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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 29/09/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 519/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 519/2023 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
quale coniuge ed erede universale di , nato ad [...] il 9.3.1.953 e Persona_1
deceduto a Terni il 15.10.21, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pacelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Scarlatti n.37, giusta procura speciale apposta in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-Attrice in riassunzione=
nei confronti di
, con sede legale in , piazza della OP CP_1
Repubblica n.21, C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Morera P.IVA_1
e Riccardo Bencini, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Largo
Giuseppe Toniolo n.6, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione;
pagina 1 di 10 -convenuta=
OGGETTO: contratti BAri
CONCLUSIONI:
Per parte appellante in riassunzione come da note scritte per l'udienza del 15.1.25;
Per la parte appellata come alla comparsa di costituzione in riassunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 457/06 il Tribunale di Terni, in composizione collegiale, accoglieva la domanda subordinata proposta da dichiarando la risoluzione Persona_1
dell'ordine di acquisto di titoli del debito pubblico argentino impartito dall'attore alla
C.R. di il 29.6.1999, con conseguente condanna dell'istituto di credito CP_1
convenuto alla restituzione della somma di €.75.179,42 e ritrasferimento dei titoli alla
BA da parte del Per_1
La pronuncia del Tribunale di Terni veniva impugnata dalla C.R. di ed CP_1
all'esito del giudizio l'intestata Corte riformava la sentenza appellata, così decidendo:
“1) respinge la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto impartito da Per_1
alla di in data 29 giugno 1999, ferma rimanendo la OP CP_1
condanna della stessa al rimborso della somma investita dietro restituzione dei titoli
oggetto dell'ordine. 2) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra le parti. 3)
pone a carico della cassa le spese di c.t.u.” (sent. n.521/2011 depositata il 31.10.2011).
In buona sostanza la Corte perugina sosteneva che nella fattispecie dovesse ritenersi fondatamente provata la responsabilità della BA in ordine all'omessa informativa sulla rischiosità dell'investimento, con conseguente obbligo dell'istituto di credito di risarcire il danno arrecato al cliente, fermo restando che la violazione non era tale da comportare la risoluzione dell'ordine d'acquisto, di qui il rigetto della domanda di risoluzione (in riforma della sentenza del primo giudice); in ordine al quantum del danno pagina 2 di 10 da risarcire, la Corte territoriale riteneva che lo stesso fosse pari all'intera somma investita nell'acquisto dei titoli (€.75.179,42).
Con Avverso tale sentenza la C.R. di Orvieto proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo la BA lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art.1223 e 2697 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che, in caso di inadempimento contrattuale, il risarcimento è dovuto solo con riguardo ai pregiudizi che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento stesso, laddove, nel caso di specie, era mancata qualunque dimostrazione del nesso eziologico.
La Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri due (che riguardavano la possibilità di ottenere la reintegrazione in forma specifica in assenza di domanda della parte e la dimostrazione dell'effettiva entità del danno sofferto), onde cassava la sentenza impugnata e rinviava all'intestata Corte, in diversa composizione,
per il giudizio di rinvio.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso veniva giustificato col fatto che la Corte
territoriale aveva ipotizzato, erroneamente, un automatismo tra l'inadempimento dell'intermediario (rispetto ai doveri di informazione del cliente) e l'obbligo di risarcire il danno, senza considerare che il pregiudizio lamentato -conseguente all'inadempimento- dovesse risultare provato.
La C.R. di Orvieto Spa riassumeva la causa innanzi alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che con la sentenza n.318/2019 rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da e lo condannava a restituire a Persona_1
favore della BA le somme da questa versate in esecuzione della sentenza di primo grado. pagina 3 di 10 Sosteneva la corte perugina che in base all'accertata propensione al rischio dell'investitore si dovesse presumere, in base alla regola del “più probabile che non”,
che lo stesso non avrebbe desistito dall'investimento poi rivelatosi pregiudizievole, onde era da escludere un nesso causale tra la condotta omissiva della BA ed il danno prodotto, di qui il rigetto della domanda risarcitoria (essendo quella di risoluzione dell'ordine di acquisto oramai respinta con statuizione coperta dal giudicato).
Avverso la detta sentenza (n.318/2019) ha ricorso chiedendone la Persona_1
cassazione per due motivi: - con il primo il ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dall'art. 2729 c.c., degli articoli 21 e 23 TUF,
degli artt. 27, 28 e 29 Reg. n.11522/1998, degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. CP_2
2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui la
Corte di Appello ha escluso che, ove il fosse stato adeguatamente informato, Per_1
non avrebbe proceduto all'acquisto dei titoli (ed ha quindi negato la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento della BA ed il danno subito dall'attore); - con il secondo motivo il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 336 cpc, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto che, in assenza della domanda della parte, nulla si doveva disporre con riferimento alla restituzione dei titoli, senza considerare che la BA, pur avendo chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione della somma corrispostagli in esecuzione della sentenza di primo grado, non gli aveva offerto la retrocessione dei bond argentini che lo stesso ricorrente aveva restituito (al momento dell'incasso della predetta somma).
Con ordinanza n.19322/23, pubblicata il 7.7.2023, la prima sezione della Corte Suprema
ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo, e cassato la sentenza impugnata.
pagina 4 di 10 Posto che in ordine all'inadempimento dell'intermediario si era formato un giudicato interno, da ciò conseguiva l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra tale inadempimento ed il danno patito dall'investitore (Cass. n.23417/2016; Cass.
n.12544/2017), dato che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è in ogni caso fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte d'investimento (Cass. n.7288 del 2023).
In pratica la Corte di Appello era incorsa nell'errore di non dare seguito alla sentenza n.2949/2017 della prima sezione civile della Corte di cassazione che, da un lato aveva escluso che sussista un automatismo tra danno da inadempimento degli obblighi informativi e obbligo di risarcire il danno, ma dall'altro aveva ritenuto acclarato l'inadempimento della BA, affermando che la propensione al rischio dell'investitore non può integrare la prova contraria alla presunzione di esistenza del nesso causale tra l'accertato deficit informativo e la lamentata perdita del capitale investito (cfr. pag.13
dell'Ordinanza n.19322/23).
Con atto di citazione datato 31.8.2023 quale coniuge ed erede Parte_1
universale di (deceduto nelle more del giudizio il 15.10.2021), ha Persona_1
riassunto la causa innanzi all'intestata Corte ed ha chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata nei confronti della , con conseguente condanna Parte_2
della BA al rimborso/risarcimento della somma di €.75.179,42, restituita -in virtù
della sentenza di primo grado- dall'istituto di credito che aveva ricevuto indietro i bond argentini.
Radicatosi il contraddittorio, la C.R. di ha resistito alla domanda di parte CP_1
attrice sostenendo che la condotta del -precedente e successiva all'acquisto Per_1
di bond argentini- induce a ritenere che lo stesso, anche ove adeguatamente informato,
avrebbe proceduto ugualmente all'acquisto dei detti titoli;
di qui la richiesta di rigetto pagina 5 di 10 delle domande risarcitorie, con condanna dell'attrice in riassunzione alla restituzione di quanto corrisposto dalla BA, oltre al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 21.2.2024 il Consigliere istruttore ha assegnato alle parti termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'esito dell'udienza telematica del
15.1.2025.
*****
Rileva innanzitutto questa Corte che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”,
nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria, così come la prospettazione di nuove tesi difensive e la formulazione di nuove deduzioni (cfr. ex multis Cass. 14/12633; Cass.
13/8225; Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU.
n.9069/2003).
Tanto premesso, occorre osservare che nel cassare la sentenza n.318/2019, emessa dalla
Corte di Appello di Perugia in data 18.5.2019, la Suprema Corte ha specificato che in ordine agli inadempimenti informativi della BA si è formato un giudicato interno,
sicché al giudice del rinvio è precluso esaminare nuovamente la questione (cfr. pag.13
dell'Ordinanza n.19322/23).
Effettivamente già la sentenza del Tribunale di Terni, deliberata il 3.7.2006, aveva ritenuto che la C.R. di fosse venuta meno agli obblighi informativi di cui CP_1
all'art. 21 del TUF e del Reg. n.11522 del 1998; poi, in seguito, la Corte di CP_2
Appello di Perugia ha ribadito la violazione degli obblighi riscontrata dal primo giudice
(cfr. pag.2 della sent. n.521/2011) pagina 6 di 10 Avverso tale sentenza la i ha proposto ricorso per cassazione affidato Pt_2 CP_1
a tre motivi, ma nessuno dei tre ha investito la statuizione relativa all'inadempimento degli obblighi citati, tale statuizione deve pertanto ritenersi coperta dal giudicato interno,
come rilevato anche dall'Ordinanza della Suprema Corte n.19322/23.
Il detto provvedimento che ha cassato App. Perugia n.318/2019 ha poi enunciato il principio di diritto secondo cui dall'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra tale inadempimento ed il danno patito dall'investitore. La Suprema Corte ha aggiunto che trattasi di presunzione “suscettibile di prova contraria”, “senza che peraltro tale prova
possa consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio
dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse” (cfr. pag.
11).
In altri termini, anche l'investitore disposto ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati, visto che l'inosservanza dei doveri di informazione è pur sempre un fattore di disorientamento dell'investitore (Cass. n.7288/2023), quindi l'argomentazione su cui si fondava e si fonda tuttora la tesi della BA (cfr. pagg. 17-19 della comparsa del 25.1.2024), relativa alla propensione al rischio del non vale a vincere la citata presunzione. Per_1
Altro argomento che la convenuta allega a sostegno della propria tesi è che il Per_1
avesse atteso ben 4 anni dopo il default (2001) per lamentarsi del “deserto informativo”
(ibidem, pag.19), ma ad avviso di questo Collegio tale condotta successiva non incide né
punto, né poco, sulla lesione della libertà negoziale che si era verificata sei anni prima.
Infatti l'accertata violazione degli obblighi di informazione ed il suo rapporto di causalità con l'investimento effettuato non viene meno per il fatto che il cliente abbia pagina 7 di 10 deciso di far valere l'inadempimento qualche anno dopo il default, non potendosi desumere sufficienti elementi di valutazione sul fatto che dalla condotta attendista dell'investitore debba discendere il venir meno del citato nesso di causalità. In effetti su tale condotta possono aver inciso motivazioni contingenti del tutto prive di rilievo giuridico, ed in disparte la considerazione che l'investitore poteva in astratto configurarsi che il danno subito fosse eliso/ridimensionato sulla base delle scelte del paese emittente i bond (poi realizzatesi solo in parte).
Tanto premesso e ritenuta operante la presunzione del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'obbligo informativo che faceva capo alla BA ed il danno patito dall'investitore, resta da esaminare il problema del quantum della pretesa risarcitoria.
Ritiene al riguardo questo Collegio che il danno debba essere considerato pari alla somma che il aveva investito nell'acquisto di bond argentini nell'operazione Per_1
che, ove reso edotto dei rischi che assumeva, si presume non avrebbe effettuato, somma che deve essere maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data del default
(dicembre 2001) e fino alla sua restituzione da parte della BA (per effetto della sentenza di primo grado).
In proposito occorre infatti osservare che nel periodo intercorrente tra l'acquisto dei titoli ed il default il risulta aver percepito gli interessi maturati e, quanto al Per_1
periodo successivo, non è stato allegato alcun fatto dal quale ricavare che il cliente avrebbe potuto investire in altri strumenti finanziari che gli avrebbero garantito un ritorno superiore agli interessi di legge.
In definitiva, l'unico criterio possibile è quello di identificare il danno con l'esborso sostenuto per l'acquisto dei titoli (oltre agli interessi nella misura sopra indicata), anche in considerazione del fatto che parte attrice non ha più richiesto indietro i titoli del debito pagina 8 di 10 pubblico argentino (ridati alla BA in virtù della sentenza di primo grado), né la BA
li ha offerti, quindi sul punto è preclusa a questo Collegio ogni disamina.
Traendo le fila del ragionamento, l'attività istruttoria compiuta non consente di superare la presunzione dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'accertato inadempimento degli obblighi di corretta informazione della BA ed il danno patito dall'investitore, onde l'istituto di credito va condannato al risarcimento del danno subito da parte attrice che si ritiene pari all'esborso sostenuto per l'acquisto dei titoli (oltre agli interessi nella misura sopra indicata).
*****
Per tutte le argomentazioni sopra esposte la Corte adita:
- dichiara la sussistenza del nesso teleologico tra la condotta inadempiente (già
accertata) della BA in occasione della negoziazione dei titoli per cui è causa ed il danno subito da e, per l'effetto, condanna la Persona_1 OP
al risarcimento dei danni dallo stesso patiti che determina in €.75.179,42
[...]
oltre agli interessi legali dal gennaio 2002 fino alla restituzione della somma da parte della BA (per effetto della sentenza di primo grado);
- conferma il provvedimento di restituzione dei titoli a favore della OP
;
[...]
- dichiara che sussistono giustificati motivi, dati dalla soccombenza della parte attrice nel primo giudizio di legittimità, per compensare le spese di lite in quel grado di giudizio mentre, negli altri gradi di merito e di legittimità, condanna la BA a norma dell'art. 91 cpc, essendo risultata soccombente nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede: pagina 9 di 10 - dichiara la sussistenza del nesso teleologico tra la condotta inadempiente (già
accertata) della BA in occasione della negoziazione dei titoli per cui è causa ed il danno subito da e, per l'effetto, condanna la Persona_1 OP
al risarcimento dei danni dallo stesso patiti che determina in €.75.179,42
[...]
oltre agli interessi legali dal gennaio 2002 fino alla restituzione della somma da parte della BA (per effetto della sentenza di primo grado);
- conferma il provvedimento di restituzione dei titoli a favore della OP
;
[...]
- dichiara che sussistono giustificati motivi, dati dalla soccombenza della parte attrice nel primo giudizio di legittimità, per compensare le spese di lite in quel grado di giudizio;
- condanna la C.R. di a rimborsare le spese di lite di parte attrice che, CP_1
quanto al primo grado di appello, determina in €.6.500,00 per compensi, quanto al secondo giudizio di Cassazione in €.7.655,00 per compensi, quanto al presente grado in
€.9.997,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 29 settembre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 519/2023 R.G. promossa da
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
quale coniuge ed erede universale di , nato ad [...] il 9.3.1.953 e Persona_1
deceduto a Terni il 15.10.21, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Pacelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Scarlatti n.37, giusta procura speciale apposta in calce all'atto di citazione in riassunzione;
-Attrice in riassunzione=
nei confronti di
, con sede legale in , piazza della OP CP_1
Repubblica n.21, C.F. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Umberto Morera P.IVA_1
e Riccardo Bencini, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Largo
Giuseppe Toniolo n.6, giusta procura speciale apposta in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione;
pagina 1 di 10 -convenuta=
OGGETTO: contratti BAri
CONCLUSIONI:
Per parte appellante in riassunzione come da note scritte per l'udienza del 15.1.25;
Per la parte appellata come alla comparsa di costituzione in riassunzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 457/06 il Tribunale di Terni, in composizione collegiale, accoglieva la domanda subordinata proposta da dichiarando la risoluzione Persona_1
dell'ordine di acquisto di titoli del debito pubblico argentino impartito dall'attore alla
C.R. di il 29.6.1999, con conseguente condanna dell'istituto di credito CP_1
convenuto alla restituzione della somma di €.75.179,42 e ritrasferimento dei titoli alla
BA da parte del Per_1
La pronuncia del Tribunale di Terni veniva impugnata dalla C.R. di ed CP_1
all'esito del giudizio l'intestata Corte riformava la sentenza appellata, così decidendo:
“1) respinge la domanda di risoluzione dell'ordine di acquisto impartito da Per_1
alla di in data 29 giugno 1999, ferma rimanendo la OP CP_1
condanna della stessa al rimborso della somma investita dietro restituzione dei titoli
oggetto dell'ordine. 2) Compensa integralmente le spese di lite del grado tra le parti. 3)
pone a carico della cassa le spese di c.t.u.” (sent. n.521/2011 depositata il 31.10.2011).
In buona sostanza la Corte perugina sosteneva che nella fattispecie dovesse ritenersi fondatamente provata la responsabilità della BA in ordine all'omessa informativa sulla rischiosità dell'investimento, con conseguente obbligo dell'istituto di credito di risarcire il danno arrecato al cliente, fermo restando che la violazione non era tale da comportare la risoluzione dell'ordine d'acquisto, di qui il rigetto della domanda di risoluzione (in riforma della sentenza del primo giudice); in ordine al quantum del danno pagina 2 di 10 da risarcire, la Corte territoriale riteneva che lo stesso fosse pari all'intera somma investita nell'acquisto dei titoli (€.75.179,42).
