Articolo 5 della Legge 20 dicembre 1957, n. 1232
Articolo 4Articolo 6
Versione
14 gennaio 1958
Art. 5.
Il patrimonio del Centro e' costituito:
a) di un contributo annuo dello Stato di lire cinque milioni;
b) di eventuali contributi dell'Universita' di Perugia, dei comuni di Perugia e Spoleto e di qualsiasi altro Ente pubblico e privato.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1958