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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 977/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 977/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Daniele Mormina;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Daniele Mormina;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale e d
[...] atrimonio da essi contratto in Piombino (LI) il 02.09.2000, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati due figli,
il 13.3.2005 e il 17.12.2009, e che con decreto n. 12354/2013 del 30.09.2013 Per_2 ibunale di Liv omologato la separazione dei coniugi nel procedimento n.r.g. 1976/2013.
Con decreto del 24/03/2025 il Presidente Relatore ha fissato per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorso, depositato in data 19.03.2025, è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 02.09.2000 tra e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2000 Parte 2 Serie A n. 52.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Affidamento congiunto alla sig.ra ed al sig. del figlio CP_1 Parte_1 minore , il cui collocamento o via Sali residenza Per_2 della sig.ra con la quale continuerà a convivere il figlio maggiorenne . CP_1
2) Il sig. trascorrerà con il figlio i due pomeriggi del martedì e Parte_1 Per_2 del venerdì, quest'ultimo con pernotto, ciò ogni settimana ed altresì trascorrerà con il figlio i giorni del sabato, questo con pernotto e della domenica, ciò a settimane alternate. Per_2
3) Il figlio trascorrerà tre giorni, comprensivi di quelli festivi, durante il periodo Per_2 natalizio e e alternativamente con la sig.ra e con il sig. CP_1 Parte_1
.
[...]
4) Durante il periodo estivo il figlio permarrà per sedici giorni consecutivi con il Per_2 sig. , il quale, ent no 1° luglio di ogni anno, dovrà comunicarli Parte_1
e concordarli con la sig.ra . CP_1
5) Il sig. , entro i primi dieci giorni di ogni mese ed a titolo di contributo Parte_1 per il m li e , corrisponderà alla sig.ra la somma di € Per_2 CP_1
750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie, cioè quelle extra assegno di mantenimento come da protocollo del CNF, concordate e documentate verranno suddivise tra la sig.ra ed il CP_1 sig. nella misura del 50%. Parte_1 7) L'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 977/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Daniele Mormina;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Daniele Mormina;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.03.2025 e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale e d
[...] atrimonio da essi contratto in Piombino (LI) il 02.09.2000, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati due figli,
il 13.3.2005 e il 17.12.2009, e che con decreto n. 12354/2013 del 30.09.2013 Per_2 ibunale di Liv omologato la separazione dei coniugi nel procedimento n.r.g. 1976/2013.
Con decreto del 24/03/2025 il Presidente Relatore ha fissato per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale ha rimesso la causa in decisione.
Il ricorso, depositato in data 19.03.2025, è fondato e va accolto. E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Piombino (LI) il 02.09.2000 tra e , trascritto nei registri Parte_1 CP_1 dello stato civile del Comune di Piombino (LI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2000 Parte 2 Serie A n. 52.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Affidamento congiunto alla sig.ra ed al sig. del figlio CP_1 Parte_1 minore , il cui collocamento o via Sali residenza Per_2 della sig.ra con la quale continuerà a convivere il figlio maggiorenne . CP_1
2) Il sig. trascorrerà con il figlio i due pomeriggi del martedì e Parte_1 Per_2 del venerdì, quest'ultimo con pernotto, ciò ogni settimana ed altresì trascorrerà con il figlio i giorni del sabato, questo con pernotto e della domenica, ciò a settimane alternate. Per_2
3) Il figlio trascorrerà tre giorni, comprensivi di quelli festivi, durante il periodo Per_2 natalizio e e alternativamente con la sig.ra e con il sig. CP_1 Parte_1
.
[...]
4) Durante il periodo estivo il figlio permarrà per sedici giorni consecutivi con il Per_2 sig. , il quale, ent no 1° luglio di ogni anno, dovrà comunicarli Parte_1
e concordarli con la sig.ra . CP_1
5) Il sig. , entro i primi dieci giorni di ogni mese ed a titolo di contributo Parte_1 per il m li e , corrisponderà alla sig.ra la somma di € Per_2 CP_1
750,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Le spese straordinarie, cioè quelle extra assegno di mantenimento come da protocollo del CNF, concordate e documentate verranno suddivise tra la sig.ra ed il CP_1 sig. nella misura del 50%. Parte_1 7) L'assegno unico ed universale verrà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Piombino (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra