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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/12/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 145/2022 R.G. promossa da:
, quale ere di (c.f. ), con il patrocinio Parte_1 Persona_1 C.F._1 degli avv. POSTAL CRISTINA e CARLIN MONICA ed elettivamente domiciliata in VIA GRAZIOLI
71 38122 TRENTO, presso il difensore avv. POSTAL CRISTINA
ATTRICE
contro
:
C.F. ) fusa per incorporazione nella Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. CORTELLETTI ENRICO e elettivamente domiciliato in VIA
[...]
MAZZINI 14 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. CORTELLETTI ENRICO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTRICE: nel merito: previo accertamento e dichiarazione della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale anche eventualmente in concorso tra loro, per inadempimento e comunque per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, della società
C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in 38121 Trento (TN), Via di Spini n. 6, fusa per incorporazione nella Controparte_2
C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 36016 P.IVA_2
pagina 1 di 8 Thiene (VI) Via dell'Economia n. 2/6, nonché previo accertamento e dichiarazione che i danni subiti dal signor come descritti in narrativa, relativi alla riparazione della propria Persona_1 autovettura Opel Cosmo 1.4 Prisma, targata EN873NF, ammontano ad € 5.155,34.=, per l'effetto, condannare la società C.F. e P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede 38121 Trento (TN), Via di Spini n. 6, e/o la Controparte_2
C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche
[...] P.IVA_2 eventualmente in solido tra loro, al pagamento in favore della signora quale erede di Parte_1
del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella Persona_1 misura di € 5.155,34, oltre ad € 2.398,68 IVA compresa come da preventivo n. 42 dd. 17.01.2024 della oltre ad interessi legali e alla rivalutazione monetaria Parte_2 dalla domanda al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% L.P., al 4% e all'I.V.A. CP_3 come per legge.
In via istruttoria, parte attrice insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. dd. 07.07.2022 e non ammesse e nelle opposizioni ed istanze di cui alla terza memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. dd. 26.07.2022, ivi compresa la richiesta di giuramento suppletorio ex art. 2736 n. 2 c.c. della signora sui capitoli di cui alla citata seconda memoria ex Pt_1 art. 183 VI c. c.p.c. e su quelli avversari eventualmente ammessi, che si hanno qui per ritrascritte, insistendo altresì, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie, per l'ammissione a prova contraria con i testi indicati nella seconda e terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.. Il tutto previa eventuale modifica / revoca dell'ordinanza dd. 04.06.2024
CONVENUTA: - in via principale e nel merito: rigettare ogni pretesa e domanda versata in causa da parte attrice nei confronti della società perchè assolutamente infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto per tutte le argomentazioni di cui in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di parte attrice, ridurre le pretese attoree limitatamente alle voci di danno e di spesa che - nell'an e nel quantum - saranno se del caso provate in corso di causa;
- in ogni caso: con vittoria dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cnpa come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Parte convenuta insiste nelle istanze istruttorie non ammesse di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. dd. 11.07.2022 con le opposizioni tutte di cui alla terza pagina 2 di 8 memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. dd. 30.08.2022, che si devono intendere qui riprodotte integralmente.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.
7.1.2022 il signor ha convenuto in giudizio l'officina Persona_1
(d'ora in avanti anche solo ”), chiedendo di essere risarcito per il danno Controparte_1 CP_4 patito in seguito a talune lavorazioni non richieste e/o eseguite non a regola d'arte, sulla propria autovettura Opel Astra targata EN873NF.
In particolare, parte attrice ha riferito di essersi recata in data 30 giugno 2020 (d'ora in avanti “primo intervento”) e 15 luglio 2020 (d'ora in avanti anche “secondo intervento”) presso l'officina de quo: la prima volta per una perdita d'olio verificatasi durante la guida, mentre la seconda volta a seguito di riscontrati vizi nell'operato della che avevano determinato costi ulteriori, diretta Controparte_5 conseguenza, secondo la ricostruzione del proprio della non corretta esecuzione della Per_1 riparazione della perdita d'olio (primo intervento). In quella sede, l'Officina aveva ritenuto di procedere anche ad un intervento sull'impianto GPL, asseritamente non richiesto dal attesa la Per_1 mancanza di qualsivoglia malfunzionamento durante la guida. Per tale attività il versava Per_1
l'importo di Euro 1.124,18 i.i. (fatt. 1399)
Il secondo intervento si rendeva necessario poiché una spia del motore (circostanza invero di cui era a conoscenza il al ritiro della macchina dopo il primo intervento) rimaneva sempre accesa sul Per_1 cruscotto e risultava non più operante la commutazione benzina/gpl. In tale occasione però l' CP_4 riteneva che ci fosse anche un guasto all'impianto di climatizzazione, sebbene non vi fosse stata alcuna doglianza in tal senso da parte del Per tale attività il aveva versato l'importo di Euro Per_1 Per_1
3.361,16 i.i. (fatt. 1585)
In data 31 luglio 2020, dopo aver ritirato l'autovettura, sul cruscotto si accendeva un'altra una spia che, ad avviso della Officina (interpellata verbalmente da avrebbe riguardato il turbo. Per tale Per_1 attività, sempre verbalmente, veniva preventivato l'importo di Euro 2.000,00.
Parte attrice contestava pertanto con mail del 31.7.2020 l'operato dell'Officina che si rendeva disponibile ad un incontro. Medio tempore parte attrice si affidava ad altro meccanico, sig. Per_2
che non rilevava problemi al turbo e poi incaricava un proprio consulente – ing.
[...] Persona_3
- di redigere una analisi, sia dell'attività svolta dalla Officina, sia della congruità degli importi richiesti al Ad avviso del suddetto professionista, l' avrebbe, in occasione del primo intervento, Per_1 CP_4 ammalorato l'impianto di commutazione benzina/gpl le cui problematiche (palesatesi nel secondo intervento) non si sarebbero verificate se non vi fosse stata alcuna attività “extra” o se la stessa fosse stata eseguita a regola d'arte. pagina 3 di 8 Parte attrice formulava quindi una richiesta risarcitoria di complessivi Euro 5.155,34 - atteso l'inadempimento e la violazione della buona fede contrattuale - così determinati: non dovuti gli importi di Euro 239,97 (fatt. 1399) ed Euro 3.361,16 (fatt. 1585); Euro 554,21 (per relazione ing.
[...]
; Euro 1.000,00 a titolo di danno da risarcire in via equitativa attesa l'inutilizzabilità del mezzo Per_3 dal 15 al 28 luglio 2020.
Si costituiva la contestando le doglianze di parte attrice rilevando quanto segue. Controparte_1
In occasione del primo intervento il veicolo veniva consegnato, da senza olio motore e Per_1 venivano riscontrate due problematiche: la perdita d'olio e una perdita d'acqua dovuta alla rottura del Cont gruppo di raffreddamento del Differentemente da quanto riportato da parte attrice, in occasione del primo intervento l' riteneva che ci fosse anche necessità di ovviare ad altre problematiche del CP_4 motore che risultava essere “fuori fase” (p. 8 comparsa di costituzione.). Per tale intervento veniva preventivato l'importo di Euro 5.000,00. acconsentiva solo all'esecuzione dei lavori di cui alla Per_1 fattura 1399 per contenere i costi attesa la volontà (invero non emersa nella narrativa di parte attrice) di vendere a breve il veicolo. In occasione del secondo intervento, l'Officina rilevava in ogni caso sempre il medesimo problema al motore per il tramite dell'analisi GDS: “posizione albero motore: posizione albero a camme di aspirazione non plausibile” e "sottopressione motore” (p. 9 comparsa di costituzione). Ne seguiva la fattura 1585 anch'essa saldata.
Ad avviso di controparte l'intervento sull'impianto GPL (in occasione del primo intervento) si era reso Cont necessario per rimediare alla perdita d'acqua dovuta alla rottura del gruppo di raffreddamento del stesso. Di talchè non sarebbe fondata la richiesta risarcitoria (per inadempimento e violazione della buona fede contrattuale) formulata da controparte: per quanto riguarda gli importi delle fatture gli stessi erano dovuti attesa l'attività (esente da vizi) eseguita;
per la richiesta del pagamento della notula dell'ing. difetterebbe in atti la prova del pagamento da parte del infine la richiesta di Per_3 Per_1
Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento per il disagio subìto non aveva alcun fondamento.
Depositate le memorie di rito e riassunto il processo dall'erede del sig. veniva disposta Per_1 consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “fare accertare e descrivere i guasti dell'autovettura emersi nel giugno 2020 e gli interventi eseguiti dalla convenuta;
fare accertare se tali interventi fossero compatibili ed eventualmente collegati (o quantomeno verosimilmente collegabili) ai vizi lamentati;
fare accertare, se possibile, le cause del successivo mancato funzionamento del GPL e fare specificare se gli interventi successivamente effettuati fossero corretti;
fare determinare se i corrispettivi richiesti (tenuto conto dei preventivi e della adeguatezza di tali interventi) fossero congrui, specificando le somme effettivamente dovute”;
pagina 4 di 8 Non ritenendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria successiva all'espletata CTU, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni.
Depositate le comparse conclusionali e memorie di replica la causa passava in decisione.
***
Il sig. – deceduto nel corso del giudizio, poi proseguito dall'erede, signora – ha Per_1 Parte_1 agito nei confronti della officina per danni occorsi in occasione di due interventi, a Controparte_1 giugno e luglio 2020, eseguiti sulla autovettura Opel Astra targata EN873NF di sua proprietà. Ha affermato che il secondo intervento effettuato dall'officina – e legato al mancato funzionamento del
GPL - si era reso necessario solo per eliminare delle problematiche causate dalla stessa convenuta nell'esecuzione della prima riparazione.
Al riguardo è stata assunta una ctu.
L'ing. ha precisato che “Per quanto concerne la risposta alla parte di quesito “fare Tes_1 accertare, se possibile, le cause del successivo mancato funzionamento del GPL”, considerando che:
1) in occasione degli interventi eseguiti da in seguito al primo accesso Controparte_1 dell'autovettura (25.06.2020)
i) non era stato rilevato tramite diagnosi elettronica alcun DTC (ndr. Diagnostic Trouble Codes) relativo al funzionamento dell'impianto del carburante alternativo (n.d.r. ; CP_6
ii) non era stato segnalato e/o rilevato alcun problema di commutazione tra alimentazione a benzina e alimentazione a CP_6
iii) non era stata segnalata e/o rilevata alcun tipo di problematica relativa ai cablaggi del motore/iniettori G.P.L.; iv) tra gli interventi eseguiti e riportati nella fattura n. 1399 d.d. 08.07.2020 è indicato un intervento sul “POLMONE GPL”;
v) sempre tra tali interventi è riportato “SOSTI COPERCHIO DELLE PUNTERIE CON PARAOLIO
ALBERO MTORE LA TO DISTRIBUZIONE OLIO FILTRO OLIO + CINGHIA SERVIZI”; vi) Gli interventi sopra indicati, in base a quanto indicato nei manuali di riparazione, prevedono, in sintesi, che si debba intervenire sui cablaggi (scollegandoli e ricollegandoli) e su componenti direttamente coinvolte nella fasatura del motore;
2) in occasione degli interventi eseguiti da in seguito al secondo accesso Controparte_1 dell'autovettura (13.07.2020):
I. tramite diagnosi elettronica eseguita in data 13.07.2020 (giorno del secondo accesso dell'autovettura presso l'officina di è emerso per la prima volta un DTC (relativo al Controparte_1 funzionamento dell'alimentazione alternativa) P22E3 (centralina motore) “Alta tensione circuito di pagina 5 di 8 controllo iniettore carburante alternativo (ndr. Ovvero il G.P.L.) cilindro 3” con “Stato cronologia
DTC” “Storico” e “Stato MIL” è “Non richiesto”;
II. l'officina in base a quanto riportato nella fattura n.1585 d.d. 28.07.2020, eseguiva la CP_1
“riparazione cablaggi motore/iniettori GPL”;
III. In base a quanto in atti il personale d'officina della non ha rilevato elementi (es: Controparte_1 usura) tali da comportare la sostituzione dei cablaggi e/o dei relativi connettori;
IV. I cablaggi non sono componenti sui quali, in relazione al normale utilizzo dell'autovettura, interviene il conducente;
V. Il DTC esposto al punto I è verosimilmente correlato ad un problema dei cablaggi;
VI. Quanto sopra può comportare il mancato funzionamento dell'alimentazione alternativa ( e CP_6 quindi la mancata commutazione da alimentazione a benzina a quella a G.P”.
Sulla base di tali elementi, pertanto, l'ing. ha concluso affermando che “la causa del mancato Tes_1 funzionamento dell'impianto G.P.L. successivo al primo intervento eseguito da sia da Controparte_1 ricercarsi nell'evento di guasto che ha comportato la necessità di eseguire da parte di Controparte_1 una riparazione dei cablaggi motore e iniettori G.P.L.. In conseguenza degli elementi sopra esposti è verosimile ritenere che la necessità di riparazione dei cablaggi motore/iniettori G.P.L. eseguita nel secondo intervento derivi dagli interventi eseguiti da nel primo accesso Controparte_1 dell'autovettura”.
Pertanto, il ctu, sulla base di quanto sopra esposto e degli elementi tecnici acquisiti, ha ritenuto
“ragionevolmente che gli interventi eseguiti da nel secondo intervento siano stati Controparte_1 posti in essere per l'eliminazione di malfunzionamenti verosimilmente derivanti dal primo intervento eseguito dalla citata officina”.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi che fosse dovuto il pagamento della prima fattura
(n.1399 dd. 8.7.2020), mentre non fosse dovuto il pagamento di quanto esposto nella seconda fattura n.
1585 d.d. 28.07.2020 per un imponibile di € 2.755,05 e un totale ivato di € 3.361,16 (in quanto tale successivo intervento si è reso necessario per ovviare a malfunzionamenti cagionati dall'officina in occasione della prima riparazione).
Ne consegue che, pertanto, la convenuta deve essere condannata a restituire a parte attrice la somma di
€ 3.361,16, oltre ad interessi legali dal 28.7.2020 al saldo (doc.5).
quale erede di , ha diritto, altresì, ad ottenere, a titolo di danni, il Parte_1 Persona_4 rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte e pari ad € 554,21 (doc.24), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 28.7.2020 alla data odierna ed oltre agli interessi legali da calcolare sulla somma di € 554,21 annualmente rivalutata, dal 28.7.2020 alla data odierna;
ed oltre ai pagina 6 di 8 soli interessi legali, da calcolare sulla somma complessivamente come sopra determinata, dalla data odierna al saldo.
Vanno respinte, invece, le ulteriori richieste risarcitorie, non essendo risarcibile un danno “da disagio” ed essendo tardiva – oltre che non provata sotto il profilo del nesso causale - la ulteriore richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate:
-fase studio: € 919,00
-fase introduttiva del giudizio: € 777,00
-fase istruttoria: € 1.680,00
-fase decisionale: € 1701,00; totale € 5.077,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese di CTU son poste integralmente a carico di parte convenuta.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna la fusa per incorporazione nella a Controparte_1 Controparte_2 restituire a la somma di € 3.361,16, oltre ad interessi legali dal 28.7.2020 al Parte_1 saldo;
2. Condanna la fusa per incorporazione nella a CP_1 Controparte_2 corrispondere a la somma di € 554,21, oltre alla rivalutazione monetaria secondo Parte_1 gli indici istat dal 28.7.2020 alla data odierna ed oltre agli interessi legali da calcolare sulla somma di € 554,21 annualmente rivalutata, dal 28.7.2020 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma complessivamente come sopra determinata, dalla data odierna al saldo;
3. Condanna la fusa per incorporazione nella a CP_1 Controparte_2 rimborsare a le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 125,00 Parte_1 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
10.8.2023.
pagina 7 di 8 Così deciso in data 16/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 145/2022 R.G. promossa da:
, quale ere di (c.f. ), con il patrocinio Parte_1 Persona_1 C.F._1 degli avv. POSTAL CRISTINA e CARLIN MONICA ed elettivamente domiciliata in VIA GRAZIOLI
71 38122 TRENTO, presso il difensore avv. POSTAL CRISTINA
ATTRICE
contro
:
C.F. ) fusa per incorporazione nella Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. CORTELLETTI ENRICO e elettivamente domiciliato in VIA
[...]