Con Avverso tale sentenza la C.R. di Orvieto proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo la BA lamentava la violazione o falsa applicazione dell'art.1223 e 2697 cod. civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare che, in caso di inadempimento contrattuale, il risarcimento è dovuto solo con riguardo ai pregiudizi che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento stesso, laddove, nel caso di specie, era mancata qualunque dimostrazione del nesso eziologico.
La Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri due (che riguardavano la possibilità di ottenere la reintegrazione in forma specifica in assenza di domanda della parte e la dimostrazione dell'effettiva entità del danno sofferto), onde cassava la sentenza impugnata e rinviava all'intestata Corte, in diversa composizione,
per il giudizio di rinvio.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso veniva giustificato col fatto che la Corte
territoriale aveva ipotizzato, erroneamente, un automatismo tra l'inadempimento dell'intermediario (rispetto ai doveri di informazione del cliente) e l'obbligo di risarcire il danno, senza considerare che il pregiudizio lamentato -conseguente all'inadempimento- dovesse risultare provato.
La C.R. di Orvieto Spa riassumeva la causa innanzi alla Corte di Appello di Perugia, in diversa composizione, che con la sentenza n.318/2019 rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta da e lo condannava a restituire a Persona_1
favore della BA le somme da questa versate in esecuzione della sentenza di primo grado. pagina 3 di 10 Sosteneva la corte perugina che in base all'accertata propensione al rischio dell'investitore si dovesse presumere, in base alla regola del “più probabile che non”,
che lo stesso non avrebbe desistito dall'investimento poi rivelatosi pregiudizievole, onde era da escludere un nesso causale tra la condotta omissiva della BA ed il danno prodotto, di qui il rigetto della domanda risarcitoria (essendo quella di risoluzione dell'ordine di acquisto oramai respinta con statuizione coperta dal giudicato).
Avverso la detta sentenza (n.318/2019) ha ricorso chiedendone la Persona_1
cassazione per due motivi: - con il primo il ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione delle norme previste dall'art. 2729 c.c., degli articoli 21 e 23 TUF,
degli artt. 27, 28 e 29 Reg. n.11522/1998, degli artt. 115 e 116 cpc e dell'art. CP_2
2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui la
Corte di Appello ha escluso che, ove il fosse stato adeguatamente informato, Per_1
non avrebbe proceduto all'acquisto dei titoli (ed ha quindi negato la sussistenza del nesso causale tra l'inadempimento della BA ed il danno subito dall'attore); - con il secondo motivo il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 336 cpc, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto che, in assenza della domanda della parte, nulla si doveva disporre con riferimento alla restituzione dei titoli, senza considerare che la BA, pur avendo chiesto la condanna dell'appellato alla restituzione della somma corrispostagli in esecuzione della sentenza di primo grado, non gli aveva offerto la retrocessione dei bond argentini che lo stesso ricorrente aveva restituito (al momento dell'incasso della predetta somma).
Con ordinanza n.19322/23, pubblicata il 7.7.2023, la prima sezione della Corte Suprema
ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo, e cassato la sentenza impugnata.
pagina 4 di 10 Posto che in ordine all'inadempimento dell'intermediario si era formato un giudicato interno, da ciò conseguiva l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra tale inadempimento ed il danno patito dall'investitore (Cass. n.23417/2016; Cass.
n.12544/2017), dato che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è in ogni caso fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte d'investimento (Cass. n.7288 del 2023).
In pratica la Corte di Appello era incorsa nell'errore di non dare seguito alla sentenza n.2949/2017 della prima sezione civile della Corte di cassazione che, da un lato aveva escluso che sussista un automatismo tra danno da inadempimento degli obblighi informativi e obbligo di risarcire il danno, ma dall'altro aveva ritenuto acclarato l'inadempimento della BA, affermando che la propensione al rischio dell'investitore non può integrare la prova contraria alla presunzione di esistenza del nesso causale tra l'accertato deficit informativo e la lamentata perdita del capitale investito (cfr. pag.13
dell'Ordinanza n.19322/23).
Con atto di citazione datato 31.8.2023 quale coniuge ed erede Parte_1
universale di (deceduto nelle more del giudizio il 15.10.2021), ha Persona_1
riassunto la causa innanzi all'intestata Corte ed ha chiesto l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata nei confronti della , con conseguente condanna Parte_2
della BA al rimborso/risarcimento della somma di €.75.179,42, restituita -in virtù
della sentenza di primo grado- dall'istituto di credito che aveva ricevuto indietro i bond argentini.
Radicatosi il contraddittorio, la C.R. di ha resistito alla domanda di parte CP_1
attrice sostenendo che la condotta del -precedente e successiva all'acquisto Per_1
di bond argentini- induce a ritenere che lo stesso, anche ove adeguatamente informato,
avrebbe proceduto ugualmente all'acquisto dei detti titoli;
di qui la richiesta di rigetto pagina 5 di 10 delle domande risarcitorie, con condanna dell'attrice in riassunzione alla restituzione di quanto corrisposto dalla BA, oltre al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 21.2.2024 il Consigliere istruttore ha assegnato alle parti termini perentori per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'esito dell'udienza telematica del
15.1.2025.
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Rileva innanzitutto questa Corte che il giudizio di rinvio è “predeterminato” o “chiuso”,
nel senso che è fatto divieto alle parti di formulare nuove conclusioni, intese nell'ampio senso di qualunque attività assertiva o probatoria, così come la prospettazione di nuove tesi difensive e la formulazione di nuove deduzioni (cfr. ex multis Cass. 14/12633; Cass.
13/8225; Cass. 07/7500), data l'esigenza di realizzare l'interesse dell'ordinamento al progressivo esaurimento della controversia attraverso il giudizio (Cass. SS.UU.
n.9069/2003).
Tanto premesso, occorre osservare che nel cassare la sentenza n.318/2019, emessa dalla
Corte di Appello di Perugia in data 18.5.2019, la Suprema Corte ha specificato che in ordine agli inadempimenti informativi della BA si è formato un giudicato interno,
sicché al giudice del rinvio è precluso esaminare nuovamente la questione (cfr. pag.13
dell'Ordinanza n.19322/23).
Effettivamente già la sentenza del Tribunale di Terni, deliberata il 3.7.2006, aveva ritenuto che la C.R. di fosse venuta meno agli obblighi informativi di cui CP_1
all'art. 21 del TUF e del Reg. n.11522 del 1998; poi, in seguito, la Corte di CP_2
Appello di Perugia ha ribadito la violazione degli obblighi riscontrata dal primo giudice
(cfr. pag.2 della sent. n.521/2011) pagina 6 di 10 Avverso tale sentenza la i ha proposto ricorso per cassazione affidato Pt_2 CP_1
a tre motivi, ma nessuno dei tre ha investito la statuizione relativa all'inadempimento degli obblighi citati, tale statuizione deve pertanto ritenersi coperta dal giudicato interno,
come rilevato anche dall'Ordinanza della Suprema Corte n.19322/23.
Il detto provvedimento che ha cassato App. Perugia n.318/2019 ha poi enunciato il principio di diritto secondo cui dall'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra tale inadempimento ed il danno patito dall'investitore. La Suprema Corte ha aggiunto che trattasi di presunzione “suscettibile di prova contraria”, “senza che peraltro tale prova
possa consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio
dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse” (cfr. pag.
11).
In altri termini, anche l'investitore disposto ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati, visto che l'inosservanza dei doveri di informazione è pur sempre un fattore di disorientamento dell'investitore (Cass. n.7288/2023), quindi l'argomentazione su cui si fondava e si fonda tuttora la tesi della BA (cfr. pagg. 17-19 della comparsa del 25.1.2024), relativa alla propensione al rischio del non vale a vincere la citata presunzione. Per_1
Altro argomento che la convenuta allega a sostegno della propria tesi è che il Per_1
avesse atteso ben 4 anni dopo il default (2001) per lamentarsi del “deserto informativo”
(ibidem, pag.19), ma ad avviso di questo Collegio tale condotta successiva non incide né
punto, né poco, sulla lesione della libertà negoziale che si era verificata sei anni prima.
Infatti l'accertata violazione degli obblighi di informazione ed il suo rapporto di causalità con l'investimento effettuato non viene meno per il fatto che il cliente abbia pagina 7 di 10 deciso di far valere l'inadempimento qualche anno dopo il default, non potendosi desumere sufficienti elementi di valutazione sul fatto che dalla condotta attendista dell'investitore debba discendere il venir meno del citato nesso di causalità. In effetti su tale condotta possono aver inciso motivazioni contingenti del tutto prive di rilievo giuridico, ed in disparte la considerazione che l'investitore poteva in astratto configurarsi che il danno subito fosse eliso/ridimensionato sulla base delle scelte del paese emittente i bond (poi realizzatesi solo in parte).
Tanto premesso e ritenuta operante la presunzione del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'obbligo informativo che faceva capo alla BA ed il danno patito dall'investitore, resta da esaminare il problema del quantum della pretesa risarcitoria.
Ritiene al riguardo questo Collegio che il danno debba essere considerato pari alla somma che il aveva investito nell'acquisto di bond argentini nell'operazione Per_1
che, ove reso edotto dei rischi che assumeva, si presume non avrebbe effettuato, somma che deve essere maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data del default
(dicembre 2001) e fino alla sua restituzione da parte della BA (per effetto della sentenza di primo grado).
In proposito occorre infatti osservare che nel periodo intercorrente tra l'acquisto dei titoli ed il default il risulta aver percepito gli interessi maturati e, quanto al Per_1
periodo successivo, non è stato allegato alcun fatto dal quale ricavare che il cliente avrebbe potuto investire in altri strumenti finanziari che gli avrebbero garantito un ritorno superiore agli interessi di legge.
In definitiva, l'unico criterio possibile è quello di identificare il danno con l'esborso sostenuto per l'acquisto dei titoli (oltre agli interessi nella misura sopra indicata), anche in considerazione del fatto che parte attrice non ha più richiesto indietro i titoli del debito pagina 8 di 10 pubblico argentino (ridati alla BA in virtù della sentenza di primo grado), né la BA
li ha offerti, quindi sul punto è preclusa a questo Collegio ogni disamina.
Traendo le fila del ragionamento, l'attività istruttoria compiuta non consente di superare la presunzione dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'accertato inadempimento degli obblighi di corretta informazione della BA ed il danno patito dall'investitore, onde l'istituto di credito va condannato al risarcimento del danno subito da parte attrice che si ritiene pari all'esborso sostenuto per l'acquisto dei titoli (oltre agli interessi nella misura sopra indicata).
*****
Per tutte le argomentazioni sopra esposte la Corte adita:
- dichiara la sussistenza del nesso teleologico tra la condotta inadempiente (già
accertata) della BA in occasione della negoziazione dei titoli per cui è causa ed il danno subito da e, per l'effetto, condanna la Persona_1 OP
al risarcimento dei danni dallo stesso patiti che determina in €.75.179,42
[...]
oltre agli interessi legali dal gennaio 2002 fino alla restituzione della somma da parte della BA (per effetto della sentenza di primo grado);
- conferma il provvedimento di restituzione dei titoli a favore della OP
;
[...]
- dichiara che sussistono giustificati motivi, dati dalla soccombenza della parte attrice nel primo giudizio di legittimità, per compensare le spese di lite in quel grado di giudizio mentre, negli altri gradi di merito e di legittimità, condanna la BA a norma dell'art. 91 cpc, essendo risultata soccombente nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, contrariis reiectis così provvede: pagina 9 di 10 - dichiara la sussistenza del nesso teleologico tra la condotta inadempiente (già
accertata) della BA in occasione della negoziazione dei titoli per cui è causa ed il danno subito da e, per l'effetto, condanna la Persona_1 OP
al risarcimento dei danni dallo stesso patiti che determina in €.75.179,42
[...]
oltre agli interessi legali dal gennaio 2002 fino alla restituzione della somma da parte della BA (per effetto della sentenza di primo grado);
- conferma il provvedimento di restituzione dei titoli a favore della OP
;
[...]
- dichiara che sussistono giustificati motivi, dati dalla soccombenza della parte attrice nel primo giudizio di legittimità, per compensare le spese di lite in quel grado di giudizio;
- condanna la C.R. di a rimborsare le spese di lite di parte attrice che, CP_1
quanto al primo grado di appello, determina in €.6.500,00 per compensi, quanto al secondo giudizio di Cassazione in €.7.655,00 per compensi, quanto al presente grado in
€.9.997,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Perugia, lì 29 settembre 2025
Il Presidente relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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