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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/06/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composta da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1575/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Giuga e C.F._1
Tommaso Giuga, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Caccamo, sito in Palermo, via Giotto n. 8 (indirizzo p.e.c. dei difensori indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
ricorrente, e
presso la Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
1 convenuta, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 17 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha così concluso: “…reiterando quanto domandato nell'atto introduttivo e nei precedenti verbali di causa, anche per le finalità di natura istruttoria, e si riportano alle conclusioni formulate in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l'accoglimento, con condanna dell'ente convenuto a pagare in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma quantificata dai CC.TT.UU. nella relazione tecnica versata, pari ad
€ 257.629,05 oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi come da vigente tariffa professionale, comprese quelle per l'espletata CTU, da porsi a carico del soccombente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 settembre 2022, evocava in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la CP_1
l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore.
La ricorrente, premesso di essere proprietaria del fondo agricolo “Lavatesta”, sito nel territorio del comune di EN – meglio identificato al N.C.T. al foglio 72, particelle nn. 152 e 153 e al foglio 75, particelle nn. 13, 15, 61, 62, 63, 75, 76, 80, 83, 86, 87, 88, 89, 110, 111, 115, 116, 126, 127, 128, 136, 137, 138, 147, 201, 214, 334, 337, 338, 342 e 412 con estensione catastale complessiva di 12.01.62 ettari - chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del vicino fiume “Barbagianni” – affluente del fiume San Leonardo, iscritto al n. 185 dell'elenco delle acque pubbliche, GURI n. 238 del 21 settembre 1971 – avvenuta in seguito alle intense precipitazioni verificatesi nella giornata del 25 ottobre 2021.
Assumendo la natura demaniale del fiume “Barbagianni”, l'attrice riconduceva la verificazione dell'evento alla condizione di degrado in cui versava il predetto
2 corso d'acqua, privo di manutenzione da diversi anni e ricoperto di canne, arbusti, rovi ed alberi di varie specie, oltre che detriti accumulati nel corso degli anni, che ne diminuivano la capacità dell'alveo restringendolo in più punti – anche a causa dell'accumularsi di canne ed arbusti in un ponte posto a pochi metri dalla zona in questione – circostanze imputabili alla responsabilità dell'amministrazione convenuta ex art. 2051 o, in subordine, 2043 c.c..
Non si costituiva in giudizio la convenuta , di cui veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica d'ufficio e precisate per una prima volta le conclusioni dinnanzi al giudice delegato ed al collegio, la causa veniva rimessa sul ruolo con provvedimento del 26.01.2024, con mandato alla cancelleria di verificare l'esistenza di domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente e riferite a precedenti eventi alluvionali e di acquisire, in caso di riscontro positivo, le relative sentenze e relazioni di c.t.u..
Adempiuto il superiore mandato da parte della cancelleria, integrata la consulenza tecnica d'ufficio in atti e precisate nuovamente le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La proprietà dei fondi oggetto di causa in capo alla ricorrente risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (v. contratti di compravendita in notar del 6/3/2014, del 14/5/2015, e del 19 dicembre 2013; fascicolo Per_1 aziendale Agea ditta individuale Vecchio Sabrina).
Secondo la descrizione fornita dai c.t.u., i fondi, ubicati nella Contrada
“Lavatesta/Cicardo” del territorio comunale di EN, si estendono catastalmente per complessivi 11.92.84 Ha e si suddividono in due diversi corpi aziendali, distanti tra loro circa 1 km, ricadenti in un vasto comprensorio a vocazione agrumicola e condotti in regime di agricoltura biologica ai sensi dei
3 vigenti regolamenti comunitari.
I fondi agricoli esaminati hanno giacitura pianeggiante e rientrano, secondo la classificazione contenuta nella Carta dei suoli, nell'Associazione n. 18 (Suoli alluvionali-Vertisuoli), il cui indirizzo agronomico trova nell'agrumeto, nel vigneto, nei fruttiferi in genere o nel seminativo l'uso prevalente, con potenzialità produttiva variabile da buona a ottima. La superficie impiantata ad aranci, della varietà Tarocco e si estende per 8.09.18 Ha. Per_2
La circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume Barbagianni e della conseguente inondazione ha trovato conferma, oltre che in quanto direttamente rilevato dai consulenti in sede di sopralluogo, nell'analisi delle foto prodotte dalla ricorrente e delle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth ed in quelle satellitari (Sentinel 2 – L2A) scaricate dal sito scihub.copernicus.eu., nonché nelle analisi idrologiche condotte.
Tenuto conto della conformazione dei fondi oggetto di ricorso e della loro collocazione idrografica all'interno del bacino del fiume idrografico del fiume Barbagianni – indicato al n. 185 dell'elenco delle acque pubbliche (GURI n. 238 del 21 settembre 1971) con il nome “Fiume di EN e San Leonardo” – i consulenti hanno analizzato l'evento meteorico occorso il 24 ottobre 2021 al fine di calcolare tempi di corrivazione e ritorno ed accertare le cause dell'allagamento.
Gli ausiliari, una volta tracciato il bacino del menzionato corso d'acqua, ponendo la sezione di chiusura subito a monte dei terreni di proprietà della ricorrente, hanno calcolato la massima portata del fiume nella sezione di interesse, nonché i tempi di corrivazione e ritorno dell'evento per cui è causa.
All'esito delle superiori analisi, e tenuto conto della condizione del fondo della ricorrente al momento del sopralluogo, i professionisti hanno dunque ricondotto la verificazione dell'evento esondativo alla mancata manutenzione nel tempo del corso d'acqua, non in grado per questo di convogliare le portate di piena caratterizzate da tempi di ritorno compresi tra i 20 ed i 50 anni.
In particolare, si rileva nella relazione di c.t.u. che “I calcoli condotti hanno permesso di valutare che in corrispondenza della sezione di chiusura in esame, la massima portata di
4 deflusso superficiale conseguente alle precipitazioni del periodo esaminato, stimata in circa 340 m3/s, è risultata incompatibile con la capacità di convogliamento idraulico del corso d'acqua. Le indagini hanno evidenziato infatti che il corso d'acqua non è risultato idoneo a convogliare le portate di piena conseguenti ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno compresi tra 20 e 50 anni e pertanto non eccezionali.
Appare evidente, secondo i c.t.u., l'imputabilità della esondazione “alla ridotta capacità di convogliamento idraulico dell'alveo fluviale conseguente sia alla fitta vegetazione presente sul fondo e sulle sponde, sia al materiale solido depositatosi nel tempo che, in assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, ne hanno di fatto parzializzato la sezione trasversale e, in parte, ridotto le pendenze di fondo.” (cfr. pagina 26 consulenza).
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta - pubblica Controparte_1 amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere CP_1 omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua sopra indicati.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente
5 sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Attraverso i dati registrati dalle stazioni pluviografiche di Vizzini, Presa S. Nicola e EN Città – tutte gestite dall' – i c.t.u. Controparte_1 hanno infatti eseguito lo studio idrologico dell'evento piovoso per cui è causa, individuando l'evento alluvionale del 24 ottobre 2021 ed analizzando, in particolare, i dati pluviometrici rilevati in quelle date dalla rete di rilevamento territoriale con cadenza temporale 1, 3, 6, 12 e 24 ore
I suindicati valori, attraverso un attento studio di probabilità pluviometrica, hanno permesso di desumere che l'evento meteorico per cui è causa si è caratterizzato da un tempo di ritorno dal valore approssimativo compreso tra 20 e 50 anni e non è, dunque, considerabile come eccezionale, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri “scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
Non si ravvisano nella specie nemmeno profili di responsabilità in capo al danneggiato ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Il collegio peritale non ha infatti rilevato alcun comportamento colposo attribuibile alla ricorrente, idoneo a cagionare o aggravare i danni accertati, avendo affermato che: “alla luce di quanto accertato nel corso del sopralluogo non ritiene che vi siano comportamenti che possano avere in alcun modo contribuito alla causazione del danno” (cfr. pagina 40).
L'individuazione e quantificazione dei danni patiti da per Parte_1 effetto dell'esondazione è stata compiuta analiticamente dai consulenti basandosi sia su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi, che sull'analisi delle foto prodotte dalla ricorrente e delle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth ed in quelle satellitari (Sentinel 2 – L2A) scaricate
6 dal sito scihub.copernicus.eu..
Nel corso del sopralluogo l'agrumeto è risultato invaso dal limo e da altro materiale estraneo trasportato dalle acque esondate del fiume Barbagianni.
I consulenti hanno così stimato che circa un ettaro di agrumeto di recente impianto dovrà essere interamente reimpiantato “a causa della permanenza delle acque esondate acque esondate a contatto con gli apparati epigei ed ipogei che provocheranno una elevata mortalità dei giovani alberi presente” (Cfr. pagina 12 c.t.u.).
Parimenti invasa da limo, pietre ed altri materiali trasportati dalle acque esondate è risultata la stradella aziendale di circa 500 m, che per questo andrà sottoposta a ripulitura e successiva manutenzione. Anche il recinto di circa 400 m. lungo il confine tra i terreni aziendali e la contigua SP 69 è apparso danneggiato.
Ulteriori danni sono stati infine ravvisati dai consulenti riguardo ala porzione più anziana dell'agrumeto, ove una superficie di circa 5,0 Ha necessita di potatura straordinaria, trattamenti antiparassitari e sostituzione dell'impianto irriguo (cfr. pagina 13 c.t.u.).
Il calcolo dei danni è stato effettuato mediante l'utilizzazione dei Prezzari regionali dell'Agricoltura (2001 e 2023), dei “Costi Semplificati” pubblicati pubblicati col D.A. 40/GAB/2023, del Prezzario unico regionale dei Lavori Pubblici per la Regione Siciliana del 2022 aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26 D.L. n.50 del 17/05/2022 adottato con D.A 17/Gab del 29/06/2022e prorogato con D.A n. 4 GAB del 20/01/2023.
Rinviandosi alla relazione in atti (pagg. 32 ss.) – che il Collegio reputa di poter recepire integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censure – si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno:
a) costi per il ripristino degli impianti e delle normali condizioni colturali (danno emergente) per €223.457,96 (di cui €8.253,50 per l'eliminazione dei detriti ed il riposizionamento delle piante abbattute dalle acque;
€13.123,25 per la manutenzione della stradella aziendale;
€10.800,00 per il recupero della recinzione abbattuta;
€27.300,00 per la potatura ed il ripristino di parte dell'impianto arboreo danneggiato;
€8.446,50 per l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari;
€13.800,00 per il ripristino dell'impianto ali gocciolanti ed
7 €16.700,00 per il reimpianto dell'agrumeto); b) danni da mancato reddito (lucro cessante) per €159.205,80 (di cui
€110.455,80 quale perdita dei frutti pendenti sull'intero agrumeto ed €48.750,00 quali mancati redditi dell sottoposto a potatura straordinaria per un CP_3 anno).
Per quanto detto, l'Autorità convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €257.629,05.
Gli ausiliari, a tal fine espressamente incaricati, hanno curato di scongiurare ogni eventuale duplicazione del risarcimento con riferimento ai danni patiti dalla stessa ricorrente per effetto degli eventi verificatisi nel mese di ottobre 2018, per i quali era stato avviato e definito altro giudizio (n. 1703/2019 R.G.). In particolare, hanno verificato che la ricorrente aveva già posto rimedio ai danni riportati a causa della precedente esondazione (“il presente collegio ritiene che l'eventuale risarcimento che la orrà riconoscere sulla base di quanto accertato da questo collegio non costituisca una duplicazione di voci risarcitorie in quanto le spese di recupero dei danni accertati dal precedente collegio erano già già state sostenute prima del sopralluogo dell'8/10/2020 effettuato dal precedente collegio prima dell'evento meterorico del 24- 25/10/2021 oggetto di studio dell'attuale collegio”).
Trattandosi di debito di valore, su tale importo, devalutato al 24 ottobre 2021 e rivalutato anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la , soccombente, va CP_1 condannata alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €10.800,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.800,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA.
8 Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste interamente a carico della parte convenuta soccombente.
p.q.m
.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della presso Controparte_1 la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, così provvede:
- dichiara l del Distretto Idrografico della presso Controparte_1 CP_1 la Presidenza della responsabile dei danni causati il 26 Controparte_2 ottobre 2021 dalla esondazione del fiume Barbagianni nei confronti della ricorrente;
- condanna, per l'effetto, l Controparte_1
presso la Presidenza della , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore di Pt_1
a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva
[...] di €257.629,05., oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 25 ottobre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' Controparte_1 presso la alla rifusione, nei confronti della Controparte_2 ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €10.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice Est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
9
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
riunito in camera di consiglio, composta da:
1) dott. Giuseppe Lupo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Giudice delegato,
3) ing. Massimo Iovino Giudice esperto,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1575/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Giuga e C.F._1
Tommaso Giuga, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maurizio Caccamo, sito in Palermo, via Giotto n. 8 (indirizzo p.e.c. dei difensori indicati in atti ai fini delle comunicazioni),
ricorrente, e
presso la Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura in Palermo, via Villareale n. 6 (indirizzo p.e.c. indicato in atti),
1 convenuta, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 17 settembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha così concluso: “…reiterando quanto domandato nell'atto introduttivo e nei precedenti verbali di causa, anche per le finalità di natura istruttoria, e si riportano alle conclusioni formulate in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendone l'accoglimento, con condanna dell'ente convenuto a pagare in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma quantificata dai CC.TT.UU. nella relazione tecnica versata, pari ad
€ 257.629,05 oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese e compensi come da vigente tariffa professionale, comprese quelle per l'espletata CTU, da porsi a carico del soccombente.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 settembre 2022, evocava in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la CP_1
l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore.
La ricorrente, premesso di essere proprietaria del fondo agricolo “Lavatesta”, sito nel territorio del comune di EN – meglio identificato al N.C.T. al foglio 72, particelle nn. 152 e 153 e al foglio 75, particelle nn. 13, 15, 61, 62, 63, 75, 76, 80, 83, 86, 87, 88, 89, 110, 111, 115, 116, 126, 127, 128, 136, 137, 138, 147, 201, 214, 334, 337, 338, 342 e 412 con estensione catastale complessiva di 12.01.62 ettari - chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni causati dall'esondazione del vicino fiume “Barbagianni” – affluente del fiume San Leonardo, iscritto al n. 185 dell'elenco delle acque pubbliche, GURI n. 238 del 21 settembre 1971 – avvenuta in seguito alle intense precipitazioni verificatesi nella giornata del 25 ottobre 2021.
Assumendo la natura demaniale del fiume “Barbagianni”, l'attrice riconduceva la verificazione dell'evento alla condizione di degrado in cui versava il predetto
2 corso d'acqua, privo di manutenzione da diversi anni e ricoperto di canne, arbusti, rovi ed alberi di varie specie, oltre che detriti accumulati nel corso degli anni, che ne diminuivano la capacità dell'alveo restringendolo in più punti – anche a causa dell'accumularsi di canne ed arbusti in un ponte posto a pochi metri dalla zona in questione – circostanze imputabili alla responsabilità dell'amministrazione convenuta ex art. 2051 o, in subordine, 2043 c.c..
Non si costituiva in giudizio la convenuta , di cui veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Disposta ed eseguita consulenza tecnica d'ufficio e precisate per una prima volta le conclusioni dinnanzi al giudice delegato ed al collegio, la causa veniva rimessa sul ruolo con provvedimento del 26.01.2024, con mandato alla cancelleria di verificare l'esistenza di domande risarcitorie avanzate dalla ricorrente e riferite a precedenti eventi alluvionali e di acquisire, in caso di riscontro positivo, le relative sentenze e relazioni di c.t.u..
Adempiuto il superiore mandato da parte della cancelleria, integrata la consulenza tecnica d'ufficio in atti e precisate nuovamente le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, la causa è stata posta in decisione.
*****
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La proprietà dei fondi oggetto di causa in capo alla ricorrente risulta provata sulla scorta della documentazione in atti (v. contratti di compravendita in notar del 6/3/2014, del 14/5/2015, e del 19 dicembre 2013; fascicolo Per_1 aziendale Agea ditta individuale Vecchio Sabrina).
Secondo la descrizione fornita dai c.t.u., i fondi, ubicati nella Contrada
“Lavatesta/Cicardo” del territorio comunale di EN, si estendono catastalmente per complessivi 11.92.84 Ha e si suddividono in due diversi corpi aziendali, distanti tra loro circa 1 km, ricadenti in un vasto comprensorio a vocazione agrumicola e condotti in regime di agricoltura biologica ai sensi dei
3 vigenti regolamenti comunitari.
I fondi agricoli esaminati hanno giacitura pianeggiante e rientrano, secondo la classificazione contenuta nella Carta dei suoli, nell'Associazione n. 18 (Suoli alluvionali-Vertisuoli), il cui indirizzo agronomico trova nell'agrumeto, nel vigneto, nei fruttiferi in genere o nel seminativo l'uso prevalente, con potenzialità produttiva variabile da buona a ottima. La superficie impiantata ad aranci, della varietà Tarocco e si estende per 8.09.18 Ha. Per_2
La circostanza dell'avvenuto straripamento del fiume Barbagianni e della conseguente inondazione ha trovato conferma, oltre che in quanto direttamente rilevato dai consulenti in sede di sopralluogo, nell'analisi delle foto prodotte dalla ricorrente e delle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth ed in quelle satellitari (Sentinel 2 – L2A) scaricate dal sito scihub.copernicus.eu., nonché nelle analisi idrologiche condotte.
Tenuto conto della conformazione dei fondi oggetto di ricorso e della loro collocazione idrografica all'interno del bacino del fiume idrografico del fiume Barbagianni – indicato al n. 185 dell'elenco delle acque pubbliche (GURI n. 238 del 21 settembre 1971) con il nome “Fiume di EN e San Leonardo” – i consulenti hanno analizzato l'evento meteorico occorso il 24 ottobre 2021 al fine di calcolare tempi di corrivazione e ritorno ed accertare le cause dell'allagamento.
Gli ausiliari, una volta tracciato il bacino del menzionato corso d'acqua, ponendo la sezione di chiusura subito a monte dei terreni di proprietà della ricorrente, hanno calcolato la massima portata del fiume nella sezione di interesse, nonché i tempi di corrivazione e ritorno dell'evento per cui è causa.
All'esito delle superiori analisi, e tenuto conto della condizione del fondo della ricorrente al momento del sopralluogo, i professionisti hanno dunque ricondotto la verificazione dell'evento esondativo alla mancata manutenzione nel tempo del corso d'acqua, non in grado per questo di convogliare le portate di piena caratterizzate da tempi di ritorno compresi tra i 20 ed i 50 anni.
In particolare, si rileva nella relazione di c.t.u. che “I calcoli condotti hanno permesso di valutare che in corrispondenza della sezione di chiusura in esame, la massima portata di
4 deflusso superficiale conseguente alle precipitazioni del periodo esaminato, stimata in circa 340 m3/s, è risultata incompatibile con la capacità di convogliamento idraulico del corso d'acqua. Le indagini hanno evidenziato infatti che il corso d'acqua non è risultato idoneo a convogliare le portate di piena conseguenti ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno compresi tra 20 e 50 anni e pertanto non eccezionali.
Appare evidente, secondo i c.t.u., l'imputabilità della esondazione “alla ridotta capacità di convogliamento idraulico dell'alveo fluviale conseguente sia alla fitta vegetazione presente sul fondo e sulle sponde, sia al materiale solido depositatosi nel tempo che, in assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, ne hanno di fatto parzializzato la sezione trasversale e, in parte, ridotto le pendenze di fondo.” (cfr. pagina 26 consulenza).
Gli elementi esposti consentono di affermare la responsabilità per i danni arrecati ai ricorrenti della convenuta - pubblica Controparte_1 amministrazione alla quale, giusta il disposto dell'art. 3 L.R. n. 8 dell'08 maggio 2018, sono state in materia trasferite svariate competenze ed attribuiti i compiti, fra gli altri, “di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della ” - ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere CP_1 omesso di curare la corretta e tempestiva manutenzione dell'alveo dei corsi d'acqua sopra indicati.
In proposito, va inoltre richiamato l'art. 2 R.D. 1904 n. 523, secondo cui “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde”.
L'art. 4 pone, poi, in capo all'autorità pubblica l'esecuzione delle opere tese alla conservazione dell'alveo dei fiumi.
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, ravvisabile in ipotesi di precipitazioni atmosferiche caratterizzate da eccezionalità ed imprevedibilità e tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente
5 sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Attraverso i dati registrati dalle stazioni pluviografiche di Vizzini, Presa S. Nicola e EN Città – tutte gestite dall' – i c.t.u. Controparte_1 hanno infatti eseguito lo studio idrologico dell'evento piovoso per cui è causa, individuando l'evento alluvionale del 24 ottobre 2021 ed analizzando, in particolare, i dati pluviometrici rilevati in quelle date dalla rete di rilevamento territoriale con cadenza temporale 1, 3, 6, 12 e 24 ore
I suindicati valori, attraverso un attento studio di probabilità pluviometrica, hanno permesso di desumere che l'evento meteorico per cui è causa si è caratterizzato da un tempo di ritorno dal valore approssimativo compreso tra 20 e 50 anni e non è, dunque, considerabile come eccezionale, dovendosi, a tal fine, fare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), fonte normativa di natura primaria, che classifica in termini di “scarsa probabilità” le “alluvioni” o gli altri “scenari di eventi estremi” verificatisi con un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, ed in termini, invece, di “media probabilità”, le alluvioni con tempo di ritorno fra i 100 ed i 200 anni, con la conseguenze che il carattere di eccezionalità, ai presenti fini, può essere attribuito solo ai fenomeni che presentano un tempo di ritorno superiore ai 200 anni.
Non si ravvisano nella specie nemmeno profili di responsabilità in capo al danneggiato ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2, c.c..
Il collegio peritale non ha infatti rilevato alcun comportamento colposo attribuibile alla ricorrente, idoneo a cagionare o aggravare i danni accertati, avendo affermato che: “alla luce di quanto accertato nel corso del sopralluogo non ritiene che vi siano comportamenti che possano avere in alcun modo contribuito alla causazione del danno” (cfr. pagina 40).
L'individuazione e quantificazione dei danni patiti da per Parte_1 effetto dell'esondazione è stata compiuta analiticamente dai consulenti basandosi sia su quanto direttamente verificato al momento dei sopralluoghi, che sull'analisi delle foto prodotte dalla ricorrente e delle ortofoto disponibili su piattaforma Google Earth ed in quelle satellitari (Sentinel 2 – L2A) scaricate
6 dal sito scihub.copernicus.eu..
Nel corso del sopralluogo l'agrumeto è risultato invaso dal limo e da altro materiale estraneo trasportato dalle acque esondate del fiume Barbagianni.
I consulenti hanno così stimato che circa un ettaro di agrumeto di recente impianto dovrà essere interamente reimpiantato “a causa della permanenza delle acque esondate acque esondate a contatto con gli apparati epigei ed ipogei che provocheranno una elevata mortalità dei giovani alberi presente” (Cfr. pagina 12 c.t.u.).
Parimenti invasa da limo, pietre ed altri materiali trasportati dalle acque esondate è risultata la stradella aziendale di circa 500 m, che per questo andrà sottoposta a ripulitura e successiva manutenzione. Anche il recinto di circa 400 m. lungo il confine tra i terreni aziendali e la contigua SP 69 è apparso danneggiato.
Ulteriori danni sono stati infine ravvisati dai consulenti riguardo ala porzione più anziana dell'agrumeto, ove una superficie di circa 5,0 Ha necessita di potatura straordinaria, trattamenti antiparassitari e sostituzione dell'impianto irriguo (cfr. pagina 13 c.t.u.).
Il calcolo dei danni è stato effettuato mediante l'utilizzazione dei Prezzari regionali dell'Agricoltura (2001 e 2023), dei “Costi Semplificati” pubblicati pubblicati col D.A. 40/GAB/2023, del Prezzario unico regionale dei Lavori Pubblici per la Regione Siciliana del 2022 aggiornato ai sensi del c. 2 art. 26 D.L. n.50 del 17/05/2022 adottato con D.A 17/Gab del 29/06/2022e prorogato con D.A n. 4 GAB del 20/01/2023.
Rinviandosi alla relazione in atti (pagg. 32 ss.) – che il Collegio reputa di poter recepire integralmente in quanto redatta sulla scorta di criteri tecnici rigorosi e immuni da censure – si ritiene di poter liquidare le seguenti voci di danno:
a) costi per il ripristino degli impianti e delle normali condizioni colturali (danno emergente) per €223.457,96 (di cui €8.253,50 per l'eliminazione dei detriti ed il riposizionamento delle piante abbattute dalle acque;
€13.123,25 per la manutenzione della stradella aziendale;
€10.800,00 per il recupero della recinzione abbattuta;
€27.300,00 per la potatura ed il ripristino di parte dell'impianto arboreo danneggiato;
€8.446,50 per l'effettuazione dei trattamenti antiparassitari;
€13.800,00 per il ripristino dell'impianto ali gocciolanti ed
7 €16.700,00 per il reimpianto dell'agrumeto); b) danni da mancato reddito (lucro cessante) per €159.205,80 (di cui
€110.455,80 quale perdita dei frutti pendenti sull'intero agrumeto ed €48.750,00 quali mancati redditi dell sottoposto a potatura straordinaria per un CP_3 anno).
Per quanto detto, l'Autorità convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €257.629,05.
Gli ausiliari, a tal fine espressamente incaricati, hanno curato di scongiurare ogni eventuale duplicazione del risarcimento con riferimento ai danni patiti dalla stessa ricorrente per effetto degli eventi verificatisi nel mese di ottobre 2018, per i quali era stato avviato e definito altro giudizio (n. 1703/2019 R.G.). In particolare, hanno verificato che la ricorrente aveva già posto rimedio ai danni riportati a causa della precedente esondazione (“il presente collegio ritiene che l'eventuale risarcimento che la orrà riconoscere sulla base di quanto accertato da questo collegio non costituisca una duplicazione di voci risarcitorie in quanto le spese di recupero dei danni accertati dal precedente collegio erano già già state sostenute prima del sopralluogo dell'8/10/2020 effettuato dal precedente collegio prima dell'evento meterorico del 24- 25/10/2021 oggetto di studio dell'attuale collegio”).
Trattandosi di debito di valore, su tale importo, devalutato al 24 ottobre 2021 e rivalutato anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza.
*****
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico per la , soccombente, va CP_1 condannata alla rifusione, nei confronti della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €10.800,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,01 a €260.000,00; €2.800,00 per la fase di studio della controversia, €1.500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €3.500,00 per la fase trattazione/istruttoria ed €3.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA ed IVA.
8 Le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste interamente a carico della parte convenuta soccombente.
p.q.m
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Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della presso Controparte_1 la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, così provvede:
- dichiara l del Distretto Idrografico della presso Controparte_1 CP_1 la Presidenza della responsabile dei danni causati il 26 Controparte_2 ottobre 2021 dalla esondazione del fiume Barbagianni nei confronti della ricorrente;
- condanna, per l'effetto, l Controparte_1
presso la Presidenza della , in persona del
[...] Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere, in favore di Pt_1
a titolo di risarcimento dei suddetti danni, la somma complessiva
[...] di €257.629,05., oltre interessi al tasso legale su tale importo, devalutato al 25 ottobre 2021 ed annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
- condanna l' Controparte_1 presso la alla rifusione, nei confronti della Controparte_2 ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €10.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2025
Il Giudice Est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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