Articolo 31 della Legge 12 settembre 2025, n. 131
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20 settembre 2025
Art. 31. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante: «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001:
«Art. 10. - Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite».
Entrata in vigore il 20 settembre 2025