TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2014, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Palumbo, presso il Parte_1
cui studio in S. Maria C.V. al Corso Garibaldi, n.87, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Controparte_1
Dell'Aria, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
presso il cui studio in
Frignano (CE) alla via G. Cesare n.16, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. dall'Avv. Carlo Puoti e con lui elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Patturelli
n. 89; giusta procura speciale per Notaio notaio in Bologna, del 13/07/1981, Rep. Persona_1 N°68326/5531;
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...] Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_4
domiciliata in Aversa alla via Linguiti n.42 presso l'Avv. Antonio Laiena
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Aversa n. 1810/2013, con la quale il Giudicante affermava la esclusiva responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro occorso in data 14.10.2010 in Aversa
all'intersezione Via Manzoni- Viale Kennedy.
In particolare, l'odierno appellante, convenuto in riconvenzionale in primo grado, affermava che il sinistro si era verificato per la sola colpevole condotta della conducente della CI tg. DW 500 XE
che, come riferito anche dai testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, usciva da Via Manzoni
in contromano.
L'appellante lamentava, pertanto, l'erroneità della sentenza gravata per avere il Giudice di prime cure mal valutato le prove acquisite e chiedeva quindi, di accertarsi e di dichiararsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa e, per Controparte_1
l'effetto, di condannarsi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti all'autovettura,
quantificati in Euro 4.294,04, oltre interessi, svalutazione monetaria e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestava i motivi di gravame proposti, chiedendone il rigetto.
Si costituiva in giudizio la quale contestava gli avversi motivi di gravame, Controparte_5
chiedendone il rigetto.
Non si costituivano in giudizio, invece, e , di cui va Controparte_3 Controparte_4
preliminarmente dichiarata la contumacia
Ciò posto, preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante provveduto ad una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Passando ora al merito della controversia, l'appello risulta fondato, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
La lettura della sentenza di primo grado e l'esame delle risultanze istruttorie portano a ritenere che il giudice di prime cure non abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di scontro tra veicoli.
Si ricorda, in particolare, che il secondo comma dell'art. 2054 c.c. stabilisce che si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Con riferimento all'ambito di applicabilità della presunzione di pari colpa di cui sopra, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che essa può trovare applicazione soltanto quando,
in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro e di attribuire le rispettive colpe;
detta presunzione di pari responsabilità, dunque, ha natura soltanto residuale (cfr. Cass. n. 4755/04).
In pratica la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., va affermata nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti.
Può accadere, tuttavia, che in esito all'istruzione risulti sicuramente accertata la colpa di uno dei conducenti, mentre non sia possibile stabilire se la condotta dell'altro sia o meno esente da colpa. In
questi casi, secondo la giurisprudenza di legittimità, la colpa accertata in concreto di uno dei conducenti può concorrere con la colpa presunta dell'altro, ex articolo 2054, comma 2, c.c. (cfr. Cass.,
sez. III n. 5635/97).
Quel che deve in ogni caso escludersi, è che il giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, possa esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza
(Cassazione n. 7479 del 20/03/2020).
Dunque, qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento.
Infatti, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dalla norma in esame, e non esonera quindi l'atro dall'onere della prova liberatoria.
Quest'ultima, infine, consiste nella dimostrazione, da parte del conducente che se ne vuole avvalere,
di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza
(prevedendo l'eventualità dell'altrui imprudenza) e di avere fatto il possibile per evitare l'incidente.
Ciò premesso in punto di diritto, il giudice di pace ha ritenuto sussistente l'esclusiva responsabilità
del , per effetto della velocità di guida non moderata, evincibile dal fatto che la CI di Parte_1
proprietà della era stata sospinta contro un'altra autovettura. CP_1
Il Giudice di prime cure ha altresì ritenuto che l'impatto tra la CI e l'Alfa Romeo del Parte_1
è avvenuto quando la CI aveva già superato l'incrocio. Effettivamente, a deporre in tal senso, vi sono le dichiarazioni dei testi oculari:
Il teste affermava: “…omissis… Ricordo che mi trovavo fuori al bar e Testimone_1
vedevo l'autovettura CI Delta, di colore grigio, che usciva dalla traversa di Via Manzoni
per immettersi sul Viale Kennedy, di fianco al BAR Pink House;
quando d'improvviso,
l'autovettura di colore bianco, urtava nella parte posteriore e laterale sinistra l'autovettura
CI Delta, la quale per l'effetto dell'urto, travolgeva, con la sua parte anteriore destra,
l'autovettura Lacetti di mio figlio, precisamente nella parte posteriore sinistra …omissis….”
Anche il testimone dichiarava “…omissis… ricordo di aver visto un auto CI Testimone_2
Delta di colore grigio scuro che da Via Manzoni, si immetteva sul Viale Kennedy, dopo aver
visto che non sopraggiungessero altre auto da entrambi i sensi di marcia, allorquando, un'Alfa
155 di colore bianco, che proveniva da Teverola, con direzione Napoli, a velocità sostenuta
impattava la nella parte posteriore -laterale sinistra e la faceva ruotare su se Parte_2
stessa facendola finire contro un auto Daewoo di colore grigio scuro.
Ancora, il testimone affermava: “ …omissis… ho visto una CI Delta di Testimone_3
colore grigio scuro che proveniva da via Manzoni e si immetteva su viale Kennedy, dopo essersi
accertata che non provenissero altre auto da entrambi i sensi di marcia, allorquando una Alfa
155, di colore bianco, con direzione di marcia Teverola - Napoli, che proveniva a velocità
abbastanza sostenuta, andava ad impattare con la propria parte anteriore la parte posteriore
sinistra della , a seguito dell'impatto la CI girava su se stessa andando ad Parte_2
urtare l'auto Daewoo di colore grigio.
Quindi, come emerge dalla prova testimoniale non percorreva Viale Kennedy a Parte_1
velocità moderata, bensì a velocità sostenuta.
A ciò si aggiunga che i danni da urto diretto riportati dall'autovettura CI , ubicati nella parte posteriore sinistra, dimostrano che lo scontro è effettivamente avvenuto quando l'incrocio era già stato ampiamente impegnato, e tale fatto conferma ulteriormente la velocità di guida del non consona. Parte_1 D'altra parte, però, ritenendo sussistente la colpa di , non può certo dirsi che la Parte_1
conducente della CI abbia dimostrato di essersi uniformata alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza., essendo emerso dalle prove che lo stesso si immetteva su via Kennedy,
provenendo, contromano, da via Manzoni.
Sul punto, la teste riferiva: “…omissis… ricordo che vedevo una macchina Testimone_4
scura che usciva da una stradina adiacente al Bar lato destro, che, se non sbaglio, si chiama
via Manzoni e, se non sbaglio, veniva contromano. Ricordo che l'autovettura di colore scuro
collideva con l'autovettura di colore bianco, che proveniva da Caserta verso Napoli, lungo il
viale Kennedy. Ricordo che l'auto bianca urtava l'auto scura che aveva già impegnato
l'incrocio e che usciva da via Manzoni, sul lato sinistro, ricordo che a seguito dell'urto, l'auto
scura veniva proiettata verso l'auto di mio marito ferma in sosta e la impattava con la propria
parte anteriore destra nella parte posteriore sinistra…omissis…”
Anche il teste , dichiarava “…omissis… ho visto che un auto CI di Testimone_5
colore blu, usciva dalla strada laterale al Pink House e si immetteva sul viale Kennedy, senza
fermarsi per dare precedenza, preciso che la CI usciva da una strada contromano poiché
strada di solo entrata su Viale Kennedy. L'auto 155 di colore grigio che proveniva da Aversa
con direzione Napoli su Viale Kennedy tenendo la propria destra ed a velocità moderata,
impattava con il suo lato anteriore la parte posteriore sinistra della CI che gli aveva
ostruito la strada, l'impatto avvenne nella corsia di marcia della Alfa155, preciso che l'impatto
avvenne al centro della carreggiata…omissis…”.
