Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/05/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1186/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.12.1973, residente a [...] (doc. 1), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maravita ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via
Albricci n. 9, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Agrate Brianza, Via Ghiringhella n. 92/C, rappresentata e difesa dall'avv. Agostina Delle Fave elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Olmetto n. 3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I figli e sono affidati congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 presso la madre e residenti insieme con la madre in Agrate Brianza, Via Alcide De Gasperi, n. 35. Il padre e la madre eserciteranno, pertanto, congiuntamente la responsabilità genitoriale condividendo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza dei figli. Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza dei minori presso di sé.
3) Salvo diversi accordi che dovessero intervenire tra i genitori e tenendo conto dei desideri, delle aspirazioni e degli impegni dei figli, i coniugi concordano la seguente regolamentazione di carattere generale relativa alla permanenza dei figli presso ciascun genitore:
▪ I figli soggiorneranno a settimane alterne presso ciascun genitore, dal lunedì sino alla domenica sera di ciascuna settimana;
l'alternanza comincerà con la settimana presso la mamma;
▪ Le festività natalizie saranno suddivise tra i genitori;
la settimana di Natale 2025 sarà con la mamma;
▪ Le festività pasquali saranno trascorse ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore (la Pasqua
2025 sarà con la mamma) e così ogni altra festività o vacanza scolastica.
4) Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento dei figli e , entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 1.250,00.-, a Per_1 Per_2 decorrere dal primo mese in cui la signora si trasferirà presso altra abitazione, come Pt_2 previsto al punto n. 7 seguente, e da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT costo vita della città di Milano.
5) Il signor terrà inoltre a proprio carico il 100% delle spese straordinarie sostenute Parte_1 per e , spese individuate secondo le “Linee Guida condivise concernenti le spese per Per_1 Per_2
i figli”, approvate dal Tribunale di Monza e dall'Ordine degli Avvocati di Monza il 7 maggio 2018.
6) I genitori concordano affinché la richiesta di erogazione dell'assegno unico universale sia effettuata in favore della signora nella misura del 100%. Pt_2
7) La casa coniugale sita in Agrate Brianza, via Ghiringhella n. 92/C, rimarrà assegnata al sig.
, mentre la signora si trasferirà in altra abitazione, di Parte_1 Parte_2 cui al punto seguente, entro 12 mesi dal deposito del presente ricorso.
8) Al fine espresso di risolvere la crisi familiare, il sig. si obbliga, nel Parte_1 termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso, ad acquistare l'immobile, in corso di costruzione, sito in Agrate Brianza via Alcide de Gasperi n. 35, con intestazione della nuda proprietà, in parti uguali, ai due figli minori, e con intestazione alla sig.ra del diritto di Parte_2 usufrutto generale vitalizio. Il sig. provvederà al pagamento integrale del prezzo, fissato in € Pt_1
340.000,00, nonché di tutti i costi necessari per l'acquisto dell'immobile, ivi compresi quelli fiscali, professionali, di mediazione e in ogni caso connessi all'acquisto dell'immobile e all'arredamento dello stesso, rimanendo inteso che le successive spese di gestione e condominiali ordinarie dell'immobile rimarranno poi a carico della sig.ra ad eccezione della e Parte_2 Per_3 delle spese condominiali straordinarie, che rimarranno a carico del sig. , mentre gli eventuali Pt_1 risparmi fiscali collegati all'acquisto, rimarranno a favore del sig. . Parte_1
9) I coniugi manterranno aperto un conto corrente cointestato, sul quale il sig. Parte_1
si obbliga a far pervenire la provvista per consentire alla sig.ra di
[...] Parte_2 prelevare quanto necessario per pagare, in via diretta e senza necessità di preventivo accordo e di rendicontazione: le spese extra come individuate al precedente punto 5; le spese per la gestione ordinaria dei figli, con particolare riguardo al vitto, per i giorni in cui i figli, pur collocati presso il padre, di fatto dovessero permanere presso l'abitazione materna;
le spese per il pagamento della elativa all'immobile e le spese condominiali straordinarie di cui al punto che precede. Per_3
10) I signori e attestano che sono in una situazione di reciproca Parte_1 Parte_2 indipendenza economica e non hanno nulla da pretendere l'una dall'altro, talché ciascuno rinuncia reciprocamente al riconoscimento di qualsivoglia assegno di mantenimento.
11) Il sig. si obbliga a stipulare una polizza assicurativa sanitaria in Parte_1 favore del coniuge, con ampia copertura, obbligandosi a mettere a disposizione del coniuge l'importo corrispondente al premio previsto, sul conto corrente di cui al punto 9.
12) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra la Parte_1 Parte_2 somma di € 50.000,00, al netto di eventuali imposte e anche in unica soluzione, a titolo di incentivo per il trasferimento di abitazione, entro e non oltre la data che verrà fissata per l'udienza di separazione.
13) I signori e si concedono reciprocamente il nulla osta al Parte_1 Parte_2 rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e all'iscrizione su ciascuno di essi dei figli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 21 maggio 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 21.02.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Sestri Levante il 18 settembre 2010 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Sestri
Levante, anno 2010, n. 97, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sestri Levante, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 22 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi