Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 22 giugno 2023
Ordinanza cautelare 12 luglio 2023
Sentenza 30 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 24069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24069 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14203/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14203 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Icu Medical Europe S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Cursano, Francesca Romana Baratta, Francesco Goisis, Miriam Allena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Assessorato Alla Salute Regione Siciliana, Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Autonome, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio CR BO in Roma, viale Milizie 34;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
Asl 1 ZA NA L'AQ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Johnson & Johnson Medical S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di attuazione dell'art. 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019) , nonché l'intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 e 28 settembre 2022, nonché ancora l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022 ; e con espressa riserva di proporre motivi aggiunti, anche nei confronti di ulteriori atti connessi, attuativi del payback;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 2/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", atti impugnati con il ricorso introduttivo anche:
- della determinazione della Regione autonoma della Sardegna n. 1356 , prot. uscita n. 26987 del 28 novembre 2022, pubblicata in pari data sul sito web della medesima Regione Autonoma della Sardegna ed avente ad oggetto " Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Autonoma della Sardegna per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della soma di Euro 62.159,38, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate; nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, ivi inclusi i seguenti: la Delibera ARES n. 243 del 15 novembre 2022, la Delibera n. 1331 del 15 novembre 2022, la Delibera AO Cagliari n. 1020 del 15 novembre 2022; la Delibera AO Sassari n. 1044 del 15 novembre 2022, non notificati né resi accessibili alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 2/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, (doc. 2) (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche:
- della determinazione del dirigente della Provincia Autonoma di Trento n. 2022-D337- 00238 del 14 dicembre 2022, pubblicata sul sito web della medesima Provincia Autonoma di Trento ed avente ad oggetto "Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Provincia Autonoma di Trento per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 196.136,14 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate (doc. 4).
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, tra i quali anche la deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 con la quale il Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia di Trento, ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 5).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 21/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, (doc. 2) (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche:
- della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 della Regione Abruzzo pubblicato sul BURA Speciale n. 177 in data 14 dicembre 2022 ed avente ad oggetto " D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi - ", con il quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Abruzzo per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 12.912,16 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente (doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022 della ASL 01 ZA NA L'aquila; la Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 della ASL 02 Lanciano Vasto Chieti; la Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 della ASL 03 Pescara, e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 e la Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 della ASL 04 Teramo, non notificate alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 21/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2), (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo, anche:
- del Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana in data 13 dicembre 2022 ed avente ad oggetto "Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018", con il quale (i) sono stati individuati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici alla Regione Siciliana per gli anni 2015-2018, e (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 2.573,46 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto sul sito istituzionale della Regione Siciliana (doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, ivi incluse le deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR con cui è stato calcolato lo scostamento della spesa relativamente agli anni 2015-2018, non notificate né identificate nell'ambito del decreto impugnato, nonché la nota dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot.n. 66228 del 16/09/2019 e la successiva nota prot.n. 80494 del 23/12/2019, con le quali i dati certificati dalle singole Aziende ed Enti del SSR della Regione relativamente agli anni 2015-2018 sono stati comunicati al Ministero della Salute.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 21/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, (doc. 2), (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche:
- del decreto del Direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022 sul Bur n. 151 del 14/12/2022 e sul sito web della medesima Regione Veneto ed avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015,
2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Veneto per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 14.346,83, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate (doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: Determinazione Azienda Zero Prot. 0034255 del 7 dicembre 2022 (doc. 5); Deliberazione della Azienda AUSL Socio Sanitaria 1 Dolomiti n. 1398 del 13 dicembre 2022 (doc. 6); Deliberazione Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana n. 2330 del 7 dicembre 2022 (doc. 7); Delibera Azienda ULSS 3 Serenissima n. 2076 del 12 dicembre 2022 (doc. 8); Deliberazione Azienda ULSS 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9 dicembre 2022 (doc. 9); Deliberazione Azienda ULSS 5 Polesana n. 1488 del 7 dicembre 2022 (doc. 10); Deliberazione Azienda ULSS Eugania n. 826 del 12 dicembre 2022 (doc. 11); Deliberazione Azienda ULSS 7 Pedemontana n. 2322 del 9 dicembre 2022 (doc. 12);
Deliberazione Azienda ULSS 8 Berica n. 2001 del 7 dicembre 2022 (doc. 13); Deliberazione Azienda ULSS 9 Scaligera n. 1240 del 13 dicembre 2022 (doc. 14); Delibera dell'Azienda Ospedale Università Padova n. 2560 del 9 dicembre 2022 (doc. 15); Deliberazione Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona n. 1176 del 12 dicembre 2022 (doc. 16); Deliberazione Istituto Oncologico Veneto n. 1077 del 7 dicembre 2022 (doc. 17); Note Giunta Regionale Veneto n. 544830 del 24 novembre 2022 (doc. 18), n. 553040 del 30 novembre 2022 (doc. 19), n. 559223 del 2 dicembre 2022 (doc. 20).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 21/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2), (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche:
- del Decreto del Direttore centrale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, pubblicato in data 14 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione Friuli Venezia Giulia ed avente ad oggetto "Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 227.695,96, a titolo di payback entro 30 giorni dall'invio del relativo avviso di pagamento PagoPA e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate (doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, ivi inclusi i seguenti, non notificati né resi accessibili alla ricorrente: Decreto dell'ASUITS/ASUGI n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; Decreto dell'ASUITS/ASUGI n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 avente ad oggetto: “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 – ter, comma 8 e 9 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Errata corrige”; Decreto dell' ASUIUD/ASUFC n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “decreto legge 19 giugno 2015 n.78, art.9 - ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015,n.125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; della nota prot. 18453/2019 dell'ASUIUD/ASUFC; del decreto dell' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'ASUFC e per l'Area Giuliano Isontina nell'ASUGI n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 ai fini del riparto dell'eventuale sfondamento dei relativi tetti di spesa fra le aziende fornitrici”; del decreto dell' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in ASUFC n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dei dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018", del decreto dell' Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in ASFO n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 avente ad oggetto: “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter, comma 8 e 9 del Decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Valore di spesa registrato nei modelli ministeriali di rilevazione economica (CE) per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.”; del decreto dell'I.R.C.C.S. CRO di Aviano n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 avente ad oggetto: “Decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, art.9- ter, comma 8 e 9, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125: certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.”; del decreto dell'I.R.C.C.S. LO AR di Trieste n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 avente ad oggetto: “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Sostituzione decreti CS n. 101/2019 e 130/2019”; del decreto dell'I.R.C.C.S. LO AR di Trieste n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 avente ad oggetto: “Dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018. Rettifica e riadozione.”; del decreto dell'I.R.C.C.S. LO AR di Trieste n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 avente ad oggetto: “Certificazione dati di costo dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018”; della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'ARCS; della nota prot. SPS-GEN-2019-17827-A dd. 13.09.2019 dell'ARCS; della nota della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019, di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute ; della nota della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 di invio dei dati aggregati al Ministero della Salute, a correzione della precedente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 22/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, (doc. 2) (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche:
- del Decreto del Direttore Generale n. 7967 del 14 dicembre 2022 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Liguria in data 19 dicembre 2022 ed avente ad oggetto "Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano", con il quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Liguria per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 47.884,29 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione (doc. 4).
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: la Deliberazione del Direttore generale n. 719 del 14/8/2019 della ASL1 Sistema Sanitario Regione Liguria, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 655 del 21/8/2019 della ASL 2 Sistema Sanitario Regione Liguria, la Deliberazione del Direttore generale n. 397 del 23/8/2019 della ASL 3 Sistema Sanitario Regione Liguria, la Deliberazione del Direttore generale n. 582 del 22/8/2019 della ASL 4 Sistema Sanitario Regione Liguria, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 22/8/2019 della ASL 5 del Sistema Sanitario Regione Liguria, la Deliberazione del Direttore generale n. 1338 del 29/8/2019 dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, la Deliberazione del Direttore generale n. 672 del 26/8/2019 dell'IRCCS G. Gaslini, non
notificati né resi disponibili alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 22/2/2023:
oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2), (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche:
- della Determinazione n. 24681 del 14 dicembre 2022 pubblicata sul sito ufficiale della Regione Toscana ed avente ad oggetto "Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9 bis, del D.L. n. 78/2015" con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Toscana per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 1.009.591,89, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente (doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: - deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro (doc. 5); deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest (doc. 6); -deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est (doc. 7); -deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AO SA (doc. 8); - deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AO SE (doc. 9); - deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AO RE (doc. 10); deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AO YE (doc. 11); deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR (doc. 12).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 22/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, (doc. 2) (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche:
- della Determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Salute e Walfare della Regione Umbria, pubblicata in pari data sul sito istituzionale della Regione Umbria in data 14 dicembre 2022 ed avente ad oggetto "Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.", con la quale (i) sono stati individuati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici alla Regione Umbria per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 53.072,51 a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della medesima determinazione sul sito istituzionale della Regione Umbria e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di recuperare gli importi dovuti tramite compensazione, fino a concorrenza dell'intero ammontare (doc. 4);
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: la DGR n. 1118 del 14.11.2022 dell' ASL Umbria 1 (nota pec n. 0201027 del 14.11.2022), la DGR n. 1773 del 15.11.2022 dell' ASL Umbria 2 (nota pec n. 0228783 del 11.11.2022), la DGR n. 366 del 11.11.2022 dell' Azienda Ospedaliera di Perugia (nota pec n. 0249447 del 11.11.2022), la DGR n. 145 del 10.11.2022 dell' Azienda Ospedaliera di Terni (nota pec n. 0249005 del 11.11.2022), non notificati né resi disponibili alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 23/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2), (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche:
- della Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A del 14 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione Piemonte ed avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale del Piemonte per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di € 80.531,60, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente (doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell'AO Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell'AO Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell'AO San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell'ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell'ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN1 ; deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell'ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell'ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO. Tutti atti non notificati alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 23/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- oltre che del (i) Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, (doc. 2), (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018" (doc. 3), atti impugnati con il ricorso introduttivo anche:
- del decreto del Direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022 sul Bur n. 151 del 14/12/2022 e sul sito web della medesima Regione Veneto ed avente ad oggetto "Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015,
2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Veneto per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 14.346,83, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalle aziende interessate (doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: Determinazione Azienda Zero Prot. 0034255 del 7 dicembre 2022 (doc. 5); Deliberazione della Azienda AUSL Socio Sanitaria 1 Dolomiti n. 1398 del 13 dicembre 2022 (doc. 6); Deliberazione Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana n. 2330 del 7 dicembre 2022 (doc. 7); Delibera Azienda ULSS 3 Serenissima n. 2076 del 12 dicembre 2022 (doc. 8); Deliberazione Azienda ULSS 4 Veneto Orientale n. 1138 del 9 dicembre 2022 (doc. 9); Deliberazione Azienda ULSS 5 Polesana n. 1488 del 7 dicembre 2022 (doc. 10); Deliberazione Azienda ULSS Eugania n. 826 del 12 dicembre 2022 (doc. 11); Deliberazione Azienda ULSS 7 Pedemontana n. 2322 del 9 dicembre 2022 (doc. 12);
Deliberazione Azienda ULSS 8 Berica n. 2001 del 7 dicembre 2022 (doc. 13); Deliberazione Azienda ULSS 9 Scaligera n. 1240 del 13 dicembre 2022 (doc. 14); Delibera dell'Azienda Ospedale Università Padova n. 2560 del 9 dicembre 2022 (doc. 15); Deliberazione Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona n. 1176 del 12 dicembre 2022 (doc. 16); Deliberazione Istituto Oncologico Veneto n. 1077 del 7 dicembre 2022 (doc. 17); Note Giunta Regionale Veneto n. 544830 del 24 novembre 2022 (doc. 18), n. 553040 del 30 novembre 2022 (doc. 19), n. 559223 del 2 dicembre 2022 (doc. 20).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 27/2/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- della determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, pubblicata in data 12 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione Emilia- Romagna ed avente ad oggetto "Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia- Romagna per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di Euro 234.886,03, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni, (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente (doc. 4);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, nonché delle deliberazioni di degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, ivi inclusi i seguenti: Deliberazione n. 284 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Piacenza (doc. 5); Deliberazione n. 667 del 05/09/2019 dell'Azienda Usl di Parma (doc. 6); Deliberazione n. 334 del 20/09/2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia (doc. 7); Deliberazione n. 267 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di OD (doc. 8); Deliberazione n. 325 del 04/09/2019 dell'Azienda Usl di Bologna (doc. 9); Deliberazione n. 189 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Imola (doc. 10); Deliberazione n. 183 del 06/09/2019 dell'Azienda Usl di Ferrara (doc. 11); Deliberazione n. 295 del 18/09/2019 dell'Azienda Usl della Romagna (doc. 12); Deliberazione n. 969 del 03/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma (doc. 13); Deliberazione n. 333 del 19/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia (doc. 14); Deliberazione n. 137 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di OD (doc. 15); Deliberazione n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di
Bologna (doc. 16); Deliberazione n. 202 del 05/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara (doc. 17); Deliberazione n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (doc. 18), non notificate
alla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Icu Medical Europe S.r.l. il 25/9/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
- del Decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana in data 24 luglio 2023 ed avente ad oggetto "Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" (doc. 5) con il quale, "alla luce dei nuovi dati certificati dalle rispettive Aziende Sanitarie del SSR", della cui identità non c'è traccia in detto Decreto:
a) sono stati individuati i "nuovi elenchi delle aziende fornitrici ed i relativi importi di ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da queste dovuti, calcolati sulla base dell'incidenza percentuale di cui all'articolo 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto del 6 luglio 2022",
b) sono stati rettificati gli importi riflessi nel precedente Decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana in data 13 dicembre 2022 (doc. 4) già impugnato con precedente ricorso per motivi aggiunti depositato dalla ricorrente in data 21 febbraio 2023 (insieme alle varie deliberazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale, con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici), imputando, per l'effetto, a carico della ricorrente, una somma a titolo di payback pari a
€121.571,52 a fronte del precedente importo, di cui al precedente decreto, pari a € 2.573,46.
c) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della predetta somma di € 121.571,52 "entro il 31 luglio 2023", termine prorogato ex lege al 31 ottobre 2023.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, ivi incluse le deliberazioni adottate dai Direttori Generali delle Aziende ed Enti del SSR con cui è stato calcolato lo scostamento della spesa relativamente agli anni 2015-2018, non notificate né identificate nell'ambito del decreto impugnato, nonché la nota dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot.n. 66228 del 16/09/2019 e la successiva nota prot.n. 80494 del 23/12/2019, con le quali i dati certificati dalle singole Aziende ed Enti del SSR della Regione relativamente agli anni 2015-2018 sono stati comunicati al Ministero della Salute.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. il 17\4\2025 :
PER L’ANNULLAMENTO
- della delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 160 del 3 febbraio 2025 avente ad oggetto differimento dei termini di pagamento intimati delle quote di ripiano dovute dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 (doc. 2), nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, ivi inclusa la determina della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024 avente ad oggetto ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018 (doc. 3), con i quali (i) sono state aggiornate le quote di ripiano che restano a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale del 22 luglio 2024 e (ii) sono sati differiti i termini per il pagamento di quanto dovuto al 31 dicembre 2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Abruzzo e di Regione Fvg e di Regione Marche e di Regione Piemonte e di Assessorato Alla Salute Regione Siciliana e di Regione Toscana e di Regione del Veneto e di Conferenza Permanente dei Rapporti Tra Stato Regioni e Provincie Autonome e di Asl 1 ZA NA L'AQ e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e di Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. IR NI PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Icu Medical Europe S.r.l. impugnava, con il ricorso introduttivo, gli atti ministeriali relativi al c.d. pay-back sanitario.
2. Con successivi ricorsi per motivi aggiunti venivano gravati gli atti applicativi adottati dalle varie regioni e province autonome.
3. Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate.
4. Successivamente alla pronuncia di Corte cost., 22 luglio 2024, n. 140 e all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. dalla l. 6 agosto 2025, n. 118 che ha permesso alle imprese fornitrici di dispositivi medici di assolvere i proprî debiti nei confronti delle regioni e delle province autonome versando una quota del 25% del debito, l’odierna ricorrente versava quanto dovuto agli enti territoriali: pertanto, chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere (v. memoria del 28.10.2025).
5. Sulla scorta di tali osservazioni, il Collegio tratteneva la causa per la decisione all’esito dell’udienza del 28 novembre 2025.
6. Alla luce delle dichiarazioni in atti e dell’avvenuto pagamento del dovuto in favore di regioni e province autonome, non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
7. Le spese, alla luce del disposto dell’art. 7, comma 1 d.l. 95/2025, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC AV, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario
IR NI PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NI PI | CC AV |
IL SEGRETARIO