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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 19/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 98/2020 depositato il 13/01/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1200/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 20/06/2019
Atti impositivi:
- PRE DI PRESA ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1
, elettivamente domiciliato in Martina Franca al Indirizzo_2, presso e nello studio dell'avv. Difensore_2 (PEC: Email_2), che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, con ricorso depositato il 14.12.2018 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione per l'annullamento dell'avviso di presa in carico n. 10677201800001685000 notificato in data 30 maggio 2018 e portante una pretesa tributaria di euro 4.270,54.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1200 del 16.5.2019, depositata il 20.6.2019, accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato con la pretesa fiscale in esso contenuta, con condanna alle spese a carico dell'AdER.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Società_1, in persona dell'avv. Nominativo_2, in qualità di responsabile del Società_2, procuratore speciale, giusta procura speciale indicata in mandato, con sede legale in Roma - 00142 - alla Indirizzo_3, elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle (BA) alla Indirizzo_4 presso lo studio dell'avv. Nominativo_3 dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato alle liti in atti, con appello ritualmente notificato al sig. Resistente_1 nel domicilio eletto il 16.12.2019 e ritualmente depositato il 13.1.2020, impugna la sentenza della CTP di Taranto, sez.
II, n. 1200 del 16.5.2019, depositata il 20.6.2019, per i seguenti motivi:
1. erronea statuizione in merito all'impugnabilità della comunicazione di presa in carico;
2. errata statuizione in merito all'inesistenza della notifica;
3. circa l'omessa chiamata in causa dell'Ente.
Conclude per la riforma della sentenza gravata e con il rigetto del ricorso del sig. Resistente_1, con vittoria di spese e compensi difensivi, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Il sig. Resistente_1, appellato, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 30.11.2025 eccependo:
1. inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d. lgs. 546/92 - semplice riproposizione delle argomentazioni proposte in primo grado – autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico;
2. infondatezza dell'appello per errata valutazione dell'omessa chiamata in causa dell'ente impositore - omessa notifica dell'atto prodromico – onere di chiamata in causa dell'ente impositore a carico dell'agente della riscossione;
3. nullità dell'atto opposto per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico – nullità insanabile dell'atto opposto;
4. illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza dall'azione di accertamento;
5. nullità dell'atto opposto per carenza di motivazione - violazione art. 7 legge 212/2000 ed art. 3 legge
241/1990 – omessa allegazione dell'atto prodromico;
6. carenza di legittimazione passiva del ricorrente;
7. violazione del divieto della doppia imposizione – omessa decurtazione delle imposte già pagate dal soggetto percipiente.
Conclude:
1) in via pregiudiziale, per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione;
2) in via principale, per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1200/2/19 emessa dalla CTP di Taranto in data 16.05.2019, depositata in data 20.06.2019;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello formulati dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, per la rettifica della pretesa tributaria decurtando le imposte già versate;
4) con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore anticipatario.
In data 2.12.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava atto di costituzione nuovo difensore nella persona dell'avv. Difensore_1 eleggendo domicilio in Indirizzo_4, Santeramo in Colle (Bari), concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale la Corte scrutina l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d. lgs. 546/92 per semplice riproposizione delle argomentazioni proposte in primo grado ed autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per semplice riproposizione dei medesimi motivi indicati nell'atto di costituzione in primo grado, senza confutare in alcun modo le argomentazioni effettuate dai Giudici di prime cure in sentenza. L'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che l'appello, tra le altre cose, deve indicare i motivi specifici dell'impugnazione, prevedendone l'inammissibilità in caso di omissione o di estrema incertezza. Nel caso in esame, sottolinea che l'atto di appello non contiene specifiche contestazioni sulle argomentazioni esposte dal Collegio nella sentenza, così come non contiene un dettagliato esame della relata di notifica volto a comprovare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
L'eccezione è inammissibile.
Osserva la Corte che l'appellato si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 30.11.2025 oltre i termini, sia pure non perentori e né a pena di decadenza, dei 60 giorni dalla notifica dell'appello avvenuta il 16.12.2019, ex art. 54 che rinvia all'art. 23 del d.lgs. 546/1992. Da ciò ne discende l'inammissibilità dell'eccezione essendo la parte appellata decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. Sent. 4.5.2021, n. 11589).
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono di esaminare in via prioritaria il terzo motivo di appello, riferito all'omessa chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, derogando all'ordine di prospettazione in ricorso.
Sostiene l'Agenzia appellante che è perfettamente a conoscenza della circostanza che è suo onere quello di chiamare in causa l'ente se non intende sopportare l'esito negativo del giudizio ma, fermo restando la definitività dell'accertamento che non è stato impugnato dalla Resistente_1, la costituzione in giudizio di primo grado è stata tempestiva e conteneva l'espressa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa, autorizzazione che non doveva essere negata. Il motivo è infondato.
La Corte ritiene non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra l'ente di riscossione e l'ente titolare del credito (Cass. sez. un. Sezioni Unite n. 7514/2022), anche se l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento attiene all'attività di quest'ultimo, ciò giusto il disposto dell'art. 39 del d.lgs.n.112 del 1999 (Cfr. Cass. ordinanza del 28.4.2017 n. 10528 e Cass. sentenza del 9.11.2016 n.22729).
Evidenzia che l'art. 14 D.Lgs.546/92 ai commi 1 e 2 prevede, infatti, che la Corte ordini l'integrazione del contraddittorio solo quando “ricorso riguarda inscindibilmente due soggetti” -cioè l'ipotesi del litisconsorzio necessario- mentre al comma 3 prevede che “possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”.
Osserva che la chiamata in causa prevista dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 non ha natura processuale, bensì sostanziale. Pertanto, l'Agente della riscossione non abbisogna di alcuna autorizzazione da parte del giudice per chiamare in causa l'ente creditore (Cass. n. 16685/2019), perché l'art. 269, terzo comma, c.p.
c. impone solo all'attore, che intenda chiamare un terzo, l'onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice;
mentre l'Agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione processuale di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione.
In altre parole, era onere dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvedere, se lo riteneva, di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate non sussistendo, nella fattispecie, alcun litisconsorzio necessario.
Con il primo motivo di appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione denuncia l'erronea statuizione della sentenza di primo grado in merito all'impugnabilità della comunicazione di presa in carico.
Sostiene che la comunicazione di cui è causa è una mera “comunicazione” che la legge dispone venga inviata a mezzo posta, senza ricevuta di ritorno, o a mezzo di posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione.
Essa non ha natura provvedimentale, ciò anche in considerazione delle modalità semplificate e informali del suo invio al destinatario.
Evidenzia che è l'avviso di accertamento precedentemente notificato all'atto opposto, costituente anche titolo esecutivo, la fonte provvedimentale di ogni effetto, avviso che, nel caso di specie, non è stato impugnato insieme alla presa in carico e non è più impugnabile. Pertanto, ammettendo che la presa in carico sia un atto impugnabile, così come dispone la Cassazione per l'intimazione di pagamento, esso sarebbe, eventualmente, autonomamente impugnabile solo per vizi propri e, circa la debenza, solo in caso di mancata notifica della cartella di pagamento ad essa sottostante. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con decisione n. 16412/2007.
Sottolinea che non avendo il sig. Resistente_1 impugnato anche l'avviso di accertamento in uno alla comunicazione di cui è causa, questi è decaduto dal diritto di farlo e ha proposto, di fatto, un ricorso privo di effetti.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che l'avviso di presa in carico, si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento della pretesa tributaria a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. Esso va compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (Cass. n. 21254 del 2023).
Quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, questa Corte ha optato per la tesi intermedia secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione che si condivide (Cassazione civile sez. trib. - 12/03/2025, n.
6589); l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri. Si è così affermato che: “In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia” (Cass. n. 21254 del 2023; Cassazione civile sez. trib. - 12/08/2024,
n. 22670).
Nella fattispecie, poiché non risulta fornita la prova documentale da parte dell'Agenzia appellante dell'avvenuta regolare notificazione dell'avviso di accertamento immediatamente esecutivo al contribuente,
l'atto di presa in carico è impugnabile poiché costituisce il primo atto con il quale il contribuente è stato messo al corrente del debito tributario.
Sul punto si rammenta, inoltre, che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 18.05.2009 n. 11456;
Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Ne consegue, per la fattispecie, che l'impugnato avviso di presa in carico n. 10677201800001685000 è illegittimo e va annullato, con assorbimento del secondo motivo.
In definitiva, per le motivazioni esposte, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione restando assorbite da quanto prefato, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo rigetta e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 98/2020 depositato il 13/01/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1200/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 20/06/2019
Atti impositivi:
- PRE DI PRESA ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Indirizzo_1
, elettivamente domiciliato in Martina Franca al Indirizzo_2, presso e nello studio dell'avv. Difensore_2 (PEC: Email_2), che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti, con ricorso depositato il 14.12.2018 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione per l'annullamento dell'avviso di presa in carico n. 10677201800001685000 notificato in data 30 maggio 2018 e portante una pretesa tributaria di euro 4.270,54.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1200 del 16.5.2019, depositata il 20.6.2019, accoglieva il ricorso, annullava l'atto impugnato con la pretesa fiscale in esso contenuta, con condanna alle spese a carico dell'AdER.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, subentrata a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Società_1, in persona dell'avv. Nominativo_2, in qualità di responsabile del Società_2, procuratore speciale, giusta procura speciale indicata in mandato, con sede legale in Roma - 00142 - alla Indirizzo_3, elettivamente domiciliata in Santeramo in Colle (BA) alla Indirizzo_4 presso lo studio dell'avv. Nominativo_3 dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato alle liti in atti, con appello ritualmente notificato al sig. Resistente_1 nel domicilio eletto il 16.12.2019 e ritualmente depositato il 13.1.2020, impugna la sentenza della CTP di Taranto, sez.
II, n. 1200 del 16.5.2019, depositata il 20.6.2019, per i seguenti motivi:
1. erronea statuizione in merito all'impugnabilità della comunicazione di presa in carico;
2. errata statuizione in merito all'inesistenza della notifica;
3. circa l'omessa chiamata in causa dell'Ente.
Conclude per la riforma della sentenza gravata e con il rigetto del ricorso del sig. Resistente_1, con vittoria di spese e compensi difensivi, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Il sig. Resistente_1, appellato, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 30.11.2025 eccependo:
1. inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d. lgs. 546/92 - semplice riproposizione delle argomentazioni proposte in primo grado – autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico;
2. infondatezza dell'appello per errata valutazione dell'omessa chiamata in causa dell'ente impositore - omessa notifica dell'atto prodromico – onere di chiamata in causa dell'ente impositore a carico dell'agente della riscossione;
3. nullità dell'atto opposto per omessa notifica dell'avviso di accertamento prodromico – nullità insanabile dell'atto opposto;
4. illegittimità della pretesa per intervenuta decadenza dall'azione di accertamento;
5. nullità dell'atto opposto per carenza di motivazione - violazione art. 7 legge 212/2000 ed art. 3 legge
241/1990 – omessa allegazione dell'atto prodromico;
6. carenza di legittimazione passiva del ricorrente;
7. violazione del divieto della doppia imposizione – omessa decurtazione delle imposte già pagate dal soggetto percipiente.
Conclude:
1) in via pregiudiziale, per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione;
2) in via principale, per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1200/2/19 emessa dalla CTP di Taranto in data 16.05.2019, depositata in data 20.06.2019;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello formulati dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione, per la rettifica della pretesa tributaria decurtando le imposte già versate;
4) con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con distrazione in favore del difensore anticipatario.
In data 2.12.2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava atto di costituzione nuovo difensore nella persona dell'avv. Difensore_1 eleggendo domicilio in Indirizzo_4, Santeramo in Colle (Bari), concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi difensivi, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
All'udienza odierna, in camera di consiglio, il Collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è infondato e va rigettato.
In via pregiudiziale la Corte scrutina l'eccezione dell'appellato di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 d. lgs. 546/92 per semplice riproposizione delle argomentazioni proposte in primo grado ed autonoma impugnabilità dell'avviso di presa in carico.
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per semplice riproposizione dei medesimi motivi indicati nell'atto di costituzione in primo grado, senza confutare in alcun modo le argomentazioni effettuate dai Giudici di prime cure in sentenza. L'articolo 53 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che l'appello, tra le altre cose, deve indicare i motivi specifici dell'impugnazione, prevedendone l'inammissibilità in caso di omissione o di estrema incertezza. Nel caso in esame, sottolinea che l'atto di appello non contiene specifiche contestazioni sulle argomentazioni esposte dal Collegio nella sentenza, così come non contiene un dettagliato esame della relata di notifica volto a comprovare il perfezionamento del procedimento notificatorio.
L'eccezione è inammissibile.
Osserva la Corte che l'appellato si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 30.11.2025 oltre i termini, sia pure non perentori e né a pena di decadenza, dei 60 giorni dalla notifica dell'appello avvenuta il 16.12.2019, ex art. 54 che rinvia all'art. 23 del d.lgs. 546/1992. Da ciò ne discende l'inammissibilità dell'eccezione essendo la parte appellata decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. Sent. 4.5.2021, n. 11589).
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono di esaminare in via prioritaria il terzo motivo di appello, riferito all'omessa chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate, derogando all'ordine di prospettazione in ricorso.
Sostiene l'Agenzia appellante che è perfettamente a conoscenza della circostanza che è suo onere quello di chiamare in causa l'ente se non intende sopportare l'esito negativo del giudizio ma, fermo restando la definitività dell'accertamento che non è stato impugnato dalla Resistente_1, la costituzione in giudizio di primo grado è stata tempestiva e conteneva l'espressa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa, autorizzazione che non doveva essere negata. Il motivo è infondato.
La Corte ritiene non è configurabile alcun litisconsorzio necessario tra l'ente di riscossione e l'ente titolare del credito (Cass. sez. un. Sezioni Unite n. 7514/2022), anche se l'eccezione relativa alla mancata notifica dell'avviso di accertamento attiene all'attività di quest'ultimo, ciò giusto il disposto dell'art. 39 del d.lgs.n.112 del 1999 (Cfr. Cass. ordinanza del 28.4.2017 n. 10528 e Cass. sentenza del 9.11.2016 n.22729).
Evidenzia che l'art. 14 D.Lgs.546/92 ai commi 1 e 2 prevede, infatti, che la Corte ordini l'integrazione del contraddittorio solo quando “ricorso riguarda inscindibilmente due soggetti” -cioè l'ipotesi del litisconsorzio necessario- mentre al comma 3 prevede che “possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”.
Osserva che la chiamata in causa prevista dall'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 non ha natura processuale, bensì sostanziale. Pertanto, l'Agente della riscossione non abbisogna di alcuna autorizzazione da parte del giudice per chiamare in causa l'ente creditore (Cass. n. 16685/2019), perché l'art. 269, terzo comma, c.p.
c. impone solo all'attore, che intenda chiamare un terzo, l'onere di chiederne preventiva autorizzazione al giudice;
mentre l'Agente della riscossione, nel processo tributario, assume la posizione processuale di resistente, assimilabile a quella del convenuto nel giudizio ordinario di cognizione.
In altre parole, era onere dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvedere, se lo riteneva, di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate non sussistendo, nella fattispecie, alcun litisconsorzio necessario.
Con il primo motivo di appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione denuncia l'erronea statuizione della sentenza di primo grado in merito all'impugnabilità della comunicazione di presa in carico.
Sostiene che la comunicazione di cui è causa è una mera “comunicazione” che la legge dispone venga inviata a mezzo posta, senza ricevuta di ritorno, o a mezzo di posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione.
Essa non ha natura provvedimentale, ciò anche in considerazione delle modalità semplificate e informali del suo invio al destinatario.
Evidenzia che è l'avviso di accertamento precedentemente notificato all'atto opposto, costituente anche titolo esecutivo, la fonte provvedimentale di ogni effetto, avviso che, nel caso di specie, non è stato impugnato insieme alla presa in carico e non è più impugnabile. Pertanto, ammettendo che la presa in carico sia un atto impugnabile, così come dispone la Cassazione per l'intimazione di pagamento, esso sarebbe, eventualmente, autonomamente impugnabile solo per vizi propri e, circa la debenza, solo in caso di mancata notifica della cartella di pagamento ad essa sottostante. In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con decisione n. 16412/2007.
Sottolinea che non avendo il sig. Resistente_1 impugnato anche l'avviso di accertamento in uno alla comunicazione di cui è causa, questi è decaduto dal diritto di farlo e ha proposto, di fatto, un ricorso privo di effetti.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che l'avviso di presa in carico, si limita ad informare il contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'Ufficio preposto all'accertamento della pretesa tributaria a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. Esso va compreso fra gli atti amministrativi senza valenza provvedimentale, cioè privi di forza cogente ed unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario (Cass. n. 21254 del 2023).
Quanto alla sua impugnabilità, tra la soluzione negativa, che fa leva sul fatto che l'avviso di presa in carico non è ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 546/1992, e quella opposta, secondo cui l'avviso dovrebbe essere ritenuto impugnabile perché tale provvedimento non avrebbe solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, e potrebbe dunque essere paragonato sul piano sostanziale a una intimazione di pagamento, questa Corte ha optato per la tesi intermedia secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione che si condivide (Cassazione civile sez. trib. - 12/03/2025, n.
6589); l'atto sarebbe impugnabile non in sé, ma solo in caso di mancata notifica dell'atto presupposto e nell'ipotesi di vizi propri. Si è così affermato che: “In tema di giustizia tributaria, possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori;
non possono, invece, essere oggetto di ricorso gli atti privi della predetta natura, sebbene promananti dall'amministrazione finanziaria, da incaricati per la riscossione o da organismi a questi ancillari, salvo che costituiscano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia” (Cass. n. 21254 del 2023; Cassazione civile sez. trib. - 12/08/2024,
n. 22670).
Nella fattispecie, poiché non risulta fornita la prova documentale da parte dell'Agenzia appellante dell'avvenuta regolare notificazione dell'avviso di accertamento immediatamente esecutivo al contribuente,
l'atto di presa in carico è impugnabile poiché costituisce il primo atto con il quale il contribuente è stato messo al corrente del debito tributario.
Sul punto si rammenta, inoltre, che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 18.05.2009 n. 11456;
Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Ne consegue, per la fattispecie, che l'impugnato avviso di presa in carico n. 10677201800001685000 è illegittimo e va annullato, con assorbimento del secondo motivo.
In definitiva, per le motivazioni esposte, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione restando assorbite da quanto prefato, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate per reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo rigetta e conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate.