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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 907/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 907/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Fiorenza ed il secondo C.F._2 dall'avv. Alessandra Paola Costa, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 25.02.2025, le parti esponevano: Per
- di aver contratto matrimonio civile in Casarano il 31.08.2008 e che dalla loro unione era nata (14.08.2010) studentessa minorenne;
- che era stata pronunciata la separazione con decreto di imologa n. 6933/2021 del 28.04.2021; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni reciproca richiesta di assegno divorzile, percependo entrambi un proprio reddito;
2) Le parti si danno atto di non aver beni mobili ed immobili di proprietà comune;
Per
3) La figlia minore rimane affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Parabita alla via Casa Savoia n.79;
4) I genitori si impegnano, nel rapporto educativo, a garantire una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione Pers naturale e delle aspirazioni della figlia Pers
5) Il padre potrà esercitare il proprio diritto di frequentazione della figlia minore con le seguenti modalità: Pers a) Il padre potrà prendere dall'abitazione della madre e tenere con sé la figlia due giorni a Part settimana da concordare con la Sig.ra secondo gli orari e gli impegni di natura scolastica e non della figlia. b) In occasione delle festività natalizie il padre avrà facoltà di trascorrere con la figlia, ad anni alterni, la vigilia di Natale, il giorno di Natale e Santo Stefano, oppure il giorno del 30 e 31 dicembre e il giorno del primo dell'anno se le prime festività sono state trascorse con la madre o viceversa. Per Per l'Epifania la figlia ad anni alterni, potrà trascorrere con l'uno o l'altro genitore la predetta festività, la prima Epifania 2026 con la mamma. Per quanto riguarda la S. Pasqua e il Lunedì in Albis la figlia potrà trascorrere le anzidette festività in via alternata per l'intera giornata con l'uno o l'altro dei genitori. Pasqua 2025 con il padre. c) Durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di trascorrere un periodo di 15gg. in maniera continuativa con il padre, ovvero una settimana nel mese di Luglio ed una settimana nel mese di Agosto, nel periodo che dovrà essere comunicato tempestivamente alla madre sin dal mese di Giugno Part 2025, in maniera tale da consentire alla Sig.ra i organizzare le ferie. Per
6) Disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia minore da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese di € 300,00, con rivalutazione annuale dell'assegno secondo gli indici Istat. L'assegno unico sarà riscosso per intero dalla madre . Parte_1
7) Porre le spese straordinarie, come individuate nel protocollo siglato dal Tribunale di Lecce con l' Forense, che dovranno essere concordate da entrambi i genitori, nella misura del 50% a CP_1 carico del Sig. mentre il restante 50% a carico della madre. Parte_2
8) Le spese legali saranno a carico di ciascuna delle parti e gli Avv.ti Luigia Fiorenza e Alessandra Paola Costa, sottoscrivendo il presente atto, per autentica delle firme apposte in calce dalle rispettive parti, dichiarano reciprocamente di rinunziare al vincolo della solidarietà ai sensi dell'art.13 della Legge Professionale. Con decreto del 26.03.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 15.04.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nella richiesta. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso meritano di essere accolta in quanto rispondenti agli interessi delle parti, della figlia minore e rispettose del principio della genitorialità. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto a Casarano il 31.08.2008, alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 2.07.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott.ssa Francesca CAPUTO Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 907/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA (c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima rappresentata e difesa dall'avv. Luigia Fiorenza ed il secondo C.F._2 dall'avv. Alessandra Paola Costa, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione: Con ricorso congiunto depositato il 25.02.2025, le parti esponevano: Per
- di aver contratto matrimonio civile in Casarano il 31.08.2008 e che dalla loro unione era nata (14.08.2010) studentessa minorenne;
- che era stata pronunciata la separazione con decreto di imologa n. 6933/2021 del 28.04.2021; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza. Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) I ricorrenti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni reciproca richiesta di assegno divorzile, percependo entrambi un proprio reddito;
2) Le parti si danno atto di non aver beni mobili ed immobili di proprietà comune;
Per
3) La figlia minore rimane affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Parabita alla via Casa Savoia n.79;
4) I genitori si impegnano, nel rapporto educativo, a garantire una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione Pers naturale e delle aspirazioni della figlia Pers
5) Il padre potrà esercitare il proprio diritto di frequentazione della figlia minore con le seguenti modalità: Pers a) Il padre potrà prendere dall'abitazione della madre e tenere con sé la figlia due giorni a Part settimana da concordare con la Sig.ra secondo gli orari e gli impegni di natura scolastica e non della figlia. b) In occasione delle festività natalizie il padre avrà facoltà di trascorrere con la figlia, ad anni alterni, la vigilia di Natale, il giorno di Natale e Santo Stefano, oppure il giorno del 30 e 31 dicembre e il giorno del primo dell'anno se le prime festività sono state trascorse con la madre o viceversa. Per Per l'Epifania la figlia ad anni alterni, potrà trascorrere con l'uno o l'altro genitore la predetta festività, la prima Epifania 2026 con la mamma. Per quanto riguarda la S. Pasqua e il Lunedì in Albis la figlia potrà trascorrere le anzidette festività in via alternata per l'intera giornata con l'uno o l'altro dei genitori. Pasqua 2025 con il padre. c) Durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di trascorrere un periodo di 15gg. in maniera continuativa con il padre, ovvero una settimana nel mese di Luglio ed una settimana nel mese di Agosto, nel periodo che dovrà essere comunicato tempestivamente alla madre sin dal mese di Giugno Part 2025, in maniera tale da consentire alla Sig.ra i organizzare le ferie. Per
6) Disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore della figlia minore da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese di € 300,00, con rivalutazione annuale dell'assegno secondo gli indici Istat. L'assegno unico sarà riscosso per intero dalla madre . Parte_1
7) Porre le spese straordinarie, come individuate nel protocollo siglato dal Tribunale di Lecce con l' Forense, che dovranno essere concordate da entrambi i genitori, nella misura del 50% a CP_1 carico del Sig. mentre il restante 50% a carico della madre. Parte_2
8) Le spese legali saranno a carico di ciascuna delle parti e gli Avv.ti Luigia Fiorenza e Alessandra Paola Costa, sottoscrivendo il presente atto, per autentica delle firme apposte in calce dalle rispettive parti, dichiarano reciprocamente di rinunziare al vincolo della solidarietà ai sensi dell'art.13 della Legge Professionale. Con decreto del 26.03.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 15.04.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nella richiesta. In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale. Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le condizioni indicate in ricorso meritano di essere accolta in quanto rispondenti agli interessi delle parti, della figlia minore e rispettose del principio della genitorialità. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e Parte_2 deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto a Casarano il 31.08.2008, alle condizioni indicate in parte motiva;
2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 2.07.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE