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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1266/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6639/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDM - 20000066 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDM- 20000066, notificato il 17.9.2025 e relativo ad omesso versamento della c.d. “Ecotassa”, di cui dall'articolo 1, commi da 1042 - 1046-bis, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, anno d'imposta 2020 (per il veicolo targato Targa_1, immatricolato il 30/6/2020).
Ha dedotto che il veicolo in questione era usato e proveniva da altro Paese dell''Unione Europea per come documentato con l'allegata dichiarazione di importazione, in cui al punto 15 viene indicato il Paese di spedizione “Serbia” ed al punto 34 il codice “EU” come Paese di Origine, nonché e soprattutto la natura di
“autoveicolo usato”.
Veicolo che era stato immatricolato per la prima volta all'estero in data 25.8.2006, come risulta, dal libretto di circolazione [Allegato 6].
La reimmatricolazione è avvenuta in Italia in data 30.6.2020.
Ha quindi richiamato la normativa di settore (art. 1, comma 1043, Legge N. 145/2018 che dispone: “L'imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato”) invocandone la disapplicazione in quanto in contrasto con l'art. 110 TFUE, che impone il divieto di discriminazione ed a mente del quale “Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”.
Ha quindi addotto che conformemente al rilievo testé indicato si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (sentenza n. 7556/2025), fermo restando, in ogni caso, che la citata disposizione
(di cui al comma 1043) andrebbe interpretata nel senso che “l'immatricolazione in altro Stato” sia da riferirsi ai veicoli nuovi immatricolati nel medesimo arco temporale e ciò al fine di evitare la possibile elusione dell'imposizione fiscale mediante la strumentale immatricolazione all'estero, per come pure confermato, sempre secondo l'assunto del ricorrente, dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 28/2/2019
[Allegato 8] secondo cui “Per quanto riguarda il requisito dell'acquisto, rileva anche l'acquisto del veicolo nuovo effettuato all'estero purché acquisto e immatricolazione avvengano nell'arco temporale individuato dalla disposizione in commento.”
Ha quindi concluso affinché questa AG annulli l'atto impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ha poi integrato le proprie deduzioni, insistendo nelle già tratte conclusioni e precisando che per mero refuso
è stato inserito quale allegato 5 al ricorso principale una dichiarazione di importazione in realtà mai utilizzata ed erronea, intestata ad altro soggetto e che, in realtà, il mezzo in rilievo in questa sede proviene dalla
Bulgaria (per come risulta dal libretto di circolazione) ed è stato trasportato in Italia ad onere e cura diretta del ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate si è costituta in giudizio e si è opposta, controdeducendo che il presupposto impositivo, per ciò che attiene le auto già immatricolate all'estero, scatta al momento dell'immatricolazione del mezzo in Italia, pertanto, la tassazione riguarda legittimamente anche le autovetture estere nuove poi esportate in
Italia e qui reimmatricolate.
Ha poi significato che l'immatricolazione (o reimmatricolazione) è necessaria per permettere a un veicolo estero di circolare senza limitazioni di tempo nel nostro Paese e che, ai sensi dell'art. 1, commi 1042 e 1043, della Legge n. 145/2018, la cd. ecotassa è dovuta, entro la data di immatricolazione del veicolo, per le auto con emissioni di CO2 eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° marzo
2019 al 31 dicembre 2020; al riguardo, la difesa dell'Agenzia ha addotto che il contribuente ha acquistato l'autovettura e l'ha immatricolata in Italia in data 30/06/2020 sicché la fattispecie in esame rientra in quella descritta dalla disposizione citata con consequenziale dovutezza dell'imposta accertata (richiamando quanto disposto dal comma 1043 della legge citata secondo cui l'imposta (dalle finalità disincentivanti in relazione alla capacità inquinante del mezzo) «è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato».
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Con successiva memoria di replica parte ricorrente ha contestato le deduzioni avversarie ed insistito nelle considerazioni già espresse col ricorso, evidenziando la non consentita discriminazione fiscale indiretta derivante dall'applicata tassazione;
a tal fine ha dedotto essere erronea l'opzione interpretativa dell'AF, che non tiene conto della previa immatricolazione del veicolo in altro Stato dell'Unione europea e fa leva unicamente sull'immatricolazione o reimmatricolazione dello stesso in Italia.
Ha quindi chiesto che sia disapplicato l'art. 1, comma 1043, L. 145/2018 per contrasto con l'art. 110 TFUE
e, per l'effetto, di annullare l'impugnato avviso di accertamento;
in via subordinata, di annullare l'atto impugnato per erronea determinazione del presupposto tecnico e del quantum dell'imposta; in via ulteriormente subordinata, di rideterminare l'imposta sulla base delle emissioni reali risultanti dalla documentazione tecnica del veicolo, con conseguente riduzione di imposta, sanzioni e interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'Amministrazione Finanziaria, basandosi sull'articolo 1, commi da 1042 a 1046-bis, della Legge n. 145/2018, ha ritenuto che il contribuente fosse tenuto al pagamento dell'imposta in esame e ciò perché la disposizione di cui al richiamato comma 1043 ha esteso l'obbligo di versamento dell'ecotassa a chiunque immatricolasse in Italia (nel periodo di riferimento) un veicolo di categoria M1 usato, già precedentemente immatricolato in un altro Stato (con la precisazione che detta imposta era parametrata alle emissioni di biossido di carbonio
(CO2) del veicolo, con il dichiarato obiettivo di disincentivare l'acquisto e l'immissione in circolazione sul territorio nazionale di veicoli considerati inquinanti.
Orbene, deve rilevarsi come la normativa nazionale sull'imposta di che trattasi, cd. ecotassa, per come strutturata, si pone in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, e specificamente con l'articolo 110 TFUE, atteso che la legge italiana prevede un'imposta sull'immatricolazione di un veicolo usato proveniente da un altro Stato membro (Bulgaria), ma non prevede un'imposta analoga per la compravendita di un veicolo usato con le medesime caratteristiche (usura, emissioni inquinanti) già presente e circolante sul territorio nazionale.
Si tratta di una disparità di trattamento che configura una palese discriminazione fiscale, come tale non consentita.
L'articolo 110 del TFUE, infatti, stabilisce che “Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”.
In sostanza, la legislazione italiana finisce, nel caso specifico, per sottoporre ad una diversa e più gravosa tassazione un “prodotto” (veicolo usato) importato da un altro Stato membro rispetto a un “prodotto similare”
(veicolo usato identico) già presente sul mercato e sul territorio interno, con conseguente disparità atta a scoraggiare l'acquisto di veicoli usati sul mercato comunitario, a vantaggio del mercato interno, così violando il richiamato principio di non discriminazione e di libera circolazione delle merci.
L'argomentazione della AF, secondo cui la disciplina nazionale non avrebbe finalità discriminatorie, ma solo disincentivanti ed a tutela dell'ambiente, non è persuasiva e comunque non supera il ravvisato contrasto con la normativa sovrannazionale.
In tal senso deve rammentarsi come la stessa CGUE, Sezione I, dec. 7 aprile 2011, causa C-402/11 si sia pronunciata su fattispecie analoga a quella in esame (si trattava della medesima imposta istituita in quel caso dalla Romania), affermando che “L'art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull'inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l'immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l'acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale”.
La Corte osserva, inoltre, come, accertato il contrato tra la normativa nazionale e quella unionale, la prima debba essere disapplicata.
L'articolo 4 n. 3 TFUE dispone, infatti, che «gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione». Il principio di leale cooperazione impone allo Stato di fare quanto in suo potere per dare effettiva attuazione al diritto dell'Unione ed un ruolo fondamentale per assicurarne l'osservanza all'interno dei singoli ordinamenti statali è svolto dal giudice nazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C.G.U.E.) ordinanza 6 dicembre 1990, causa C-2/88, Imm., Nominativo_1 e altri). La primazia del diritto unionale (già comunitario) rispetto al diritto nazionale costituisce uno dei cardini del relativo ordinamento poiché, come affermato dalla C.G.U.E. con la nota decisione 15 luglio 1964, causa
6/64, OS c. EN «il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità. Il trasferimento, effettuato dagli stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia. l'art. 177 va quindi applicato, nonostante qualsiasi legge nazionale, tutte le volte che sorga una questione d'interpretazione del trattato».
Conseguenza del richiamato primato è l'applicazione della norma dell'Unione con coevo l'obbligo del giudice nazionale di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, con il conseguente dovere di disapplicare la norma interna contrastante con quella europea, sia anteriore sia successiva a quest'ultima (si veda anche C.G.U.E. fin dalla decisione 9 marzo 1978, Società_1). E' stato escluso, inoltre, che il giudice nazionale - il quale deve assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell'Unione e garantirne la piena efficacia, come affermato da C.G.U.E. sentenza 5 dicembre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer c. Deutsches Rotes Kreuz - debba chiedere o attendere l'effettiva rimozione, a opera dei competenti organi nazionali (in Italia la Corte costituzionale), delle eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e immediata applicazione delle norme dell'Unione (in tal senso si è costantemente espressa la C.G.U.E., vedasi, per tutte, decisione 11 settembre
2014, Causa C-112/13, A c. B.).
Sussiste, quindi, la cogente esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di eliminare eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme dell'Unione (esigenza che, sul piano dell'ordinamento nazionale, si collega al principio della certezza del diritto, sul piano dell'ordinamento europeo, invece, rappresenta una garanzia così essenziale al principio della prevalenza del proprio diritto su quelli nazionali da costituire l'oggetto di un preciso obbligo per gli Stati membri (per tutte, C.G.U.E. 2 marzo 1988, causa 104/86, Commissione c. Italia).
Del resto, se è vero che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, imposto dal diritto dell'Unione, riguarda in primo luogo le norme interne introdotte per recepire le direttive, esso non si limita, tuttavia, all'esegesi di tali norme (come noto aventi efficacia cd. verticale), bensì esige che il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto interno per valutare in quale misura possa essere applicato in modo tale da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva;
l'interpretazione conforme, dunque, prescinde financo dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva (per tutte,
CGUE 10 febbraio 2000, cause riunite C270/97 e C-271/97, Deutsche Post).
Secondo quanto affermato, poi, anche dalla Corte costituzionale, il contrasto tra norme statali e quelle comunitarie/unionali non dà luogo ad invalidità, ma comporta la loro disapplicazione (sentenza n. 168/1991).
Costituisce corollario di quanto precede, inoltre, la necessità di disapplicazione della disciplina nazionale
(un dovere di disapplicazione) in capo non solo al giudice, ma anche dell'amministrazione stessa e tanto in conformità al cd. principio di effettività, secondo il quale le norme interne non devono rendere “impossibile o eccessivamente difficile” l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario, che rinviene il proprio fondamento nell'art. 4, parag. 3 TFUE (già art. 10 Trattato CEE), il quale esige la leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri per assicurare l'adempimento degli obblighi sanciti dalle norme unionali.
E ciò con la precisazione, infine, per cui l'obbligo di disapplicare la norma interna si rinviene sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina contenuta in un regolamento o con una direttiva self-executing sia con le norme immediatamente applicabili contenute nei trattati ovvero nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento europeo, ricavate in sede di interpretazione da parte della
Corte di Giustizia, con la non superflua considerazione e per cui (1) (cfr. art. 19 TFUE) spetta alla Corte di
Giustizia dell'UE assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati, (2) secondo la giurisprudenza costante della stessa Corte (dec. 17 febbraio 2005, causa C-453/02 e C-462/02, Finanzamt Gladbeck, punto 41) l'interpretazione che essa fornisce di una norma di diritto dell'UE, nell'esercizio chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa come deve essere intesa e applicata con efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
Per le notazioni che precedono, quindi, la disposizione di cui all'art. 1 comma 1043 della legge n. 145/2018, posta a fondamento dell'impugnato avviso di accertamento, deve essere disapplicata, con conseguente annullamento dell'avviso medesimo poiché illegittimamente emesso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'AF al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 924,00 (oltre c.u. ed accessori come per legge).
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6639/2025 depositato il 10/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDM - 20000066 ECOTASSA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDM- 20000066, notificato il 17.9.2025 e relativo ad omesso versamento della c.d. “Ecotassa”, di cui dall'articolo 1, commi da 1042 - 1046-bis, Legge 30 dicembre 2018, n. 145, anno d'imposta 2020 (per il veicolo targato Targa_1, immatricolato il 30/6/2020).
