Art. 77.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .
Alle spese di cui ai capitoli numeri 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1967, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 .