Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 175 RGAC, anno 2023, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione, passata in decisone all'udienza del15.1.25 e vertente
TRA
con sede in Benevento, alla Parte_1
Via Mazzarella, n° 32, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante p.t., sig. , rappresentato e difeso, Parte_2
come da mandato in allegato all'atto di opposizione, dall'avv.
Maria Vittoria Mobilia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Benevento, alla Via Giustiniani, n° 21.
Opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
con sede in Benevento, alla Via Mazzarella, n° 34, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Principe, con domicilio eletto presso il suo studio in Benevento, alla Via G. Verdi, n° 1
Opposta pagina 1 di 5
Svolgimento del processo
Il proponeva opposizione al Parte_1
precetto notificatole da per mettere in esecuzione un CP_1
provvedimento di condanna ad obbligo di fare.
Infatti la (che aveva edificato un complesso CP_1
immobiliare in aderenza alla proprietà condominiale), con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., deducendo che la caduta degli aghi dai cedri di proprietà del Condominio andasse ad occludere la condotta fognaria, lo conveniva in giudizio per sentire ordinare alla parte resistente di provvedere al taglio dei rami dei 4 cedri insistenti nella proprietà della società ricorrente e per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 3.416,00 necessaria ad operare in proprio il taglio dei rami per cui è causa, nonchè al risarcimento del danno occorso alla ricorrente.
Il si costituiva nel detto Parte_1
giudizio contestando la domanda.
Venivano disposti accertamenti tecnici, all'esito dei quali, in accoglimento delle domande della veniva ordinata la CP_1
recisione dei rami di tutte e quattro le piante di cedro site all'interno della proprietà (oltre che al risarcimento CP_1
dei danni).
L'ordinanza veniva parzialmente eseguita dal che Parte_1
corrispondeva le spese legali e la somma a titolo di risarcimento, provvedendo altresì alla recisione dei rami di due dei quattro cedri, operando per gli altri due cedri solo una sfoltitura, in quanto la TA incaricata si rifiutava di eseguire il taglio pagina 2 di 5 completo dei rami ricadenti nella proprietà finitima, segnalando un problema di stabilità della pianta.
Deduceva l'impossibilità tecnica di eseguire l'ordinanza emessa a definizione del giudizio sopra indicato.
Si costituiva la contestando i motivi di opposizione CP_1
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa veniva riservata per la decisione
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Non è contestata l'esistenza e la validità del provvedimento esecutivo sul quale si fonda il precetto notificato da CP_1
con il quale è stata ordinata al la recisione dei rami Parte_1
di quattro piante di cedro situate all'interno della proprietà
[...]
(oltre che al risarcimento dei danni). CP_1
Non è contestato, anzi è stato dedotto dalla stessa parte opponente, che il provvedimento posto a base del titolo e del precetto, è stato solo parzialmente eseguito: infatti l'opponente ha sostenuto, come causa di giustificazione, la concreta impossibilità di dare completa esecuzione all'ordinanza sopra citata.
In proposito, deve allora evidenziarsi, come già rappresentato nell'ordinanza resa in sede istruttoria, che il titolo esecutivo posto base del precetto è di formazione giudiziale: in merito, è principio del tutto pacifico che nel giudizio di opposizione avverso l'esecuzione promossa in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere addotte argomentazioni che avrebbero potuto essere fatte valere in seno al giudizio in cui il titolo si è formato;
il diritto a procedere ad pagina 3 di 5 esecuzione forzata può fondarsi su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinano l'inesistenza giuridica
(Cass., Sez. III, sent. nr. 1935/1994; in senso conforme, Cass.,
Sez. III, sent. nr. 24027/2009). In tutti gli altri casi i motivi di opposizione che postulano il controllo intrinseco del titolo sono inammissibili, poiché l'indagine consentita al giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitata al titolo esecutivo e non al suo contenuto.
Nella fattispecie in esame la è in possesso di un titolo CP_1
esecutivo valido ed efficace ed ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata;
le argomentazioni addotte dall'opponente ineriscono alla possibilità di attuazione del titolo e alle modalità di esecuzione del comando giudiziale contenuto nel titolo esecutivo (taglio di rami di albero), la cui cognizione spetta al
Giudice dell'Esecuzione; dalle prospettazioni delle parti risulta peraltro che lo stesso è stato adito in sede di esecuzione degli obblighi di fare
L'opposizione va dunque rigettata
Le spese seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal nei confronti di avverso il Parte_1 CP_1
precetto da questa notificato in data 8.11.22, ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 900 per la fase di studio, € 650 per la fase pagina 4 di 5 introduttiva, € 800 per la fase istruttoria, € 1000 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA secondo legge
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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