Il giudice di pace, in buona sostanza, si è limitato a valutare la sola condotta del conducente dell'autovettura Alfa Romeo 155 tg AM 119 CD, , mentre nulla ha detto Parte_1
con riferimento al comportamento dell'altro conducente.
Il conducente della CI, come riferito anche dai testi, usciva da Via Manzoni controsenso, così
violando le norme sulla circolazione (in particolare l'art.143 del C.d.S) e di quelle di comune prudenza . E tale illegittima condotta ha certamente influito sulla causazione dell'incidente, atteso che il conducente di un veicolo fa legittimo affidamento sul fatto che da una strada a senso unico di circolazione non possono provenire altri veicoli per immettersi nel flusso della circolazione.
Alla luce degli elementi probatori offerti, va allora riformata la sentenza impugnata e va affermata la concorrente responsabilità di e di Controparte_1 Parte_1
nella causazione dell'incidente.
[...]
Passando alla determinazione dei danni, si rileva che l'odierno appellante ha prodotto, in primo grado, un preventivo di riparazione, che quantifica l'ammontare del danno in € 4.292,04.
Orbene, il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere sì valutato ex art. 2729 c.c., ma solo se unito ad altri elementi di prova: in quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato a sua volta.
Da solo ed in sé considerato, esso non è che una valutazione: ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica.
In particolare, come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito, (Trib. Nola, 20.12.2007; Trib.
Napoli, sez. dist. Portici 17.12.2010), i preventivi, di norma, non hanno valore probatorio alcuno,
costituendo un documento di parte, che si compone parzialmente di un contenuto valutativo-tecnico e per il resto di una testimonianza, peraltro indiretta, relativamente alle parti che si vuole siano rimaste danneggiate nell'incidente; sicché, riguardo al primo aspetto partecipano dei limiti probatori delle consulenze di parte;
riguardo al secondo, finiscono per aggirare le garanzie del contraddittorio previste per l'assunzione della testimonianza.
Il preventivo da solo non ha attitudine a fondare la pretesa risarcitoria, ragion per cui correttamente parte appellante ha cercato di supportarlo con ulteriori elementi indiziari, quali la produzione delle fotografie del veicolo interessato.
Dal materiale probatorio, inoltre, non si riscontrano danni alla parte meccanica dell'autovettura, ma solo danni alla carrozzeria, peraltro di lievissima entità. Per tali motivi, tenuto conto del preventivo, dei rilievi fotografici e della vetustà del veicolo, il danno subito dall'autovettura dell'Alfa155 tg. AM 119CD di proprietà di , si Parte_1
determinata equitativamente in € 2.000,00 all'attualità.
Atteso l'accertato concorso di pari colpa dei conducenti, a , spetta il risarcimento Parte_1
nella misura della metà della somma come sopra indicata, per un importo pari a €1.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti nella misura della metà,
mentre la residua metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del g.i. dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 1063/2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la pari concorrente responsabilità di e Parte_1
, nella causazione del sinistro per cui è causa e Controparte_1
condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_5
al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 1000.00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà;
- condanna e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_5
al pagamento, in favore della parte appellante, della residua metà delle spese di lite, che per il primo grado liquida in € 780,00, di cui 55,00 per spese e € 725,00 per compensi,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, mentre per il secondo grado liquida in €
1.134,00 di cui € 70,50 per spese e € 1.063,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore, anticipatario.
S. Maria Capua Vetere, 13.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063 del Ruolo Generale per gli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2014, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Palumbo, presso il Parte_1
cui studio in S. Maria C.V. al Corso Garibaldi, n.87, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Controparte_1
Dell'Aria, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione;
presso il cui studio in
Frignano (CE) alla via G. Cesare n.16, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2
difesa dall'Avv. dall'Avv. Carlo Puoti e con lui elettivamente domiciliata in Caserta, alla via Patturelli
n. 89; giusta procura speciale per Notaio notaio in Bologna, del 13/07/1981, Rep. Persona_1 N°68326/5531;
APPELLATA
NONCHE'
, residente in [...] Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
E
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_4
domiciliata in Aversa alla via Linguiti n.42 presso l'Avv. Antonio Laiena
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Aversa n. 1810/2013, con la quale il Giudicante affermava la esclusiva responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro occorso in data 14.10.2010 in Aversa
all'intersezione Via Manzoni- Viale Kennedy.
In particolare, l'odierno appellante, convenuto in riconvenzionale in primo grado, affermava che il sinistro si era verificato per la sola colpevole condotta della conducente della CI tg. DW 500 XE
che, come riferito anche dai testi, sia di parte attrice che di parte convenuta, usciva da Via Manzoni
in contromano.
L'appellante lamentava, pertanto, l'erroneità della sentenza gravata per avere il Giudice di prime cure mal valutato le prove acquisite e chiedeva quindi, di accertarsi e di dichiararsi l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa e, per Controparte_1
l'effetto, di condannarsi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti all'autovettura,
quantificati in Euro 4.294,04, oltre interessi, svalutazione monetaria e spese di lite.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e contestava i motivi di gravame proposti, chiedendone il rigetto.
Si costituiva in giudizio la quale contestava gli avversi motivi di gravame, Controparte_5
chiedendone il rigetto.
Non si costituivano in giudizio, invece, e , di cui va Controparte_3 Controparte_4
preliminarmente dichiarata la contumacia
Ciò posto, preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante provveduto ad una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Passando ora al merito della controversia, l'appello risulta fondato, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
La lettura della sentenza di primo grado e l'esame delle risultanze istruttorie portano a ritenere che il giudice di prime cure non abbia fatto corretta applicazione dei principi in tema di scontro tra veicoli.
Si ricorda, in particolare, che il secondo comma dell'art. 2054 c.c. stabilisce che si presume fino a prova contraria che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Con riferimento all'ambito di applicabilità della presunzione di pari colpa di cui sopra, la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che essa può trovare applicazione soltanto quando,
in esito all'istruzione e dopo attenta valutazione di tutte le prove raccolte, il giudice venga comunque a trovarsi nella impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro e di attribuire le rispettive colpe;
detta presunzione di pari responsabilità, dunque, ha natura soltanto residuale (cfr. Cass. n. 4755/04).
In pratica la presunzione di eguale concorso di colpa dei conducenti di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., va affermata nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti.
Può accadere, tuttavia, che in esito all'istruzione risulti sicuramente accertata la colpa di uno dei conducenti, mentre non sia possibile stabilire se la condotta dell'altro sia o meno esente da colpa. In
questi casi, secondo la giurisprudenza di legittimità, la colpa accertata in concreto di uno dei conducenti può concorrere con la colpa presunta dell'altro, ex articolo 2054, comma 2, c.c. (cfr. Cass.,
sez. III n. 5635/97).
Quel che deve in ogni caso escludersi, è che il giudice, il quale abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, possa esimersi dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia o meno osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza
(Cassazione n. 7479 del 20/03/2020).
Dunque, qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente per stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento.
Infatti, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti, non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dalla norma in esame, e non esonera quindi l'atro dall'onere della prova liberatoria.
Quest'ultima, infine, consiste nella dimostrazione, da parte del conducente che se ne vuole avvalere,
di essersi pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza
(prevedendo l'eventualità dell'altrui imprudenza) e di avere fatto il possibile per evitare l'incidente.
Ciò premesso in punto di diritto, il giudice di pace ha ritenuto sussistente l'esclusiva responsabilità
del , per effetto della velocità di guida non moderata, evincibile dal fatto che la CI di Parte_1
proprietà della era stata sospinta contro un'altra autovettura. CP_1
Il Giudice di prime cure ha altresì ritenuto che l'impatto tra la CI e l'Alfa Romeo del Parte_1
è avvenuto quando la CI aveva già superato l'incrocio. Effettivamente, a deporre in tal senso, vi sono le dichiarazioni dei testi oculari:
Il teste affermava: “…omissis… Ricordo che mi trovavo fuori al bar e Testimone_1
vedevo l'autovettura CI Delta, di colore grigio, che usciva dalla traversa di Via Manzoni
per immettersi sul Viale Kennedy, di fianco al BAR Pink House;
quando d'improvviso,
l'autovettura di colore bianco, urtava nella parte posteriore e laterale sinistra l'autovettura
CI Delta, la quale per l'effetto dell'urto, travolgeva, con la sua parte anteriore destra,
l'autovettura Lacetti di mio figlio, precisamente nella parte posteriore sinistra …omissis….”
Anche il testimone dichiarava “…omissis… ricordo di aver visto un auto CI Testimone_2
Delta di colore grigio scuro che da Via Manzoni, si immetteva sul Viale Kennedy, dopo aver
visto che non sopraggiungessero altre auto da entrambi i sensi di marcia, allorquando, un'Alfa
155 di colore bianco, che proveniva da Teverola, con direzione Napoli, a velocità sostenuta
impattava la nella parte posteriore -laterale sinistra e la faceva ruotare su se Parte_2
stessa facendola finire contro un auto Daewoo di colore grigio scuro.
Ancora, il testimone affermava: “ …omissis… ho visto una CI Delta di Testimone_3
colore grigio scuro che proveniva da via Manzoni e si immetteva su viale Kennedy, dopo essersi
accertata che non provenissero altre auto da entrambi i sensi di marcia, allorquando una Alfa
155, di colore bianco, con direzione di marcia Teverola - Napoli, che proveniva a velocità
abbastanza sostenuta, andava ad impattare con la propria parte anteriore la parte posteriore
sinistra della , a seguito dell'impatto la CI girava su se stessa andando ad Parte_2
urtare l'auto Daewoo di colore grigio.
Quindi, come emerge dalla prova testimoniale non percorreva Viale Kennedy a Parte_1
velocità moderata, bensì a velocità sostenuta.
A ciò si aggiunga che i danni da urto diretto riportati dall'autovettura CI , ubicati nella parte posteriore sinistra, dimostrano che lo scontro è effettivamente avvenuto quando l'incrocio era già stato ampiamente impegnato, e tale fatto conferma ulteriormente la velocità di guida del non consona. Parte_1 D'altra parte, però, ritenendo sussistente la colpa di , non può certo dirsi che la Parte_1
conducente della CI abbia dimostrato di essersi uniformata alle norme della circolazione e a quelle di comune prudenza., essendo emerso dalle prove che lo stesso si immetteva su via Kennedy,
provenendo, contromano, da via Manzoni.
Sul punto, la teste riferiva: “…omissis… ricordo che vedevo una macchina Testimone_4
scura che usciva da una stradina adiacente al Bar lato destro, che, se non sbaglio, si chiama
via Manzoni e, se non sbaglio, veniva contromano. Ricordo che l'autovettura di colore scuro
collideva con l'autovettura di colore bianco, che proveniva da Caserta verso Napoli, lungo il
viale Kennedy. Ricordo che l'auto bianca urtava l'auto scura che aveva già impegnato
l'incrocio e che usciva da via Manzoni, sul lato sinistro, ricordo che a seguito dell'urto, l'auto
scura veniva proiettata verso l'auto di mio marito ferma in sosta e la impattava con la propria
parte anteriore destra nella parte posteriore sinistra…omissis…”
Anche il teste , dichiarava “…omissis… ho visto che un auto CI di Testimone_5
colore blu, usciva dalla strada laterale al Pink House e si immetteva sul viale Kennedy, senza
fermarsi per dare precedenza, preciso che la CI usciva da una strada contromano poiché
strada di solo entrata su Viale Kennedy. L'auto 155 di colore grigio che proveniva da Aversa
con direzione Napoli su Viale Kennedy tenendo la propria destra ed a velocità moderata,
impattava con il suo lato anteriore la parte posteriore sinistra della CI che gli aveva
ostruito la strada, l'impatto avvenne nella corsia di marcia della Alfa155, preciso che l'impatto
avvenne al centro della carreggiata…omissis…”.
Il giudice di pace, in buona sostanza, si è limitato a valutare la sola condotta del conducente dell'autovettura Alfa Romeo 155 tg AM 119 CD, , mentre nulla ha detto Parte_1
con riferimento al comportamento dell'altro conducente.
Il conducente della CI, come riferito anche dai testi, usciva da Via Manzoni controsenso, così
violando le norme sulla circolazione (in particolare l'art.143 del C.d.S) e di quelle di comune prudenza . E tale illegittima condotta ha certamente influito sulla causazione dell'incidente, atteso che il conducente di un veicolo fa legittimo affidamento sul fatto che da una strada a senso unico di circolazione non possono provenire altri veicoli per immettersi nel flusso della circolazione.
Alla luce degli elementi probatori offerti, va allora riformata la sentenza impugnata e va affermata la concorrente responsabilità di e di Controparte_1 Parte_1
nella causazione dell'incidente.
[...]
Passando alla determinazione dei danni, si rileva che l'odierno appellante ha prodotto, in primo grado, un preventivo di riparazione, che quantifica l'ammontare del danno in € 4.292,04.
Orbene, il preventivo di riparazione redatto da un terzo può essere sì valutato ex art. 2729 c.c., ma solo se unito ad altri elementi di prova: in quest'ultimo caso, infatti, può costituire un riscontro di elementi forniti aliunde, che corrobora quelli e ne è corroborato a sua volta.
Da solo ed in sé considerato, esso non è che una valutazione: ovvero la comparazione di uno stato di fatto con una operazione economica.
In particolare, come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito, (Trib. Nola, 20.12.2007; Trib.
Napoli, sez. dist. Portici 17.12.2010), i preventivi, di norma, non hanno valore probatorio alcuno,
costituendo un documento di parte, che si compone parzialmente di un contenuto valutativo-tecnico e per il resto di una testimonianza, peraltro indiretta, relativamente alle parti che si vuole siano rimaste danneggiate nell'incidente; sicché, riguardo al primo aspetto partecipano dei limiti probatori delle consulenze di parte;
riguardo al secondo, finiscono per aggirare le garanzie del contraddittorio previste per l'assunzione della testimonianza.
Il preventivo da solo non ha attitudine a fondare la pretesa risarcitoria, ragion per cui correttamente parte appellante ha cercato di supportarlo con ulteriori elementi indiziari, quali la produzione delle fotografie del veicolo interessato.
Dal materiale probatorio, inoltre, non si riscontrano danni alla parte meccanica dell'autovettura, ma solo danni alla carrozzeria, peraltro di lievissima entità. Per tali motivi, tenuto conto del preventivo, dei rilievi fotografici e della vetustà del veicolo, il danno subito dall'autovettura dell'Alfa155 tg. AM 119CD di proprietà di , si Parte_1
determinata equitativamente in € 2.000,00 all'attualità.
Atteso l'accertato concorso di pari colpa dei conducenti, a , spetta il risarcimento Parte_1
nella misura della metà della somma come sopra indicata, per un importo pari a €1.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono compensate tra le parti nella misura della metà,
mentre la residua metà segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella persona del g.i. dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 1063/2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara la pari concorrente responsabilità di e Parte_1
, nella causazione del sinistro per cui è causa e Controparte_1
condanna e in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_5
al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 1000.00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
- compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura della metà;
- condanna e , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_5
al pagamento, in favore della parte appellante, della residua metà delle spese di lite, che per il primo grado liquida in € 780,00, di cui 55,00 per spese e € 725,00 per compensi,
oltre spese generali, iva e cpa come per legge, mentre per il secondo grado liquida in €
1.134,00 di cui € 70,50 per spese e € 1.063,50 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore, anticipatario.
S. Maria Capua Vetere, 13.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola