Art. 934. Cessazione d'autorita' 1. L'ufficiale puo' essere collocato, d'autorita', in ausiliaria o nella riserva. 2. L'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' subordinata:
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.
a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, se si tratta di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente. La proposta e' formulata previo parere di una commissione militare, nominata di volta in volta dal Ministro e dal Capo di stato maggiore della difesa e il relativo provvedimento finale e' adottato con decreto del Presidente della Repubblica; b) alla determinazione del Ministro previo parere delle commissioni o autorita' competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento, se si tratta di ufficiale di altro grado.