MAZZINI 14 38100 TRENTO presso lo studio dell'avv. CORTELLETTI ENRICO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTRICE: nel merito: previo accertamento e dichiarazione della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale anche eventualmente in concorso tra loro, per inadempimento e comunque per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, della società
C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in 38121 Trento (TN), Via di Spini n. 6, fusa per incorporazione nella Controparte_2
C.F. e P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 36016 P.IVA_2
pagina 1 di 8 Thiene (VI) Via dell'Economia n. 2/6, nonché previo accertamento e dichiarazione che i danni subiti dal signor come descritti in narrativa, relativi alla riparazione della propria Persona_1 autovettura Opel Cosmo 1.4 Prisma, targata EN873NF, ammontano ad € 5.155,34.=, per l'effetto, condannare la società C.F. e P. IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede 38121 Trento (TN), Via di Spini n. 6, e/o la Controparte_2
C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, anche
[...] P.IVA_2 eventualmente in solido tra loro, al pagamento in favore della signora quale erede di Parte_1
del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, presenti e futuri, nella Persona_1 misura di € 5.155,34, oltre ad € 2.398,68 IVA compresa come da preventivo n. 42 dd. 17.01.2024 della oltre ad interessi legali e alla rivalutazione monetaria Parte_2 dalla domanda al saldo, o quella diversa somma, maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% L.P., al 4% e all'I.V.A. CP_3 come per legge.
In via istruttoria, parte attrice insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. dd. 07.07.2022 e non ammesse e nelle opposizioni ed istanze di cui alla terza memoria ex art. 183 VI c. c.p.c. dd. 26.07.2022, ivi compresa la richiesta di giuramento suppletorio ex art. 2736 n. 2 c.c. della signora sui capitoli di cui alla citata seconda memoria ex Pt_1 art. 183 VI c. c.p.c. e su quelli avversari eventualmente ammessi, che si hanno qui per ritrascritte, insistendo altresì, nella denegata ipotesi di ammissione delle prove orali avversarie, per l'ammissione a prova contraria con i testi indicati nella seconda e terza memoria ex art. 183 VI co. c.p.c.. Il tutto previa eventuale modifica / revoca dell'ordinanza dd. 04.06.2024
CONVENUTA: - in via principale e nel merito: rigettare ogni pretesa e domanda versata in causa da parte attrice nei confronti della società perchè assolutamente infondata in fatto ed in Controparte_1 diritto per tutte le argomentazioni di cui in atti;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle ragioni di parte attrice, ridurre le pretese attoree limitatamente alle voci di danno e di spesa che - nell'an e nel quantum - saranno se del caso provate in corso di causa;
- in ogni caso: con vittoria dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e Cnpa come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: Parte convenuta insiste nelle istanze istruttorie non ammesse di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. dd. 11.07.2022 con le opposizioni tutte di cui alla terza pagina 2 di 8 memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. dd. 30.08.2022, che si devono intendere qui riprodotte integralmente.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd.
7.1.2022 il signor ha convenuto in giudizio l'officina Persona_1
(d'ora in avanti anche solo ”), chiedendo di essere risarcito per il danno Controparte_1 CP_4 patito in seguito a talune lavorazioni non richieste e/o eseguite non a regola d'arte, sulla propria autovettura Opel Astra targata EN873NF.
In particolare, parte attrice ha riferito di essersi recata in data 30 giugno 2020 (d'ora in avanti “primo intervento”) e 15 luglio 2020 (d'ora in avanti anche “secondo intervento”) presso l'officina de quo: la prima volta per una perdita d'olio verificatasi durante la guida, mentre la seconda volta a seguito di riscontrati vizi nell'operato della che avevano determinato costi ulteriori, diretta Controparte_5 conseguenza, secondo la ricostruzione del proprio della non corretta esecuzione della Per_1 riparazione della perdita d'olio (primo intervento). In quella sede, l'Officina aveva ritenuto di procedere anche ad un intervento sull'impianto GPL, asseritamente non richiesto dal attesa la Per_1 mancanza di qualsivoglia malfunzionamento durante la guida. Per tale attività il versava Per_1
l'importo di Euro 1.124,18 i.i. (fatt. 1399)
Il secondo intervento si rendeva necessario poiché una spia del motore (circostanza invero di cui era a conoscenza il al ritiro della macchina dopo il primo intervento) rimaneva sempre accesa sul Per_1 cruscotto e risultava non più operante la commutazione benzina/gpl. In tale occasione però l' CP_4 riteneva che ci fosse anche un guasto all'impianto di climatizzazione, sebbene non vi fosse stata alcuna doglianza in tal senso da parte del Per tale attività il aveva versato l'importo di Euro Per_1 Per_1
3.361,16 i.i. (fatt. 1585)
In data 31 luglio 2020, dopo aver ritirato l'autovettura, sul cruscotto si accendeva un'altra una spia che, ad avviso della Officina (interpellata verbalmente da avrebbe riguardato il turbo. Per tale Per_1 attività, sempre verbalmente, veniva preventivato l'importo di Euro 2.000,00.
Parte attrice contestava pertanto con mail del 31.7.2020 l'operato dell'Officina che si rendeva disponibile ad un incontro. Medio tempore parte attrice si affidava ad altro meccanico, sig. Per_2
che non rilevava problemi al turbo e poi incaricava un proprio consulente – ing.
[...] Persona_3
- di redigere una analisi, sia dell'attività svolta dalla Officina, sia della congruità degli importi richiesti al Ad avviso del suddetto professionista, l' avrebbe, in occasione del primo intervento, Per_1 CP_4 ammalorato l'impianto di commutazione benzina/gpl le cui problematiche (palesatesi nel secondo intervento) non si sarebbero verificate se non vi fosse stata alcuna attività “extra” o se la stessa fosse stata eseguita a regola d'arte. pagina 3 di 8 Parte attrice formulava quindi una richiesta risarcitoria di complessivi Euro 5.155,34 - atteso l'inadempimento e la violazione della buona fede contrattuale - così determinati: non dovuti gli importi di Euro 239,97 (fatt. 1399) ed Euro 3.361,16 (fatt. 1585); Euro 554,21 (per relazione ing.
[...]
; Euro 1.000,00 a titolo di danno da risarcire in via equitativa attesa l'inutilizzabilità del mezzo Per_3 dal 15 al 28 luglio 2020.
Si costituiva la contestando le doglianze di parte attrice rilevando quanto segue. Controparte_1
In occasione del primo intervento il veicolo veniva consegnato, da senza olio motore e Per_1 venivano riscontrate due problematiche: la perdita d'olio e una perdita d'acqua dovuta alla rottura del Cont gruppo di raffreddamento del Differentemente da quanto riportato da parte attrice, in occasione del primo intervento l' riteneva che ci fosse anche necessità di ovviare ad altre problematiche del CP_4 motore che risultava essere “fuori fase” (p. 8 comparsa di costituzione.). Per tale intervento veniva preventivato l'importo di Euro 5.000,00. acconsentiva solo all'esecuzione dei lavori di cui alla Per_1 fattura 1399 per contenere i costi attesa la volontà (invero non emersa nella narrativa di parte attrice) di vendere a breve il veicolo. In occasione del secondo intervento, l'Officina rilevava in ogni caso sempre il medesimo problema al motore per il tramite dell'analisi GDS: “posizione albero motore: posizione albero a camme di aspirazione non plausibile” e "sottopressione motore” (p. 9 comparsa di costituzione). Ne seguiva la fattura 1585 anch'essa saldata.
Ad avviso di controparte l'intervento sull'impianto GPL (in occasione del primo intervento) si era reso Cont necessario per rimediare alla perdita d'acqua dovuta alla rottura del gruppo di raffreddamento del stesso. Di talchè non sarebbe fondata la richiesta risarcitoria (per inadempimento e violazione della buona fede contrattuale) formulata da controparte: per quanto riguarda gli importi delle fatture gli stessi erano dovuti attesa l'attività (esente da vizi) eseguita;
per la richiesta del pagamento della notula dell'ing. difetterebbe in atti la prova del pagamento da parte del infine la richiesta di Per_3 Per_1
Euro 1.000,00 a titolo di risarcimento per il disagio subìto non aveva alcun fondamento.
Depositate le memorie di rito e riassunto il processo dall'erede del sig. veniva disposta Per_1 consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “fare accertare e descrivere i guasti dell'autovettura emersi nel giugno 2020 e gli interventi eseguiti dalla convenuta;
fare accertare se tali interventi fossero compatibili ed eventualmente collegati (o quantomeno verosimilmente collegabili) ai vizi lamentati;
fare accertare, se possibile, le cause del successivo mancato funzionamento del GPL e fare specificare se gli interventi successivamente effettuati fossero corretti;
fare determinare se i corrispettivi richiesti (tenuto conto dei preventivi e della adeguatezza di tali interventi) fossero congrui, specificando le somme effettivamente dovute”;
pagina 4 di 8 Non ritenendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria successiva all'espletata CTU, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni.
Depositate le comparse conclusionali e memorie di replica la causa passava in decisione.
***
Il sig. – deceduto nel corso del giudizio, poi proseguito dall'erede, signora – ha Per_1 Parte_1 agito nei confronti della officina per danni occorsi in occasione di due interventi, a Controparte_1 giugno e luglio 2020, eseguiti sulla autovettura Opel Astra targata EN873NF di sua proprietà. Ha affermato che il secondo intervento effettuato dall'officina – e legato al mancato funzionamento del
GPL - si era reso necessario solo per eliminare delle problematiche causate dalla stessa convenuta nell'esecuzione della prima riparazione.
Al riguardo è stata assunta una ctu.
L'ing. ha precisato che “Per quanto concerne la risposta alla parte di quesito “fare Tes_1 accertare, se possibile, le cause del successivo mancato funzionamento del GPL”, considerando che:
1) in occasione degli interventi eseguiti da in seguito al primo accesso Controparte_1 dell'autovettura (25.06.2020)
i) non era stato rilevato tramite diagnosi elettronica alcun DTC (ndr. Diagnostic Trouble Codes) relativo al funzionamento dell'impianto del carburante alternativo (n.d.r. ; CP_6
ii) non era stato segnalato e/o rilevato alcun problema di commutazione tra alimentazione a benzina e alimentazione a CP_6
iii) non era stata segnalata e/o rilevata alcun tipo di problematica relativa ai cablaggi del motore/iniettori G.P.L.; iv) tra gli interventi eseguiti e riportati nella fattura n. 1399 d.d. 08.07.2020 è indicato un intervento sul “POLMONE GPL”;
v) sempre tra tali interventi è riportato “SOSTI COPERCHIO DELLE PUNTERIE CON PARAOLIO
ALBERO MTORE LA TO DISTRIBUZIONE OLIO FILTRO OLIO + CINGHIA SERVIZI”; vi) Gli interventi sopra indicati, in base a quanto indicato nei manuali di riparazione, prevedono, in sintesi, che si debba intervenire sui cablaggi (scollegandoli e ricollegandoli) e su componenti direttamente coinvolte nella fasatura del motore;
2) in occasione degli interventi eseguiti da in seguito al secondo accesso Controparte_1 dell'autovettura (13.07.2020):
I. tramite diagnosi elettronica eseguita in data 13.07.2020 (giorno del secondo accesso dell'autovettura presso l'officina di è emerso per la prima volta un DTC (relativo al Controparte_1 funzionamento dell'alimentazione alternativa) P22E3 (centralina motore) “Alta tensione circuito di pagina 5 di 8 controllo iniettore carburante alternativo (ndr. Ovvero il G.P.L.) cilindro 3” con “Stato cronologia
DTC” “Storico” e “Stato MIL” è “Non richiesto”;
II. l'officina in base a quanto riportato nella fattura n.1585 d.d. 28.07.2020, eseguiva la CP_1
“riparazione cablaggi motore/iniettori GPL”;
III. In base a quanto in atti il personale d'officina della non ha rilevato elementi (es: Controparte_1 usura) tali da comportare la sostituzione dei cablaggi e/o dei relativi connettori;
IV. I cablaggi non sono componenti sui quali, in relazione al normale utilizzo dell'autovettura, interviene il conducente;
V. Il DTC esposto al punto I è verosimilmente correlato ad un problema dei cablaggi;
VI. Quanto sopra può comportare il mancato funzionamento dell'alimentazione alternativa ( e CP_6 quindi la mancata commutazione da alimentazione a benzina a quella a G.P”.
Sulla base di tali elementi, pertanto, l'ing. ha concluso affermando che “la causa del mancato Tes_1 funzionamento dell'impianto G.P.L. successivo al primo intervento eseguito da sia da Controparte_1 ricercarsi nell'evento di guasto che ha comportato la necessità di eseguire da parte di Controparte_1 una riparazione dei cablaggi motore e iniettori G.P.L.. In conseguenza degli elementi sopra esposti è verosimile ritenere che la necessità di riparazione dei cablaggi motore/iniettori G.P.L. eseguita nel secondo intervento derivi dagli interventi eseguiti da nel primo accesso Controparte_1 dell'autovettura”.
Pertanto, il ctu, sulla base di quanto sopra esposto e degli elementi tecnici acquisiti, ha ritenuto
“ragionevolmente che gli interventi eseguiti da nel secondo intervento siano stati Controparte_1 posti in essere per l'eliminazione di malfunzionamenti verosimilmente derivanti dal primo intervento eseguito dalla citata officina”.
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto ritenersi che fosse dovuto il pagamento della prima fattura
(n.1399 dd. 8.7.2020), mentre non fosse dovuto il pagamento di quanto esposto nella seconda fattura n.
1585 d.d. 28.07.2020 per un imponibile di € 2.755,05 e un totale ivato di € 3.361,16 (in quanto tale successivo intervento si è reso necessario per ovviare a malfunzionamenti cagionati dall'officina in occasione della prima riparazione).
Ne consegue che, pertanto, la convenuta deve essere condannata a restituire a parte attrice la somma di
€ 3.361,16, oltre ad interessi legali dal 28.7.2020 al saldo (doc.5).
quale erede di , ha diritto, altresì, ad ottenere, a titolo di danni, il Parte_1 Persona_4 rimborso delle spese sostenute per la perizia di parte e pari ad € 554,21 (doc.24), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 28.7.2020 alla data odierna ed oltre agli interessi legali da calcolare sulla somma di € 554,21 annualmente rivalutata, dal 28.7.2020 alla data odierna;
ed oltre ai pagina 6 di 8 soli interessi legali, da calcolare sulla somma complessivamente come sopra determinata, dalla data odierna al saldo.
Vanno respinte, invece, le ulteriori richieste risarcitorie, non essendo risarcibile un danno “da disagio” ed essendo tardiva – oltre che non provata sotto il profilo del nesso causale - la ulteriore richiesta formulata in sede di precisazione delle conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate:
-fase studio: € 919,00
-fase introduttiva del giudizio: € 777,00
-fase istruttoria: € 1.680,00
-fase decisionale: € 1701,00; totale € 5.077,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Le spese di CTU son poste integralmente a carico di parte convenuta.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Condanna la fusa per incorporazione nella a Controparte_1 Controparte_2 restituire a la somma di € 3.361,16, oltre ad interessi legali dal 28.7.2020 al Parte_1 saldo;
2. Condanna la fusa per incorporazione nella a CP_1 Controparte_2 corrispondere a la somma di € 554,21, oltre alla rivalutazione monetaria secondo Parte_1 gli indici istat dal 28.7.2020 alla data odierna ed oltre agli interessi legali da calcolare sulla somma di € 554,21 annualmente rivalutata, dal 28.7.2020 alla data odierna;
ed oltre ai soli interessi legali, da calcolare sulla somma complessivamente come sopra determinata, dalla data odierna al saldo;
3. Condanna la fusa per incorporazione nella a CP_1 Controparte_2 rimborsare a le spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 125,00 Parte_1 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14;
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della ctu, liquidate con decreto dd.
10.8.2023.
pagina 7 di 8 Così deciso in data 16/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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