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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 15292/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dall'Avv. Pierpasquale Monea, elettivamente domiciliati in Bologna, Piazza
Trento e Trieste n. 4
ATTORI contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. Cristina Rossi e dell'Avv. Roberta Bagnoli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Castelnuovo Rangone, via Castello n. 5
CONVENUTO
INTESA C.F. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso chiedendo:
- gli attori (come da atto di citazione e prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.): «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare l'indegnità di a succedere al proprio padre, Controparte_3 CP_4
, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 463 e segg. c.c., avendone cagionato la morte e per
[...]
l'effetto, escluderlo dalla successione e, conseguentemente, escludere dalla successione gli eredi di questo e, quindi, il convenuto quale erede testamentario di di quei CP_1 Controparte_3 beni costituenti l'asse ereditario di Controparte_4
a) Accertare e dichiarare che gli eredi di , nato a [...] l'[...] e Controparte_4 deceduto a LA DO (BO) il 4/11/2018, sono
pagina 1 di 11 - sorella del de cuius, nata a [...] il [...] e deceduta in Valsamoggia Persona_1
(BO), il 12/02/2022, lasciando unico erede il figlio nato a [...] il 2 dicembre Parte_2
1963, C.F. C.F._2
- , nata a [...] il [...], per rappresentazione della propria madre, Parte_1 Persona_2 nata a [...] il [...] e deceduta a Bologna il 15/10/2008, sorella premorta del de cuius.
b) Accertare e dichiarare che è decaduto dalla qualità di beneficiario della polizza Controparte_3
Intesa San Paolo Vita S.p.A. n.71000839280 denominata “Base ” sottoscritta dal padre Parte_3
, contraente assicurato, avendo egli cagionato la sua morte, e, per l'effetto, dichiarare Controparte_4 che quale erede testamentario di non vanta alcun diritto ad CP_1 Controparte_3 incassare la polizza.
c) conseguentemente, ordinare a Intesa San Paolo Vita S.p.A., in persona del l.r.p.t., di liquidare le prestazioni tutte di cui alla polizza Intesa San Paolo Vita S.p.A. n.71000839280 denominata “
[...]
”, sottoscritta da , a nato a [...] il [...] e a Parte_4 Controparte_4 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi nelle qualità di cui al punto a), quali eredi di Parte_1 in seguito all'accertata dichiarazione di indegnità di come per Controparte_4 Controparte_3 legge, passata in giudicato.
d) accertare e dichiarare che la polizza Intesa proposta n.20000321351 Controparte_5 denominata “Exclusiveinsurance codice RE101” deve venir liquidata a nato a [...]
Bologna il 2/12/1963 e a , nata a [...] il [...], entrambi nella qualità di cui al Parte_1 punto a), quali eredi di in seguito all'accertata dichiarazione di indegnità di Controparte_4
come per legge, passata in giudicato. Controparte_3
Con vittoria di onorari e spese di causa, con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre»;
«In via istruttoria
Previa revoca dell'ordinanza 1.3.2024, ammettere le prove come dedotte ed articolate nella memoria istruttoria ex art. 183, 6°co., cpc n. 2» e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c.;
«In ogni caso con vittoria dei compensi di causa».
- il convenuto costituito (come da comparsa di costituzione e prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.):
«Contrariis reiectis
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte nei confronti di Intesa San Paolo
Vita spa e comunque la carenza di legittimazione ad agire di nonché di per Parte_1 Parte_2 il titolo dedotto nell'atto introduttivo.
Nel merito respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e formulazione di mezzi istruttori nei termini di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di lite»;
«Dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o conclusioni formulate ex adverso, si oppongono alla revoca dell'ordinanza dell'1/3/2024, reiterando in subordine le proprie richieste istruttorie di cui alla seconda e terza memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.».
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
e hanno agito in giudizio citando e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_6 davanti all'intestato Tribunale al fine di vedere dichiarata l'indegnità a succedere di loro cugino
[...]
(deceduto in un sinistro stradale) a succedere a suo padre, zio Controparte_3 Controparte_4 materno degli istanti, per averne causato volontariamente la morte, e conseguentemente escludere
, nominato da erede testamentario, dalla successione dei beni inclusi nell'asse CP_1 CP_3 ereditario di e confluiti nell'eredità di;
quindi, di vedersi riconosciuta la Controparte_4 CP_3 qualità di eredi di con ogni conseguenza in ordine alla devoluzione della sua eredità Controparte_4
e alla liquidazione di due assicurazioni sulla vita stipulate dal de cuius con Controparte_6 con vittoria delle spese di lite.
Nel giudizio così instaurato si è costituito , contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto unitamente alla condanna della controparte alle spese di lite. Con particolare riguardo alle domande ex adverso spiegate nei confronti di
[...]
– concernenti la determinazione dei soggetti beneficiari della liquidazione delle Controparte_6 polizze vita stipulate dal de cuius – la parte convenuta ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva e l'inapplicabilità dell'art. 1922 c.c. invocato dalla pare attrice e, in ultimo, l'inidoneità dell'eventuale riconoscimento dell'indegnità di a succedere al proprio padre a farlo Controparte_3 decadere dal diritto alla liquidazione delle prestazioni assicurative.
Con ordinanza del 6 giugno 2023, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed è stato assegnato termine Controparte_6 per lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.
28.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, le parti costituite hanno depositato nei termini di legge le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. All'udienza del 26 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
2.
I fatti di causa si collegano alla successione nell'eredità di deceduto il 4 Controparte_4 novembre 2018 (cfr. doc. 2 p. attrice). Al tempo dell'apertura della successione, tra i prossimi congiunti del de cuius, già vedovo, figuravano: i) l'unico figlio ii) la sorella che Controparte_3 Persona_1 sarebbe poi scomparsa il 12 febbraio 2022 lasciando come unico erede il figlio, nonché nipote del de cuius, iii) la nipote figlia della sorella premorta del de cuius, Parte_2 Parte_1 Per_2
già deceduta il 15 ottobre 2008.
[...] era spirato senza lasciare testamento, pertanto si era aperta la successione Controparte_4 legittima e, ai sensi dell'art. 566 c.c., unico chiamato all'eredità risultava l'unico figlio, CP_3
Questi, tuttavia, a distanza di poche settimane, si procurava deliberatamente la morte in un
[...] incidente stradale occorso il 21 novembre 2018 a Fontanellato (PR), senza avere né accettato, né rifiutato l'eredità paterna (cfr. doc. 3 p. attrice). pagina 3 di 11 a differenza del padre, aveva disposto per testamento di tutte le sue sostanze. In Controparte_3 particolare, con una prima scheda testamentaria datata 14 novembre 2018 (dieci giorni dopo la dipartita del padre) aveva nominato propri eredi universali l'amico e la ex fidanzata Persona_3 [...]
(cfr. doc. 4 p. attrice). Successivamente, con un'altra scheda testamentaria recante CP_7 data 21 novembre 2018 (l'ultimo giorno di vita del testatore), aveva revocato e sostituito quella precedentemente redatta, istituendo propri eredi universali – anche con riferimento ai beni inclusi nella massa ereditaria del padre – ed in parti uguali per il 30% del totale, e CP_1 Persona_4 per il restante 70% del totale (cfr. doc. 4 p. attrice). I predetti testamenti Controparte_7 olografi venivano pubblicati il 28 gennaio 2020 (cfr. doc. 4 p. attrice).
A seguito dell'esperimento di actio interrogatoria per iniziativa di solo il chiamato Parte_1
accettava l'eredità con beneficio d'inventario, mentre non l'accettava nel CP_1 Persona_4 termine stabilito e vi aveva già rinunciato il 7 luglio 2020 (cfr. doc.ti p. attrice Controparte_7 depositati il 28/05/2023 e il 06/06/2023).
Gli odierni attori hanno promosso il presente giudizio per sentir dichiarare l'indegnità di CP_3
a succedere nell'eredità del padre che, in tesi attorea, sarebbe stato ucciso proprio dal figlio.
[...]
Con la conseguenza che chiamati all'eredità di diverrebbero gli odierni attori, quali Controparte_4 nipoti di quest'ultimo succeduti per rappresentazione.
Prima di valutare nel merito la pretesa azionata si rende necessario qualche cenno all'istituto dell'indegnità richiamato dalla domanda attorea. Viene a tal proposito in rilievo l'art. 463, comma 1, n. 1), c.c., in base al quale è indegno a succedere
“chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta”. Se sussistono i fatti che la sottendono, l'indegnità prescinde dalla condanna in sede penale dell'indegno, fermo restando che, in tal caso, deve essere dimostrato il compimento del delitto di omicidio volontario del de cuius in tutti i suoi elementi costitutivi.
Per aversi la richiamata causa di indegnità è essenziale che sussista la volontarietà del fatto, di talché essa è esclusa in caso di omicidio colposo o preterintenzionale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre
1984, n. 6669). Non sussiste inoltre indegnità se ricorre una causa che esclude la punibilità a norma della legge penale, come pure nel caso in cui l'autore del fatto sia un soggetto non imputabile.
Secondo l'orientamento prevalente seguito in giurisprudenza, l'indegnità a succedere è una sanzione civile di carattere patrimoniale che si sostanzia in una causa di esclusione dalla successione del chiamato che abbia commesso gravi offese contro la vita o l'onore del de cuius o di un suo stretto congiunto oppure contro la libertà testamentaria del de cuius. Tale sanzione viene applicata dal giudice mediante una sentenza avente natura costitutiva ed effetto retroattivo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5411; Cass. civ., Sez. II, 5 marzo 2009, n. 5402; Cass. civ., Sez. II, 26 marzo 2006, n.
7266; Cass. civ., Sez. II, 16 febbraio 2005, n. 3096).
Ciò comporta, da un lato, che la delazione dell'eredità ha luogo a favore dell'indegno anche nei casi in cui questi sia già tale al momento dell'apertura della successione e, dall'altro lato, che ove manchi un'apposita declaratoria di indegnità a succedere, l'indegno conserva intatti i suoi diritti successori. Essa comporta altresì che l'indegno – essendo in sé capace a succedere, ancorché escludibile dalla successione – può pure trasmettere ai suoi successori l'eredità conseguita o il diritto di accettarla se è morto prima dell'accettazione (e, naturalmente, prima della rinuncia). pagina 4 di 11 D'altro canto, ove invece intervenga una declaratoria di indegnità, l'effetto retroattivo di questa esclude l'indegno dalla successione ed impedisce che il patrimonio del de cuius possa essere ritenuto nel patrimonio dell'indegno, per cui – salvi i casi di successione per rappresentazione – quest'ultimo non può lasciare ai suoi eredi ciò che non è nel suo patrimonio.
La legittimazione attiva all'azione diretta a far dichiarare l'indegnità spetta a coloro che riceverebbero un vantaggio successorio dalla dichiarazione di indegnità; di qui l'affermazione costante in giurisprudenza secondo cui “la legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria” (così Cass. civ.,
Sez. II, 19 marzo 2018, n. 6747; analogamente Cass. civ., Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24252; Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 1993, n. 6859). Tra questi figurano sicuramente i successibili per rappresentazione o gli altri eredi che vedrebbero incrementati i propri diritti successori.
Quanto invece alla legittimazione passiva rispetto all'azione, la giurisprudenza ammette che l'indegnità possa essere dichiarata anche dopo la morte del soggetto asseritamente indegno con effetto a carico dei suoi successori (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16 febbraio 2005, n. 3096).
Venendo ora al caso di specie, vi è da chiedersi se gli attori abbiano assolto l'onere probatorio su di loro gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la dimostrazione della sussistenza dell'ipotesi di indegnità prevista dall'art. 463, comma 1, n. 1), c.c. e se, dunque, abbiano provato che abbia Controparte_3 commesso l'omicidio volontario di suo padre In particolare, la parte attrice aveva Controparte_4
l'onere di provare tanto gli elementi oggettivi dell'ipotizzato reato, quanto il dolo omicidiario del soggetto agente.
Secondo l'ipotesi ricostruttiva proposta dalla parte attrice, il complessivo piano omicidiario di si sarebbe articolato in un primo tentativo di uccidere il padre compiuto la sera del Controparte_3
26 settembre 2018, non riuscito a causa del tempestivo intervento dei soccorsi;
poi nell'uccisione del padre avvenuta il 4 novembre 2018 mediante la somministrazione di un mix letale di farmaci a esclusivo uso ospedaliero. Il disegno criminoso sarebbe dovuto poi giungere a compimento con la cremazione del corpo del defunto, in modo da cancellare ogni prova della responsabilità dell'agente; attività, questa, che tuttavia non era riuscita a causa della denuncia sporta dalla stessa . CP_8
A riprova delle proprie deduzioni, gli attori hanno prodotto gli atti acquisiti dal procedimento penale apertosi a carico dello stesso per omicidio e poi archiviato a seguito della sua morte. Controparte_3
In particolare, sono stati versati in atti la CTU medico-legale e tossicologica espletata dal PM, i verbali di sommarie informazioni delle persone informate sui fatti e il verbale di perquisizione a carico del
CP_3
Preliminarmente è d'obbligo, a tal proposito, fugare ogni dubbio circa l'utilizzabilità delle risultanze del procedimento penale, in particolare della consulenza medico-legale e tossicologica eseguita sul corpo di allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della parte Controparte_4 attrice: va osservato, infatti, come la problematica dell'ammissibilità delle prove atipiche, a lungo dibattuta, è stata ormai da tempo risolta in senso positivo dalla giurisprudenza, la quale ne ammette l'utilizzo nel processo civile purché si tratti di strumenti probatori che, sebbene non previsti nel catalogo codicistico, siano astrattamente idonei a concorrere all'accertamento dei fatti di causa. Inoltre, nel codice di procedura civile manca una norma di chiusura contenente l'indicazione del numerus clausus dei mezzi di prova e l'art. 116, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che, salvo i divieti espressamente previsti dalla legge, il giudice può fondare il proprio convincimento su qualsiasi pagina 5 di 11 elemento probatorio che sia stato ritualmente introdotto in giudizio. Pertanto, una volta ammessa la prova atipica, spetta al giudice valutarne la rilevanza, cioè la sua attitudine probatoria, in base al proprio prudente apprezzamento e attraverso una motivazione adeguata.
La giurisprudenza ammette che tra le prove atipiche che possono fare ingresso nel processo civile figurino le prove raccolte in un processo penale e anche le risultanze degli atti delle indagini preliminari. Pur tralasciando la circostanza che nel caso di specie è stato a suo tempo assicurato il diritto di difesa con riferimento alla formazione della consulenza tecnica, posto che Controparte_3 era già indagato ed era assisto da un difensore di fiducia, nonché da un consulente tecnico di parte che ha partecipato alle operazioni (cfr. p. 14 doc. 6 p. attrice e doc.ti 9 e 9bis p. attrice), mette conto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (così Cass. civ., Sez. VI, ord., 1 febbraio
2023, n. 2947; in termini analoghi Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2022, n. 9055; Cass. civ., Sez. III, ord.,
19 luglio 2019, n. 19521; Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459; Cass. civ., Sez. II, 20 gennaio
2017, n. 1593). Ancor più la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (così Cass. civ.,
Sez. III, ord., 28 febbraio 2023, n. 5947; analogamente Cass. civ., Sez. III, ord., 28 agosto 2024, n.
23299).
Non vi è dubbio che tra le risultanze delle indagini preliminari utilizzabili come prova atipica nel processo civile rientri anche la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero. Sul punto, la giurisprudenza già da tempo riconosce che “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”
(così Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714, poi ripresa da Cass. civ., Sez. III, ord., 19 luglio 2019,
n. 19521).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero è stata tempestivamente dedotta in giudizio dalla parte attrice sia con l'atto di citazione, che con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Inoltre, le parti hanno diffusamente contraddetto sulla stessa non solo con le memorie integrative depositate successivamente alla prima udienza, ma anche negli scritti conclusivi. Pertanto, il contraddittorio su tale prova atipica si è sviluppato in modo rituale e completo.
Superata in tal modo l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico condotto in sede penale, così come degli altri elementi istruttori acquisiti in sede di indagini preliminari, va comunque evidenziato che le risultanze investigative valevoli come prova atipica non possono essere recepite acriticamente, ma devono essere sottoposte ad attento e adeguato scrutinio pagina 6 di 11 critico. Ciò significa che spetta al giudice civile trarre da tali atti degli indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio, che devono essere valutati sia analiticamente che nella loro convergenza globale, in base a un apprezzamento sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Ciò trova conferma nell'orientamento risalente, ma tutt'ora immutato, della Corte di Cassazione, secondo cui “il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, […] può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva […]. Ne consegue […] che anche una consulenza tecnica disposta dal p.m. in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato (ancorché la relativa valutazione debba pur sempre tener conto della circostanza che
l'atto si è formato senza il contraddittorio tra le parti e che esso non risulta sottoposto al vaglio del giudice del dibattimento)” (così Cass. civ., Sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069, ribadita da Cass. civ.,
Sez. III, ord., 19 luglio 2019, n. 19521).
Tutto ciò considerato e passando all'esame del merito delle domande proposte dalla parte attrice, si deve concludere come la valutazione degli elementi probatori acquisiti non siano sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, le cui domande devono dunque essere rigettate per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la dinamica dei fatti non può essere desunta dalla consulenza tecnica disposta dal
Pubblico Ministero. L'efficacia probatoria di tale accertamento è limitata esclusivamente alla causa del decesso, ravvisata in un arresto cardiocircolatorio indotto dall'assunzione di un mix di Midazolam,
Diazepam e . Parte_5
Per contro, la consulenza tecnica è priva di efficacia dimostrativa rispetto alla sussistenza degli altri elementi costitutivi del delitto di omicidio volontario, considerato che la condotta ascrivibile a secondo la tesi della parte attrice, non è stata compiutamente dimostrata, ma solo Controparte_3 rappresentata in termini possibilistici sulla base di indizi privi di efficacia dimostrativa.
In particolare, le risultanze delle indagini non hanno permesso di chiarire se abbia Controparte_3 mai avuto l'effettiva disponibilità dei tre farmaci ad esclusivo uso ospedaliero rilevati in sede di esame tossicologico sulla salma ed eventualmente in quale modo egli se li sia procurati.
A tal riguardo si deve sottolineare che le perquisizioni eseguite dalla Polizia Giudiziaria presso le abitazioni e nelle autovetture della vittima e del figlio (docc. 16 e 16 bis attori) hanno consentito di rinvenire solo un flacone di Diazepam nella cucina dell'abitazione di Controparte_4 apparentemente inutilizzato, atteso che la quantità di farmaco rinvenuta corrispondeva a quella indicata sulla confezione. Non sono stati invece ritrovati il e il , né altro materiale Per_5 Parte_5 medico, quale la strumentazione necessaria per eseguire iniezioni (siringhe, laccio emostatico, bende e simili).
L'ipotesi formulata dalla parte attrice secondo cui potrebbe essersi impossessato Controparte_3 dei farmaci trafugandoli dal P.S. dell'Ospedale di Bazzano oppure dal P.S. dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna è una semplice deduzione logica basata sull'unica circostanza per cui egli aveva in passato frequentato quei luoghi, incluse le aree riservate adibite alla conservazione dei farmaci ospedalieri. pagina 7 di 11 Tuttavia, non vi sono altri elementi che depongono a favore dell'ipotesi prospettata. Vale infatti osservare, innanzitutto, come non siano emerse risultanze investigative in ordine alla presenza del presso i suddetti nosocomi nei giorni o nelle ore precedenti la morte del padre: al contrario, CP_3 dalle indagini sono emersi elementi in senso contrario. In particolare, dalle sommarie informazioni rese nel dicembre 2018 dal Dott. è emerso che il lo aveva affiancato quando Persona_6 CP_3 frequentava il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola negli anni 2012-2013 quale laureando in medicina fino a quando il sanitario, insospettitosi, aveva chiesto al di non presentarsi in CP_3 ospedale se non dopo aver attestato i suoi studi universitari, ma lo stesso non aveva più provveduto.
D'altro canto, che il non avesse accesso libero ai farmaci custoditi neppure presso l'ospedale di CP_3
Bazzano si desume dal fatto che egli abbia dovuto chiedere all'amico nel mese di Persona_3 settembre del 2018, di procurargli alcuni farmaci;
richieste reiterate più volte dal adducendo CP_3 diverse scuse e a cui l'amico (per sua stessa ammissione in sede di interrogatorio) aveva dato seguito, consegnandogli farmaci che, tuttavia, non hanno correlazione con quelli di cui è stata riscontrata traccia in sede autoptica.
Tantomeno è stato allegato che sia stata verificata la presenza del presso gli ospedali CP_3 attraverso indagini tecniche (come intercettazioni telefoniche o analisi dei tabulati telefonici) o l'acquisizione delle riprese dei sistemi di videosorveglianza dei due ospedali, in particolare nei luoghi in cui avrebbe potuto trafugare i farmaci. Peraltro, non è stato accertato se, prima del decesso di farmaci dello stesso tipo siano venuti a mancare dal magazzino dell'Ospedale di Controparte_4
Bazzano, poiché tale ospedale è rifornito dal magazzino centralizzato dell' Controparte_9 con un metodo di approvvigionamento intraospedaliero che non prevede un sistema di
[...] tracciabilità dei farmaci in entrata e in uscita per il monitoraggio delle scorte (cfr. doc. 33 p. attrice).
Anche l'ipotesi alternativa formulata dalla parte attrice, stando alla quale Controparte_3 potrebbe essersi procurato i farmaci rinvenuti in sede autoptica con l'aiuto dell'amico Persona_3 infermiere in servizio presso il P.S. dell'Ospedale di Bazzano, è sprovvista di adeguato riscontro probatorio. Al di là delle lievi incongruenze relative all'individuazione delle date dei fatti,
[...] ha ammesso di aver consegnato in più occasioni dei medicinali all'amico Per_3 Controparte_3 prelevandoli indebitamente dal P.S. dell'Ospedale di Bazzano, spiegando anche di essere stato accondiscendente alle richieste del in quanto spesso egli appariva visibilmente ansioso e CP_3 preoccupato per lo stato di salute del padre. Allo stesso tempo ha chiarito che i farmaci Persona_3 varie volte forniti a erano di tipo diverso da quelli le cui tracce sono state rivenute Controparte_3 nei resti di ossia il , il Diazepam e il . Più nel dettaglio, Controparte_4 Per_5 Parte_5 [...]
– inizialmente sentito come persona informata sui fatti (cfr. doc. 18 p. attrice) – ha raccontato Per_3 che il 26 settembre 2018 aveva consegnato a del ID e della soluzione Controparte_3 fisiologica per lavaggi oculari, e che in un'altra occasione, di cui non ricordava la data precisa, gli aveva consegnato dell'adrenalina e dell'atropina. Nuovamente ascoltato dagli inquirenti, lo stesso
– in sede di interrogatorio dopo l'emersione di indizi di reità a suo carico (cfr. doc. 34 Persona_3
p. attrice) – ha sostenuto di aver ceduto a il 26 settembre 2018, alcune bustine di Controparte_3
ID (contenente paracetamolo e codeina) e qualche fiala di NaCI (per lavaggi oculari), poi, il 28 settembre 2018, delle fiale di adrenalina e atropina (una dotazione classica da somministrare in caso di arresto cardiaco), che gli erano state chieste dall'amico adducendo che quelle del suo kit farmaceutico d'emergenza si erano rotte e che quindi gliene servivano altre per intervenire tempestivamente nel caso in cui suo padre avesse nuovamente accusato qualche malore;
in ultimo, il ha affermato di aver Per_3
pagina 8 di 11 consegnato a il successivo 30 settembre 2018, altre scatole di adrenalina e atropina, Controparte_3 nuovamente richiestegli da quest'ultimo sostenendo che quelle già ricevute si fossero frantumate accidentalmente.
Le dichiarazioni complessivamente rilasciate dal appaiono attendibili in quanto immuni da Per_3 vizi logici, oltre che precise e circostanziate. A corroborare la veridicità di tali affermazioni concorre altresì la circostanza per cui, al fine di chiarire la propria posizione e negare ogni coinvolgimento nel decesso di non solo ha ammesso di aver ceduto a Controparte_4 Persona_3 Controparte_3 dei farmaci prelavati dal P.S. dell'Ospedale di Bazzano, ma ha anche indicato gli specifici farmaci oggetto di cessione, pur al costo di far emergere delle responsabilità a proprio carico per tale condotta.