Ha dedotto che il veicolo in questione era usato e proveniva da altro Paese dell''Unione Europea per come documentato con l'allegata dichiarazione di importazione, in cui al punto 15 viene indicato il Paese di spedizione “Serbia” ed al punto 34 il codice “EU” come Paese di Origine, nonché e soprattutto la natura di
“autoveicolo usato”.
Veicolo che era stato immatricolato per la prima volta all'estero in data 25.8.2006, come risulta, dal libretto di circolazione [Allegato 6].
La reimmatricolazione è avvenuta in Italia in data 30.6.2020.
Ha quindi richiamato la normativa di settore (art. 1, comma 1043, Legge N. 145/2018 che dispone: “L'imposta di cui al comma 1042 è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato”) invocandone la disapplicazione in quanto in contrasto con l'art. 110 TFUE, che impone il divieto di discriminazione ed a mente del quale “Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”.
Ha quindi addotto che conformemente al rilievo testé indicato si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (sentenza n. 7556/2025), fermo restando, in ogni caso, che la citata disposizione
(di cui al comma 1043) andrebbe interpretata nel senso che “l'immatricolazione in altro Stato” sia da riferirsi ai veicoli nuovi immatricolati nel medesimo arco temporale e ciò al fine di evitare la possibile elusione dell'imposizione fiscale mediante la strumentale immatricolazione all'estero, per come pure confermato, sempre secondo l'assunto del ricorrente, dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 28/2/2019
[Allegato 8] secondo cui “Per quanto riguarda il requisito dell'acquisto, rileva anche l'acquisto del veicolo nuovo effettuato all'estero purché acquisto e immatricolazione avvengano nell'arco temporale individuato dalla disposizione in commento.”
Ha quindi concluso affinché questa AG annulli l'atto impugnato, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Ha poi integrato le proprie deduzioni, insistendo nelle già tratte conclusioni e precisando che per mero refuso
è stato inserito quale allegato 5 al ricorso principale una dichiarazione di importazione in realtà mai utilizzata ed erronea, intestata ad altro soggetto e che, in realtà, il mezzo in rilievo in questa sede proviene dalla
Bulgaria (per come risulta dal libretto di circolazione) ed è stato trasportato in Italia ad onere e cura diretta del ricorrente.
L'Agenzia delle Entrate si è costituta in giudizio e si è opposta, controdeducendo che il presupposto impositivo, per ciò che attiene le auto già immatricolate all'estero, scatta al momento dell'immatricolazione del mezzo in Italia, pertanto, la tassazione riguarda legittimamente anche le autovetture estere nuove poi esportate in
Italia e qui reimmatricolate.
Ha poi significato che l'immatricolazione (o reimmatricolazione) è necessaria per permettere a un veicolo estero di circolare senza limitazioni di tempo nel nostro Paese e che, ai sensi dell'art. 1, commi 1042 e 1043, della Legge n. 145/2018, la cd. ecotassa è dovuta, entro la data di immatricolazione del veicolo, per le auto con emissioni di CO2 eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° marzo
2019 al 31 dicembre 2020; al riguardo, la difesa dell'Agenzia ha addotto che il contribuente ha acquistato l'autovettura e l'ha immatricolata in Italia in data 30/06/2020 sicché la fattispecie in esame rientra in quella descritta dalla disposizione citata con consequenziale dovutezza dell'imposta accertata (richiamando quanto disposto dal comma 1043 della legge citata secondo cui l'imposta (dalle finalità disincentivanti in relazione alla capacità inquinante del mezzo) «è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato».
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Con successiva memoria di replica parte ricorrente ha contestato le deduzioni avversarie ed insistito nelle considerazioni già espresse col ricorso, evidenziando la non consentita discriminazione fiscale indiretta derivante dall'applicata tassazione;
a tal fine ha dedotto essere erronea l'opzione interpretativa dell'AF, che non tiene conto della previa immatricolazione del veicolo in altro Stato dell'Unione europea e fa leva unicamente sull'immatricolazione o reimmatricolazione dello stesso in Italia.
Ha quindi chiesto che sia disapplicato l'art. 1, comma 1043, L. 145/2018 per contrasto con l'art. 110 TFUE
e, per l'effetto, di annullare l'impugnato avviso di accertamento;
in via subordinata, di annullare l'atto impugnato per erronea determinazione del presupposto tecnico e del quantum dell'imposta; in via ulteriormente subordinata, di rideterminare l'imposta sulla base delle emissioni reali risultanti dalla documentazione tecnica del veicolo, con conseguente riduzione di imposta, sanzioni e interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'Amministrazione Finanziaria, basandosi sull'articolo 1, commi da 1042 a 1046-bis, della Legge n. 145/2018, ha ritenuto che il contribuente fosse tenuto al pagamento dell'imposta in esame e ciò perché la disposizione di cui al richiamato comma 1043 ha esteso l'obbligo di versamento dell'ecotassa a chiunque immatricolasse in Italia (nel periodo di riferimento) un veicolo di categoria M1 usato, già precedentemente immatricolato in un altro Stato (con la precisazione che detta imposta era parametrata alle emissioni di biossido di carbonio
(CO2) del veicolo, con il dichiarato obiettivo di disincentivare l'acquisto e l'immissione in circolazione sul territorio nazionale di veicoli considerati inquinanti.
Orbene, deve rilevarsi come la normativa nazionale sull'imposta di che trattasi, cd. ecotassa, per come strutturata, si pone in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, e specificamente con l'articolo 110 TFUE, atteso che la legge italiana prevede un'imposta sull'immatricolazione di un veicolo usato proveniente da un altro Stato membro (Bulgaria), ma non prevede un'imposta analoga per la compravendita di un veicolo usato con le medesime caratteristiche (usura, emissioni inquinanti) già presente e circolante sul territorio nazionale.
Si tratta di una disparità di trattamento che configura una palese discriminazione fiscale, come tale non consentita.
L'articolo 110 del TFUE, infatti, stabilisce che “Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni”.
In sostanza, la legislazione italiana finisce, nel caso specifico, per sottoporre ad una diversa e più gravosa tassazione un “prodotto” (veicolo usato) importato da un altro Stato membro rispetto a un “prodotto similare”
(veicolo usato identico) già presente sul mercato e sul territorio interno, con conseguente disparità atta a scoraggiare l'acquisto di veicoli usati sul mercato comunitario, a vantaggio del mercato interno, così violando il richiamato principio di non discriminazione e di libera circolazione delle merci.
L'argomentazione della AF, secondo cui la disciplina nazionale non avrebbe finalità discriminatorie, ma solo disincentivanti ed a tutela dell'ambiente, non è persuasiva e comunque non supera il ravvisato contrasto con la normativa sovrannazionale.
In tal senso deve rammentarsi come la stessa CGUE, Sezione I, dec. 7 aprile 2011, causa C-402/11 si sia pronunciata su fattispecie analoga a quella in esame (si trattava della medesima imposta istituita in quel caso dalla Romania), affermando che “L'art. 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull'inquinamento gravante sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora tale misura tributaria sia strutturata in modo tale da disincentivare l'immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli usati acquistati in altri Stati membri, senza però disincentivare l'acquisto di veicoli usati aventi la stessa vetustà e usura sul mercato nazionale”.
La Corte osserva, inoltre, come, accertato il contrato tra la normativa nazionale e quella unionale, la prima debba essere disapplicata.
L'articolo 4 n. 3 TFUE dispone, infatti, che «gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione». Il principio di leale cooperazione impone allo Stato di fare quanto in suo potere per dare effettiva attuazione al diritto dell'Unione ed un ruolo fondamentale per assicurarne l'osservanza all'interno dei singoli ordinamenti statali è svolto dal giudice nazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C.G.U.E.) ordinanza 6 dicembre 1990, causa C-2/88, Imm., Nominativo_1 e altri). La primazia del diritto unionale (già comunitario) rispetto al diritto nazionale costituisce uno dei cardini del relativo ordinamento poiché, come affermato dalla C.G.U.E. con la nota decisione 15 luglio 1964, causa
6/64, OS c. EN «il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità. Il trasferimento, effettuato dagli stati a favore dell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica quindi una limitazione definitiva dei loro diritti sovrani, di fronte alla quale un atto unilaterale ulteriore, incompatibile col sistema della comunità, sarebbe del tutto privo di efficacia. l'art. 177 va quindi applicato, nonostante qualsiasi legge nazionale, tutte le volte che sorga una questione d'interpretazione del trattato».
Conseguenza del richiamato primato è l'applicazione della norma dell'Unione con coevo l'obbligo del giudice nazionale di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, con il conseguente dovere di disapplicare la norma interna contrastante con quella europea, sia anteriore sia successiva a quest'ultima (si veda anche C.G.U.E. fin dalla decisione 9 marzo 1978, Società_1). E' stato escluso, inoltre, che il giudice nazionale - il quale deve assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale derivante dalle norme del diritto dell'Unione e garantirne la piena efficacia, come affermato da C.G.U.E. sentenza 5 dicembre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, Pfeiffer c. Deutsches Rotes Kreuz - debba chiedere o attendere l'effettiva rimozione, a opera dei competenti organi nazionali (in Italia la Corte costituzionale), delle eventuali misure nazionali che ostino alla diretta e immediata applicazione delle norme dell'Unione (in tal senso si è costantemente espressa la C.G.U.E., vedasi, per tutte, decisione 11 settembre
2014, Causa C-112/13, A c. B.).
Sussiste, quindi, la cogente esigenza che gli Stati membri apportino le necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di eliminare eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme dell'Unione (esigenza che, sul piano dell'ordinamento nazionale, si collega al principio della certezza del diritto, sul piano dell'ordinamento europeo, invece, rappresenta una garanzia così essenziale al principio della prevalenza del proprio diritto su quelli nazionali da costituire l'oggetto di un preciso obbligo per gli Stati membri (per tutte, C.G.U.E. 2 marzo 1988, causa 104/86, Commissione c. Italia).
Del resto, se è vero che il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, imposto dal diritto dell'Unione, riguarda in primo luogo le norme interne introdotte per recepire le direttive, esso non si limita, tuttavia, all'esegesi di tali norme (come noto aventi efficacia cd. verticale), bensì esige che il giudice nazionale prenda in considerazione tutto il diritto interno per valutare in quale misura possa essere applicato in modo tale da non addivenire ad un risultato contrario a quello cui mira la direttiva;
l'interpretazione conforme, dunque, prescinde financo dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva (per tutte,
CGUE 10 febbraio 2000, cause riunite C270/97 e C-271/97, Deutsche Post).
Secondo quanto affermato, poi, anche dalla Corte costituzionale, il contrasto tra norme statali e quelle comunitarie/unionali non dà luogo ad invalidità, ma comporta la loro disapplicazione (sentenza n. 168/1991).
Costituisce corollario di quanto precede, inoltre, la necessità di disapplicazione della disciplina nazionale
(un dovere di disapplicazione) in capo non solo al giudice, ma anche dell'amministrazione stessa e tanto in conformità al cd. principio di effettività, secondo il quale le norme interne non devono rendere “impossibile o eccessivamente difficile” l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'ordinamento comunitario, che rinviene il proprio fondamento nell'art. 4, parag. 3 TFUE (già art. 10 Trattato CEE), il quale esige la leale cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri per assicurare l'adempimento degli obblighi sanciti dalle norme unionali.
E ciò con la precisazione, infine, per cui l'obbligo di disapplicare la norma interna si rinviene sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina contenuta in un regolamento o con una direttiva self-executing sia con le norme immediatamente applicabili contenute nei trattati ovvero nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento europeo, ricavate in sede di interpretazione da parte della
Corte di Giustizia, con la non superflua considerazione e per cui (1) (cfr. art. 19 TFUE) spetta alla Corte di
Giustizia dell'UE assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati, (2) secondo la giurisprudenza costante della stessa Corte (dec. 17 febbraio 2005, causa C-453/02 e C-462/02, Finanzamt Gladbeck, punto 41) l'interpretazione che essa fornisce di una norma di diritto dell'UE, nell'esercizio chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa come deve essere intesa e applicata con efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
Per le notazioni che precedono, quindi, la disposizione di cui all'art. 1 comma 1043 della legge n. 145/2018, posta a fondamento dell'impugnato avviso di accertamento, deve essere disapplicata, con conseguente annullamento dell'avviso medesimo poiché illegittimamente emesso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'AF al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 924,00 (oltre c.u. ed accessori come per legge).