Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 29/04/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere SA BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 32624 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:
VE GE nato il [...] ad [...] (c.f.
[...]) e residente in [...], Via Casafalcione n.
18, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Santo Alaia (c.f.
[...]) del foro di Avellino, per elezione domiciliato presso lo studio del difensore sito in Sperone (AV), Corso Umberto I, n. 188
(pec: marcosanto.alaia@avvocatiavellinopec.it);
Visti l’atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 23 ottobre 2025 e la documentazione ad esso allegata;
Vista la memoria di costituzione in giudizio depositata in data 16 febbraio 2026 nell’interesse del convenuto dall’Avv. Marco Santo Alaia;
Esaminati gli atti tutti della causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 marzo 2026 - celebratasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Roberta Campolonghi e data per letta la relazione del Magistrato relatore - il Pubblico Ministero nella persona della Vice Procuratrice generale Francesca Dimita e l’Avv. Antonia Mazzola, giusta delega scritta dell’Avv. Marco Santo Alaia, per il convenuto,
AT
1. Con atto di citazione depositato in data 23 ottobre 2025, la Procura regionale conveniva in giudizio il sig. VE GE per vederlo condannare al risarcimento del danno erariale asseritamente cagionato al Ministero dell’istruzione e del merito, per un totale complessivo di euro 14.633,03, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.
Riferiva il Pubblico Ministero che l’odierno convenuto, già rinviato a giudizio con decreto del 12.04.2022 emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania nell’ambito del procedimento n. 407/2019 RGNR per i reati di cui agli artt. 110, 476, comma 2 e 640, comma 2, n. 1, c.p., si era avvalso di un falso diploma di qualifica professionale di “Operatore dei Servizi Sociali”
(n. 109915*2012), apparentemente rilasciato dall’Istituto professionale paritario “SS” di San Marco di Castellabate in data 10.10.2014, per avere accesso alle graduatorie del personale ATA della provincia di Treviso.
A conferma della falsità del predetto diploma, il Pubblico Ministero evidenziava che, dagli esiti dell’indagine penale, era emerso:
a) le pergamene consegnate all’Istituto SS nell’anno 2013 non ricomprendevano quella con il numero seriale del diploma asseritamente intestato all’odierno convenuto;
b) il diploma n. 109915*2012, di cui era in possesso il sig. EN, risultava in realtà consegnato dall’Ufficio Scolastico Regionale ad altro Istituto (Istituto Professionale di Stato “per i servizi enogastronomici e della ospitalità alberghiera Domenico Rea” di Nocera Inferiore) ed era riferibile a soggetto diverso;
c) l’Istituto SS, al termine dell’anno scolastico 2012/2013, aveva chiesto all’Ufficio Scolastico Territoriale la consegna di n. 153 diplomi (dal n. 109268 al n. 109420), successivamente assegnati a studenti che, all’esito delle prove prescritte, avevano effettivamente conseguito la qualifica, ma tra questi non figurava il nominativo dell’odierno convenuto;
d) non risultava realmente tenutasi la sessione straordinaria d’esame dell’agosto 2013, cui fa riferimento il diploma professionale del sig.
EN, atteso che i membri della Commissione indicati nei relativi atti, sentiti dagli inquirenti, avevano negato di avervi mai partecipato, disconoscendo le sottoscrizioni presenti sui verbali e sugli altri documenti;
e) nel corso degli interrogatori, condotti su alcuni soggetti coinvolti nella vicenda, un dipendente dell’Istituto SS e un procacciatore esterno dei beneficiari dei diplomi falsi avevano ammesso, rispettivamente, di aver compilato i diplomi falsi e di aver espressamente commissionato gli stessi;
f) molti di coloro che erano risultati destinatari dei predetti diplomi avevano ammesso di averli acquistati e di non aver mai partecipato ad alcun corso formativo né di aver sostenuto esami presso la medesima istituzione scolastica.
2. Tanto considerato, il Requirente evidenziava che il sig. EN, attraverso l’utile collocamento in graduatoria, conseguito a seguito della presentazione di apposita domanda per l’iscrizione nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di III fascia ATA, per il triennio 2017-2020, nella quale aveva dichiarato, per il profilo di collaboratore scolastico, il possesso del suddetto diploma di qualifica professionale, aveva ottenuto di svolgere le seguenti supplenze:
a) dall’01.10.2018 al 14.01.2019, per 36 ore settimanali, presso l’I.C.
“Valdobbiadene” di C. di Valdobbiadene (TV);
b) dal 15.01.2019 al 30.06.2019, per 18 ore settimanali, e dal 16.01.2019 all’08.06.2019, per ulteriori 18 ore settimanali, presso l’I.C. “Riese Pio X” di C. Riese Pio X (TV);
c) dal 14.09.2019 al 30.06.2020, per 24 ore settimanali, presso l’I.C.
“Salgareda” di C. Salgareda (TV);
d) dal 20.09.2019 al 30.06.2020, per 12 ore settimanali, presso l’I.C.
“Roncade” di Roncade (TV);
e) dal 16.09.2020 al 21.12.2020, per 36 ore settimanali, presso l’I.C. “Ponte di Piave” di Ponte di Piave (TV).
Per tali attività, il convenuto aveva percepito, detratti i contributi NASPI versati, pari ad euro 9.659,90, retribuzioni, per l’importo complessivo di euro 29.266,06, corrisposte in funzione dei suddetti periodi di assunzione, cui non avrebbe avuto titolo di accedere in mancanza del titolo professionale richiesto normativamente.
3. Considerato, dunque, che, secondo il Requirente, ricorrevano nella fattispecie descritta in citazione i presupposti della responsabilità erariale ed evidenziato di aver previamente notificato al convenuto, in data 20.05.2025, formale invito a fornire deduzioni, al quale aveva fatto seguito il deposito di una memoria difensiva, la Procura regionale riteneva che la fattispecie illecita avesse determinato al Ministero dell’istruzione e del merito un danno erariale derivante dall’indebito collocamento in una posizione utile in graduatoria e dal derivato vantaggio economico conseguente alle illegittime assunzioni. Concludeva, dunque, per la condanna del convenuto al risarcimento di tale pregiudizio, nella misura di euro 14.633,03, pari al 50%
delle retribuzioni percepite (considerando l’utilità della prestazione eseguita in favore dell’Amministrazione), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.
4. Con memoria del 16 febbraio 2026 si costituiva in giudizio il sig.
VE GE, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio contabile ex art. 106 c.g.c. in attesa della definizione, almeno del primo grado, del processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania, la cui prossima udienza era stata fissata per il giorno 16 aprile 2026 (per la delibazione di questioni preliminari e l’eventuale apertura del dibattimento), per evitare, stante la coincidenza dei fatti contestati, il rischio di una condanna del convenuto sulla base di un compendio indiziario non ancora vagliato nell’ambito di un dibattimento, in violazione del principio del giusto processo e del diritto di difesa, anche in ragione della complessità della vicenda, che vedeva coinvolti più soggetti.
Nel merito, contestava le deduzioni di responsabilità e concludeva per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del danno in considerazione dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione, della natura non specialistica delle mansioni svolte (consistenti in attività di supporto, come pulizia, sorveglianza, ausilio materiale) e del corretto e diligente svolgimento delle prestazioni lavorative (stante l’assenza di contestazioni disciplinari o di sanzioni), nonché di ogni altra circostanza del caso.
5. All’odierna pubblica udienza, le parti hanno insistito nelle tesi esposte nei rispettivi atti scritti ed hanno conclusivamente chiesto l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.
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6. In via preliminare, va respinta l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Vallo della Lucania, ostandovi l’assenza della pregiudizialità logicogiuridica necessaria ai fini della sospensione ex art. 106, comma 1, c.g.c. (“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”).
Come evidenziato, infatti, da consolidata giurisprudenza contabile (cfr., ex plurimis, SS.RR. ordinanze n. 1/2017, n. 6/2018, n. 9/2018, 3/2021, 4/2021 e 16/2021) e confermato dai più recenti orientamenti, inerenti a fattispecie analoghe alla presente (Sez. Lombardia, sentt n. 138/2023 e n. 13/2025),
nell’ordinamento vige il principio della reciproca indipendenza dell’azione penale e dell’azione di responsabilità per danni, anche in sede civile (cfr.
Cass. SS.UU. n. 1768 e 12539 del 2011), e non è, quindi, possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all’accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del giudizio di responsabilità (cfr.
Sez. II Centrale d’Appello, sent. n. 95/2021, e giurisprudenza ivi richiamata;
ex multis SS.UU. n. 14060/2004, n. 10027/2012 e n. 21763/2021).
Detta soluzione ermeneutica appare, peraltro, funzionale all’esigenza di rispettare il canone della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 della Costituzione e all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e della effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 della Costituzione (cfr., da ultimo, Sez. Sardegna, sentt. n. 29/2024, n. 96/2024 e n. 104/2024).
Né riveste pregio, stante la diversità dei beni giuridici tutelati e delle finalità perseguite dai due giudizi, l’eccezione, formulata dallo stesso convenuto, relativamente al mancato accertamento, in sede penale, con sentenza penale passata in giudicato o, quanto meno, con pronuncia di primo grado che abbia valutato le prove nel contraddittorio delle parti, dei fatti addebitati dal convenuto. La circostanza che i medesimi elementi di fatto siano oggetto di entrambi i giudizi, infatti, non preclude affatto al giudice contabile di valutare autonomamente – ossia in applicazione dei principi che governano il processo contabile e nel rispetto delle finalità di tutela erariale che sovraintendono ad esso - gli elementi probatori posti all’esame anche di altro plesso giurisdizionale.
7. Venendo all’esame del merito, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20/1994 (e sue modifiche e integrazioni), la domanda è fondata e merita accoglimento.
7.1. Relativamente alla fattispecie illecita sono innumerevoli gli elementi che, già solo sul piano processuale, consentono di ritenere accertata la falsità del titolo professionale utilizzato dall’odierno convenuto ai fini della presentazione (e dell’accoglimento) della domanda di inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2017/2020, presentata in data 25.10.2017.
In primo luogo, il Collegio osserva che il sig. EN non ha preso specifica posizione, né ha puntualmente contestato gli assunti univoci e concordanti dell’atto di citazione, pur essendo onerato in tal senso dalle previsioni di cui agli artt. 90, comma 2, e 95, comma 1, c.g.c., essendosi, piuttosto, limitato a controdedurre, genericamente, la mancanza della prova della falsità dell’attestato (sul rilievo della mancata contestazione, vedi Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 183/2025; Sez. Campania n. 280/2025).
È appena il caso di evidenziare, poi, che gli elementi probatori dedotti a supporto della domanda, nel caso di specie esposti nell’atto di citazione con chiaro ed espresso richiamo alla documentazione di riferimento, assumono nel giudizio contabile pieno rilievo probatorio attraverso il criterio del “più probabile che non” che regola il principio della prova nell’ambito del giudizio di responsabilità erariale (sul punto, da ultimo, Corte dei conti, II Sez. Centrale d’Appello n. 155/2025).
Gli stessi elementi - in gran parte già oggetto di valutazione da parte della stessa giurisprudenza contabile, occupatasi a più riprese della medesima vicenda (ex multis, Corte dei conti, Sez. Lombardia nn. 176 e 187/2025, Sez.
Piemonte n.45/2025, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 11/2025) - supportano più che adeguatamente la domanda proposta dalla Procura regionale.
Vanno, in tal senso, considerati in particolare:
a) la non corrispondenza del numero di diploma asseritamente conseguito dal convenuto con la numerazione di quelli regolarmente consegnati all’Istituto SS in data 25.07.2013 da assegnare a studenti, nominativamente individuati, che avevano sostenuto gli esami per gli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 (tra i quali non figurava il sig. EN GE);
b) la concordanza, invece, del numero di diploma che si assume esser stato rilasciato al convenuto con quello del titolo regolarmente trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale all’Istituto Professionale di Stato per i servizi enogastronomici e della ospitalità alberghiera “Domenico Rea” di Nocera Inferiore e, successivamente, assegnato ad altro soggetto (la relativa pergamena originale è ancora giacente presso l’istituzione scolastica, non essendo stata ritirata dall’interessato);
c) la circostanza secondo cui tutti i docenti che avrebbero partecipato alla suddetta sessione d’esame, sentiti a sommarie informazioni nel corso dell’indagine penale, non soltanto hanno negato di aver mai fatto parte della commissione, ma hanno anche disconosciuto le firme asseritamente loro riconducibili di cui alla relativa documentazione;
d) la dichiarazione del presidente della commissione, che ha escluso di avere presieduto una sessione di esami tenutasi dal 24 al 27 agosto 2013, essendo cessato dall’incarico già nei primi giorni di luglio del medesimo anno, denunciando la falsità delle sottoscrizioni a lui attribuite;
e) le dichiarazioni confessorie rese, nel corso degli interrogatori, da alcuni soggetti coinvolti nella vicenda, i quali hanno ammesso gli illeciti (un dipendente del SS che ha compilato i diplomi contestati e un
“procacciatore esterno” che ha procurato i titoli falsi alle persone interessate)
e dagli stessi beneficiari dei diplomi, che hanno confermato di averli acquistati e di non aver mai partecipato ad alcun corso formativo, né sostenuto esami presso l’Istituto.
Ne consegue l’antigiuridicità della condotta, avendo il convenuto dichiarato il possesso di un titolo inesistente al fine di conseguire l’inserimento nelle graduatorie scolastiche e di ottenere, sulla base di tale dichiarazione non veritiera, la stipula dei successivi contratti di lavoro a tempo determinato.
L’assenza del titolo dichiarato, unitamente alla mancata dimostrazione del possesso di altro titolo equipollente o, comunque, idoneo rende, pertanto, illegittimi ab origine sia l’inserimento in graduatoria che i successivi rapporti di lavoro instaurati con l’Amministrazione scolastica.
7.2. Gli elementi che precedono inducono a ritenere ampiamente provato anche l’elemento soggettivo, non potendo il convenuto non essere consapevole della falsità del diploma, trattandosi di sessione d’esami mai svolta, e avendo, quindi, lo stesso intenzionalmente e volontariamente dichiarato il possesso di un titolo di studio, in realtà mai posseduto, e prodotto documentazione falsificata al fine di ottenere fraudolentemente, a discapito degli altri concorrenti, l’inserimento in una graduatoria, nella quale, altrimenti, non sarebbe mai stato incluso, in posizione utile per il conferimento di incarichi di supplenza – poi effettivamente ottenuti – anche in ragione della votazione, falsamente riportata, di 100/100.
Tale condotta, avuto riguardo alle dichiarazioni sostitutive rese, alla natura essenziale del requisito fatto valere ai fini dell’accesso al rapporto di lavoro e alle correlate utilità economiche, evidenzia la piena consapevolezza della non veridicità di quanto dichiarato e la volontà di conseguire un indebito vantaggio.
Non vi può essere dubbio alcuno, quindi, sull’ascrivibilità a titolo di dolo della condotta posta in essere dal sig. EN, volta ad occultare la mancanza del titolo di studio richiesto per l’assunzione come collaboratore scolastico e finalizzata, pertanto, all’instaurazione di rapporti di lavoro presso diverse istituzioni scolastiche della Provincia di Treviso geneticamente illeciti e contrari a norme imperative, dai quali egli ha tratto illecitamente vantaggio a nocumento dell’Amministrazione scolastica.
7.3. Sussiste, altresì, il nesso di causalità tra la condotta del convenuto e il pregiudizio lamentato, atteso che gli incarichi di supplenza ottenuti dal sig.
EN presso gli istituti scolastici interessati costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inserimento in graduatoria conseguito attraverso la falsa dichiarazione del titolo di studio. In mancanza di tali dichiarazioni mendaci, infatti, il convenuto non avrebbe potuto collocarsi utilmente nelle graduatorie di terza fascia, né stipulare i successivi contratti di lavoro.
La retribuzione erogata in forza di un rapporto instaurato sine titulo costituisce, in particolare, esborso causalmente riconducibile alla condotta illecita del soggetto che ha fraudolentemente rappresentato il possesso dei requisiti richiesti (ex multis, Corte conti, Sez. Veneto, n. 32/2026; Sez.
Lombardia, nn. 176 e 187/2025; Sez. Piemonte, n. 45/2025; Sez. FriuliVenezia Giulia, n. 11/2025).
7.4. Sotto il profilo dell’esistenza e quantificazione del danno, si rileva che la Procura ha ritenuto di addebitare al convenuto la somma di euro 14.633,03, pari al 50% delle retribuzioni complessivamente percepite dal Ministero dell’istruzione, secondo la quantificazione elaborata dai Carabinieri di Vallo della Lucania sulla base delle risultanze dell’estratto conto dell’INPS.
Tali importi non hanno formato oggetto di contestazione da parte del sig.
EN, il quale ritiene, tuttavia, che – come da deduzioni difensive - il danno debba essere integralmente eliso o ridotto in misura significativamente inferiore al 50% richiesto dalla Procura, in virtù della compensatio lucri cum damno per via del corretto espletamento della prestazione, data anche la natura non specialistica delle mansioni svolte.
Ciò posto, il Collegio osserva che, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, la violazione di norme imperative, espressione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.),
nonché delle disposizioni che regolano l’accesso ai pubblici impieghi, comporta l’invalidità del rapporto di lavoro instaurato in assenza del titolo richiesto, con conseguente impossibilità di riconoscere piena utilità alla prestazione resa sine titulo (Corte conti, II Sez. centr. d’app., n. 159/2024).
Ciò non esclude, tuttavia, che, in presenza di mansioni di carattere meramente esecutivo, come nel caso in esame, la quantificazione del danno possa fondarsi su una valutazione equitativa che tenga conto dell’utilità comunque conseguita dall’Amministrazione.
Orbene, nella fattispecie in esame non può sostenersi che il danno sia insussistente per il fatto che il convenuto ha fatto fronte ai propri doveri sul luogo di lavoro, in assenza di contestazioni di natura disciplinare, e ciò per l’evidente considerazione che la condotta truffaldina dallo stesso perpetrata ha privato l’istituzione scolastica della prestazione lavorativa, non specialistica, ma di migliore livello e comunque più giusta, che avrebbe potuto essere resa dal candidato avente diritto a ricoprire quella posizione nella graduatoria.
La definizione di una modalità di accesso basata sul criterio tipico della concorsualità, infatti, risponde a criteri di selezione dei candidati in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente e, quindi, più meritevoli, a garanzia dell’interesse costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) e del corretto impiego delle risorse pubbliche per i servizi resi in ambito scolastico a vantaggio della collettività.
Non appare, però, neanche revocabile in dubbio che le scuole presso le quali il convenuto ha lavorato abbiano, comunque, percepito una parziale utilità dalle prestazioni lavorative svolte, non particolarmente qualificate sotto l’aspetto professionale, utilità che, seppur di minor valore di quella che sarebbe stata garantita dal soggetto in possesso del titolo richiesto, deve essere tenuta in considerazione in sede di valutazione del danno.
Ritiene, quindi, la Sezione di dare continuità al proprio orientamento formatosi in fattispecie analoghe (v. le già citate sentenze n. 32/2026 e n.
68/2026), stimando l’utilità della prestazione, comunque effettuata, nella misura del 50% della retribuzione lorda complessivamente percepita dal convenuto, avuto riguardo al contenuto non qualificato delle mansioni svolte, alla loro fungibilità e alla natura temporanea e frazionata dei rapporti di lavoro.
Non assumono, invece, rilievo, in sede di valutazione del danno, la situazione personale del convenuto e l’entità dei costi sostenuti dallo stesso, quale lavoratore fuori sede, per l’espletamento delle attività lavorative, trattandosi di circostanze inidonee ad incidere sulla determinazione del valore della prestazione e, quindi, sulla corrispondente utilità conseguita dall’Amministrazione in relazione al conseguimento dei fini pubblici.
8. La domanda attorea deve, quindi, essere accolta e il convenuto va, conseguentemente, condannato al risarcimento del danno derivante dall’illecita percezione delle retribuzioni, per un importo di euro 14.633,03
(pari al 50% della somma, indicata in citazione, di euro 29.266,06, corrispondente alle retribuzioni lorde percepite per gli incarichi di supplenza), da liquidarsi in favore del Ministero dell’istruzione e del merito, importo da intendersi già rivalutato, oltre interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo.
La determinazione del danno, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, costituisce applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 24/2020), secondo cui tali ritenute non rappresentano un vantaggio per l’Erario, essendo destinate alla posizione previdenziale del dipendente, ed è coerente con l’indirizzo giurisprudenziale assunto anche da questa Sezione, sulla base del quale l’instaurazione di un rapporto di lavoro illecito comporta, oltre al percepimento di retribuzioni non dovute, anche l’acquisizione di un indebito vantaggio previdenziale, con conseguenti oneri a carico dell’Amministrazione (Sez. Veneto, sent. n. 190/2017).
9. Le spese seguono la soccombenza, per cui va disposta la condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, nei termini di cui in motivazione:
1. Condanna il sig. VE GE al pagamento dell’importo di €
14.633,03 (euro quattordicimilaseicentotrentatré/03#) in favore del Ministero dell’istruzione e del merito. Il predetto importo, da considerarsi comprensivo della rivalutazione monetaria, va aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data del deposito della sentenza sino all’effettivo soddisfo.
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che sono liquidate, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., con nota a margine della presente sentenza.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 marzo 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
SA OR AR LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., le spese di giustizia del presente giudizio si liquidano in €
SA OR AR LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto