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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/09/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2024 promossa da: con il patrocinio degli Avv. INTERNICOLA Antonino ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Boscotrecase (NA) via Promiscua n.20
ricorrente contro
(già ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino e CP_3 domiciliato in Lucca piazza Guidiccioni n.2 resistente
Oggetto: bonus docenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) La ricorrente, insegnante attualmente in servizio, ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti in relazione agli anni scolastici specificamente indicati in ricorso, essendo stata esclusa dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docente a tempo determinato.
La ricorrente lamenta come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiama i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato nonché nell'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
In particolare, la ricorrente deduce di aver prestato servizio presso il come Controparte_1
1 docente in forza di contratti a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
B) Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_2
) chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
[...]
Il ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale con riferimento all'anno scolastico CP_1
2018/2019 stante la diffida inviata da parte ricorrente solo in data 11/03/2024.
Inoltre, dopo aver affermato che sulla base dell'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 la carta elettronica del docente finalizzata all'aggiornamento professionale è espressamente riservata in favore dei docenti di ruolo, alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023, ha richiesto di limitare l'eventuale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, agli anni scolastici in cui ha stipulato contratti sino al 30 giugno o sino al 31 agosto (con eccezione dell'a.s. 2022/2023 per le supplenze al
31.8.2023) e con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell'orario pieno.
C) Parte ricorrente con note scritte del 28/07/2025 si riporta integralmente alle richieste avanzate con il sopra indicato ricorso chiedendone l'accoglimento.
Al contempo il con note scritte del 05/08/2025 reitera le conclusioni di cui alla memoria CP_1 difensiva insistendo nell'accoglimento delle eccezioni sollevate, anche per quanto riguarda la prescrizione quinquennale.
D) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_4
2 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_4
Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che, i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato - sebbene con orario a tempo pieno -, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.
Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della
Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1)La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
3 4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel
Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.
Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.” Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97
4 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_1 CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattatasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999.
Alla luce del contenuto delle autorevoli pronunce sopra richiamate e, in particolare, dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, considerato il pacifico svolgimento dell'attività di docenza per i periodi prospettati in ricorso e la permanenza in servizio della ricorrente, deve esserne dichiarato il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto e quindi con le specificazioni di seguito descritte. Con condanna del
[...]
all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie volte a consentire alla Controparte_1 parte ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
Tuttavia, deve essere accolta, l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento all'anno CP_1 scolastico 2018/2019 stante la diffida di cui in atti inoltrata da parte ricorrente in data 11/03/2024.
Infatti, stante quanto affermato dalla Corte di Cassazione circa la prescrizione dei docenti precari ancora in
5 servizio oppure ancora presenti nel circuito scolastico: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988,
n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti CP_1 che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020,
n. 10219).
“il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma
Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro
6 potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che si tratta di ricorso introdotto successivamente alle richiamate pronunce, si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, secondo gli importi minimi previsti dal dm 55/2014 per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto della natura seriale della controversia e maggiorati ai sensi dell'art.4 comma 1bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n.
107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM, per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024.
2) Per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ricevere la carta docenti e in accredito sulla stessa le somme corrispondenti a 500 euro per ogni anno scolastico indicato nel capo che precede, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario CP_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 937,30 per compensi oltre rimborso, iva e cpa come per legge.
Lucca, 4 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2024 promossa da: con il patrocinio degli Avv. INTERNICOLA Antonino ed elettivamente domiciliata Parte_1 presso il suo studio in Boscotrecase (NA) via Promiscua n.20
ricorrente contro
(già ) in Controparte_1 Controparte_2 persona del pro tempore, con il patrocinio del funzionario delegato dott.ssa Laura Marino e CP_3 domiciliato in Lucca piazza Guidiccioni n.2 resistente
Oggetto: bonus docenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A) La ricorrente, insegnante attualmente in servizio, ha adito il Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuto il diritto al c.d. bonus docenti in relazione agli anni scolastici specificamente indicati in ricorso, essendo stata esclusa dal beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 in quanto docente a tempo determinato.
La ricorrente lamenta come tale esclusione sia discriminatoria nonché in contrasto con i principi sanciti in sede europea all'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva n.70/1999 del Consiglio dell'Unione
Europea del 28 giugno 1999, avendo svolto mansioni identiche rispetto al personale di ruolo. Sul punto richiama i principi enunciati nella sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato nonché nell'ordinanza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21.
In particolare, la ricorrente deduce di aver prestato servizio presso il come Controparte_1
1 docente in forza di contratti a tempo determinato, nei seguenti anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
B) Si è costituito il (già Controparte_1 Controparte_2
) chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato.
[...]
Il ha preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale con riferimento all'anno scolastico CP_1
2018/2019 stante la diffida inviata da parte ricorrente solo in data 11/03/2024.
Inoltre, dopo aver affermato che sulla base dell'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 la carta elettronica del docente finalizzata all'aggiornamento professionale è espressamente riservata in favore dei docenti di ruolo, alla luce della pronuncia della Suprema Corte n. 29961/2023, ha richiesto di limitare l'eventuale accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente, agli anni scolastici in cui ha stipulato contratti sino al 30 giugno o sino al 31 agosto (con eccezione dell'a.s. 2022/2023 per le supplenze al
31.8.2023) e con orario di lavoro pari o superiore al 50% dell'orario pieno.
C) Parte ricorrente con note scritte del 28/07/2025 si riporta integralmente alle richieste avanzate con il sopra indicato ricorso chiedendone l'accoglimento.
Al contempo il con note scritte del 05/08/2025 reitera le conclusioni di cui alla memoria CP_1 difensiva insistendo nell'accoglimento delle eccezioni sollevate, anche per quanto riguarda la prescrizione quinquennale.
D) La causa è stata istruita documentalmente.
***
Il ricorso è fondato nei limiti di quanto di seguito espresso.
La normativa di riferimento è rappresentata dalla legge n. 107/2015, art. 1 comma 121, la quale sancisce che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo Controparte_2 professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...] con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni Controparte_4
2 dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico- per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_4
Il nodo problematico è rappresentato dal fatto che, i docenti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto part-time, mentre per quanto concerne i docenti con contratto a tempo determinato - sebbene con orario a tempo pieno -, pur svolgendo le medesime mansioni dei loro colleghi di ruolo ed essendo gli stessi sottoposti ai medesimi obblighi formativi, non usufruiscono del beneficio consistente nella attribuzione della carta docenti.
La questione è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 emessa a seguito dell'ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art. 363 bis c.p.c.
Questo Giudice si riporta a quanto affermato dalla Suprema Corte in tale sentenza, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., stante l'autorevolezza della
Corte e considerata l'identità delle questioni sottese nonché la funzione del nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia.
La Corte di Cassazione, nella pronuncia sopra menzionata, ha espresso i seguenti principi di diritto:
1)La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124/1999 o fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 124/1999 senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico non può essere utilizzato quale parametro di riferimento per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”, riguardando specifici fenomeni (quali la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo;
la retribuzione nei mesi estivi;
l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova).
3) Deve, quindi, trattarsi di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
3 4) Ai docenti di cui al punto 1 che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
5) A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
6) L'obbligazione in questione ha natura pecuniaria. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Tuttavia, ove nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Sulla questione si sono altresì espressi il Consiglio di Stato e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha ritenuto che la scelta Ministeriale- contenuta nel
Dpcm n. 32313 del 25 settembre 2015 poi sostituito dal Dpcm del 28 novembre 2016, i quali hanno definito le modalità di assegnazione della carta, indicando come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato- sia priva di ragione oggettiva anche considerando gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, che nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.
Così facendo si determina secondo il Consiglio di Stato “un sistema di formazione a doppia trazione quella dei docenti di ruolo la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.” Un tale sistema è incompatibile con i precetti costituzionali fissati negli articoli 3, 35 e 97
4 della Magna Carta, sia per la discriminazione che determina a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza n.450 del 18 maggio 2022 è intervenuta sulla conformità di questa normativa con la disciplina sancita in sede europea, stabilendo che “ La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
e non al personale docente a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio Controparte_1 CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”
Quanto alla sussistenza di “ragioni oggettive” tali da poter giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, la Corte ha sottolineato che un tale concetto richiede che la disparità di trattamento contestata deve essere supportata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, in grado di contraddistinguere il rapporto di impiego di cui trattatasi. Tali elementi non possono essere individuati nella mera natura temporanea del rapporto, dato che ciò si pone in contrasto con l'impianto e gli obiettivi fissati nella direttiva 70/1999.
Alla luce del contenuto delle autorevoli pronunce sopra richiamate e, in particolare, dei principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023, considerato il pacifico svolgimento dell'attività di docenza per i periodi prospettati in ricorso e la permanenza in servizio della ricorrente, deve esserne dichiarato il diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, l'accredito sulla carta docente di € 500 per ciascun anno scolastico nel quale vi sia stata supplenza annuale, fino al 30 giugno o al 31 agosto e quindi con le specificazioni di seguito descritte. Con condanna del
[...]
all'adozione delle attività propedeutiche e necessarie volte a consentire alla Controparte_1 parte ricorrente il pieno godimento del beneficio medesimo.
Tuttavia, deve essere accolta, l'eccezione di prescrizione sollevata dal con riferimento all'anno CP_1 scolastico 2018/2019 stante la diffida di cui in atti inoltrata da parte ricorrente in data 11/03/2024.
Infatti, stante quanto affermato dalla Corte di Cassazione circa la prescrizione dei docenti precari ancora in
5 servizio oppure ancora presenti nel circuito scolastico: “Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi". Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico. Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988,
n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti CP_1 che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione.
Diversamente, si verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020,
n. 10219).
“il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma
Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. 20.2 Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. Ritiene peraltro il collegio di dover precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro
6 potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso che si tratta di ricorso introdotto successivamente alle richiamate pronunce, si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, secondo gli importi minimi previsti dal dm 55/2014 per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto della natura seriale della controversia e maggiorati ai sensi dell'art.4 comma 1bis del medesimo decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al beneficio della carta elettronica di cui alla legge n.
107/2015, art.1 comma 121, così come attuato dal relativo DPCM, per gli AA.SS. 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024.
2) Per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ricevere la carta docenti e in accredito sulla stessa le somme corrispondenti a 500 euro per ogni anno scolastico indicato nel capo che precede, somme da impiegare negli stessi termini e secondo le medesime modalità dei docenti di ruolo.
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente antistatario CP_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 937,30 per compensi oltre rimborso, iva e cpa come per legge.
Lucca, 4 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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