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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BRAMANTE GIANCARLO, Presidente
LEANZA PIERO, TO
FREZZA FEDERICO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GO0035569 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GO0036063 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con separati ricorsi, rubricati rispettivamente sub RGR 80/2025 e 81/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento catastale n. 2025GO0035569 avente ad oggetto “Nuova determinazione di classamento e rendita catastale”, notificato l'8.9.2025, e l'Avviso di accertamento catastale n.
2025GO0036063 avente ad oggetto “Nuova determinazione di classamento e renditacatastale”, notificato il 10.9.2025, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
2. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia si è costituita in giudizio, contestando ciascun motivo di ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
3. Depositate memorie illustrative, all'udienza del 18.2.2026 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione.
5. Con l'atto impugnato nel proc. 80/2025, l'amministrazione - a seguito della dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del catasto edilizio presentata dal contribuente mediante DOCFA del 20.1.2025, avente ad oggetto una proposta di aumento della classe a seguito di “Ristrutturazione” dell'unità immobiliare abitativa (cat. A/3, Classe 4) sita in Cormons (GO), Indirizzo_1 - ha rettificato la dichiarazione assegnando la nuova categoria catastale D/2 (“Alberghi e pensioni”).
5.1 Con l'atto impugnato nel proc. 81/2025, l'amministrazione - a seguito della dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del catasto edilizio presentata dal contribuente mediante DOCFA del 5/03/2025, per fusione tra l'alloggio della predetta abitazione ed un negozio (C/1) sito al piano terra, con cambio di destinazione d'uso di quest'ultimo da “negozio” ad “abitativo” (da cat. C/1 a cat. A/2), al fine di costituire un'unica unità immobiliare abitativa di Cat. A/2 Cl.
5 - ha rettificato anche tale dichiarazione assegnando la nuova categoria catastale D/2 (“Alberghi e pensioni”).
5.2 Il ricorrente formula in entrambi i ricorsi i seguenti motivi: a) violazione del principio del contraddittorio per mancata preventiva notifica dello schema d'atto ex art.
6-bis della legge n. 212/2000; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, per carenza assoluta di motivazione e di prova, per essere l'avviso di accertamento catastale fondato su elementi totalmente presuntivi;
c) infondatezza dell'avviso di accertamento relativo al nuovo classamento e alla nuova rendita catastale, per errata attribuzione della categoria catastale, anche in violazione del D.P.R. n. 1142/1949.
6. Va preliminarmente esaminata, in quanto assorbente rispetto agli altri motivi, l'eccezione di parte ricorrente con cui si lamenta la violazione del principio del contraddittorio per mancata preventiva notifica dello schema d'atto ex art.
6-bis della legge n. 212/2000, in vigore dal 18.1.2024.
6.1 Il ricorrente, in sintesi, deduce che la mancata notifica dello schema d'atto prevista dall'art.
6-bis cit. comporta l'annullabilità dell'atto ed sostiene che tale obbligo non è venuto meno neanche per effetto dell'art.
7-bis del DL 39/2024, ai sensi del quale il comma 1 dell'art.
6-bis cit. va interpretato nel senso di escludere dall'obbligo del contraddittorio gli atti "per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente". Tale norma di interpretazione autentica avrebbe infatti soltanto lo scopo di escludere l'applicazione della nuova disciplina in tutte quelle ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore dell'articolo 6-bis, erano già previste forme di contraddittorio anticipato (ad esempio, accertamenti antielusivi ex art. 10-bis, legge n. 212/2000).
6.2 A norma dell'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente, “salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
6.2 L'art.
7-bis cit. contiene l'Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'art.
6-bis cit., e recita: "1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente nè agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore".
6.3 Il DM 24.4.2024 del Ministero dell'Economia e delle finanze ha individuato gli atti per i quali non sussiste il predetto diritto al contraddittorio ex art.
6-bis, nei seguenti termini.
L'art. 1 si dispone: "1. Il presente decreto individua, in fase di prima applicazione dell'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.
2. Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario".
L'art. 2 prevede: "Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti: (...omissis….) e) per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all'art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all'art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679".
7. Ciò premesso, questa Corte, in aderenza a recente condivisibile giurisprudenza di merito, ritiene fondata l'eccezione preliminare formulata dal ricorrente (cfr., ex multis, CGT 1° grado Udine n. 203/2025; CGT 1° grado Trieste n. 175/2025; CGT 1° grado Roma n. 15564/2025; CGT 1° grado Napoli n. 19339/2025).
Invero, da un lato l'avviso di accertamento catastale rientra fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. 546/1992 e, dall'altro, tale di atto è alla base della determinazione dell'entità delle imposte dirette e dei tributi locali dovuti in conseguenza della proprietà dell'immobile. Inoltre, la classificazione catastale può assumere rilievo determinante anche ai fini della quantificazione dell'IVA o dell'Imposta di registro dovute in occasione della compravendita dell'immobile.
Va inoltre considerato che il summenzionato D.M. 24 aprile 2024, nella gerarchia delle fonti, è atto di rango subordinato alla legge ordinaria e, dunque, allo Statuto del contribuente, che esprime i principi generali fondamentali dell'ordinamento tributario. Tali principi, tra cui quelli di informazione al contribuente sugli atti fiscali e il rafforzamento delle garanzie in sede di verifica, pur non avendo rango costituzionale, presentano efficacia rafforzata, potendo essere derogati o modificati solo da una espressa disposizione di legge ordinaria.
Ne consegue che non può ritenersi efficace il D.M. 24 aprile 2024 nella parte in cui include gli accertamenti catastali tra gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo, trattandosi di fonte subordinata che non può porsi in contrasto con i principi generali dalla legge n. 212 del 2000.
7.1 In tal senso, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la recentissima pronuncia della CGT di 1° grado di Udine n. 203/2025 la quale, in fattispecie avente ad oggetto la medesima questione di diritto, ha accolto l'eccezione preliminare così motivando: "Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, la Corte ritiene fondata l'eccezione preliminare mosse dal Ricorrente secondo il quale l'Ufficio impositore ha omesso la fase del contraddittorio preventivo obbligatorio, in violazione del disposto di cui all'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Ed infatti l'Avviso di accertamento catastale rientra fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell' art. 19, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 546 del 1992 e con tale tipologia di atto si determina l'entità delle imposte dirette dovute oltre che dei tributi locali. Ed inoltre la classificazione catastale può rivestire particolare importanza per stabilire l'entità dell'Iva o dell'Imposta di registro dovuta in sede di compravendita del bene. Da rilevare inoltre l'importanza della L. n. 212 del 2000 (c.d. "Statuto del contribuente ") che statuisce una serie di principi generali dell'ordinamento tributario di rilevanza fondamentale. Tali principi, quali la previsione della chiarezza e della trasparenza delle disposizioni tributarie, l'informativa al contribuente sugli atti e i provvedimenti di carattere fiscale, la tutela della buona fede e l'aumento delle tutele per il contribuente in sede di verifica fiscale, pur non sanciti da una norma di carattere costituzionale, hanno un'efficacia "rafforzata" in quanto possono essere derogati o modificati solo espressamente dal Legislatore. A parere del Collegio, pertanto, non può avere efficacia il contenuto del D.M. 24 aprile 2024 nella parte in cui inserisce gli accertamenti catastali tra gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo. Il Decreto Ministeriale infatti è disposizione di rango gerarchico inferiore alla L. n. 212 del 2000 e, come tale, non può porsi in contrasto con i principi garantisti generali sanciti dalla legge stessa".
7.2 Logico corollario di quanto sopra è che la circostanza che l'avvenuta presetazione da parte del contribuente della dichiarazione DOCFA non vale ad escludere l'obbligo del contraddittorio preventivo ex art.
6-bis cit., mediante invio da parte dell'amministrazione dello schema d'atto.
8. L'accoglimento dell'eccezione preliminare è assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso e comporta l'accoglimento dei ricorsi riuniti e l'annullamento degli atti impugnati.
9. Le spese di lite, attesa la novità della questione e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali anche difformi (cfr. le pronunce di merito richiamate dalla resistente), giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GORIZIA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BRAMANTE GIANCARLO, Presidente
LEANZA PIERO, TO
FREZZA FEDERICO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 80/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GO0035569 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- sul ricorso n. 81/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025GO0036063 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con separati ricorsi, rubricati rispettivamente sub RGR 80/2025 e 81/2025, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento catastale n. 2025GO0035569 avente ad oggetto “Nuova determinazione di classamento e rendita catastale”, notificato l'8.9.2025, e l'Avviso di accertamento catastale n.
2025GO0036063 avente ad oggetto “Nuova determinazione di classamento e renditacatastale”, notificato il 10.9.2025, chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese.
2. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Gorizia si è costituita in giudizio, contestando ciascun motivo di ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
3. Depositate memorie illustrative, all'udienza del 18.2.2026 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione.
5. Con l'atto impugnato nel proc. 80/2025, l'amministrazione - a seguito della dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del catasto edilizio presentata dal contribuente mediante DOCFA del 20.1.2025, avente ad oggetto una proposta di aumento della classe a seguito di “Ristrutturazione” dell'unità immobiliare abitativa (cat. A/3, Classe 4) sita in Cormons (GO), Indirizzo_1 - ha rettificato la dichiarazione assegnando la nuova categoria catastale D/2 (“Alberghi e pensioni”).
5.1 Con l'atto impugnato nel proc. 81/2025, l'amministrazione - a seguito della dichiarazione di variazione per l'aggiornamento del catasto edilizio presentata dal contribuente mediante DOCFA del 5/03/2025, per fusione tra l'alloggio della predetta abitazione ed un negozio (C/1) sito al piano terra, con cambio di destinazione d'uso di quest'ultimo da “negozio” ad “abitativo” (da cat. C/1 a cat. A/2), al fine di costituire un'unica unità immobiliare abitativa di Cat. A/2 Cl.
5 - ha rettificato anche tale dichiarazione assegnando la nuova categoria catastale D/2 (“Alberghi e pensioni”).
5.2 Il ricorrente formula in entrambi i ricorsi i seguenti motivi: a) violazione del principio del contraddittorio per mancata preventiva notifica dello schema d'atto ex art.
6-bis della legge n. 212/2000; b) violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, per carenza assoluta di motivazione e di prova, per essere l'avviso di accertamento catastale fondato su elementi totalmente presuntivi;
c) infondatezza dell'avviso di accertamento relativo al nuovo classamento e alla nuova rendita catastale, per errata attribuzione della categoria catastale, anche in violazione del D.P.R. n. 1142/1949.
6. Va preliminarmente esaminata, in quanto assorbente rispetto agli altri motivi, l'eccezione di parte ricorrente con cui si lamenta la violazione del principio del contraddittorio per mancata preventiva notifica dello schema d'atto ex art.
6-bis della legge n. 212/2000, in vigore dal 18.1.2024.
6.1 Il ricorrente, in sintesi, deduce che la mancata notifica dello schema d'atto prevista dall'art.
6-bis cit. comporta l'annullabilità dell'atto ed sostiene che tale obbligo non è venuto meno neanche per effetto dell'art.
7-bis del DL 39/2024, ai sensi del quale il comma 1 dell'art.
6-bis cit. va interpretato nel senso di escludere dall'obbligo del contraddittorio gli atti "per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente". Tale norma di interpretazione autentica avrebbe infatti soltanto lo scopo di escludere l'applicazione della nuova disciplina in tutte quelle ipotesi in cui, alla data di entrata in vigore dell'articolo 6-bis, erano già previste forme di contraddittorio anticipato (ad esempio, accertamenti antielusivi ex art. 10-bis, legge n. 212/2000).
6.2 A norma dell'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del Contribuente, “salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
6.2 L'art.
7-bis cit. contiene l'Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell'art.
6-bis cit., e recita: "1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente nè agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
2. Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore".
6.3 Il DM 24.4.2024 del Ministero dell'Economia e delle finanze ha individuato gli atti per i quali non sussiste il predetto diritto al contraddittorio ex art.
6-bis, nei seguenti termini.
L'art. 1 si dispone: "1. Il presente decreto individua, in fase di prima applicazione dell'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.
2. Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario".
L'art. 2 prevede: "Ai fini del presente decreto, si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione;
conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art.
6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti: (...omissis….) e) per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali, di cui all'art. 55 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 e all'art. 12 della legge 1° ottobre 1969, n. 679".
7. Ciò premesso, questa Corte, in aderenza a recente condivisibile giurisprudenza di merito, ritiene fondata l'eccezione preliminare formulata dal ricorrente (cfr., ex multis, CGT 1° grado Udine n. 203/2025; CGT 1° grado Trieste n. 175/2025; CGT 1° grado Roma n. 15564/2025; CGT 1° grado Napoli n. 19339/2025).
Invero, da un lato l'avviso di accertamento catastale rientra fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. f), d.lgs. 546/1992 e, dall'altro, tale di atto è alla base della determinazione dell'entità delle imposte dirette e dei tributi locali dovuti in conseguenza della proprietà dell'immobile. Inoltre, la classificazione catastale può assumere rilievo determinante anche ai fini della quantificazione dell'IVA o dell'Imposta di registro dovute in occasione della compravendita dell'immobile.
Va inoltre considerato che il summenzionato D.M. 24 aprile 2024, nella gerarchia delle fonti, è atto di rango subordinato alla legge ordinaria e, dunque, allo Statuto del contribuente, che esprime i principi generali fondamentali dell'ordinamento tributario. Tali principi, tra cui quelli di informazione al contribuente sugli atti fiscali e il rafforzamento delle garanzie in sede di verifica, pur non avendo rango costituzionale, presentano efficacia rafforzata, potendo essere derogati o modificati solo da una espressa disposizione di legge ordinaria.
Ne consegue che non può ritenersi efficace il D.M. 24 aprile 2024 nella parte in cui include gli accertamenti catastali tra gli atti esclusi dal contraddittorio preventivo, trattandosi di fonte subordinata che non può porsi in contrasto con i principi generali dalla legge n. 212 del 2000.
7.1 In tal senso, si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la recentissima pronuncia della CGT di 1° grado di Udine n. 203/2025 la quale, in fattispecie avente ad oggetto la medesima questione di diritto, ha accolto l'eccezione preliminare così motivando: "Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, la Corte ritiene fondata l'eccezione preliminare mosse dal Ricorrente secondo il quale l'Ufficio impositore ha omesso la fase del contraddittorio preventivo obbligatorio, in violazione del disposto di cui all'art.
6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Ed infatti l'Avviso di accertamento catastale rientra fra gli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell' art. 19, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 546 del 1992 e con tale tipologia di atto si determina l'entità delle imposte dirette dovute oltre che dei tributi locali. Ed inoltre la classificazione catastale può rivestire particolare importanza per stabilire l'entità dell'Iva o dell'Imposta di registro dovuta in sede di compravendita del bene. Da rilevare inoltre l'importanza della L. n. 212 del 2000 (c.d. "Statuto del contribuente ") che statuisce una serie di principi generali dell'ordinamento tributario di rilevanza fondamentale. Tali principi, quali la previsione della chiarezza e della trasparenza delle disposizioni tributarie, l'informativa al contribuente sugli atti e i provvedimenti di carattere fiscale, la tutela della buona fede e l'aumento delle tutele per il contribuente in sede di verifica fiscale, pur non sanciti da una norma di carattere costituzionale, hanno un'efficacia "rafforzata" in quanto possono essere derogati o modificati solo espressamente dal Legislatore. A parere del Collegio, pertanto, non può avere efficacia il contenuto del D.M. 24 aprile 2024 nella parte in cui inserisce gli accertamenti catastali tra gli atti esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo. Il Decreto Ministeriale infatti è disposizione di rango gerarchico inferiore alla L. n. 212 del 2000 e, come tale, non può porsi in contrasto con i principi garantisti generali sanciti dalla legge stessa".
7.2 Logico corollario di quanto sopra è che la circostanza che l'avvenuta presetazione da parte del contribuente della dichiarazione DOCFA non vale ad escludere l'obbligo del contraddittorio preventivo ex art.
6-bis cit., mediante invio da parte dell'amministrazione dello schema d'atto.
8. L'accoglimento dell'eccezione preliminare è assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso e comporta l'accoglimento dei ricorsi riuniti e l'annullamento degli atti impugnati.
9. Le spese di lite, attesa la novità della questione e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali anche difformi (cfr. le pronunce di merito richiamate dalla resistente), giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.