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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2024, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9218/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. COMINI STEFANIA del foro C.F._2
di Firenze, con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORI contro
, (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. SARTI FRANCESCO del foro di Venezia, con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate il 14.6.
PARTE CONVENUTA
Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate il 16.6.
MOTIVI DELLA DECISIONE ed nella prospettata loro qualità di figli di Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Persona_1
pagina 1 di 7 l per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
(patrimoniale, catastrofale e, solo in via subordinata, da perdita anticipata del rapporto parentale) che hanno assunto di aver patito a seguito del decesso del loro congiunto, avvenuto il 24.6.2014 presso il reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Legnago, ove lo stesso era stato trasferito poco ore dopo il suo accesso presso il locale pronto soccorso.
A detta degli attori il decesso del loro congiunto era stato provocato da negligenza ed imperizia del personale sanitario che lo aveva assistito nelle predette circostanze di tempo e di luogo ed in particolare dall'omessa diagnosi di
SIRS e di sepsi in capo a lui e dalla conseguente mancata effettuazione di esami strumentali che avrebbero permesso di rilevare tali condizioni e di somministrargli una terapia antibiotica, interventi che, secondo il criterio del “più probabile che non”, avrebbero scongiurato l'exitus.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando sia l'an che il quantum della pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, l'attento esame delle risultanze della ctu medico legale di carattere collegiale, disposta ed espletata nel corso del giudizio, induce a ritenere infondata nel merito la domanda attorea per la decisiva considerazione che, data la gravità e diffusione della sepsi da cui lo era Pt_1
affetto al momento del suo accesso presso il predetto nosocomio, la somministrazione di una terapia antibiotica non avrebbe avuto concrete o apprezzabili possibilità di impedire l'esito mortale.
Tale conclusione esime poi dall'esaminare il rilievo di novità della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza dello che la Pt_1
difesa della convenuta ha svolto in comparsa conclusionale, sul presupposto che tale domanda fosse stata avanzata dagli attori per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Per comprendere come si giunga al rigetto delle domande attoree occorre prendere le mosse dagli accertamenti compiuti e dalle valutazioni espresse dai ctu, sulle cause della morte dello Zorzi e sulla condotta dei sanitari che lo presero in carico al momento del suo accesso presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Legnago.
pagina 2 di 7 Orbene, i dott.ri , medico legale, e , specialista in Per_2 Per_3
allergologia, endocrinologia e malattie del ricambio, Cardiologia e malattie cardiovascolari, hanno innanzitutto riscontrato due iniziali errori da parte dei sanitari del p.s. (cfr. sul punto pag. 14 della relazione di ctu) ovvero un iniziale discreto ritardo nel sottoporre a visita lo (visitato alle ore 00.11 del Pt_1
24.06.2014), dovuto, con tutta probabilità, al fatto che il paziente “era stato inquadrato come soggetto affetto da una semplice bronchite”, nonché un errore di identificazione, definito come “scambio di paziente”, perchè in un primo momento era stata prevista la dimissione dello con una diagnosi incongrua (colica Pt_1 addominale) e con l'invito a sottoporsi ad una valutazione urologica, patologia che non era emersa nel suo caso.
I ctu poi, in risposta ai quesiti loro posti, hanno riferito (cfr. pagg.17 e 18 della relazione dei ctu) che:
- il decesso del sig. è riconducibile ad un arresto cardiaco su base Pt_1
elettrica o ad asistolia secondaria ad ipoperfusione coronarica attribuibile ad ipotensione arteriosa conseguente a shock settico in sottostante coronaropatia subocclusiva. Lo stato settico è da attribuirsi all'evoluzione di una polmonite in una sottostante immunodepressione da cirrosi epatica etilica e tabagismo. Vi è stato un ritardo di alcune ore nel formulare la diagnosi e, conseguentemente, nell'instaurare la terapia antibiotica;
- In base alle condizioni emodinamiche l'attribuzione del codice verde era inizialmente corretta ma vi è stato un ritardo, per quanto di poche ore, nel riconoscimento del peggioramento clinico e quindi del viraggio del codice di gravità;
- una visita più tempestiva avrebbe permesso di effettuare prima gli opportuni accertamenti e con molta probabilità di formulare più precocemente la diagnosi di stato setticemico e di adottare gli opportuni provvedimenti terapeutici;
- Ulteriori accertamenti, quali la PCR, potevano essere di aiuto per una diagnosi precoce. La procalcitonina (PCT), citata nell'atto di citazione non era un esame che veniva effettuato in urgenza all'epoca dei fatti (2014).
Metodologicamente andava eseguita prima un'emocoltura e poi la terapia pagina 3 di 7 antibiotica, che però non ha effettuato nemmeno in Rianimazione. Per quanto concerne l'ECG, che avrebbe potuto dimostrare un infarto miocardico da discrepanza e quindi andava correttamente eseguito, nella documentazione sanitaria vi è una prescrizione a tal riguardo, ma non risulta sia stato poi effettuato.
Al contempo i ctu hanno anche fornito delle fondamentali precisazioni circa l'incidenza causale che gli interventi omessi dai sanitari avrebbero avuto sul decorso della sepsi (pagg. 16.17 della relazione di ctu), che si riportano:
“Ai fini dell'evoluzione dello stato settico è ragionevole ritenere che anche una terapia antibiotica empirica instaurata qualche ora prima molto probabilmente non avrebbe prevenuto l'exitus per i seguenti motivi: 1) lo stato settico era già avanzato, 2) l'antibioticoterapia empirica, quand'anche efficace sulla polmonite, avrebbe richiesto molte ore prima di manifestare il suo effetto e difficilmente avrebbe prevenuto la comparsa di uno shock con multi-organ dysfunction failure, come risultato nel nostro paziente.”
E sul punto, in risposta ad una delle osservazioni del ct di parte attrice, hanno aggiunto, in modo estremamente chiaro ed esaustivo (pag. 24 della relazione):
Il paziente non era più nella citata golden hour della sepsi, ma in uno stato di setticemia talmente progredito da coinvolgere anche le meningi (vedi referto autoptico).
Ne consegue che anche un'immediata terapia antibiotica empirica, che inizia ad avere un effetto antibatterico dopo molte ore (fino a 48), poco o nulla avrebbe potuto cambiare ai fini del decorso clinico, né avrebbe prevenuto la comparsa dell'arresto cardiaco.
Si sottolinea che il ritardo non è stato di 6 ore, ma di 3-4 ore.”
Alla luce di tali rilevanti chiarimenti è evidente che, se anche, in assenza degli errori e delle omissioni sopra evidenziate, la somministrazione della terapia antibiotica fosse stata anticipata ai momenti successivi alla visita dello Pt_1
presso il pronto soccorso, essa non avrebbe comunque potuto arrestare la progressione della sepsi fino all'esito nefasto.
Per le stesse ragioni risulta a fortiori irrilevante, sempre sotto il profilo causale,
l'attribuzione di un codice di intervento o di priorità diverso (giallo anziché verde) in pagina 4 di 7 quanto esso sarebbe stato propedeutico ad un più tempestivo intervento farmacologico.
Peraltro sul punto i ctu hanno anche chiarito che nemmeno la rilevazione dei parametri vitali nella fase di primo soccorso, che effettivamente era stata omessa, avrebbe potuto condurre ad un approccio strumentale e terapeutico diversi atteso che, come da loro esplicitato a pag. 20 della relazione: “i parametri vitali, effettivamente raccolti non all'arrivo del paziente al PS ma dopo 3 ore, indicano una frequenza cardiaca di 105/min, una PAO di 100/60 mmHg, una TC di 38.1 °C, una saturazione di O2 del 97%. Questi non fanno rientrare il paziente in un codice giallo, come mostra anche lo schema indicato dal CTP, che prevede una SatO2 di
86-90%, una FC >110, una PAS <90, una PAS 120-130 e una TC >39.5 °C. Il fatto che la frequenza respiratoria non sia stata registrata non vuol dire automaticamente che questa fosse sicuramente superiore ai 30 atti al minuto (…) I parametri riprodotti fanno a classificare il paziente come un codice verde (urgenza minore con accesso entro 120 minuti) forse ai limiti con un codice azzurro, ma certamente non giallo. Il CTP sostiene che non vi è alcun motivo per ritenere che 3 ore prima i parametri fossero invariati, ma può ben essere che 3 ore prima i parametri fossero invece migliori, non è assolutamente dato sapere”
Quanto poi alla circostanza, riscontrata dai ctu e stigmatizzata dal ctp degli attori, dello scambio di persona, essa fu del tutto ininfluente atteso che lo Pt_1
non si allontanò dal pronto soccorso e alle ore 00.41 del 24.6, secondo quanto riferito a pag. 14 della relazione dei ctu, fu sottoposto a consulenza geriatrica.
A ben vedere il decorso che condusse alla morte dello avrebbe forse Pt_1
potuto essere evitato se i sintomi (tosse associata a importante calo ponderale e ipossia/anoressia e negli ultimi tempi comparsa di escreato giallastro con strie ematiche), che aveva manifestato da circa un mese prima del suo accesso al pronto soccorso, fossero stati correttamente interpretati dal suo medico curante, che invece, secondo quanto riferito dalla figlia in sede di querela denuncia e poi ripreso nella relazione dei ctu, contattato una prima volta il 10/6/14 per una tosse persistente, aveva prescritto del paracetamolo e, ricontattato il 17/6/14 per il persistere della sintomatologia, aveva prescritto dell'aerosol “a base di beclometasone (Clenil) nel sospetto di una laringite”.
pagina 5 di 7 In realtà, come hanno ben spiegato i ctu, senza che, contrariamente a quanto sostenuto dal ct degli attori, possa ravvisarsi nessuna contraddizione in tale ricostruzione i predetti sintomi erano indicativi di uno stato settico, che ha costituito l'evoluzione della polmonite, riscontrata in sede di esame autoptico, “il cui esordio, secondo i ctu, non era databile con certezza “ma che risaliva molto probabilmente a diversi giorni prima” (sotto. Del suo accesso al pronto soccorso), e il cui decorso
è stato favorito da una condizione di immunodepressione da cirrosi epatica etilica e tabagismo.
Si noti peraltro che queste conclusioni coincidono con quelle dei ct del P.M. che aveva condotto le indagini conseguente alla denuncia della figlia dello (Proc. Pt_1
Pen. nr 8999/2014 RGNR) e che non risulta essere sfociata in un giudizio.
I predetti specialisti avevano infatti stabilito che:
- l'infezione che aveva colpito lo originava dalle basse vie respiratorie Pt_1
(polmonite);
- la flogosi rilevata a livello meningeo e le caratteristiche del quadro polmonitico implicano l'identificazione di un'infezione di grado severo con ampia diffusione a livello sistemico, che verosimilmente datava da tempo, e che è evoluta in un quadro di shock settico in meno di tre ore;
- sussistevano patologie preesistenti quali cardiopatia ischemica cronica associata a subocclusione coronarica trivasale e cirrosi epatica”.
Le critiche del ct di parte attrice, che la difesa attorea ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni, senza considerare che alla maggior parte di esse i ctu avevano già risposto nella loro relazione, non tengono nemmeno conto della evidenziata coincidenza.
Si noti poi che anche i consulenti del P.M. avevano concluso, sulla scorta della letteratura scientifica, che dà conto di una mortalità in caso di sepsi elevata (16-
36%) e della considerazione che, nel caso di specie, inoltre, sussistevano plurimi fattori che aggravavano la prognosi, come non fosse stato possibile “affermare con criterio di probabilità-quasi certezza che la tempestiva formulazione di una diagnosi e la tempestiva esecuzione della correlata terapia avrebbe evitato la morte”. Inoltre, e soprattutto, gli stessi aggiungevano che “in subordine al grave quadro morboso rilevato a livello polmonare, alla diffusione dell'infezione e alle pagina 6 di 7 ridotte riserve funzionali sistemiche (in particolare cardiovascolare ed epatica), anche a fronte di un'opportuna diagnosi e terapia, la sepsi, già evidente al momento del ricovero, sarebbe probabilmente comunque evoluta rapidamente verso lo shock settico irreversibile che ha determinato il decesso”
Peraltro, proprio alla luce della considerazioni svolte dai ctu in ordine alla scarsa influenza sotto il profilo eziologico di una anticipazione della somministrazione della terapia antibiotica allo non si comprende sulla base Pt_1
di quali dati o circostanze essi abbiano stimato la possibilità di una sua sopravvivenza nella percentuale del 25% anziché in un'altra inferiore e quindi anche marginale.
Tale loro deduzione risulta quindi incoerente rispetto alle loro precedenti valutazioni e comunque immotivata e come tale non condivisibile.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse, comprese quelle della espletata ctu, vanno poste a carico degli attori in applicazione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda degli attori e per l'effetto li condanna a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese della espletata ctu nell'importo dalla medesima anticipato.
Verona 9/12/2024 il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione I Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9218/2020 R.G. promossa da:
(C.F. ) (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. COMINI STEFANIA del foro C.F._2
di Firenze, con indirizzo di p.e.c riportato in atto di citazione;
ATTORI contro
, (C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. SARTI FRANCESCO del foro di Venezia, con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate il 14.6.
PARTE CONVENUTA
Come da note di trattazione scritta in sostituzione d'udienza depositate il 16.6.
MOTIVI DELLA DECISIONE ed nella prospettata loro qualità di figli di Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale Persona_1
pagina 1 di 7 l per sentirla condannare al risarcimento dei danni Controparte_1
(patrimoniale, catastrofale e, solo in via subordinata, da perdita anticipata del rapporto parentale) che hanno assunto di aver patito a seguito del decesso del loro congiunto, avvenuto il 24.6.2014 presso il reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Legnago, ove lo stesso era stato trasferito poco ore dopo il suo accesso presso il locale pronto soccorso.
A detta degli attori il decesso del loro congiunto era stato provocato da negligenza ed imperizia del personale sanitario che lo aveva assistito nelle predette circostanze di tempo e di luogo ed in particolare dall'omessa diagnosi di
SIRS e di sepsi in capo a lui e dalla conseguente mancata effettuazione di esami strumentali che avrebbero permesso di rilevare tali condizioni e di somministrargli una terapia antibiotica, interventi che, secondo il criterio del “più probabile che non”, avrebbero scongiurato l'exitus.
La convenuta si è costituita in giudizio contestando sia l'an che il quantum della pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, l'attento esame delle risultanze della ctu medico legale di carattere collegiale, disposta ed espletata nel corso del giudizio, induce a ritenere infondata nel merito la domanda attorea per la decisiva considerazione che, data la gravità e diffusione della sepsi da cui lo era Pt_1
affetto al momento del suo accesso presso il predetto nosocomio, la somministrazione di una terapia antibiotica non avrebbe avuto concrete o apprezzabili possibilità di impedire l'esito mortale.
Tale conclusione esime poi dall'esaminare il rilievo di novità della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance di sopravvivenza dello che la Pt_1
difesa della convenuta ha svolto in comparsa conclusionale, sul presupposto che tale domanda fosse stata avanzata dagli attori per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Per comprendere come si giunga al rigetto delle domande attoree occorre prendere le mosse dagli accertamenti compiuti e dalle valutazioni espresse dai ctu, sulle cause della morte dello Zorzi e sulla condotta dei sanitari che lo presero in carico al momento del suo accesso presso il pronto soccorso dell'ospedale di
Legnago.
pagina 2 di 7 Orbene, i dott.ri , medico legale, e , specialista in Per_2 Per_3
allergologia, endocrinologia e malattie del ricambio, Cardiologia e malattie cardiovascolari, hanno innanzitutto riscontrato due iniziali errori da parte dei sanitari del p.s. (cfr. sul punto pag. 14 della relazione di ctu) ovvero un iniziale discreto ritardo nel sottoporre a visita lo (visitato alle ore 00.11 del Pt_1
24.06.2014), dovuto, con tutta probabilità, al fatto che il paziente “era stato inquadrato come soggetto affetto da una semplice bronchite”, nonché un errore di identificazione, definito come “scambio di paziente”, perchè in un primo momento era stata prevista la dimissione dello con una diagnosi incongrua (colica Pt_1 addominale) e con l'invito a sottoporsi ad una valutazione urologica, patologia che non era emersa nel suo caso.
I ctu poi, in risposta ai quesiti loro posti, hanno riferito (cfr. pagg.17 e 18 della relazione dei ctu) che:
- il decesso del sig. è riconducibile ad un arresto cardiaco su base Pt_1
elettrica o ad asistolia secondaria ad ipoperfusione coronarica attribuibile ad ipotensione arteriosa conseguente a shock settico in sottostante coronaropatia subocclusiva. Lo stato settico è da attribuirsi all'evoluzione di una polmonite in una sottostante immunodepressione da cirrosi epatica etilica e tabagismo. Vi è stato un ritardo di alcune ore nel formulare la diagnosi e, conseguentemente, nell'instaurare la terapia antibiotica;
- In base alle condizioni emodinamiche l'attribuzione del codice verde era inizialmente corretta ma vi è stato un ritardo, per quanto di poche ore, nel riconoscimento del peggioramento clinico e quindi del viraggio del codice di gravità;
- una visita più tempestiva avrebbe permesso di effettuare prima gli opportuni accertamenti e con molta probabilità di formulare più precocemente la diagnosi di stato setticemico e di adottare gli opportuni provvedimenti terapeutici;
- Ulteriori accertamenti, quali la PCR, potevano essere di aiuto per una diagnosi precoce. La procalcitonina (PCT), citata nell'atto di citazione non era un esame che veniva effettuato in urgenza all'epoca dei fatti (2014).
Metodologicamente andava eseguita prima un'emocoltura e poi la terapia pagina 3 di 7 antibiotica, che però non ha effettuato nemmeno in Rianimazione. Per quanto concerne l'ECG, che avrebbe potuto dimostrare un infarto miocardico da discrepanza e quindi andava correttamente eseguito, nella documentazione sanitaria vi è una prescrizione a tal riguardo, ma non risulta sia stato poi effettuato.
Al contempo i ctu hanno anche fornito delle fondamentali precisazioni circa l'incidenza causale che gli interventi omessi dai sanitari avrebbero avuto sul decorso della sepsi (pagg. 16.17 della relazione di ctu), che si riportano:
“Ai fini dell'evoluzione dello stato settico è ragionevole ritenere che anche una terapia antibiotica empirica instaurata qualche ora prima molto probabilmente non avrebbe prevenuto l'exitus per i seguenti motivi: 1) lo stato settico era già avanzato, 2) l'antibioticoterapia empirica, quand'anche efficace sulla polmonite, avrebbe richiesto molte ore prima di manifestare il suo effetto e difficilmente avrebbe prevenuto la comparsa di uno shock con multi-organ dysfunction failure, come risultato nel nostro paziente.”
E sul punto, in risposta ad una delle osservazioni del ct di parte attrice, hanno aggiunto, in modo estremamente chiaro ed esaustivo (pag. 24 della relazione):
Il paziente non era più nella citata golden hour della sepsi, ma in uno stato di setticemia talmente progredito da coinvolgere anche le meningi (vedi referto autoptico).
Ne consegue che anche un'immediata terapia antibiotica empirica, che inizia ad avere un effetto antibatterico dopo molte ore (fino a 48), poco o nulla avrebbe potuto cambiare ai fini del decorso clinico, né avrebbe prevenuto la comparsa dell'arresto cardiaco.
Si sottolinea che il ritardo non è stato di 6 ore, ma di 3-4 ore.”
Alla luce di tali rilevanti chiarimenti è evidente che, se anche, in assenza degli errori e delle omissioni sopra evidenziate, la somministrazione della terapia antibiotica fosse stata anticipata ai momenti successivi alla visita dello Pt_1
presso il pronto soccorso, essa non avrebbe comunque potuto arrestare la progressione della sepsi fino all'esito nefasto.
Per le stesse ragioni risulta a fortiori irrilevante, sempre sotto il profilo causale,
l'attribuzione di un codice di intervento o di priorità diverso (giallo anziché verde) in pagina 4 di 7 quanto esso sarebbe stato propedeutico ad un più tempestivo intervento farmacologico.
Peraltro sul punto i ctu hanno anche chiarito che nemmeno la rilevazione dei parametri vitali nella fase di primo soccorso, che effettivamente era stata omessa, avrebbe potuto condurre ad un approccio strumentale e terapeutico diversi atteso che, come da loro esplicitato a pag. 20 della relazione: “i parametri vitali, effettivamente raccolti non all'arrivo del paziente al PS ma dopo 3 ore, indicano una frequenza cardiaca di 105/min, una PAO di 100/60 mmHg, una TC di 38.1 °C, una saturazione di O2 del 97%. Questi non fanno rientrare il paziente in un codice giallo, come mostra anche lo schema indicato dal CTP, che prevede una SatO2 di
86-90%, una FC >110, una PAS <90, una PAS 120-130 e una TC >39.5 °C. Il fatto che la frequenza respiratoria non sia stata registrata non vuol dire automaticamente che questa fosse sicuramente superiore ai 30 atti al minuto (…) I parametri riprodotti fanno a classificare il paziente come un codice verde (urgenza minore con accesso entro 120 minuti) forse ai limiti con un codice azzurro, ma certamente non giallo. Il CTP sostiene che non vi è alcun motivo per ritenere che 3 ore prima i parametri fossero invariati, ma può ben essere che 3 ore prima i parametri fossero invece migliori, non è assolutamente dato sapere”
Quanto poi alla circostanza, riscontrata dai ctu e stigmatizzata dal ctp degli attori, dello scambio di persona, essa fu del tutto ininfluente atteso che lo Pt_1
non si allontanò dal pronto soccorso e alle ore 00.41 del 24.6, secondo quanto riferito a pag. 14 della relazione dei ctu, fu sottoposto a consulenza geriatrica.
A ben vedere il decorso che condusse alla morte dello avrebbe forse Pt_1
potuto essere evitato se i sintomi (tosse associata a importante calo ponderale e ipossia/anoressia e negli ultimi tempi comparsa di escreato giallastro con strie ematiche), che aveva manifestato da circa un mese prima del suo accesso al pronto soccorso, fossero stati correttamente interpretati dal suo medico curante, che invece, secondo quanto riferito dalla figlia in sede di querela denuncia e poi ripreso nella relazione dei ctu, contattato una prima volta il 10/6/14 per una tosse persistente, aveva prescritto del paracetamolo e, ricontattato il 17/6/14 per il persistere della sintomatologia, aveva prescritto dell'aerosol “a base di beclometasone (Clenil) nel sospetto di una laringite”.
pagina 5 di 7 In realtà, come hanno ben spiegato i ctu, senza che, contrariamente a quanto sostenuto dal ct degli attori, possa ravvisarsi nessuna contraddizione in tale ricostruzione i predetti sintomi erano indicativi di uno stato settico, che ha costituito l'evoluzione della polmonite, riscontrata in sede di esame autoptico, “il cui esordio, secondo i ctu, non era databile con certezza “ma che risaliva molto probabilmente a diversi giorni prima” (sotto. Del suo accesso al pronto soccorso), e il cui decorso
è stato favorito da una condizione di immunodepressione da cirrosi epatica etilica e tabagismo.
Si noti peraltro che queste conclusioni coincidono con quelle dei ct del P.M. che aveva condotto le indagini conseguente alla denuncia della figlia dello (Proc. Pt_1
Pen. nr 8999/2014 RGNR) e che non risulta essere sfociata in un giudizio.
I predetti specialisti avevano infatti stabilito che:
- l'infezione che aveva colpito lo originava dalle basse vie respiratorie Pt_1
(polmonite);
- la flogosi rilevata a livello meningeo e le caratteristiche del quadro polmonitico implicano l'identificazione di un'infezione di grado severo con ampia diffusione a livello sistemico, che verosimilmente datava da tempo, e che è evoluta in un quadro di shock settico in meno di tre ore;
- sussistevano patologie preesistenti quali cardiopatia ischemica cronica associata a subocclusione coronarica trivasale e cirrosi epatica”.
Le critiche del ct di parte attrice, che la difesa attorea ha riproposto in sede di precisazione delle conclusioni, senza considerare che alla maggior parte di esse i ctu avevano già risposto nella loro relazione, non tengono nemmeno conto della evidenziata coincidenza.
Si noti poi che anche i consulenti del P.M. avevano concluso, sulla scorta della letteratura scientifica, che dà conto di una mortalità in caso di sepsi elevata (16-
36%) e della considerazione che, nel caso di specie, inoltre, sussistevano plurimi fattori che aggravavano la prognosi, come non fosse stato possibile “affermare con criterio di probabilità-quasi certezza che la tempestiva formulazione di una diagnosi e la tempestiva esecuzione della correlata terapia avrebbe evitato la morte”. Inoltre, e soprattutto, gli stessi aggiungevano che “in subordine al grave quadro morboso rilevato a livello polmonare, alla diffusione dell'infezione e alle pagina 6 di 7 ridotte riserve funzionali sistemiche (in particolare cardiovascolare ed epatica), anche a fronte di un'opportuna diagnosi e terapia, la sepsi, già evidente al momento del ricovero, sarebbe probabilmente comunque evoluta rapidamente verso lo shock settico irreversibile che ha determinato il decesso”
Peraltro, proprio alla luce della considerazioni svolte dai ctu in ordine alla scarsa influenza sotto il profilo eziologico di una anticipazione della somministrazione della terapia antibiotica allo non si comprende sulla base Pt_1
di quali dati o circostanze essi abbiano stimato la possibilità di una sua sopravvivenza nella percentuale del 25% anziché in un'altra inferiore e quindi anche marginale.
Tale loro deduzione risulta quindi incoerente rispetto alle loro precedenti valutazioni e comunque immotivata e come tale non condivisibile.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse, comprese quelle della espletata ctu, vanno poste a carico degli attori in applicazione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda degli attori e per l'effetto li condanna a rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 7.616,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa.
Condanna gli attori a rifondere alla convenuta le spese della espletata ctu nell'importo dalla medesima anticipato.
Verona 9/12/2024 il Giudice
Dott. Massimo Vaccari
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