Ordinanza presidenziale 20 settembre 2022
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 16/02/2023, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00496/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03015/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3015 del 2008, proposto da
AN OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio eletto presso il suo studio in CA, Corso Italia 36;
contro
Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria in CA, Via Ognina 149;
per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Daniele Burzichelli;
Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in proprio e nella qualità di titolare della omonima azienda agricola e agrituristica, ha chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno subito per effetto della nota n. 7624/1999 dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste e del successivo provvedimento n. 5859 in data 14 marzo 2000 dell’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura di Messina, con cui sono stati revocati in capo all’interessato i nulla-osta per l’esercizio dell’attività agrituristica n. 23/1995 e n. 23-bis/1999.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente AN OS ha ottenuto il nulla-osta all’esercizio dell’attività agrituristica n. 23/1995 dall’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura di Messina in relazione ad un appezzamento di terreno di circa quattro ettari con annesso fabbricato rurale; b) all’interessato è stato anche rilasciato il nulla-osta integrativo n. 23-bis/1999, con cui sono state indicate le limitazioni all’esercizio dell’attività; c) occorre precisare che l’autorizzazione è stata ottenuta dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 230 c.c., quale familiare dell’imprenditore agricolo RB AR RM, qualità attestata dall’autorizzazione comunale in data 13 ottobre 1995 cointestata ai comproprietari della società di fatto in agricoltura; d) in data 31 ottobre 1995 l’impresa familiare si è costituita in società giovanile in accomandita semplice, proponendosi di realizzare un complesso di turismo rurale con i fondi dell’imprenditoria giovanile POP, misura 1.1, a distanza di circa un chilometro dalla sede agrituristica, restando impregiudicato l’esercizio, in una sede diversa, di tale seconda attività; e) la proprietà e il possesso di ogni singolo lotto di terreno interessato dalla realizzazione del complesso agrituristico erano e sono di esclusiva pertinenza dei germani OS e della madre BA VA, come risulta dal documento n. 012987 in data 4 giugno 1999 dell’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura di Messina; f) avendo i proprietari dei terreni l’intenzione di far subentrare la società giovanile in accomandita semplice nella sola gestione dei beni facenti parte dell’azienda agricola, con nota in data 30 agosto 1999 il legale rappresentante della società ha rappresentato all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina che in data 12 luglio 1999 la Camera di Commercio aveva provveduto all’iscrizione obbligatoria della nuova società in accomandita semplice presso la Sezione Speciale degli imprenditori agricoli e ha rappresentato che la nuova società sarebbe subentrata con decorrenza dal 19 febbraio 1996 in tutti i rapporti di diritto e di fatto posti in essere da AN LL nella veste di delegato alla gestione dell’azienda agricola, nonché di delegato, quale persona fisica, alla sezione agrituristica; g) pertanto, è stato richiesto all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di provvedere alla corretta intestazione del nulla-osta n. 23-bis in data 4 giugno 1999 - intestato a AN LL - in favore della LL Agriturist S.a.s e, per l’effetto, a integrare la capacità ricettiva e di ospitalità prevista nel medesimo nulla-osta; h) è stato altresì rappresentato che i pagamenti relativi alle pratiche di finanziamento inoltrate da AN LL dovessero proseguire in favore della nuova società con quietanza del medesimo LL nella qualità di delegato alla gestione agrituristica, risultando chiara e inequivocabile la continuità amministrativa e gestionale dell’azienda agricola nella proprietà di cui al nulla-osta n. 23-bis; i) è stata, infine, richiesta la voltura dei nulla-osta per l’esercizio dell’attività agrituristica n. 23/1995 e n. 23-bis/1999 in favore della LL Agriturist S.a.s., con conseguente ampliamento della capacità ricettiva; l) con nota n. 7624 in data 18 novembre 1999 l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste ha invitato l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina a revocare immediatamente i due nulla-osta, dandone comunicazione al Comune di Tortorici, il quale avrebbe a sua volta provveduto alla revoca dell’autorizzazione comunale n. 10201 in data 18 ottobre 1995; m) tale atto è stato adottato in base all’erronea considerazione che AN LL in data 31 ottobre 1995 avesse perso la disponibilità della gestione dei beni già rientranti nella disponibilità dell’impresa familiare, tale circostanza determinando il venir meno di una condizione essenziale per la titolarità del nulla-osta all’esercizio dell’attività agrituristica; n) con provvedimento n. 5858 in data 14 marzo 2000 l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ha revocato i due nulla-osta e il finanziamento concesso con decreto n. 7/1998 per la ristrutturazione del fabbricato rurale insistente nell’azienda agricola; o) avverso tali provvedimenti è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; p) nelle more l’Amministrazione ha richiesto al Tribunale Civile di Messina un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma anticipata e il ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 336/01 in data 3 aprile 2001, con contestuale richiesta di risarcimento del danno; q) con decreto in data 14 marzo 2003 il Presidente della Regione ha accolto il ricorso straordinario, osservando che era mancata la preventiva comunicazione di avvio del procedimento; r) l’Ispettorato Provinciale di Messina, con atto in data 13 giugno 2003, ha, quindi, annullato il provvedimento di revoca dei nulla-osta; s) con sentenza n. 97/2007 il Tribunale Civile di Messina ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sia in ordine al ricorso per decreto ingiuntivo che in relazione alla domanda risarcitoria; t) con decreto n. 7/1998 l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura aveva anche disposto la revoca della seconda parte del finanziamento, osservando che alla data di presentazione della domanda (7 febbraio 1997) il soggetto richiedente non era ancora in possesso del necessario nulla-osta all’esercizio dell’attività agrituristica.
In punto di diritto il ricorrente ha osservato, in sintesi, quanto segue: a) secondo quanto disposto dagli artt. 3 della legge regionale n. 25/1994 e 3 della Circolare Assessoriale n. 239/1997, il soggetto che richiede il nulla-osta deve comprovare la disponibilità degli immobili facenti parte dell’azienda agricola, documentando tale disponibilità ai sensi del D.P.R. n. 130/1994; b) mediante nota in data 30 agosto 1999 la società in accomandita semplice ha affermato di essere subentrata, con decorrenza dal 19 dicembre 1996, nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere da AN LL nella duplice veste di delegato alla gestione dell’azienda agricola e di delegato, quale persona fisica, alla sezione agrituristica; c) in relazione alla costituzione della società in accomandita semplice risultava applicabile la disciplina di cui agli artt. 68 e 72 della legge n. 669/1996, secondo cui le società di fatto o irregolari esistenti alla data del 19 febbraio 1996 potevano essere regolarizzate in una delle forme previste dal libro V, titolo V, Capi III e IV, c.p.c., secondo le procedure e le agevolazioni previste dalla normativa; d) in particolare, deve osservarsi che la regolarizzazione della società di fatto o irregolari costituiva titolo per la variazione dell’intestazione - in favore della società regolarizzata - di tutti gli atti e provvedimenti già intestati, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente, ovvero ai soci limitatamente ai beni conferiti; e) con la nota in data 30 agosto 1999, pertanto, si è affermato che la società in accomandita semplice era lo stesso soggetto giuridico meglio conosciuto dall’Ente con la denominazione di “LL società semplice”; f) è stata, quindi, notificata una semplice modifica di forma giuridica societaria e, per l’effetto, si è richiesta la corretta intestazione del nulla-osta n. 23-bis/1999, necessaria per esercitare, sin dal momento della corretta intestazione, l’attività agrituristica; g) il ricorrente, sia in forma singola che nella qualità di legale rappresentante dell’azienda agricola e quale associato della società in accomandita semplice, non ha mai perso la disponibilità dei terreni ove esercitare l’attività; h) ammesso che la società in accomandita semplice sia da qualificare come soggetto distinto dall’azienda agricola familiare o dalla persona fisica, AN LL all’interno della società era stato nominato dall’assemblea dei soci come delegato all’esercizio dell’attività agrituristica; i) quanto indicato è confermato dalla stessa nota dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina in data 4 giugno 1999 e dai sopralluoghi e dai collaudi statici del fabbricato rurale effettuato dai funzionari dell’Ispettorato, nonché dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza in data 15 agosto 1999; l) sussistono i requisiti dell’illecito aquiliano, anche in relazione all’elemento soggettivo, e il pregiudizio patrimoniale subito risulta pari ad € 855.732, 00, oltre € 200.000 per i danni morali e psicologici.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha depositato documentazione relativa ai fatti di causa.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Il decreto n. 7/1998, con cui l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ha disposto la revoca della seconda parte del finanziamento, non è mai stato impugnato.
Nel provvedimento dell’Assessorato Regionale n. 7624/1999, si legge, inoltre, quanto segue: a) il nulla-osta è stato rilasciato a AN OS nella sua qualità di imprenditore agricolo, conduttore dell’impresa agricola familiare di cui lo stesso era comproprietario; b) non era stato prodotto il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante la qualità di imprenditore agricolo di OS AN e non risulta che lo stesso abbia provveduto alla necessaria integrazione richiesta dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina con nota n. 199949 in data 18 agosto 1999; c) la società in accomandita semplice, amministrata e rappresentata da NI OS, costituisce un nuovo soggetto, diverso dall’impresa familiare, sia sotto il profilo della forma giuridica, sia perché costituita da persone fisiche diverse, sia perché gli scopi sociali perseguiti dalla nuova società sono molteplici e diversi rispetto alla coltivazione della terra; d) con istanza in data 15 aprile 1999 AN OS ha richiesto un contributo, dichiarandosi titolare di nulla-osta singolo e operatore agrituristico associato della ditta “Impresa familiare - Società Giovanile OS Agristurist S.a.s.”, la quale, tra l’altro, risulta iscritta alla Sezione Speciale delle imprese agricole della Camera di Commercio di Messina solo a far data dal 12 luglio 1999; e) AN OS, alla data del 31 ottobre 1995 (data in cui è stata costituita la società in accomandita semplice con contestuale assunzione da parte della stessa della gestione dei beni prima rientranti nella disponibilità dell’impresa familiare), aveva perduto uno dei requisiti essenziali per la titolarità del nulla-osta.
Può osservarsi che le argomentazioni dell’Assessorato Regionale appaiono in definitiva condivisibili, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che il ricorrente non era accomandatario - e, quindi, legale rappresentante - della società in accomandita, nonché al fatto che la delega all’esercizio dell’attività agrituristica, in difetto di un espresso e comprovato mandato di diverso tenore, deve intendersi riferita all’attività strettamente gestionale e non alla capacità di impegnare la società verso l’esterno in sostituzione del legale o dei legali rappresentanti.
Occorre, poi, aggiungere che il ricorso straordinario è stato accolto solo avuto riguardo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento e che il ricorrente non ha sollecitato l’Amministrazione a provvedere nuovamente. In altri termini, l’interessato non ha fatto ricorso ai rimedi apprestati dall’ordinamento al fine di evitare il verificarsi del danno, con conseguente interruzione del nesso di causalità ex art. 1227 c.c., secondo quanto affermato dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 3/2011 (osservazione che vale anche con riferimento alla mancata impugnazione del decreto n. 7/1998 con cui l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura ha disposto la revoca della seconda parte del finanziamento).
Il Collegio deve anche osservare che nel caso di specie non si rinviene, comunque, l’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano, posto che la questione relativa alla sussistenza e continuità dei poteri legali di rappresentanza del ricorrente (prima con riferimento all’impresa familiare e successivamente con riferimento alla società in accomandita) non può, comunque, ritenersi di agevole soluzione, sicché, pur volendo condividere la prospettazione di parte ricorrente, deve escludersi che la condotta e le decisioni dell’Amministrazione siano effettivamente imputabili a colpa.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, mentre, tenuto conto del complessivo svolgimento della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di CA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
Emanuele Caminiti, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO