Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio per mancata preventiva notifica dello schema d'atto ex art. 6-bis della legge n. 212/2000

    La Corte ritiene fondata l'eccezione preliminare, poiché l'avviso di accertamento catastale rientra tra gli atti autonomamente impugnabili e la sua classificazione può avere rilievo determinante ai fini della quantificazione delle imposte. Il D.M. 24.4.2024, di rango subordinato alla legge ordinaria, non può porsi in contrasto con i principi generali dello Statuto del contribuente.

  • Accolto
    Violazione del principio del contraddittorio per mancata preventiva notifica dello schema d'atto ex art. 6-bis della legge n. 212/2000

    La Corte ritiene fondata l'eccezione preliminare, poiché l'avviso di accertamento catastale rientra tra gli atti autonomamente impugnabili e la sua classificazione può avere rilievo determinante ai fini della quantificazione delle imposte. Il D.M. 24.4.2024, di rango subordinato alla legge ordinaria, non può porsi in contrasto con i principi generali dello Statuto del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Gorizia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia
    Numero : 8
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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