Invero, a seguito di tali dichiarazioni il è stato sollevato da ogni accusa di concorso in Per_3 omicidio, essendo stato accertato che gli unici farmaci da quest'ultimo forniti al erano quelli CP_3 riconducibili all'episodio del 26 settembre 2018. Pertanto, l'indagine per concorso in omicidio è stata archiviata ed è rimasta aperta solo l'indagine per peculato (cfr. doc. 8 p. attrice).
Oltre a quanto appena osservato, vale inoltre evidenziare come la tesi attorea della condotta omicidiaria del si baserebbe unicamente su due circostanze: il fatto che il era l'unico CP_3 CP_3 presente in casa il giorno del decesso di suo padre e che egli possedeva alcune nozioni mediche di base.
Oltre a ciò, tuttavia, le risultanze delle indagini preliminari non hanno permesso di fare chiarezza su altri aspetti di fondamentale importanza ai fini della compiuta ricostruzione della condotta antigiuridica. In particolare, sulle modalità e l'ordine di assunzione dei farmaci in modo da escludere l'ipotesi di ingestione accidentale: innanzitutto, i consulenti tecnici non sono riusciti ad individuare sul corpo di il foro (asseritamente praticato da suo figlio) per iniettargli il (cfr. Controparte_4 Parte_5 pp. 33 e 34 doc. 6 p. attrice). Pertanto, questo segmento della condotta descritta dalla consulenza tecnica non ha trovato nessuna conferma in base agli accertamenti svolti sulla salma ed è rimasta una semplice ipotesi circa il possibile svolgimento dei fatti.
Da ultimo, gli indizi che secondo la parte attrice dimostrerebbero il dolo omicidiario in CP_3 sono contraddetti da altre, non trascurabili, circostanze. Tralasciando l'affermazione secondo
[...] cui la cremazione della salma del padre defunto sarebbe stata dettata dall'esigenza di attuare la volontà condivisa della famiglia in merito alla destinazione delle proprie spoglie, che è rimasta una semplice asserzione di parte sprovvista di ogni riscontro probatorio, occorre soffermarsi sui seguenti aspetti.
Tra gli atti di causa non vi è nessuna prova che il rapporto tra padre e figlio sia degenerato in modo evidente, al punto da indurre quest'ultimo a disfarsi del padre, dopo la scoperta delle menzogne raccontate da a proposito della sua iscrizione all'università e della sua situazione Controparte_3 lavorativa. D'altro canto, la circostanza che tra e suo padre corressero buoni rapporti Controparte_3
è stata riferita anche da vari soggetti sentiti a sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari (cfr. doc.ti 29 e 34 p. attrice): il quadro complessivo che è emerso è quello di un intenso legame padre-figlio, nell'ambito del quale il figlio si interessava alle esigenze e allo stato di salute del padre anziano, aveva un atteggiamento affettuoso verso lo stesso, lo aiutava nelle proprie incombenze e trascorreva del tempo in sua compagnia, non di rado anche per consumare assieme i pasti.
Occorre inoltre rilevare che la volontà di uccidere il padre appare difficilmente conciliabile con la chiamata dei soccorsi eseguita, sia il 26 settembre che il 4 novembre 2018, dallo stesso CP_3
Considerato che in entrambe le occasioni egli era l'unico soggetto presente in casa assieme a
[...]
pagina 9 di 11 suo padre, se avesse voluto realmente cagionarne la morte avrebbe potuto semplicemente allontanarsi dall'abitazione e aspettare che i farmaci asseritamente ingeriti facessero effetto. Tutte queste circostanze connotano in termini non univoci l'elemento psicologico che sorregge la condotta ipoteticamente ascritta a pertanto, non può ritenersi raggiunta neppure la Controparte_3 prova del dolo.
Si aggiunge, infine, che non vi sono sufficienti elementi per ritenere che il fosse imputabile CP_3 al momento dei fatti: va sottolineato, sotto tale aspetto, come dalle dichiarazioni rese da Persona_3 in sede di interrogatorio, il era apparso nei giorni prima del suo decesso come in uno stato di CP_3 confusione e di delirio, di “veri e propri stati allucinogeni” e “manifestazioni paranoiche”, per i quali l'amico si era preoccupato e aveva declinato la richiesta dell'amico di pernottare da lui. Era stato lo stesso che, vedendolo in quello stato, aveva consigliato al il 14 novembre, di Per_3 CP_3 intraprendere un percorso psicologico dopo la morte del padre;
percorso che veniva effettivamente avviato tramite percorso fast del Pronto Soccorso a San Giovanni in Persiceto.
Le dichiarazioni del su quanto riportatogli dal in quei frangenti (in particolare circa Per_3 CP_3 le sue determinazioni testamentarie e i sospetti in ordine al coinvolgimento della cugina e di Parte_1 suo marito nella vicenda del padre) sono riscontrate anche dalle missive che il aveva CP_3 indirizzato al proprio legale e all'ex fidanzata (docc. 2 e 3 convenuto). La lettura di tali missive CP_7 restituisce il quadro di un soggetto in difficoltà, preoccupato per la sua sorte, ma anche ossessionato dai sospetti verso le figure parentali suddette. A fronte di tali manifestazioni, lo stato psichico del CP_3 non ha costituito, a causa del suo decesso, oggetto di accertamento volto a verificarne l'effettiva piena capacità al momento dei fatti. Tantomeno, detto approfondimento del quadro psichico del CP_3 avrebbe potuto essere effettuato su base documentale nel presente giudizio.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere le argomentazioni e gli elementi probatori dedotti dalla parte attrice sprovvisti della pregnanza necessaria a soddisfare l'onere della prova incombente sulla stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. La documentazione prodotta a sostegno della domanda attorea ha complessivamente rappresentato un quadro indiziario sprovvisto dei caratteri della gravità, precisione e concordanza necessari al fine di dimostrare che abbia Controparte_3 commesso l'omicidio volontario di suo padre Pur a seguito dell'istruzione probatoria Controparte_4 non è stato possibile chiarire taluni aspetti dubbi aventi importanza centrale ai fini del completo ed esaustivo accertamento dei fatti controversi.
Sulla base dei motivi sopra esposti deve essere rigettata la domanda della parte attrice concernente la dichiarazione di indegnità a succedere di e il riconoscimento della qualità di eredi di Controparte_3 in capo agli odierni attori. Controparte_4
3.
Dal rigetto della domanda di accertamento dell'indegnità di e della conseguente Controparte_3 dichiarazione della qualità di eredi di in capo agli attori consegue il rigetto delle Controparte_4 ulteriori domande proposte dalla parte attrice volte ad ottenere la liquidazione delle assicurazioni sulla vita stipulate dal de cuius ed aventi quali beneficiari gli eredi. In particolare, si tratta della polizza
Intesa San Paolo Vita S.p.A. n. 71000839280 denominata ” con asserito “unico Parte_4 beneficiario il figlio , e un'altra polizza Intesa San Paolo Life Limited proposta n. Controparte_3
20000321351 denominata “Exclusiveinsurance codice RE101” con “beneficiari gli eredi”. pagina 10 di 11 Tali ulteriori domande poggiano sul presupposto dell'accertamento dell'avvenuto omicidio di ad opera del figlio, ciò che nel presente giudizio è stato escluso. Controparte_4
In conclusione, tutte le domande attoree vanno rigettate.
4. Quanto alle spese di lite, in base al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta costituita. Dette spese vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni per tutte le fasi della controversia, attesa l'assenza di elementi che giustifichino uno scostamento dai predetti parametri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, pronunciando in via definitiva, ogni diversa eccezione, domanda e istanza disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
- condanna e al rimborso delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 Parte_2 CP_1 liquidano in euro 10.860,00 per compensi, oltre a spese forfettarie pari al 15% dei compensi, IVA e
CPA come per legge.
Bologna, 27.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bologna, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Nunno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 15292/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dall'Avv. Pierpasquale Monea, elettivamente domiciliati in Bologna, Piazza
Trento e Trieste n. 4
ATTORI contro
(C.F. ) CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. Cristina Rossi e dell'Avv. Roberta Bagnoli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Castelnuovo Rangone, via Castello n. 5
CONVENUTO
INTESA C.F. Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso chiedendo:
- gli attori (come da atto di citazione e prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.): «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Giudice designato, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare l'indegnità di a succedere al proprio padre, Controparte_3 CP_4
, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 463 e segg. c.c., avendone cagionato la morte e per
[...]
l'effetto, escluderlo dalla successione e, conseguentemente, escludere dalla successione gli eredi di questo e, quindi, il convenuto quale erede testamentario di di quei CP_1 Controparte_3 beni costituenti l'asse ereditario di Controparte_4
a) Accertare e dichiarare che gli eredi di , nato a [...] l'[...] e Controparte_4 deceduto a LA DO (BO) il 4/11/2018, sono
pagina 1 di 11 - sorella del de cuius, nata a [...] il [...] e deceduta in Valsamoggia Persona_1
(BO), il 12/02/2022, lasciando unico erede il figlio nato a [...] il 2 dicembre Parte_2
1963, C.F. C.F._2
- , nata a [...] il [...], per rappresentazione della propria madre, Parte_1 Persona_2 nata a [...] il [...] e deceduta a Bologna il 15/10/2008, sorella premorta del de cuius.
b) Accertare e dichiarare che è decaduto dalla qualità di beneficiario della polizza Controparte_3
Intesa San Paolo Vita S.p.A. n.71000839280 denominata “Base ” sottoscritta dal padre Parte_3
, contraente assicurato, avendo egli cagionato la sua morte, e, per l'effetto, dichiarare Controparte_4 che quale erede testamentario di non vanta alcun diritto ad CP_1 Controparte_3 incassare la polizza.
c) conseguentemente, ordinare a Intesa San Paolo Vita S.p.A., in persona del l.r.p.t., di liquidare le prestazioni tutte di cui alla polizza Intesa San Paolo Vita S.p.A. n.71000839280 denominata “
[...]
”, sottoscritta da , a nato a [...] il [...] e a Parte_4 Controparte_4 Parte_2
, nata a [...] il [...], entrambi nelle qualità di cui al punto a), quali eredi di Parte_1 in seguito all'accertata dichiarazione di indegnità di come per Controparte_4 Controparte_3 legge, passata in giudicato.
d) accertare e dichiarare che la polizza Intesa proposta n.20000321351 Controparte_5 denominata “Exclusiveinsurance codice RE101” deve venir liquidata a nato a [...]
Bologna il 2/12/1963 e a , nata a [...] il [...], entrambi nella qualità di cui al Parte_1 punto a), quali eredi di in seguito all'accertata dichiarazione di indegnità di Controparte_4
come per legge, passata in giudicato. Controparte_3
Con vittoria di onorari e spese di causa, con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre»;
«In via istruttoria
Previa revoca dell'ordinanza 1.3.2024, ammettere le prove come dedotte ed articolate nella memoria istruttoria ex art. 183, 6°co., cpc n. 2» e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3), c.p.c.;
«In ogni caso con vittoria dei compensi di causa».
- il convenuto costituito (come da comparsa di costituzione e prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.):
«Contrariis reiectis
In via preliminare dichiarare l'inammissibilità delle domande svolte nei confronti di Intesa San Paolo
Vita spa e comunque la carenza di legittimazione ad agire di nonché di per Parte_1 Parte_2 il titolo dedotto nell'atto introduttivo.
Nel merito respingere tutte le domande attoree perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
Con riserva di ogni ulteriore deduzione, eccezione e formulazione di mezzi istruttori nei termini di legge.
Con vittoria di spese ed onorari di lite»;
«Dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali domande o conclusioni formulate ex adverso, si oppongono alla revoca dell'ordinanza dell'1/3/2024, reiterando in subordine le proprie richieste istruttorie di cui alla seconda e terza memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.».
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
e hanno agito in giudizio citando e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_6 davanti all'intestato Tribunale al fine di vedere dichiarata l'indegnità a succedere di loro cugino
[...]
(deceduto in un sinistro stradale) a succedere a suo padre, zio Controparte_3 Controparte_4 materno degli istanti, per averne causato volontariamente la morte, e conseguentemente escludere
, nominato da erede testamentario, dalla successione dei beni inclusi nell'asse CP_1 CP_3 ereditario di e confluiti nell'eredità di;
quindi, di vedersi riconosciuta la Controparte_4 CP_3 qualità di eredi di con ogni conseguenza in ordine alla devoluzione della sua eredità Controparte_4
e alla liquidazione di due assicurazioni sulla vita stipulate dal de cuius con Controparte_6 con vittoria delle spese di lite.
Nel giudizio così instaurato si è costituito , contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto unitamente alla condanna della controparte alle spese di lite. Con particolare riguardo alle domande ex adverso spiegate nei confronti di
[...]
– concernenti la determinazione dei soggetti beneficiari della liquidazione delle Controparte_6 polizze vita stipulate dal de cuius – la parte convenuta ha altresì eccepito la carenza di legittimazione attiva e l'inapplicabilità dell'art. 1922 c.c. invocato dalla pare attrice e, in ultimo, l'inidoneità dell'eventuale riconoscimento dell'indegnità di a succedere al proprio padre a farlo Controparte_3 decadere dal diritto alla liquidazione delle prestazioni assicurative.
Con ordinanza del 6 giugno 2023, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed è stato assegnato termine Controparte_6 per lo svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n.
28.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, le parti costituite hanno depositato nei termini di legge le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale. All'udienza del 26 settembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c..
2.
I fatti di causa si collegano alla successione nell'eredità di deceduto il 4 Controparte_4 novembre 2018 (cfr. doc. 2 p. attrice). Al tempo dell'apertura della successione, tra i prossimi congiunti del de cuius, già vedovo, figuravano: i) l'unico figlio ii) la sorella che Controparte_3 Persona_1 sarebbe poi scomparsa il 12 febbraio 2022 lasciando come unico erede il figlio, nonché nipote del de cuius, iii) la nipote figlia della sorella premorta del de cuius, Parte_2 Parte_1 Per_2
già deceduta il 15 ottobre 2008.
[...] era spirato senza lasciare testamento, pertanto si era aperta la successione Controparte_4 legittima e, ai sensi dell'art. 566 c.c., unico chiamato all'eredità risultava l'unico figlio, CP_3
Questi, tuttavia, a distanza di poche settimane, si procurava deliberatamente la morte in un
[...] incidente stradale occorso il 21 novembre 2018 a Fontanellato (PR), senza avere né accettato, né rifiutato l'eredità paterna (cfr. doc. 3 p. attrice). pagina 3 di 11 a differenza del padre, aveva disposto per testamento di tutte le sue sostanze. In Controparte_3 particolare, con una prima scheda testamentaria datata 14 novembre 2018 (dieci giorni dopo la dipartita del padre) aveva nominato propri eredi universali l'amico e la ex fidanzata Persona_3 [...]
(cfr. doc. 4 p. attrice). Successivamente, con un'altra scheda testamentaria recante CP_7 data 21 novembre 2018 (l'ultimo giorno di vita del testatore), aveva revocato e sostituito quella precedentemente redatta, istituendo propri eredi universali – anche con riferimento ai beni inclusi nella massa ereditaria del padre – ed in parti uguali per il 30% del totale, e CP_1 Persona_4 per il restante 70% del totale (cfr. doc. 4 p. attrice). I predetti testamenti Controparte_7 olografi venivano pubblicati il 28 gennaio 2020 (cfr. doc. 4 p. attrice).
A seguito dell'esperimento di actio interrogatoria per iniziativa di solo il chiamato Parte_1
accettava l'eredità con beneficio d'inventario, mentre non l'accettava nel CP_1 Persona_4 termine stabilito e vi aveva già rinunciato il 7 luglio 2020 (cfr. doc.ti p. attrice Controparte_7 depositati il 28/05/2023 e il 06/06/2023).
Gli odierni attori hanno promosso il presente giudizio per sentir dichiarare l'indegnità di CP_3
a succedere nell'eredità del padre che, in tesi attorea, sarebbe stato ucciso proprio dal figlio.
[...]
Con la conseguenza che chiamati all'eredità di diverrebbero gli odierni attori, quali Controparte_4 nipoti di quest'ultimo succeduti per rappresentazione.
Prima di valutare nel merito la pretesa azionata si rende necessario qualche cenno all'istituto dell'indegnità richiamato dalla domanda attorea. Viene a tal proposito in rilievo l'art. 463, comma 1, n. 1), c.c., in base al quale è indegno a succedere
“chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta”. Se sussistono i fatti che la sottendono, l'indegnità prescinde dalla condanna in sede penale dell'indegno, fermo restando che, in tal caso, deve essere dimostrato il compimento del delitto di omicidio volontario del de cuius in tutti i suoi elementi costitutivi.
Per aversi la richiamata causa di indegnità è essenziale che sussista la volontarietà del fatto, di talché essa è esclusa in caso di omicidio colposo o preterintenzionale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 22 dicembre
1984, n. 6669). Non sussiste inoltre indegnità se ricorre una causa che esclude la punibilità a norma della legge penale, come pure nel caso in cui l'autore del fatto sia un soggetto non imputabile.
Secondo l'orientamento prevalente seguito in giurisprudenza, l'indegnità a succedere è una sanzione civile di carattere patrimoniale che si sostanzia in una causa di esclusione dalla successione del chiamato che abbia commesso gravi offese contro la vita o l'onore del de cuius o di un suo stretto congiunto oppure contro la libertà testamentaria del de cuius. Tale sanzione viene applicata dal giudice mediante una sentenza avente natura costitutiva ed effetto retroattivo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 25 febbraio 2019, n. 5411; Cass. civ., Sez. II, 5 marzo 2009, n. 5402; Cass. civ., Sez. II, 26 marzo 2006, n.
7266; Cass. civ., Sez. II, 16 febbraio 2005, n. 3096).
Ciò comporta, da un lato, che la delazione dell'eredità ha luogo a favore dell'indegno anche nei casi in cui questi sia già tale al momento dell'apertura della successione e, dall'altro lato, che ove manchi un'apposita declaratoria di indegnità a succedere, l'indegno conserva intatti i suoi diritti successori. Essa comporta altresì che l'indegno – essendo in sé capace a succedere, ancorché escludibile dalla successione – può pure trasmettere ai suoi successori l'eredità conseguita o il diritto di accettarla se è morto prima dell'accettazione (e, naturalmente, prima della rinuncia). pagina 4 di 11 D'altro canto, ove invece intervenga una declaratoria di indegnità, l'effetto retroattivo di questa esclude l'indegno dalla successione ed impedisce che il patrimonio del de cuius possa essere ritenuto nel patrimonio dell'indegno, per cui – salvi i casi di successione per rappresentazione – quest'ultimo non può lasciare ai suoi eredi ciò che non è nel suo patrimonio.
La legittimazione attiva all'azione diretta a far dichiarare l'indegnità spetta a coloro che riceverebbero un vantaggio successorio dalla dichiarazione di indegnità; di qui l'affermazione costante in giurisprudenza secondo cui “la legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spetta a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria” (così Cass. civ.,
Sez. II, 19 marzo 2018, n. 6747; analogamente Cass. civ., Sez. II, 29 novembre 2016, n. 24252; Cass. civ., Sez. III, 21 giugno 1993, n. 6859). Tra questi figurano sicuramente i successibili per rappresentazione o gli altri eredi che vedrebbero incrementati i propri diritti successori.
Quanto invece alla legittimazione passiva rispetto all'azione, la giurisprudenza ammette che l'indegnità possa essere dichiarata anche dopo la morte del soggetto asseritamente indegno con effetto a carico dei suoi successori (cfr. Cass. civ., Sez. II, 16 febbraio 2005, n. 3096).
Venendo ora al caso di specie, vi è da chiedersi se gli attori abbiano assolto l'onere probatorio su di loro gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la dimostrazione della sussistenza dell'ipotesi di indegnità prevista dall'art. 463, comma 1, n. 1), c.c. e se, dunque, abbiano provato che abbia Controparte_3 commesso l'omicidio volontario di suo padre In particolare, la parte attrice aveva Controparte_4
l'onere di provare tanto gli elementi oggettivi dell'ipotizzato reato, quanto il dolo omicidiario del soggetto agente.
Secondo l'ipotesi ricostruttiva proposta dalla parte attrice, il complessivo piano omicidiario di si sarebbe articolato in un primo tentativo di uccidere il padre compiuto la sera del Controparte_3
26 settembre 2018, non riuscito a causa del tempestivo intervento dei soccorsi;
poi nell'uccisione del padre avvenuta il 4 novembre 2018 mediante la somministrazione di un mix letale di farmaci a esclusivo uso ospedaliero. Il disegno criminoso sarebbe dovuto poi giungere a compimento con la cremazione del corpo del defunto, in modo da cancellare ogni prova della responsabilità dell'agente; attività, questa, che tuttavia non era riuscita a causa della denuncia sporta dalla stessa . CP_8
A riprova delle proprie deduzioni, gli attori hanno prodotto gli atti acquisiti dal procedimento penale apertosi a carico dello stesso per omicidio e poi archiviato a seguito della sua morte. Controparte_3
In particolare, sono stati versati in atti la CTU medico-legale e tossicologica espletata dal PM, i verbali di sommarie informazioni delle persone informate sui fatti e il verbale di perquisizione a carico del
CP_3
Preliminarmente è d'obbligo, a tal proposito, fugare ogni dubbio circa l'utilizzabilità delle risultanze del procedimento penale, in particolare della consulenza medico-legale e tossicologica eseguita sul corpo di allegata alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. della parte Controparte_4 attrice: va osservato, infatti, come la problematica dell'ammissibilità delle prove atipiche, a lungo dibattuta, è stata ormai da tempo risolta in senso positivo dalla giurisprudenza, la quale ne ammette l'utilizzo nel processo civile purché si tratti di strumenti probatori che, sebbene non previsti nel catalogo codicistico, siano astrattamente idonei a concorrere all'accertamento dei fatti di causa. Inoltre, nel codice di procedura civile manca una norma di chiusura contenente l'indicazione del numerus clausus dei mezzi di prova e l'art. 116, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che, salvo i divieti espressamente previsti dalla legge, il giudice può fondare il proprio convincimento su qualsiasi pagina 5 di 11 elemento probatorio che sia stato ritualmente introdotto in giudizio. Pertanto, una volta ammessa la prova atipica, spetta al giudice valutarne la rilevanza, cioè la sua attitudine probatoria, in base al proprio prudente apprezzamento e attraverso una motivazione adeguata.
La giurisprudenza ammette che tra le prove atipiche che possono fare ingresso nel processo civile figurino le prove raccolte in un processo penale e anche le risultanze degli atti delle indagini preliminari. Pur tralasciando la circostanza che nel caso di specie è stato a suo tempo assicurato il diritto di difesa con riferimento alla formazione della consulenza tecnica, posto che Controparte_3 era già indagato ed era assisto da un difensore di fiducia, nonché da un consulente tecnico di parte che ha partecipato alle operazioni (cfr. p. 14 doc. 6 p. attrice e doc.ti 9 e 9bis p. attrice), mette conto evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (così Cass. civ., Sez. VI, ord., 1 febbraio
2023, n. 2947; in termini analoghi Cass. civ., Sez. II, 21 marzo 2022, n. 9055; Cass. civ., Sez. III, ord.,
19 luglio 2019, n. 19521; Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2020, n. 8459; Cass. civ., Sez. II, 20 gennaio
2017, n. 1593). Ancor più la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare” (così Cass. civ.,
Sez. III, ord., 28 febbraio 2023, n. 5947; analogamente Cass. civ., Sez. III, ord., 28 agosto 2024, n.
23299).
Non vi è dubbio che tra le risultanze delle indagini preliminari utilizzabili come prova atipica nel processo civile rientri anche la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero. Sul punto, la giurisprudenza già da tempo riconosce che “il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche gli elementi probatori raccolti in un giudizio penale, ed in particolare le risultanze della relazione di una consulenza tecnica esperita nell'ambito delle indagini preliminari, soprattutto quando la relazione abbia ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i giudizi”
(così Cass. civ., Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15714, poi ripresa da Cass. civ., Sez. III, ord., 19 luglio 2019,
n. 19521).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero è stata tempestivamente dedotta in giudizio dalla parte attrice sia con l'atto di citazione, che con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Inoltre, le parti hanno diffusamente contraddetto sulla stessa non solo con le memorie integrative depositate successivamente alla prima udienza, ma anche negli scritti conclusivi. Pertanto, il contraddittorio su tale prova atipica si è sviluppato in modo rituale e completo.
Superata in tal modo l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico condotto in sede penale, così come degli altri elementi istruttori acquisiti in sede di indagini preliminari, va comunque evidenziato che le risultanze investigative valevoli come prova atipica non possono essere recepite acriticamente, ma devono essere sottoposte ad attento e adeguato scrutinio pagina 6 di 11 critico. Ciò significa che spetta al giudice civile trarre da tali atti degli indizi idonei a fornire utili elementi di giudizio, che devono essere valutati sia analiticamente che nella loro convergenza globale, in base a un apprezzamento sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Ciò trova conferma nell'orientamento risalente, ma tutt'ora immutato, della Corte di Cassazione, secondo cui “il giudice di merito, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, […] può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, considerarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata – in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni – non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva […]. Ne consegue […] che anche una consulenza tecnica disposta dal p.m. in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, può essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato (ancorché la relativa valutazione debba pur sempre tener conto della circostanza che
l'atto si è formato senza il contraddittorio tra le parti e che esso non risulta sottoposto al vaglio del giudice del dibattimento)” (così Cass. civ., Sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069, ribadita da Cass. civ.,
Sez. III, ord., 19 luglio 2019, n. 19521).
Tutto ciò considerato e passando all'esame del merito delle domande proposte dalla parte attrice, si deve concludere come la valutazione degli elementi probatori acquisiti non siano sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, le cui domande devono dunque essere rigettate per le seguenti ragioni.
In primo luogo, la dinamica dei fatti non può essere desunta dalla consulenza tecnica disposta dal
Pubblico Ministero. L'efficacia probatoria di tale accertamento è limitata esclusivamente alla causa del decesso, ravvisata in un arresto cardiocircolatorio indotto dall'assunzione di un mix di Midazolam,
Diazepam e . Parte_5
Per contro, la consulenza tecnica è priva di efficacia dimostrativa rispetto alla sussistenza degli altri elementi costitutivi del delitto di omicidio volontario, considerato che la condotta ascrivibile a secondo la tesi della parte attrice, non è stata compiutamente dimostrata, ma solo Controparte_3 rappresentata in termini possibilistici sulla base di indizi privi di efficacia dimostrativa.
In particolare, le risultanze delle indagini non hanno permesso di chiarire se abbia Controparte_3 mai avuto l'effettiva disponibilità dei tre farmaci ad esclusivo uso ospedaliero rilevati in sede di esame tossicologico sulla salma ed eventualmente in quale modo egli se li sia procurati.
A tal riguardo si deve sottolineare che le perquisizioni eseguite dalla Polizia Giudiziaria presso le abitazioni e nelle autovetture della vittima e del figlio (docc. 16 e 16 bis attori) hanno consentito di rinvenire solo un flacone di Diazepam nella cucina dell'abitazione di Controparte_4 apparentemente inutilizzato, atteso che la quantità di farmaco rinvenuta corrispondeva a quella indicata sulla confezione. Non sono stati invece ritrovati il e il , né altro materiale Per_5 Parte_5 medico, quale la strumentazione necessaria per eseguire iniezioni (siringhe, laccio emostatico, bende e simili).
L'ipotesi formulata dalla parte attrice secondo cui potrebbe essersi impossessato Controparte_3 dei farmaci trafugandoli dal P.S. dell'Ospedale di Bazzano oppure dal P.S. dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna è una semplice deduzione logica basata sull'unica circostanza per cui egli aveva in passato frequentato quei luoghi, incluse le aree riservate adibite alla conservazione dei farmaci ospedalieri. pagina 7 di 11 Tuttavia, non vi sono altri elementi che depongono a favore dell'ipotesi prospettata. Vale infatti osservare, innanzitutto, come non siano emerse risultanze investigative in ordine alla presenza del presso i suddetti nosocomi nei giorni o nelle ore precedenti la morte del padre: al contrario, CP_3 dalle indagini sono emersi elementi in senso contrario. In particolare, dalle sommarie informazioni rese nel dicembre 2018 dal Dott. è emerso che il lo aveva affiancato quando Persona_6 CP_3 frequentava il Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Orsola negli anni 2012-2013 quale laureando in medicina fino a quando il sanitario, insospettitosi, aveva chiesto al di non presentarsi in CP_3 ospedale se non dopo aver attestato i suoi studi universitari, ma lo stesso non aveva più provveduto.
D'altro canto, che il non avesse accesso libero ai farmaci custoditi neppure presso l'ospedale di CP_3
Bazzano si desume dal fatto che egli abbia dovuto chiedere all'amico nel mese di Persona_3 settembre del 2018, di procurargli alcuni farmaci;
richieste reiterate più volte dal adducendo CP_3 diverse scuse e a cui l'amico (per sua stessa ammissione in sede di interrogatorio) aveva dato seguito, consegnandogli farmaci che, tuttavia, non hanno correlazione con quelli di cui è stata riscontrata traccia in sede autoptica.
Tantomeno è stato allegato che sia stata verificata la presenza del presso gli ospedali CP_3 attraverso indagini tecniche (come intercettazioni telefoniche o analisi dei tabulati telefonici) o l'acquisizione delle riprese dei sistemi di videosorveglianza dei due ospedali, in particolare nei luoghi in cui avrebbe potuto trafugare i farmaci. Peraltro, non è stato accertato se, prima del decesso di farmaci dello stesso tipo siano venuti a mancare dal magazzino dell'Ospedale di Controparte_4
Bazzano, poiché tale ospedale è rifornito dal magazzino centralizzato dell' Controparte_9 con un metodo di approvvigionamento intraospedaliero che non prevede un sistema di
[...] tracciabilità dei farmaci in entrata e in uscita per il monitoraggio delle scorte (cfr. doc. 33 p. attrice).
Anche l'ipotesi alternativa formulata dalla parte attrice, stando alla quale Controparte_3 potrebbe essersi procurato i farmaci rinvenuti in sede autoptica con l'aiuto dell'amico Persona_3 infermiere in servizio presso il P.S. dell'Ospedale di Bazzano, è sprovvista di adeguato riscontro probatorio. Al di là delle lievi incongruenze relative all'individuazione delle date dei fatti,
[...] ha ammesso di aver consegnato in più occasioni dei medicinali all'amico Per_3 Controparte_3 prelevandoli indebitamente dal P.S. dell'Ospedale di Bazzano, spiegando anche di essere stato accondiscendente alle richieste del in quanto spesso egli appariva visibilmente ansioso e CP_3 preoccupato per lo stato di salute del padre. Allo stesso tempo ha chiarito che i farmaci Persona_3 varie volte forniti a erano di tipo diverso da quelli le cui tracce sono state rivenute Controparte_3 nei resti di ossia il , il Diazepam e il . Più nel dettaglio, Controparte_4 Per_5 Parte_5 [...]
– inizialmente sentito come persona informata sui fatti (cfr. doc. 18 p. attrice) – ha raccontato Per_3 che il 26 settembre 2018 aveva consegnato a del ID e della soluzione Controparte_3 fisiologica per lavaggi oculari, e che in un'altra occasione, di cui non ricordava la data precisa, gli aveva consegnato dell'adrenalina e dell'atropina. Nuovamente ascoltato dagli inquirenti, lo stesso
– in sede di interrogatorio dopo l'emersione di indizi di reità a suo carico (cfr. doc. 34 Persona_3
p. attrice) – ha sostenuto di aver ceduto a il 26 settembre 2018, alcune bustine di Controparte_3
ID (contenente paracetamolo e codeina) e qualche fiala di NaCI (per lavaggi oculari), poi, il 28 settembre 2018, delle fiale di adrenalina e atropina (una dotazione classica da somministrare in caso di arresto cardiaco), che gli erano state chieste dall'amico adducendo che quelle del suo kit farmaceutico d'emergenza si erano rotte e che quindi gliene servivano altre per intervenire tempestivamente nel caso in cui suo padre avesse nuovamente accusato qualche malore;
in ultimo, il ha affermato di aver Per_3
pagina 8 di 11 consegnato a il successivo 30 settembre 2018, altre scatole di adrenalina e atropina, Controparte_3 nuovamente richiestegli da quest'ultimo sostenendo che quelle già ricevute si fossero frantumate accidentalmente.
Le dichiarazioni complessivamente rilasciate dal appaiono attendibili in quanto immuni da Per_3 vizi logici, oltre che precise e circostanziate. A corroborare la veridicità di tali affermazioni concorre altresì la circostanza per cui, al fine di chiarire la propria posizione e negare ogni coinvolgimento nel decesso di non solo ha ammesso di aver ceduto a Controparte_4 Persona_3 Controparte_3 dei farmaci prelavati dal P.S. dell'Ospedale di Bazzano, ma ha anche indicato gli specifici farmaci oggetto di cessione, pur al costo di far emergere delle responsabilità a proprio carico per tale condotta.
Invero, a seguito di tali dichiarazioni il è stato sollevato da ogni accusa di concorso in Per_3 omicidio, essendo stato accertato che gli unici farmaci da quest'ultimo forniti al erano quelli CP_3 riconducibili all'episodio del 26 settembre 2018. Pertanto, l'indagine per concorso in omicidio è stata archiviata ed è rimasta aperta solo l'indagine per peculato (cfr. doc. 8 p. attrice).
Oltre a quanto appena osservato, vale inoltre evidenziare come la tesi attorea della condotta omicidiaria del si baserebbe unicamente su due circostanze: il fatto che il era l'unico CP_3 CP_3 presente in casa il giorno del decesso di suo padre e che egli possedeva alcune nozioni mediche di base.
Oltre a ciò, tuttavia, le risultanze delle indagini preliminari non hanno permesso di fare chiarezza su altri aspetti di fondamentale importanza ai fini della compiuta ricostruzione della condotta antigiuridica. In particolare, sulle modalità e l'ordine di assunzione dei farmaci in modo da escludere l'ipotesi di ingestione accidentale: innanzitutto, i consulenti tecnici non sono riusciti ad individuare sul corpo di il foro (asseritamente praticato da suo figlio) per iniettargli il (cfr. Controparte_4 Parte_5 pp. 33 e 34 doc. 6 p. attrice). Pertanto, questo segmento della condotta descritta dalla consulenza tecnica non ha trovato nessuna conferma in base agli accertamenti svolti sulla salma ed è rimasta una semplice ipotesi circa il possibile svolgimento dei fatti.
Da ultimo, gli indizi che secondo la parte attrice dimostrerebbero il dolo omicidiario in CP_3 sono contraddetti da altre, non trascurabili, circostanze. Tralasciando l'affermazione secondo
[...] cui la cremazione della salma del padre defunto sarebbe stata dettata dall'esigenza di attuare la volontà condivisa della famiglia in merito alla destinazione delle proprie spoglie, che è rimasta una semplice asserzione di parte sprovvista di ogni riscontro probatorio, occorre soffermarsi sui seguenti aspetti.
Tra gli atti di causa non vi è nessuna prova che il rapporto tra padre e figlio sia degenerato in modo evidente, al punto da indurre quest'ultimo a disfarsi del padre, dopo la scoperta delle menzogne raccontate da a proposito della sua iscrizione all'università e della sua situazione Controparte_3 lavorativa. D'altro canto, la circostanza che tra e suo padre corressero buoni rapporti Controparte_3
è stata riferita anche da vari soggetti sentiti a sommarie informazioni nel corso delle indagini preliminari (cfr. doc.ti 29 e 34 p. attrice): il quadro complessivo che è emerso è quello di un intenso legame padre-figlio, nell'ambito del quale il figlio si interessava alle esigenze e allo stato di salute del padre anziano, aveva un atteggiamento affettuoso verso lo stesso, lo aiutava nelle proprie incombenze e trascorreva del tempo in sua compagnia, non di rado anche per consumare assieme i pasti.
Occorre inoltre rilevare che la volontà di uccidere il padre appare difficilmente conciliabile con la chiamata dei soccorsi eseguita, sia il 26 settembre che il 4 novembre 2018, dallo stesso CP_3
Considerato che in entrambe le occasioni egli era l'unico soggetto presente in casa assieme a
[...]
pagina 9 di 11 suo padre, se avesse voluto realmente cagionarne la morte avrebbe potuto semplicemente allontanarsi dall'abitazione e aspettare che i farmaci asseritamente ingeriti facessero effetto. Tutte queste circostanze connotano in termini non univoci l'elemento psicologico che sorregge la condotta ipoteticamente ascritta a pertanto, non può ritenersi raggiunta neppure la Controparte_3 prova del dolo.
Si aggiunge, infine, che non vi sono sufficienti elementi per ritenere che il fosse imputabile CP_3 al momento dei fatti: va sottolineato, sotto tale aspetto, come dalle dichiarazioni rese da Persona_3 in sede di interrogatorio, il era apparso nei giorni prima del suo decesso come in uno stato di CP_3 confusione e di delirio, di “veri e propri stati allucinogeni” e “manifestazioni paranoiche”, per i quali l'amico si era preoccupato e aveva declinato la richiesta dell'amico di pernottare da lui. Era stato lo stesso che, vedendolo in quello stato, aveva consigliato al il 14 novembre, di Per_3 CP_3 intraprendere un percorso psicologico dopo la morte del padre;
percorso che veniva effettivamente avviato tramite percorso fast del Pronto Soccorso a San Giovanni in Persiceto.
Le dichiarazioni del su quanto riportatogli dal in quei frangenti (in particolare circa Per_3 CP_3 le sue determinazioni testamentarie e i sospetti in ordine al coinvolgimento della cugina e di Parte_1 suo marito nella vicenda del padre) sono riscontrate anche dalle missive che il aveva CP_3 indirizzato al proprio legale e all'ex fidanzata (docc. 2 e 3 convenuto). La lettura di tali missive CP_7 restituisce il quadro di un soggetto in difficoltà, preoccupato per la sua sorte, ma anche ossessionato dai sospetti verso le figure parentali suddette. A fronte di tali manifestazioni, lo stato psichico del CP_3 non ha costituito, a causa del suo decesso, oggetto di accertamento volto a verificarne l'effettiva piena capacità al momento dei fatti. Tantomeno, detto approfondimento del quadro psichico del CP_3 avrebbe potuto essere effettuato su base documentale nel presente giudizio.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere le argomentazioni e gli elementi probatori dedotti dalla parte attrice sprovvisti della pregnanza necessaria a soddisfare l'onere della prova incombente sulla stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. La documentazione prodotta a sostegno della domanda attorea ha complessivamente rappresentato un quadro indiziario sprovvisto dei caratteri della gravità, precisione e concordanza necessari al fine di dimostrare che abbia Controparte_3 commesso l'omicidio volontario di suo padre Pur a seguito dell'istruzione probatoria Controparte_4 non è stato possibile chiarire taluni aspetti dubbi aventi importanza centrale ai fini del completo ed esaustivo accertamento dei fatti controversi.
Sulla base dei motivi sopra esposti deve essere rigettata la domanda della parte attrice concernente la dichiarazione di indegnità a succedere di e il riconoscimento della qualità di eredi di Controparte_3 in capo agli odierni attori. Controparte_4
3.
Dal rigetto della domanda di accertamento dell'indegnità di e della conseguente Controparte_3 dichiarazione della qualità di eredi di in capo agli attori consegue il rigetto delle Controparte_4 ulteriori domande proposte dalla parte attrice volte ad ottenere la liquidazione delle assicurazioni sulla vita stipulate dal de cuius ed aventi quali beneficiari gli eredi. In particolare, si tratta della polizza
Intesa San Paolo Vita S.p.A. n. 71000839280 denominata ” con asserito “unico Parte_4 beneficiario il figlio , e un'altra polizza Intesa San Paolo Life Limited proposta n. Controparte_3
20000321351 denominata “Exclusiveinsurance codice RE101” con “beneficiari gli eredi”. pagina 10 di 11 Tali ulteriori domande poggiano sul presupposto dell'accertamento dell'avvenuto omicidio di ad opera del figlio, ciò che nel presente giudizio è stato escluso. Controparte_4
In conclusione, tutte le domande attoree vanno rigettate.
4. Quanto alle spese di lite, in base al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta costituita. Dette spese vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni per tutte le fasi della controversia, attesa l'assenza di elementi che giustifichino uno scostamento dai predetti parametri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, pronunciando in via definitiva, ogni diversa eccezione, domanda e istanza disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
- condanna e al rimborso delle spese di lite in favore di , che si Parte_1 Parte_2 CP_1 liquidano in euro 10.860,00 per compensi, oltre a spese forfettarie pari al 15% dei compensi, IVA e
CPA come per legge.
Bologna, 27.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Nunno
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