità bassa.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., considerata la
Pagina 7 brevissima durata del giudizio e la natura delle difese svolte.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da in Sestu avverso la Parte_1
sentenza n. 1978 del 5 settembre 2024 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle spese Controparte_1
del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 12 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. AN GR
Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Maria Sechi Consigliere
dott. AN GR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 99 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
in Sestu (CA), in persona dell'amministratore Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo Parte_2 C.F._1
studio dell'Avv. AN Piras, che lo rappresenta e difende
appellante
contro
, detta (C.F. ), Controparte_1 CP_1 C.F._2
residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Monica Tascedda, che la rappresenta e difende,
appellata
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse del in Sestu (CA): si confermano Parte_1
integralmente le domande, difese e conclusioni sviluppate nell'atto di impugnazione e si chiede che esse vengano accolte (1) rigettare la domanda di annullamento della delibera condominiale
05.08.24, dichiarandola valida;
2) condannare l'appellata al pagamento delle spese
processuale di I e II grado) previa ammissione del giuramento decisorio, definito mediante l'allegata comparsa (previa eventuale modifica delle relative formule, ai sensi dell'art. 236 del
C.P.C.):
nell'interesse di .: l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Voglia: Controparte_1
1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal
[...]
in Sestu per violazione dell'art. 342 c.p.c.; Parte_1
2. Nel merito, rigettare l'appello in quanto manifestamente infondato e, per l'effetto, con-
fermare integralmente la sentenza n. 1978/2024 emessa dal Tribunale di Cagliari in data
05.09.2024;
3. In ogni caso, condannare l'appellante, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni per lite temeraria, da liquidarsi in via equitativa;
4. Con vittoria di spese e onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione del 13 ottobre 2023 nella sua qualità di condomina, CP_1
Pagina 2 aveva impugnato davanti al Tribunale di Cagliari la delibera del 5 agosto 2023, adottata dall'assemblea del di Sestu per violazione dell'art. 66 Parte_1
disp. att. c.c.
L'attrice, in particolare, aveva dichiarato di aver ricevuto solo in data 3 agosto 2023, a mezzo di raccomandata postale inviata il precedente 31 luglio, l'avviso di convocazione per l'assemblea che si sarebbe riunita, in prima convocazione, il 5 agosto 2023 per la nomina dell'amministratore, mentre, il successivo 16 agosto 2023, aveva ricevuto dall'amministratrice nominata nell'occasione, il relativo verbale assembleare. Parte_2
Il Condominio, regolarmente citato a comparire, era stato dichiarato contumace dal Giudice
di primo grado con ordinanza del 16 giugno 2024.
Il Tribunale, con sentenza n. 1978 del 5 settembre 2024, in accoglimento della domanda attorea, aveva annullato le deliberazioni adottate dall'assemblea condominiale in data 5 agosto
2023 e, per l'effetto, condannato il condominio, in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese di lite.
A sostegno di tale decisione, il Tribunale, dopo aver premesso che l'avviso di convocazione rientra nel novero degli atti unilaterali recettizi ai sensi dell'art. 1335 c.c. e che, perciò, deve essere non solo inviato ma anche ricevuto nei termini di legge, aveva rilevato che lo stesso era stato comunicato all'attrice solo in data 3 agosto 2023, in violazione … dell'art. 66 disp. att.
c.c. comma III, norma che stabilisce in minimo cinque giorni il termine dilatorio che deve intercorrere tra la comunicazione dell'avviso e la data fissata per l'adunanza in prima convocazione. Il predetto termine non era stato rispettato e, pertanto, il Giudice aveva annullato la delibera sopra menzionata.
1.2 Avverso tale sentenza il ha proposto tempestivo appello, relativamente al Parte_1
Pagina 3 capo in cui ha disposto l'annullamento della delibera condominiale suddetta e condannato
l'attuale appellante al pagamento delle spese processuali.
La decisione, a detta dell'appellante, per quanto esente da critiche, perlomeno sotto il profilo
del diritto, sia processuale che sostanziale poiché fondata sul dato, incontestabile, della tardività della ricezione della raccomandata, sarebbe, nondimeno, frutto di una
rappresentazione in fatto, da parte dell'attrice, del tutto parziale posto che ben oltre 5 giorni
prima a tale seduta, l'amministratrice del condominio aveva affisso nella vetrata posta nella
finestra collocata nell'androne dell'unico ingresso dell'edificio, una copia in formato “A3”,
della missiva di cui sopra e l'odierna appellata l'aveva staccata dal vetro e portata via con sé,
così realizzando una delle modalità di trasmissione dell'avviso di convocazione indicate dall'art. 66 disp. att. c.c., e cioè la consegna a mano o, quantomeno, una sua forma equipollente;
a riprova di ciò aveva allegato una fotografia raffigurante la finestra condominiale summenzionata e il predetto avviso ivi affisso.
ha resistito eccependo, innanzitutto, l'inammissibilità dell'atto di appello, CP_1
contestandone comunque la fondatezza e chiedendo la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni, in via equitativa, ex art. 96 c.p.c.
L'appellante, con atto depositato il 29 ottobre 2025 ed integrato il 5 novembre 2025, ha dichiarato di volere deferire il giuramento decisorio a sulle seguenti CP_1
circostanze:
"giuro e giurando affermo o nego che già fin dal 20.07.2023, era stata affissa nella vetrata
posta nella finestra collocata nell'androne dell'unico ingresso dell'edificio del condominio sito
in Sestu, via Leonardo da Vinci n. 5, una copia in formato A3, contenente una comunicazione
riguardante il condominio medesimo;
Pagina 4 "giuro e giurando affermo o nego che il testo di detta comunicazione conteneva data, luogo
e oggetto dell'ordine del giorno dell'assemblea dei condomini";
"giuro e giurando affermo o nego che il punto dove detta comunicazione era stata affissa, è
quello dove io sono passata quotidianamente sia per entrare che per uscire dall'appartamento
dove abito".
"giuro e giurando affermo o nego che, il 30.07.2023 ho raccolto e portato via dalla vetrata
posta nella finestra collocata nell'androne dell'unico ingresso dell'edificio del condominio sito
in Sestu, la comunicazione scritta in un foglio formato A3 contenente l'avviso della riunione
condominiale prevista per il 05.08.2023".
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
2.1 Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla resistente.
L'appellante, infatti, ha circoscritto e delineato sufficientemente il profilo di doglianza relativo alla sentenza impugnata, avente ad oggetto l'erronea e incompleta rappresentazione dei fatti di causa.
La Suprema Corte, del resto, ha reiteratamente sottolineato che l'art. 342 c.p.c. va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio
Pagina 5 di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass.
S.U. 13 dicembre 2022 n. 36481).
2.2 Passando, quindi, ad esaminare nel merito il motivo di appello, si deve osservare che lo stesso è infondato.
Circostanza pacifica e non contestata, infatti, è la tardività della ricezione della raccomandata che, come correttamente osservato dalla condomina appellata, è stata l'unica forma di
comunicazione dell'avviso di convocazione ritualmente tentata, in conformità del disposto di cui all'art. 66 disp. att. c.c.
Non può, invece, essere oggetto di valutazione la circostanza, per la prima volta allegata in questa sede, della presunta comunicazione, avvenuta mediante affissione di una copia dell'avviso di convocazione nella vetrata dell'androne.
Tale circostanza, del resto, è rimasta del tutto indimostrata;
in vero non potrebbe costituirne prova poiché inammissibile ai sensi dell'art 345, comma terzo, c.p.c la fotografia, priva di data certa e offerta in comunicazione nell'atto di appello: il , infatti, non ha in alcun Parte_1
modo dimostrato di non aver potuto produrre la fotografia durante il primo grado di giudizio nel quale, come d'altronde è suo diritto, aveva scelto di non costituirsi e, pertanto, di rimanere contumace.
Il come si è accennato, ha dichiarato di volere deferire alla controparte il Parte_1
giuramento decisorio, ma anche tale mezzo risulta inammissibile posto che i relativi capitoli sono stati formulati in maniera alternativa, aventi ad oggetto anche circostanze sfavorevoli alla parte nei cui confronti è stato deferito, di talché la sua eventuale mancata prestazione non potrebbe equipararsi all'ammissione dei fatti stessi. I capitoli del giuramento decisorio, in vero,
devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la
Pagina 6 lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione, come quella in esame, che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (si v. per tutte Cass. Sez. 1, Sent.
n. 9831 del 07/05/2014).
La medesima e circostanza, in ogni caso, contrariamente a quanto asserito dall'appellante,
sarebbe del tutto irrilevante in quanto non potrebbe comunque valutarsi alla stregua di una consegna a mano poiché, come affermato dalla Suprema Corte, l'art. 66, terzo comma, disp.
att. c.c. prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione all'assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che contempli modalità alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario (v.
Cass. Sez. II, Ord. n. 16399 del 18 giugno 2025).
2.2. L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, che, considerata la semplicità della causa, devono essere liquidate sulla base dei parametri minimi relativi alle cause di valore indeterminato con complessità bassa.
Non sussistono, invece, i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., considerata la
Pagina 7 brevissima durata del giudizio e la natura delle difese svolte.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da in Sestu avverso la Parte_1
sentenza n. 1978 del 5 settembre 2024 del Tribunale di Cagliari;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore delle spese Controparte_1
del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.473,00 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 12 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. AN GR
Pagina 8