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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 03/02/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4238/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202504301311123155363565 TARI 2025
sul ricorso n. 4869/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202504301386403212106686 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Motivi del ricorso n. 4238/2025
Ricorrente 1 ha impugnato l'atto contenente invito al pagamento dell'acconto TARI ANNO 2025 n. 202504301311123155363565, notificato in data 14 giugno 2025 dal Comune di Milano relativo ai seguenti immobili:
a)Indirizzo 1, utilizzato per fini non domestici, di mq. 106 per un importo di Euro 331,20 con quota fissa pari a Euro 175,80 e quota variabile pari a Euro 139,63; b)Indirizzo 2, utilizzato per abitazione, foglio 476/291/704 di mq. 149 per un importo di
Euro 134,18 con quota fissa pari a Euro 68,95 e quota variabile pari a Euro 58,84; c)Indirizzo 3, utilizzato per abitazione, di mq. 70 per un importo di Euro 178,00 con quota fissa pari a Euro 178,00 e quota variabile pari a Euro 84,99. Il ricorrente deduce la illegittimità parziale dell'atto con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1
. Sostiene la parte che detto immobile è il vecchio studio condotto in locazione dall'Avv. Ricorrente_1 ed è stato riconsegnato alla proprietà in data 31marzo del 2008, come da documentazione che si allega all'atto di ricorso.
Con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_3, poi, deduce il ricorrente che si tratta della vecchia abitazione dell'Avv. Ricorrente_1, concessa in locazione a Banca_1. Questo immobile è stato riconsegnato da Banca_1 in data 1 dicembre 2016 e ribadisce la parte - è rimasto disabitato fino ad oggi. Attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione e per tale motivo sono state attivate le forniture di acqua e luce, come da fattura gennaio 2025 che si produce.
Si chiede l'annullamento dell'atto con riferimento a queste due unità immobiliari. Con MEMORIA successiva la parte replica alle controdeduzioni dell'Ufficio e sostiene che la giurisprudenza ha chiarito che le circostanze ostative alla applicazione della tassa sono legittimamente deducibili in giudizio a prescindere dalla denuncia originaria, come peraltro riconosciuto anche dalla Circolare n. 95/1994.
Si allega sentenza della Corte- sede favorevole alla parte in caso analogo. Si insiste nell'annullamento parziale e si chiede vittoria di spese, con distrazione in favore del difensore.
Motivi del ricorso n. 4869/2025 Ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 202504301386403212106686, ANNO
IMPOSTA 2021, notificato in data 25 agosto 2025 dal Comune di Milano relativo ai seguenti immobili:
a)Indirizzo 1, utilizzato per fini non domestici, di mq. 106 per un importo di Euro 502,52 con quota fissa pari a Euro 286,30 e quota variabile pari a Euro 192,29; b)Indirizzo 2, utilizzato per abitazione, foglio 476/291/704 di mq. 149 per un importo di Euro 491,17,52 con quota fissa pari a Euro 286,30 e quota variabile pari a Euro 148,93; c)Indirizzo 3, utilizzato per abitazione, di mq. 70 per un importo di Euro 237,95 con quota fissa pari a Euro 123,52 e quota variabile pari a Euro 103,10. Il ricorrente deduce la illegittimità parziale dell'atto con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 Sostiene la parte che detto immobile è il vecchio studio condotto in locazione dall'Avv. Ricorrente_1 ed è stato riconsegnato alla proprietà in data 31 marzo del 2008, come da documentazione che si allega all'atto di ricorso.
Con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_3, poi, deduce il ricorrente che si tratta della vecchia abitazione dell'Avv. Ricorrente_1, concessa in locazione a Banca_1. Questo immobile è stato riconsegnato da Banca_1 in data 1 dicembre 2016 ed è rimasto disabitato fino ad oggi. Attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione e per tale motivo sono state attivate le forniture di acqua e luce.
Si deduce, poi, l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa applicazione della continuazione ex art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997, in quanto il Comune ha irrogato la sanzione per l'anno 2021, senza tenere conto del fatto che ha già contestato violazioni della stessa indole per l'anno 2020. L'Ufficio, anziché determinare per ciascuna annualità d'imposta una diversa sanzione avrebbe dovuto applicare, ad avviso del ricorrente, la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo il regime della continuazione, che - come chiarito dalla Corte di Cassazione - ha portata generale. La conseguenza della corretta applicazione del cumulo giuridico avrebbe determinato un provvedimento sanzionatorio meno gravoso.
Si chiede l'annullamento parziale dell'atto. Con MEMORIA successiva la parte replica alle controdeduzioni dell'Ufficio e sostiene che la giurisprudenza ha chiarito che le circostanze ostative alla applicazione della tassa sono legittimamente deducibili in giudizio a prescindere dalla denuncia originaria, come peraltro riconosciuto anche dalla Circolare n. 95/1994. Si allega sentenza della Corte- sede, composizione monocratica, favorevole alla parte in caso analogo.
Si insiste nell'annullamento parziale e si chiede vittoria di spese, con distrazione in favore del difensore.
Controdeduzioni della parte resistente Il Comune di Milano, costituito in giudizio in entrambi i procedimenti, ha chiesto di accogliere parzialmente i ricorsi limitatamente all'immobile di IIndirizzo_1 e demandare l'Ente al ricalcolo degli atti emessi con l'imputazione delle due unità immobiliari di IIndirizzo_3 e IIndirizzo_2
Rileva il Comune per l'immobile in IIndirizzo_1, che il contribuente non ha provveduto a presentare e documentare la denuncia di cessazione, necessaria al fine di poter adeguare la pretesa tributaria da parte del Comune. Il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti stabilisce all'art. 25, che viene riportato nell'atto, l'obbligo di dichiarazione: “I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza".
In ogni caso, il Comune, presa visione della documentazione presentata, ha provveduto a cessare la posizione tributaria relativa a quest'unità. Con riferimento, invece, all'immobile di Indirizzo_3, la parte rileva il Comune non ha documentato alcuna richiesta di esenzione per locali in ristrutturazione, come previsto dall'art. 7 del
Regolamento Tari del Comune di Milano aggiornato, e neppure ha provato l'esistenza di tali lavori.
In assenza di prove documentali, l'esenzione non può essere concessa.
Quanto all'invocato cumulo giuridico ( nel ricorso 4869/25), l'Ufficio fa presente che in tema di sanzioni non è possibile l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico come richiesto, poiché il riferimento normativo è l'articolo 1 seconda parte del comma 161 L. 296/2006. Questa disposizione, applicabile a tutti i tributi locali, consente all'Ente di recuperare il tributo dovuto e permette di applicare, contestualmente, le medesime sanzioni tributarie.
Inoltre, aggiunge l'Ente, che le penalità applicate trovano fondamento nell' art. 1, comma 695 Legge 147/2013 che dispone che in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC (Imposta Unica
Comunale che comprende l'IMU) risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il quale prevede l'irrogazione di una sanzione fissa del 30 per cento della maggiore imposta dovuta, con riferimento a ciascun importo non versato dal contribuente.
Si chiede l'accoglimento del ricorso limitatamente all'immobile di Indirizzo_1 e il rigetto nel resto, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
sentite le parti - ha disposto in via preliminare la riunione dei procedimenti in epigrafe La Corte- indicati, stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi. Le doglianze della parte ricorrente si riferiscono alla applicazione dell'imposta TARI a due dei tre immobili attinti dai provvedimenti impositivi emessi dal Comune di Milano.
Con riferimento all'immobile di Indirizzo_1, l'Ente ha riconosciuto valide le ragioni esposte e documentate dalla parte, relative al rapporto di locazione del bene cessato a far data dal 2008, ed ha chiesto in parte qua l'accoglimento del ricorso. La Corte, pertanto, accoglie i ricorsi e dispone l'annullamento degli atti impugnati limitatamente all'imposizione della TARI applicata all'immobile di IIndirizzo_1
Quanto all'applicazione della TARI all'immobile di Milano, IIndirizzo_3, le argomentazioni di parte ricorrente non appaiono fondate, né adeguatamente riscontrate. Sostiene la parte che l'immobile in questione è rimasto disabitato a partire dal dicembre 2016, data di cessazione del rapporto di locazione insistente su detto bene, sino ad oggi. Aggiunge la parte che sono in corso lavori di ristrutturazione iniziati nel 2025 e, a riprova di ciò, produce fattura relativa all'allacciamento della fornitura di energia elettrica, che risulta operato il 29.1.2025. Rileva la Corte che in tema di esenzione dall'imposta TARI la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ribadire che "è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale."1. Ancora la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 31188 del 9 novembre 2023, ha osservato che: si richiama anche il condiviso orientamento di legittimità secondo cui in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. Sez. 5, n. 22130/2017, Rv. 645621 - 01,
Sez. 5, n. 12979/2019, Rv. 653733-01, Sez. 6 - 5, n. 21335/2022, Rv. 665315 - 01)". Ne consegue che, in tema di tassa rifiuti, per poter usufruire di una riduzione o di una esenzione, il contribuente deve fornire elementi di prova a sostegno della richiesta di agevolazione.
Nel caso di specie, parte ricorrente impugna gli atti impositivi Tari relativi alle annualità 2021 e 2025 (acconto) deducendo che l'immobile di Indirizzo_3 , Milano, è rimasto disabitato a decorrere dal dicembre 2016. Eppure di tale assunto non fornisce alcun elemento di prova oggettivo e rigoroso, tale da poter giustificare l'invocata esenzione. Invero, la sola fattura prodotta relativa all'attivazione della fornitura di energia elettrica in data 29.1.2025, non prova in alcun modo che l'immobile fosse disabitato durante tutto il corso dell'anno
2021, periodo al quale si riferisce l'atto impositivo impugnato con ricorso n. 4869/25, e, con riferimento all'imposizione Tari oggetto del ricorso 4238/25, prova che nell'anno 2025 le utenze di energia elettrica erano in funzione e l'appartamento veniva, quindi, utilizzato.
Alcun riscontro, poi, ha offerto la parte circa il preesistente dedotto stato di disabitazione dell'immobile, ad esempio con la prova della data di cessazione delle utenze dopo il dicembre 2016 e perdurante nel 2021; come pure non è in alcun modo riscontrato che l'attivazione di energia elettrica nel gennaio 2025 fosse funzionale all'avvio di lavori di ristrutturazione, opere che peraltro non risultano mai comunicate al Comune di Milano.
L'invocata esenzione della Tari per l'immobile di IIndirizzo 3 rimane, pertanto, sfornita della prova della sussistenza – oggettiva e riscontrata - di quelle condizioni che legittimano il contribuente all'esonero dal pagamento.
Gli atti impugnati, per l'effetto, vanno confermati con riferimento alle imposte Tari applicate agli immobili di Indirizzo_3 e Indirizzo_2.
Parimenti infondata risulta la richiesta di parte ricorrente di applicazione della disciplina della continuazione alle sanzioni irrogate.
Osserva la Corte al riguardo che il regime più favorevole della continuazione non si applica laddove le sanzioni si riferiscono alle violazioni di omesso versamento del tributo, come nel caso di specie. Infatti: "Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dal D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale il D. Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (cfr. Cass. 27068/2017, 1540/2017 e 8148/2019)."2
Risulta, pertanto, corretta e legittima l'applicazione dell'art. 13 Dlvo 471/1997 operata dall'Ente nel calcolo delle sanzioni irrogate.
In conclusione, la Corte accoglie i ricorsi riuniti limitatamente all'imposta TARI applicata in ciascuno degli atti impugnati all'immobile sito in Indirizzo_1 e rigetta nel resto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria in composizione monocratica accoglie i ricorsi riuniti limitatamente all'imposta TARI applicata in ciascuno degli atti impugnati all'immobile sito in Indirizzo_1
. Rigetta nel resto e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Milano,28 gennaio 2026 Il Giudice
d.ssa Maria Rosaria Correra 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022 (Rv. 665315-01).
2 Cass. Sez. 5, Ordinanza 5744/2021.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
CORRERA MARIA ROSARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4238/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 202504301311123155363565 TARI 2025
sul ricorso n. 4869/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Milano - Via S. Pellico Nr. 16 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 202504301386403212106686 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Motivi del ricorso n. 4238/2025
Ricorrente 1 ha impugnato l'atto contenente invito al pagamento dell'acconto TARI ANNO 2025 n. 202504301311123155363565, notificato in data 14 giugno 2025 dal Comune di Milano relativo ai seguenti immobili:
a)Indirizzo 1, utilizzato per fini non domestici, di mq. 106 per un importo di Euro 331,20 con quota fissa pari a Euro 175,80 e quota variabile pari a Euro 139,63; b)Indirizzo 2, utilizzato per abitazione, foglio 476/291/704 di mq. 149 per un importo di
Euro 134,18 con quota fissa pari a Euro 68,95 e quota variabile pari a Euro 58,84; c)Indirizzo 3, utilizzato per abitazione, di mq. 70 per un importo di Euro 178,00 con quota fissa pari a Euro 178,00 e quota variabile pari a Euro 84,99. Il ricorrente deduce la illegittimità parziale dell'atto con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1
. Sostiene la parte che detto immobile è il vecchio studio condotto in locazione dall'Avv. Ricorrente_1 ed è stato riconsegnato alla proprietà in data 31marzo del 2008, come da documentazione che si allega all'atto di ricorso.
Con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_3, poi, deduce il ricorrente che si tratta della vecchia abitazione dell'Avv. Ricorrente_1, concessa in locazione a Banca_1. Questo immobile è stato riconsegnato da Banca_1 in data 1 dicembre 2016 e ribadisce la parte - è rimasto disabitato fino ad oggi. Attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione e per tale motivo sono state attivate le forniture di acqua e luce, come da fattura gennaio 2025 che si produce.
Si chiede l'annullamento dell'atto con riferimento a queste due unità immobiliari. Con MEMORIA successiva la parte replica alle controdeduzioni dell'Ufficio e sostiene che la giurisprudenza ha chiarito che le circostanze ostative alla applicazione della tassa sono legittimamente deducibili in giudizio a prescindere dalla denuncia originaria, come peraltro riconosciuto anche dalla Circolare n. 95/1994.
Si allega sentenza della Corte- sede favorevole alla parte in caso analogo. Si insiste nell'annullamento parziale e si chiede vittoria di spese, con distrazione in favore del difensore.
Motivi del ricorso n. 4869/2025 Ricorrente 1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 202504301386403212106686, ANNO
IMPOSTA 2021, notificato in data 25 agosto 2025 dal Comune di Milano relativo ai seguenti immobili:
a)Indirizzo 1, utilizzato per fini non domestici, di mq. 106 per un importo di Euro 502,52 con quota fissa pari a Euro 286,30 e quota variabile pari a Euro 192,29; b)Indirizzo 2, utilizzato per abitazione, foglio 476/291/704 di mq. 149 per un importo di Euro 491,17,52 con quota fissa pari a Euro 286,30 e quota variabile pari a Euro 148,93; c)Indirizzo 3, utilizzato per abitazione, di mq. 70 per un importo di Euro 237,95 con quota fissa pari a Euro 123,52 e quota variabile pari a Euro 103,10. Il ricorrente deduce la illegittimità parziale dell'atto con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_1 Sostiene la parte che detto immobile è il vecchio studio condotto in locazione dall'Avv. Ricorrente_1 ed è stato riconsegnato alla proprietà in data 31 marzo del 2008, come da documentazione che si allega all'atto di ricorso.
Con riferimento all'immobile sito in Indirizzo_3, poi, deduce il ricorrente che si tratta della vecchia abitazione dell'Avv. Ricorrente_1, concessa in locazione a Banca_1. Questo immobile è stato riconsegnato da Banca_1 in data 1 dicembre 2016 ed è rimasto disabitato fino ad oggi. Attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione e per tale motivo sono state attivate le forniture di acqua e luce.
Si deduce, poi, l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa applicazione della continuazione ex art. 12 comma 5 D.Lgs. 472/1997, in quanto il Comune ha irrogato la sanzione per l'anno 2021, senza tenere conto del fatto che ha già contestato violazioni della stessa indole per l'anno 2020. L'Ufficio, anziché determinare per ciascuna annualità d'imposta una diversa sanzione avrebbe dovuto applicare, ad avviso del ricorrente, la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo il regime della continuazione, che - come chiarito dalla Corte di Cassazione - ha portata generale. La conseguenza della corretta applicazione del cumulo giuridico avrebbe determinato un provvedimento sanzionatorio meno gravoso.
Si chiede l'annullamento parziale dell'atto. Con MEMORIA successiva la parte replica alle controdeduzioni dell'Ufficio e sostiene che la giurisprudenza ha chiarito che le circostanze ostative alla applicazione della tassa sono legittimamente deducibili in giudizio a prescindere dalla denuncia originaria, come peraltro riconosciuto anche dalla Circolare n. 95/1994. Si allega sentenza della Corte- sede, composizione monocratica, favorevole alla parte in caso analogo.
Si insiste nell'annullamento parziale e si chiede vittoria di spese, con distrazione in favore del difensore.
Controdeduzioni della parte resistente Il Comune di Milano, costituito in giudizio in entrambi i procedimenti, ha chiesto di accogliere parzialmente i ricorsi limitatamente all'immobile di IIndirizzo_1 e demandare l'Ente al ricalcolo degli atti emessi con l'imputazione delle due unità immobiliari di IIndirizzo_3 e IIndirizzo_2
Rileva il Comune per l'immobile in IIndirizzo_1, che il contribuente non ha provveduto a presentare e documentare la denuncia di cessazione, necessaria al fine di poter adeguare la pretesa tributaria da parte del Comune. Il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti stabilisce all'art. 25, che viene riportato nell'atto, l'obbligo di dichiarazione: “I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza".
In ogni caso, il Comune, presa visione della documentazione presentata, ha provveduto a cessare la posizione tributaria relativa a quest'unità. Con riferimento, invece, all'immobile di Indirizzo_3, la parte rileva il Comune non ha documentato alcuna richiesta di esenzione per locali in ristrutturazione, come previsto dall'art. 7 del
Regolamento Tari del Comune di Milano aggiornato, e neppure ha provato l'esistenza di tali lavori.
In assenza di prove documentali, l'esenzione non può essere concessa.
Quanto all'invocato cumulo giuridico ( nel ricorso 4869/25), l'Ufficio fa presente che in tema di sanzioni non è possibile l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico come richiesto, poiché il riferimento normativo è l'articolo 1 seconda parte del comma 161 L. 296/2006. Questa disposizione, applicabile a tutti i tributi locali, consente all'Ente di recuperare il tributo dovuto e permette di applicare, contestualmente, le medesime sanzioni tributarie.
Inoltre, aggiunge l'Ente, che le penalità applicate trovano fondamento nell' art. 1, comma 695 Legge 147/2013 che dispone che in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC (Imposta Unica
Comunale che comprende l'IMU) risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il quale prevede l'irrogazione di una sanzione fissa del 30 per cento della maggiore imposta dovuta, con riferimento a ciascun importo non versato dal contribuente.
Si chiede l'accoglimento del ricorso limitatamente all'immobile di Indirizzo_1 e il rigetto nel resto, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
sentite le parti - ha disposto in via preliminare la riunione dei procedimenti in epigrafe La Corte- indicati, stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva dei ricorsi. Le doglianze della parte ricorrente si riferiscono alla applicazione dell'imposta TARI a due dei tre immobili attinti dai provvedimenti impositivi emessi dal Comune di Milano.
Con riferimento all'immobile di Indirizzo_1, l'Ente ha riconosciuto valide le ragioni esposte e documentate dalla parte, relative al rapporto di locazione del bene cessato a far data dal 2008, ed ha chiesto in parte qua l'accoglimento del ricorso. La Corte, pertanto, accoglie i ricorsi e dispone l'annullamento degli atti impugnati limitatamente all'imposizione della TARI applicata all'immobile di IIndirizzo_1
Quanto all'applicazione della TARI all'immobile di Milano, IIndirizzo_3, le argomentazioni di parte ricorrente non appaiono fondate, né adeguatamente riscontrate. Sostiene la parte che l'immobile in questione è rimasto disabitato a partire dal dicembre 2016, data di cessazione del rapporto di locazione insistente su detto bene, sino ad oggi. Aggiunge la parte che sono in corso lavori di ristrutturazione iniziati nel 2025 e, a riprova di ciò, produce fattura relativa all'allacciamento della fornitura di energia elettrica, che risulta operato il 29.1.2025. Rileva la Corte che in tema di esenzione dall'imposta TARI la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ribadire che "è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale."1. Ancora la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 31188 del 9 novembre 2023, ha osservato che: si richiama anche il condiviso orientamento di legittimità secondo cui in materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. Sez. 5, n. 22130/2017, Rv. 645621 - 01,
Sez. 5, n. 12979/2019, Rv. 653733-01, Sez. 6 - 5, n. 21335/2022, Rv. 665315 - 01)". Ne consegue che, in tema di tassa rifiuti, per poter usufruire di una riduzione o di una esenzione, il contribuente deve fornire elementi di prova a sostegno della richiesta di agevolazione.
Nel caso di specie, parte ricorrente impugna gli atti impositivi Tari relativi alle annualità 2021 e 2025 (acconto) deducendo che l'immobile di Indirizzo_3 , Milano, è rimasto disabitato a decorrere dal dicembre 2016. Eppure di tale assunto non fornisce alcun elemento di prova oggettivo e rigoroso, tale da poter giustificare l'invocata esenzione. Invero, la sola fattura prodotta relativa all'attivazione della fornitura di energia elettrica in data 29.1.2025, non prova in alcun modo che l'immobile fosse disabitato durante tutto il corso dell'anno
2021, periodo al quale si riferisce l'atto impositivo impugnato con ricorso n. 4869/25, e, con riferimento all'imposizione Tari oggetto del ricorso 4238/25, prova che nell'anno 2025 le utenze di energia elettrica erano in funzione e l'appartamento veniva, quindi, utilizzato.
Alcun riscontro, poi, ha offerto la parte circa il preesistente dedotto stato di disabitazione dell'immobile, ad esempio con la prova della data di cessazione delle utenze dopo il dicembre 2016 e perdurante nel 2021; come pure non è in alcun modo riscontrato che l'attivazione di energia elettrica nel gennaio 2025 fosse funzionale all'avvio di lavori di ristrutturazione, opere che peraltro non risultano mai comunicate al Comune di Milano.
L'invocata esenzione della Tari per l'immobile di IIndirizzo 3 rimane, pertanto, sfornita della prova della sussistenza – oggettiva e riscontrata - di quelle condizioni che legittimano il contribuente all'esonero dal pagamento.
Gli atti impugnati, per l'effetto, vanno confermati con riferimento alle imposte Tari applicate agli immobili di Indirizzo_3 e Indirizzo_2.
Parimenti infondata risulta la richiesta di parte ricorrente di applicazione della disciplina della continuazione alle sanzioni irrogate.
Osserva la Corte al riguardo che il regime più favorevole della continuazione non si applica laddove le sanzioni si riferiscono alle violazioni di omesso versamento del tributo, come nel caso di specie. Infatti: "Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dal D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale il D. Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (cfr. Cass. 27068/2017, 1540/2017 e 8148/2019)."2
Risulta, pertanto, corretta e legittima l'applicazione dell'art. 13 Dlvo 471/1997 operata dall'Ente nel calcolo delle sanzioni irrogate.
In conclusione, la Corte accoglie i ricorsi riuniti limitatamente all'imposta TARI applicata in ciascuno degli atti impugnati all'immobile sito in Indirizzo_1 e rigetta nel resto.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria in composizione monocratica accoglie i ricorsi riuniti limitatamente all'imposta TARI applicata in ciascuno degli atti impugnati all'immobile sito in Indirizzo_1
. Rigetta nel resto e dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Milano,28 gennaio 2026 Il Giudice
d.ssa Maria Rosaria Correra 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022 (Rv. 665315-01).
2 Cass. Sez. 5, Ordinanza 5744/2021.