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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 13.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5364/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. VIOLA MARIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
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FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase CP_1 di ATP, anche in considerazione di un sopravvenuto aggravamento delle condizioni sanitarie.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Il CTU ha rilevato a carico dell'istante un aggravamento, concludendo nel senso che l'attuale quadro patologico determina la necessità di assistenza continua, stante l'incapacità di svolgere autonomamente gli atti della vita, da DICEMBRE 2023, periodo in cui, si rendono più evidenti le difficoltà globali da cui è affetta la ricorrente. In particolare, il ctu ha così concluso: “Sulla base della documentazione agli atti e dell'obiettività emersa in questa sede si può affermare che la sig.ra
risulta attualmente affetta da: Artrosi polidistrettuale in pregressa frattura Parte_1 femorale osteosintetizzata a grave incidenza funzionale;
Diabete mellito con retinopatia;
Cecità occhio destro Cardiopatia ischemica rivascolarizzata. Tali patologie così come obiettivato e descritto determinano globalmente una percentuale invalidante in ambito civile (Capacità lavorativa generica) che sulla base delle tabelle delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al D.M. del 05/02/92 è da stimarsi in misura del 100% determinando nel contempo l'impossibilità del soggetto a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Infatti, tra le patologie di cui è affetta la perizianda, quella che maggiormente determina uno stato di assoluta necessità di assistenza continua negli atti quotidiani della vita del soggetto è la presenza, come nel nostro caso, delle gravi alterazioni dell'apparato osteo articolare con impossibilità a deambulare autonomamente. Per quanto attiene la decorrenza di tale requisito, si può far riferimento alla data della concessione del girello con ascellari e cioè dal 1° DICEMBRE 2023.” Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, non contestate dalle parti. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU.
Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari (punto 45), per cui l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere demandato all' e il pagamento della prestazione è CP_1 subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . CP_2
In considerazione della decorrenza del diritto, successiva sia alla domanda amministrativa del
14.11.2022 che al ricorso giudiziario per ATP del 15.06.2023, le spese di lite vanno compensate.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
04.05.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento con decorrenza da DICEMBRE 2023 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in suo favore della prestazione CP_1 oltre interessi o rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 13.11.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo