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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 337/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17878/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11245051511592 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12912/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 15-12-2025 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato è relativo al pagamento della TARI e della TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 per
€ 2.790,57 oltre interessi e sanzioni.
La Corte osserva che dall'atto impugnato si evince che il numero degli occupanti l'immobile è di cinque unità, mentre la contribuente provava che nel suddetto immobile, così come risulta dagli atti di causa, la stessa era l'unica occupante.
Inoltre l'avviso sopra detto non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in dispregio di quanto previsto dalla legge n. 212/2002.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e l'avviso impugnato deve essere considerato privo di giuridici effetti, restando assorbite tutte le altre doglianze.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 800,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT in favore della contribuente e, per essa, in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di euro 800,00 oltre oneri accesori di legge ed al rimborso del CUT in favore della ricorrente e per essa in favore del suo difensore antistatario.
Il Giudice
GI CE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17878/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11245051511592 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12912/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 15-12-2025 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso impugnato è relativo al pagamento della TARI e della TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 per
€ 2.790,57 oltre interessi e sanzioni.
La Corte osserva che dall'atto impugnato si evince che il numero degli occupanti l'immobile è di cinque unità, mentre la contribuente provava che nel suddetto immobile, così come risulta dagli atti di causa, la stessa era l'unica occupante.
Inoltre l'avviso sopra detto non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in dispregio di quanto previsto dalla legge n. 212/2002.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e l'avviso impugnato deve essere considerato privo di giuridici effetti, restando assorbite tutte le altre doglianze.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 800,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT in favore della contribuente e, per essa, in favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di euro 800,00 oltre oneri accesori di legge ed al rimborso del CUT in favore della ricorrente e per essa in favore del suo difensore antistatario.
Il Giudice
GI CE