Articolo 2 della Legge 5 agosto 1981, n. 464
Articolo 1Articolo 3
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27 agosto 1981
Art. 2. Reperibilita'

Al fine di soddisfare le esigenze del traffico aereo il personale della Direzione generale dell'aviazione civile, anche con qualifiche dirigenziali, inquadrato nel ruolo dei direttori di aeroporto puo' essere incluso in appositi turni di reperibilita' per non meno di sette e per non piu' di quindici giorni al mese.
Per ogni giornata di reperibilita' e' corrisposta agli interessati una indennita' di L. 6.000 lorde.
Con decreto del Ministro dei trasporti sara' disciplinato l'obbligo della reperibilita'.
Entrata in vigore il 27 agosto 1981