Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 220
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Impugnabilità dell'avviso di presa in carico

    La Corte ritiene che l'avviso di presa in carico sia impugnabile quando costituisce la prima comunicazione al contribuente del debito tributario, in assenza della prova della regolare notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento). L'omessa notifica di un atto presupposto vizia l'atto consequenziale.

  • Rigettato
    Omessa chiamata in causa dell'Ente impositore

    La Corte esclude la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'agente della riscossione e l'ente titolare del credito. L'agente della riscossione, agendo come resistente, ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore se lo ritiene necessario, non sussistendo un litisconsorzio necessario.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dell'appello per riproposizione dei motivi

    La Corte dichiara inammissibile l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché proposta dall'appellato oltre i termini previsti per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 220
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 220
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

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