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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/06/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1090 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 in proprio e in qualità di genitori entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
(C.F. ), Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Martinelli e Silvia Bertolo ed elettivamente domiciliati a Padova, via N. Tommaseo n. 69/D, presso lo studio dei difensori;
appellanti contro
(C.F. e P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Vianello ed elettivamente domiciliata a
Chioggia (VE), Borgo San Giovanni n. 1155/A, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 952/2024 emessa dal Tribunale di
Padova
pagina 1 di 12 Conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
i. Rigettare l'istanza di inammissibilità e disattendere tutte le eccezioni sollevate dall'appellata in quanto infondate in fatto e in diritto;
ii. Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
952/2024, resa inter partes dal Tribunale di Padova, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Beghini Roberto – R.G. n.
8172/2019, pubblicata il 14.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO
Condannarsi la convenuta/resistente a pagare agli odierni ricorrenti le seguenti voci di danno individuali: tot. € 345,613,96 o somma veriore anche Parte_1 superiore, ritenuta di giustizia;
tot. €. 50.000,00 o somma Parte_2 veriore anche superiore, ritenuta di giustizia;
tot. € 30.000,00 o Persona_1 somma veriore anche superiore, ritenuta di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al saldo. In via istruttoria a parziale modifica dell'ordinanza 03.11.2021 – dott.ssa – si insiste per l'ammissione di tutti i Per_2 mezzi istruttori, così come richiesti e formulati con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.”
iii. Con vittoria di spese e compensi, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. oltre alle spese propedeutiche alla lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_1 CP_1
Visto il provvedimento di Codesta Ecc.ma Corte del 29.06.2024, posto che
l'appello andava proposto con ricorso, rilevata la tardività della proposizione dello stesso, poiché la sentenza di prime cure notificata il 23.05.2024 al ricorrente ed allegata dal medesimo all'atto dell'iscrizione a ruolo avvenuta il 25.06.2024
pagina 2 di 12 mediante la proposizione dello stesso ricorso quindi avvenuto in pari data, dichiararsi inammissibile l'appello come da specificazione eccezione rilevabile
d'ufficio, in ogni caso già svolta in note scritte d'udienza datate 26.11.2024 dallo scrivente difensore.
Inoltre si richiamano le conclusioni, richieste ed istanze tutte rassegnate in comparsa di costituzione e risposta depositata ritualmente e le contestazioni ed eccezioni ivi formulate.
In particolare s'insiste sulla richiesta di dichiararsi inammissibile l'appello proposto ex adverso come formulato e secondo i motivi esposti in comparsa di costituzione
e risposta.
Nel merito: In ogni caso respingersi, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, l'appello proposto ex adverso e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado oggetto d'impugnazione, anche mediante pronuncia ex artt. 348 bis e ter c.p.c. (valutando anche, se del caso, altri conseguenti provvedimenti di legge anche in materia di limite temeraria), e per l'effetto confermarsi la sentenza di prime cure impugnata respingendo ogni richiesta ex adverso formulata, riservandosi ogni più compiuta difesa entro i termini di legge.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo grado e del presente appello posta l'immotivata compensazione delle spese nel giudizio di prime cure. Non si accetta il contraddittorio su domande nuove eventualmente ex adverso formulate. Ci si riserva di articolare più compiuta difesa nella successiva comparsa conclusionale ed eventuale memoria di replica.
Svolgimento del processo
In data 19 gennaio 2015 si recava presso l'Ospedale di Chioggia ove Parte_1 partoriva, con parto naturale, la figlia . Il parto si svolgeva in modo Persona_1 regolare e al termine dello stesso i sanitari riportavano nella cartella clinica una lacerazione ai genitali “di 1 g forchetta” che, tuttavia, non influiva sul decorso post-partum sicché la paziente veniva dimessa il 22 gennaio 2015.
A partire dal 28 gennaio 2015 la iniziava a manifestare dolori pelvico- Pt_1 addominali con difficoltà a stare in piedi e seduta e, dal 17 febbraio 2015, fitte intense al basso ventre con comparsa di febbre fino a 38°.
pagina 3 di 12 Tali sintomi inducevano l'appellante a contrattare svariate volte sia il proprio medico di base, sia la propria ginecologa i quali, tuttavia, non attribuivano particolare rilievo ai sintomi: il medico di base riteneva che fossero riconducibili a
“un episodio influenzale tipico del periodo”, mentre la ginecologa, dopo aver visitato la paziente e averle fatto un'ecografia, sosteneva “la diversa natura (non ginecologica) della febbre e dei crampi addominali”.
In data 26 febbraio 2015 la , stante la ricomparsa di febbre fino a 38,3° e di Pt_1 forti dolori all'addome, ricontattava il medico di base e la ginecologa, i quali insistevano “sulle difese immunitarie depresse”, senza prescrivere alcun esame o ulteriore accertamento.
Il 1° marzo 2015 si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parte_1
Chioggia riferendo di soffrire di contrazioni uterine, cosicché veniva richiesta una consulenza ginecologica nel corso della quale veniva eseguita una ecografia transvaginale dalla quale non emergeva alcuna irregolarità, se non un
“abbondante meteorismo con ansa distesa”. Al termine della consulenza lo specialista consigliava alla un periodo di osservazione breve per eseguire Pt_1 ulteriori accertamenti che, tuttavia, ella rifiutava sottoscrivendo le dimissioni volontarie.
Il 6 marzo 2015 la veniva ricoverata in emergenza presso l' Pt_1 [...]
in gravissime condizioni per “addome acuto-sepsi” e veniva Controparte_2 sottoposta ad un intervento di “salpingectomia bilaterale e ovariectomia destra e confezionamento di colostomia a canna di fucile sul discendente”.
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. gli odierni appellanti adivano il Tribunale di
Padova al fine di accertare la responsabilità dell' (già Controparte_1
) e quantificare i danni subiti;
il procedimento si Controparte_3 concludeva con il deposito di una relazione di consulenza tecnica sottoscritta dai
CTU prof. e prof. Per_3 Per_4
In data 21 novembre 2019 gli odierni appellanti instauravano avanti al Tribunale di Padova un procedimento ex art. 702 bis c.p.c., poi trasformato in procedimento ordinario di cognizione (verbale udienza 9 luglio 2020), al fine di sentir condannare l' al risarcimento di tutti i danni patiti in Controparte_1
pagina 4 di 12 conseguenza della condotta negligente dei sanitari, complessivamente quantificati in euro 425.613,96, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, l'assunzione della deposizione testimoniale dell'ostetrica , l'interrogatorio libero Testimone_1 di e l'acquisizione dell'elaborato peritale redatto nel procedimento di Parte_1
ATP che, in accoglimento delle eccezioni dell' , veniva integrato e Controparte_4 ridepositato a firma dei CTU prof. e dott. , subentrato al prof. Per_3 Persona_5
mancato nelle more. Per_4
Con sentenza n. 952/2024 il Tribunale di Padova rigettava le domande dei ricorrenti per le seguenti ragioni:
- aveva pacificamente sottoscritto il verbale di Pronto Soccorso al Parte_1 termine del quale il medico specialista aveva annotato “consiglio osservazione breve per accertamenti, che la paziente rifiuta edotta dei rischi sotto propria responsabilità” sicché ella aveva chiaramente sottoscritto il rifiuto al trattamento terapeutico, essendo irrilevante l'assenza di “X” accanto all'apposita voce del verbale riportante la dicitura “il paziente rifiuta il ricovero ospedaliero e/o terapia consigliata”;
- le indicazioni sui rischi riportate nel verbale erano sufficienti per escludere qualsivoglia responsabilità dei sanitari in quanto, seppur generiche, risultavano idonee a rappresentare correttamente la situazione all'utente medio, senza che vi fosse la necessità di ulteriori specificazioni;
- il materiale istruttorio acquisito in giudizio consentiva di escludere la responsabilità dell' in quanto i medici si stavano Controparte_4 diligentemente indirizzando in tempi apprezzabili da un'attenzione prettamente ginecologica ad una di pertinenza internistico-chirurgico generale, poi risultata corretta;
- l'affermazione della , secondo cui i sanitari le avrebbero indicato la sola Pt_1 necessità di eseguire un clistere, non trovava riscontro né nel verbale di pronto soccorso, né nella deposizione dalla teste , trovando conferma solo Tes_1 negli sms inviati dalla i quali, provenendo dalla stessa paziente, non Pt_1 erano idonei ad inficiare la credibilità delle altre risultanze istruttorie.
pagina 5 di 12 Avverso tale decisione hanno proposto appello e , in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
, lamentando che: Per_1
1) il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito il fatto storico ritenendo che avesse optato per la volontaria dimissione unicamente per la Parte_1 scelta di non eseguire ulteriori accertamenti sulle proprie condizioni di salute;
2) il primo Giudice, violando i dettami dell'art. 14, comma XII, d.p.r. 128/1969, avrebbe erroneamente ritenuto che i sanitari avessero sufficientemente informato la paziente consentendole così di esprimere un valido consenso informato al trattamento sanitario;
3) il Tribunale avrebbe tralasciato ogni considerazione in merito alla accertata condotta negligente dei sanitari i quali, omettendo di considerare elementi a loro noti (lacerazione a seguito del parto ed episodi febbrili) e di eseguire i conseguenti esami per la corretta individuazione della patologia, non avrebbero correttamente informato la in merito ai rischi e alla gravità Pt_1 del suo stato di salute;
4) il primo Giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sulla deposizione testimoniale della , secondo cui la sarebbe stata informata dei Tes_1 Pt_1 rischi di infezione e non avrebbe ricevuto alcuna indicazione in relazione al clistere, senza tenere conto di quanto dichiarato dalla in sede di Pt_1 interrogatorio libero e quanto provato dai messaggi inviati da quest'ultima alla madre.
Si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo, infondato e carente di motivazione, e chiedendone, comunque, il rigetto.
All'udienza del 21 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte appellata in relazione alla asserita tardività dell'appello.
pagina 6 di 12 In particolare, l' deduce che l'impugnazione sarebbe tardiva per CP_1 decorrenza del termine breve di impugnazione in quanto la sentenza di primo grado è stata notificata agli odierni appellanti in data 23 maggio 2024 e, posto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, l'atto di appello avrebbe dovuto essere depositato telematicamente nella cancelleria della Corte di appello entro e non oltre il 24 giugno 2024. Dunque, ad avviso dell'appellata,
l'impugnazione sarebbe tardiva in quanto gli appellanti hanno iscritto a ruolo e depositato l'atto d'appello in data 25 giugno 2024.
L'eccezione è infondata in quanto, sebbene il giudizio di primo grado sia stato originariamente instaurato nella forma del procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale alla prima udienza del 9 luglio 2020 ha mutato il rito da sommario a ordinario e, successivamente, ha definito il giudizio pronunciando la sentenza n. 952/2024, pubblicata il 14 maggio 2024 e notificata il 23 maggio 2024.
Da ciò consegue che gli odierni appellanti, in primo luogo, hanno correttamente instaurato il giudizio di impugnazione con atto di citazione e, in secondo luogo, hanno tempestivamente impugnato il provvedimento, notificando l'atto di citazione il 19 giugno 2024, ovvero entro il termine breve di impugnazione che scadeva il 24 giugno 2024.
Altrettanto infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita manifesta infondatezza e insufficiente motivazione posto che nell'atto di appello è possibile riconoscere con sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
Passando ora all'esame delle censure mosse dagli appellanti alla sentenza impugnata, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Con il primo motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale abbia erroneamente ricostruito il fatto storico non considerando che, come dichiarato in sede di interrogatorio libero e comprovato dagli sms inviati alla madre (doc. 32), la Pt_1 aveva prestato il consenso alle proprie dimissioni non per non approfondire le proprie condizioni di salute, ma per il solo fatto che il medico specialista, al pagina 7 di 12 termine della visita ginecologica, le aveva detto che era necessario eseguire un clistere, rassicurandola sulla possibilità di eseguirlo autonomamente a casa.
Il motivo è infondato: dall'esame del verbale di pronto soccorso non emerge alcuna prescrizione di un clistere e tale circostanza è stata confermata anche dalla teste la quale, interrogata sul punto, “Vero che il Dr. in data 1 Tes_1 Tes_2 marzo 2015, prima di congedare la IG , disse all'ostetrica: Parte_1
“diamole allora il clistere che lo faccia a casa” ha risposto: “Non è vero, non ho sentito né tale prescrizione è di prassi. ADR ricordo la paziente, aveva partorito da poco, portava gli occhiali, ricordo più il caso che in dettaglio l'aspetto della IG”.
Pare dunque condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui gli sms provenienti dalla stessa paziente non siano idonei ad inficiare quanto attestato dal verbale di pronto soccorso (atto pubblico facente fede fino a querela di falso) e dalla deposizione testimoniale e, in ogni caso, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che questa sia stata l'unica ragione che ha indotto la a Pt_1 sottoscrivere le dimissioni volontarie.
Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che la fosse stata debitamente Pt_1 informata dei rischi conseguenti alla mancata esecuzione di ulteriori accertamenti, prestando così un valido consenso liberatorio.
In particolare, ad avviso degli appellanti il Tribunale avrebbe:
- violato i dettami dell'art. 14, comma 12, D.P.R. 128/1969 il quale impone agli operatori sanitari, in caso di richiesta di dimissioni volontarie del paziente, tre incombenti: il motivato parere contrario;
la dichiarazione scritta del richiedente;
la menzione del parere motivato nel foglio contenente la dichiarazione scritta del paziente;
- tralasciato ogni considerazione in merito alla accertata negligente omissione dei sanitari i quali, non avendo svolto alcuna indagine in ordine a due aspetti fondamentali per la corretta individuazione della patologia infettiva in corso (la lacerazione alla forchetta e la riferita persistenza di episodi febbrili), non pagina 8 di 12 avrebbero adeguatamente informato la in merito ai rischi e alla gravità Pt_1 del suo stato di salute cosicché essa non avrebbe prestato un valido consenso informato;
- disatteso le risultanze della CTU che aveva evidenziato come il verbale di pronto soccorso non avesse fornito alla paziente informazioni sufficienti affinché ella potesse esprimere un valido consenso/dissenso informato;
- fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla deposizione della teste la quale aveva dichiarato che il medico aveva esplicitato alla paziente i Tes_1 rischi di infezione derivanti dalla mancata esecuzione di ulteriori accertamenti;
- non attribuito rilievo alle dichiarazioni della la quale non aveva mai Pt_1 affermato di aver rifiutato ulteriori accertamenti, ma solo di aver firmato “per andare a casa”.
A giudizio del Collegio i motivi sono infondati e non possono essere accolti.
Preliminarmente pare opportuno rilevare come sia assolutamente pacifico che la abbia prestato il proprio consenso alle dimissioni volontarie, rifiutando di Pt_1 sottoporsi all'osservazione breve finalizzata all'effettuazione di ulteriori accertamenti, trattandosi di un fatto non contestato ed espressamente riconosciuto dalla stessa anche in sede di interrogatorio libero (udienza 30 marzo
2023), di qui l'irrilevanza dell'eventuale mancato rispetto del requisito formale prescritto dall'art. 14, comma XII, D.P.R. 128/1969.
Del pari infondate sono le censure in ordine alla negligenza dei sanitari e alla conseguente inadeguatezza del consenso per l'asserita genericità ed insufficienza delle informazioni fornite.
Dall'esame del verbale di pronto soccorso e della CTU risulta che la si era Pt_1 recata all'Ospedale di Chioggia lamentando “contrazioni uterine” e “dolori fortissimi al basso ventre” cosicché, al termine della fase di accettazione e di triage infermieristico, la paziente veniva subito sottoposta ad una consulenza ginecologica nel corso della quale veniva eseguita un'ecografia dalla quale non emergeva alcuna problematica ginecologica, ma solamente un “abbondante meteorismo”.
pagina 9 di 12 Il medico specialista, sulla base di tale risultanza, orientava quindi la sua analisi virando “da un'attenzione preliminarmente ginecologica in senso stretto ad una di pertinenza internistico-chirurgico generale”. Affermano i CTU che “tale viraggio deve essere considerato come sicuramente corretto ma, altrettanto sicuramente, non adeguatamente, criticamente valutato dai Curanti” per la “sottovalutata lacerazione in corso di parto”.
Tale conclusione non pare condivisibile in considerazione del fatto che gli accertamenti eseguiti dai sanitari si sono svolti in complessivi 28 minuti (dalle
13.43 alle 14.11, pag. 13 CTU), al termine dei quali il medico specialista ha proposto alla paziente di sottoporsi ad un periodo di osservazione breve nel corso del quale i medici (se la paziente non si fosse rifiutata) avrebbero potuto acquisire ulteriori informazioni ed eseguire ulteriori accertamenti, tra i quali gli esami ematici e la TAC, come indicato anche dal CTP dell'Azienda , dott. CP_4
Per_6
Da ciò consegue che gli accertamenti eseguiti dai sanitari e le conclusioni da essi raggiunte paiono conformi e adeguati rispetto alle informazioni di cui disponevano nel breve lasso di tempo in cui la è rimasta presso il Pronto Soccorso, Pt_1 cosicché deve ritenersi che i sanitari abbiano correttamente adempiuto all'obbligo di informare la paziente sui generici “rischi” conseguenti alla dimissione volontaria, stante l'impossibilità di eseguire ulteriori accertamenti.
Quanto alla deposizione della teste , preliminarmente devono essere Tes_1 condivise le affermazioni del Tribunale secondo cui i CTU avrebbero dovuto limitarsi a valutare le mere dichiarazioni della teste, senza esprimersi in ordine all'attendibilità della stessa e al significato da attribuire alle sue dichiarazioni.
Gli appellanti sostengono che la testimonianza della sarebbe inattendibile Tes_1 in quanto ella avrebbe dichiarato che la era stata informata dei “rischi di Pt_1 infezione” quando tale circostanza non risulterebbe da alcun atto della struttura sanitaria, né dal verbale di dimissione.
Ritiene il Collegio che tale censura sia infondata in quanto la teste ha riferito ciò che sapeva in relazione ai fatti di causa su cui è stata interrogata e il fatto che pagina 10 di 12 quanto da lei riferito non trovi conferma nella documentazione in atti non è indice di alcuna presunta “falsità commessa dalla testimone”.
Va altresì rilevato che la teste ha affermato tale circostanza solo in risposta ad una precisa domanda formulatale, come risulta dall'esame del verbale di udienza del 27 gennaio 2022, sicché risulta evidente non solo la spontaneità della risposta, ma anche il fatto che essa sia stata sollecitata dall'interlocutore.
Inoltre, pare opportuno precisare che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la mancata spunta affianco alla voce presente nel verbale di pronto soccorso “il paziente rifiuta il ricovero ospedaliero e/o terapia consigliata” sia assolutamente irrilevante ed ininfluente ai fini dell'accertamento della sussistenza del consenso della alle dimissioni volontarie, essendo del tutto pacifico che ella abbia Pt_1 sottoscritto il verbale recante l'espressa volontà di non sottoporsi all'osservazione breve per eseguire ulteriori accertamenti.
Sulla base di quanto sopra esposto si deve ritenere che nessun addebito a titolo di responsabilità possa essere mosso all' per i danni Controparte_1 subiti dagli odierni appellanti in considerazione del fatto che ha Parte_1 volontariamente e consapevolmente acconsentito alle dimissioni, essendo stata sufficientemente informata dei rischi conseguenti al suo rifiuto.
Inammissibili sono le istanze istruttorie formulate dagli appellanti in quanto si tratterebbe di testimonianze de relato actoris, ovvero di deposizioni rese su fatti e circostanze di cui i testi erano stati informati dalla stessa , cioè da colei che Pt_1 aveva proposto il giudizio, e non già sui fatti oggetto di accertamento (Cass. n.
4530/2025).
Occorre, infine, precisare che, sebbene l'appellata nelle conclusioni formulate abbia chiesto anche la rifusione delle spese di lite del primo grado, stante
“l'immotivata compensazione delle spese nel giudizio di prime cure”, non ha, però, proposto appello incidentale sul punto, come risulta pacificamente dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 ottobre 2024 (pag. 16).
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate, come in dispositivo, nel rispetto dei parametri medi dello scaglione applicabile (da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 secondo il valore della domanda formulata pagina 11 di 12 dagli appellanti -euro 425.613,96-), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 952/2024 del Tribunale di Padova disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi euro 14.239,00 per spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...] Parte_2
a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1090 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 in proprio e in qualità di genitori entrambi esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
(C.F. ), Persona_1 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Martinelli e Silvia Bertolo ed elettivamente domiciliati a Padova, via N. Tommaseo n. 69/D, presso lo studio dei difensori;
appellanti contro
(C.F. e P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Vianello ed elettivamente domiciliata a
Chioggia (VE), Borgo San Giovanni n. 1155/A, presso lo studio del difensore;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 952/2024 emessa dal Tribunale di
Padova
pagina 1 di 12 Conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
i. Rigettare l'istanza di inammissibilità e disattendere tutte le eccezioni sollevate dall'appellata in quanto infondate in fatto e in diritto;
ii. Accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
952/2024, resa inter partes dal Tribunale di Padova, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Dott. Beghini Roberto – R.G. n.
8172/2019, pubblicata il 14.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
NEL MERITO
Condannarsi la convenuta/resistente a pagare agli odierni ricorrenti le seguenti voci di danno individuali: tot. € 345,613,96 o somma veriore anche Parte_1 superiore, ritenuta di giustizia;
tot. €. 50.000,00 o somma Parte_2 veriore anche superiore, ritenuta di giustizia;
tot. € 30.000,00 o Persona_1 somma veriore anche superiore, ritenuta di giustizia. Con rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al saldo. In via istruttoria a parziale modifica dell'ordinanza 03.11.2021 – dott.ssa – si insiste per l'ammissione di tutti i Per_2 mezzi istruttori, così come richiesti e formulati con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.”
iii. Con vittoria di spese e compensi, relativi ad entrambi i gradi di giudizio. oltre alle spese propedeutiche alla lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
Per Controparte_1 CP_1
Visto il provvedimento di Codesta Ecc.ma Corte del 29.06.2024, posto che
l'appello andava proposto con ricorso, rilevata la tardività della proposizione dello stesso, poiché la sentenza di prime cure notificata il 23.05.2024 al ricorrente ed allegata dal medesimo all'atto dell'iscrizione a ruolo avvenuta il 25.06.2024
pagina 2 di 12 mediante la proposizione dello stesso ricorso quindi avvenuto in pari data, dichiararsi inammissibile l'appello come da specificazione eccezione rilevabile
d'ufficio, in ogni caso già svolta in note scritte d'udienza datate 26.11.2024 dallo scrivente difensore.
Inoltre si richiamano le conclusioni, richieste ed istanze tutte rassegnate in comparsa di costituzione e risposta depositata ritualmente e le contestazioni ed eccezioni ivi formulate.
In particolare s'insiste sulla richiesta di dichiararsi inammissibile l'appello proposto ex adverso come formulato e secondo i motivi esposti in comparsa di costituzione
e risposta.
Nel merito: In ogni caso respingersi, per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta, l'appello proposto ex adverso e per l'effetto confermarsi la sentenza di primo grado oggetto d'impugnazione, anche mediante pronuncia ex artt. 348 bis e ter c.p.c. (valutando anche, se del caso, altri conseguenti provvedimenti di legge anche in materia di limite temeraria), e per l'effetto confermarsi la sentenza di prime cure impugnata respingendo ogni richiesta ex adverso formulata, riservandosi ogni più compiuta difesa entro i termini di legge.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo grado e del presente appello posta l'immotivata compensazione delle spese nel giudizio di prime cure. Non si accetta il contraddittorio su domande nuove eventualmente ex adverso formulate. Ci si riserva di articolare più compiuta difesa nella successiva comparsa conclusionale ed eventuale memoria di replica.
Svolgimento del processo
In data 19 gennaio 2015 si recava presso l'Ospedale di Chioggia ove Parte_1 partoriva, con parto naturale, la figlia . Il parto si svolgeva in modo Persona_1 regolare e al termine dello stesso i sanitari riportavano nella cartella clinica una lacerazione ai genitali “di 1 g forchetta” che, tuttavia, non influiva sul decorso post-partum sicché la paziente veniva dimessa il 22 gennaio 2015.
A partire dal 28 gennaio 2015 la iniziava a manifestare dolori pelvico- Pt_1 addominali con difficoltà a stare in piedi e seduta e, dal 17 febbraio 2015, fitte intense al basso ventre con comparsa di febbre fino a 38°.
pagina 3 di 12 Tali sintomi inducevano l'appellante a contrattare svariate volte sia il proprio medico di base, sia la propria ginecologa i quali, tuttavia, non attribuivano particolare rilievo ai sintomi: il medico di base riteneva che fossero riconducibili a
“un episodio influenzale tipico del periodo”, mentre la ginecologa, dopo aver visitato la paziente e averle fatto un'ecografia, sosteneva “la diversa natura (non ginecologica) della febbre e dei crampi addominali”.
In data 26 febbraio 2015 la , stante la ricomparsa di febbre fino a 38,3° e di Pt_1 forti dolori all'addome, ricontattava il medico di base e la ginecologa, i quali insistevano “sulle difese immunitarie depresse”, senza prescrivere alcun esame o ulteriore accertamento.
Il 1° marzo 2015 si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parte_1
Chioggia riferendo di soffrire di contrazioni uterine, cosicché veniva richiesta una consulenza ginecologica nel corso della quale veniva eseguita una ecografia transvaginale dalla quale non emergeva alcuna irregolarità, se non un
“abbondante meteorismo con ansa distesa”. Al termine della consulenza lo specialista consigliava alla un periodo di osservazione breve per eseguire Pt_1 ulteriori accertamenti che, tuttavia, ella rifiutava sottoscrivendo le dimissioni volontarie.
Il 6 marzo 2015 la veniva ricoverata in emergenza presso l' Pt_1 [...]
in gravissime condizioni per “addome acuto-sepsi” e veniva Controparte_2 sottoposta ad un intervento di “salpingectomia bilaterale e ovariectomia destra e confezionamento di colostomia a canna di fucile sul discendente”.
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. gli odierni appellanti adivano il Tribunale di
Padova al fine di accertare la responsabilità dell' (già Controparte_1
) e quantificare i danni subiti;
il procedimento si Controparte_3 concludeva con il deposito di una relazione di consulenza tecnica sottoscritta dai
CTU prof. e prof. Per_3 Per_4
In data 21 novembre 2019 gli odierni appellanti instauravano avanti al Tribunale di Padova un procedimento ex art. 702 bis c.p.c., poi trasformato in procedimento ordinario di cognizione (verbale udienza 9 luglio 2020), al fine di sentir condannare l' al risarcimento di tutti i danni patiti in Controparte_1
pagina 4 di 12 conseguenza della condotta negligente dei sanitari, complessivamente quantificati in euro 425.613,96, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti, l'assunzione della deposizione testimoniale dell'ostetrica , l'interrogatorio libero Testimone_1 di e l'acquisizione dell'elaborato peritale redatto nel procedimento di Parte_1
ATP che, in accoglimento delle eccezioni dell' , veniva integrato e Controparte_4 ridepositato a firma dei CTU prof. e dott. , subentrato al prof. Per_3 Persona_5
mancato nelle more. Per_4
Con sentenza n. 952/2024 il Tribunale di Padova rigettava le domande dei ricorrenti per le seguenti ragioni:
- aveva pacificamente sottoscritto il verbale di Pronto Soccorso al Parte_1 termine del quale il medico specialista aveva annotato “consiglio osservazione breve per accertamenti, che la paziente rifiuta edotta dei rischi sotto propria responsabilità” sicché ella aveva chiaramente sottoscritto il rifiuto al trattamento terapeutico, essendo irrilevante l'assenza di “X” accanto all'apposita voce del verbale riportante la dicitura “il paziente rifiuta il ricovero ospedaliero e/o terapia consigliata”;
- le indicazioni sui rischi riportate nel verbale erano sufficienti per escludere qualsivoglia responsabilità dei sanitari in quanto, seppur generiche, risultavano idonee a rappresentare correttamente la situazione all'utente medio, senza che vi fosse la necessità di ulteriori specificazioni;
- il materiale istruttorio acquisito in giudizio consentiva di escludere la responsabilità dell' in quanto i medici si stavano Controparte_4 diligentemente indirizzando in tempi apprezzabili da un'attenzione prettamente ginecologica ad una di pertinenza internistico-chirurgico generale, poi risultata corretta;
- l'affermazione della , secondo cui i sanitari le avrebbero indicato la sola Pt_1 necessità di eseguire un clistere, non trovava riscontro né nel verbale di pronto soccorso, né nella deposizione dalla teste , trovando conferma solo Tes_1 negli sms inviati dalla i quali, provenendo dalla stessa paziente, non Pt_1 erano idonei ad inficiare la credibilità delle altre risultanze istruttorie.
pagina 5 di 12 Avverso tale decisione hanno proposto appello e , in Parte_1 Parte_2 proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia
[...]
, lamentando che: Per_1
1) il Tribunale avrebbe erroneamente ricostruito il fatto storico ritenendo che avesse optato per la volontaria dimissione unicamente per la Parte_1 scelta di non eseguire ulteriori accertamenti sulle proprie condizioni di salute;
2) il primo Giudice, violando i dettami dell'art. 14, comma XII, d.p.r. 128/1969, avrebbe erroneamente ritenuto che i sanitari avessero sufficientemente informato la paziente consentendole così di esprimere un valido consenso informato al trattamento sanitario;
3) il Tribunale avrebbe tralasciato ogni considerazione in merito alla accertata condotta negligente dei sanitari i quali, omettendo di considerare elementi a loro noti (lacerazione a seguito del parto ed episodi febbrili) e di eseguire i conseguenti esami per la corretta individuazione della patologia, non avrebbero correttamente informato la in merito ai rischi e alla gravità Pt_1 del suo stato di salute;
4) il primo Giudice avrebbe fondato il proprio convincimento sulla deposizione testimoniale della , secondo cui la sarebbe stata informata dei Tes_1 Pt_1 rischi di infezione e non avrebbe ricevuto alcuna indicazione in relazione al clistere, senza tenere conto di quanto dichiarato dalla in sede di Pt_1 interrogatorio libero e quanto provato dai messaggi inviati da quest'ultima alla madre.
Si è costituita in giudizio l' eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo, infondato e carente di motivazione, e chiedendone, comunque, il rigetto.
All'udienza del 21 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione sollevata da parte appellata in relazione alla asserita tardività dell'appello.
pagina 6 di 12 In particolare, l' deduce che l'impugnazione sarebbe tardiva per CP_1 decorrenza del termine breve di impugnazione in quanto la sentenza di primo grado è stata notificata agli odierni appellanti in data 23 maggio 2024 e, posto che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, l'atto di appello avrebbe dovuto essere depositato telematicamente nella cancelleria della Corte di appello entro e non oltre il 24 giugno 2024. Dunque, ad avviso dell'appellata,
l'impugnazione sarebbe tardiva in quanto gli appellanti hanno iscritto a ruolo e depositato l'atto d'appello in data 25 giugno 2024.
L'eccezione è infondata in quanto, sebbene il giudizio di primo grado sia stato originariamente instaurato nella forma del procedimento sommario di cognizione, ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale alla prima udienza del 9 luglio 2020 ha mutato il rito da sommario a ordinario e, successivamente, ha definito il giudizio pronunciando la sentenza n. 952/2024, pubblicata il 14 maggio 2024 e notificata il 23 maggio 2024.
Da ciò consegue che gli odierni appellanti, in primo luogo, hanno correttamente instaurato il giudizio di impugnazione con atto di citazione e, in secondo luogo, hanno tempestivamente impugnato il provvedimento, notificando l'atto di citazione il 19 giugno 2024, ovvero entro il termine breve di impugnazione che scadeva il 24 giugno 2024.
Altrettanto infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita manifesta infondatezza e insufficiente motivazione posto che nell'atto di appello è possibile riconoscere con sufficiente grado di certezza le parti della sentenza impugnata sottoposte a critica e le argomentazioni in fatto e diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
Passando ora all'esame delle censure mosse dagli appellanti alla sentenza impugnata, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Con il primo motivo gli appellanti sostengono che il Tribunale abbia erroneamente ricostruito il fatto storico non considerando che, come dichiarato in sede di interrogatorio libero e comprovato dagli sms inviati alla madre (doc. 32), la Pt_1 aveva prestato il consenso alle proprie dimissioni non per non approfondire le proprie condizioni di salute, ma per il solo fatto che il medico specialista, al pagina 7 di 12 termine della visita ginecologica, le aveva detto che era necessario eseguire un clistere, rassicurandola sulla possibilità di eseguirlo autonomamente a casa.
Il motivo è infondato: dall'esame del verbale di pronto soccorso non emerge alcuna prescrizione di un clistere e tale circostanza è stata confermata anche dalla teste la quale, interrogata sul punto, “Vero che il Dr. in data 1 Tes_1 Tes_2 marzo 2015, prima di congedare la IG , disse all'ostetrica: Parte_1
“diamole allora il clistere che lo faccia a casa” ha risposto: “Non è vero, non ho sentito né tale prescrizione è di prassi. ADR ricordo la paziente, aveva partorito da poco, portava gli occhiali, ricordo più il caso che in dettaglio l'aspetto della IG”.
Pare dunque condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui gli sms provenienti dalla stessa paziente non siano idonei ad inficiare quanto attestato dal verbale di pronto soccorso (atto pubblico facente fede fino a querela di falso) e dalla deposizione testimoniale e, in ogni caso, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che questa sia stata l'unica ragione che ha indotto la a Pt_1 sottoscrivere le dimissioni volontarie.
Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha ritenuto che la fosse stata debitamente Pt_1 informata dei rischi conseguenti alla mancata esecuzione di ulteriori accertamenti, prestando così un valido consenso liberatorio.
In particolare, ad avviso degli appellanti il Tribunale avrebbe:
- violato i dettami dell'art. 14, comma 12, D.P.R. 128/1969 il quale impone agli operatori sanitari, in caso di richiesta di dimissioni volontarie del paziente, tre incombenti: il motivato parere contrario;
la dichiarazione scritta del richiedente;
la menzione del parere motivato nel foglio contenente la dichiarazione scritta del paziente;
- tralasciato ogni considerazione in merito alla accertata negligente omissione dei sanitari i quali, non avendo svolto alcuna indagine in ordine a due aspetti fondamentali per la corretta individuazione della patologia infettiva in corso (la lacerazione alla forchetta e la riferita persistenza di episodi febbrili), non pagina 8 di 12 avrebbero adeguatamente informato la in merito ai rischi e alla gravità Pt_1 del suo stato di salute cosicché essa non avrebbe prestato un valido consenso informato;
- disatteso le risultanze della CTU che aveva evidenziato come il verbale di pronto soccorso non avesse fornito alla paziente informazioni sufficienti affinché ella potesse esprimere un valido consenso/dissenso informato;
- fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla deposizione della teste la quale aveva dichiarato che il medico aveva esplicitato alla paziente i Tes_1 rischi di infezione derivanti dalla mancata esecuzione di ulteriori accertamenti;
- non attribuito rilievo alle dichiarazioni della la quale non aveva mai Pt_1 affermato di aver rifiutato ulteriori accertamenti, ma solo di aver firmato “per andare a casa”.
A giudizio del Collegio i motivi sono infondati e non possono essere accolti.
Preliminarmente pare opportuno rilevare come sia assolutamente pacifico che la abbia prestato il proprio consenso alle dimissioni volontarie, rifiutando di Pt_1 sottoporsi all'osservazione breve finalizzata all'effettuazione di ulteriori accertamenti, trattandosi di un fatto non contestato ed espressamente riconosciuto dalla stessa anche in sede di interrogatorio libero (udienza 30 marzo
2023), di qui l'irrilevanza dell'eventuale mancato rispetto del requisito formale prescritto dall'art. 14, comma XII, D.P.R. 128/1969.
Del pari infondate sono le censure in ordine alla negligenza dei sanitari e alla conseguente inadeguatezza del consenso per l'asserita genericità ed insufficienza delle informazioni fornite.
Dall'esame del verbale di pronto soccorso e della CTU risulta che la si era Pt_1 recata all'Ospedale di Chioggia lamentando “contrazioni uterine” e “dolori fortissimi al basso ventre” cosicché, al termine della fase di accettazione e di triage infermieristico, la paziente veniva subito sottoposta ad una consulenza ginecologica nel corso della quale veniva eseguita un'ecografia dalla quale non emergeva alcuna problematica ginecologica, ma solamente un “abbondante meteorismo”.
pagina 9 di 12 Il medico specialista, sulla base di tale risultanza, orientava quindi la sua analisi virando “da un'attenzione preliminarmente ginecologica in senso stretto ad una di pertinenza internistico-chirurgico generale”. Affermano i CTU che “tale viraggio deve essere considerato come sicuramente corretto ma, altrettanto sicuramente, non adeguatamente, criticamente valutato dai Curanti” per la “sottovalutata lacerazione in corso di parto”.
Tale conclusione non pare condivisibile in considerazione del fatto che gli accertamenti eseguiti dai sanitari si sono svolti in complessivi 28 minuti (dalle
13.43 alle 14.11, pag. 13 CTU), al termine dei quali il medico specialista ha proposto alla paziente di sottoporsi ad un periodo di osservazione breve nel corso del quale i medici (se la paziente non si fosse rifiutata) avrebbero potuto acquisire ulteriori informazioni ed eseguire ulteriori accertamenti, tra i quali gli esami ematici e la TAC, come indicato anche dal CTP dell'Azienda , dott. CP_4
Per_6
Da ciò consegue che gli accertamenti eseguiti dai sanitari e le conclusioni da essi raggiunte paiono conformi e adeguati rispetto alle informazioni di cui disponevano nel breve lasso di tempo in cui la è rimasta presso il Pronto Soccorso, Pt_1 cosicché deve ritenersi che i sanitari abbiano correttamente adempiuto all'obbligo di informare la paziente sui generici “rischi” conseguenti alla dimissione volontaria, stante l'impossibilità di eseguire ulteriori accertamenti.
Quanto alla deposizione della teste , preliminarmente devono essere Tes_1 condivise le affermazioni del Tribunale secondo cui i CTU avrebbero dovuto limitarsi a valutare le mere dichiarazioni della teste, senza esprimersi in ordine all'attendibilità della stessa e al significato da attribuire alle sue dichiarazioni.
Gli appellanti sostengono che la testimonianza della sarebbe inattendibile Tes_1 in quanto ella avrebbe dichiarato che la era stata informata dei “rischi di Pt_1 infezione” quando tale circostanza non risulterebbe da alcun atto della struttura sanitaria, né dal verbale di dimissione.
Ritiene il Collegio che tale censura sia infondata in quanto la teste ha riferito ciò che sapeva in relazione ai fatti di causa su cui è stata interrogata e il fatto che pagina 10 di 12 quanto da lei riferito non trovi conferma nella documentazione in atti non è indice di alcuna presunta “falsità commessa dalla testimone”.
Va altresì rilevato che la teste ha affermato tale circostanza solo in risposta ad una precisa domanda formulatale, come risulta dall'esame del verbale di udienza del 27 gennaio 2022, sicché risulta evidente non solo la spontaneità della risposta, ma anche il fatto che essa sia stata sollecitata dall'interlocutore.
Inoltre, pare opportuno precisare che, come correttamente rilevato dal Tribunale, la mancata spunta affianco alla voce presente nel verbale di pronto soccorso “il paziente rifiuta il ricovero ospedaliero e/o terapia consigliata” sia assolutamente irrilevante ed ininfluente ai fini dell'accertamento della sussistenza del consenso della alle dimissioni volontarie, essendo del tutto pacifico che ella abbia Pt_1 sottoscritto il verbale recante l'espressa volontà di non sottoporsi all'osservazione breve per eseguire ulteriori accertamenti.
Sulla base di quanto sopra esposto si deve ritenere che nessun addebito a titolo di responsabilità possa essere mosso all' per i danni Controparte_1 subiti dagli odierni appellanti in considerazione del fatto che ha Parte_1 volontariamente e consapevolmente acconsentito alle dimissioni, essendo stata sufficientemente informata dei rischi conseguenti al suo rifiuto.
Inammissibili sono le istanze istruttorie formulate dagli appellanti in quanto si tratterebbe di testimonianze de relato actoris, ovvero di deposizioni rese su fatti e circostanze di cui i testi erano stati informati dalla stessa , cioè da colei che Pt_1 aveva proposto il giudizio, e non già sui fatti oggetto di accertamento (Cass. n.
4530/2025).
Occorre, infine, precisare che, sebbene l'appellata nelle conclusioni formulate abbia chiesto anche la rifusione delle spese di lite del primo grado, stante
“l'immotivata compensazione delle spese nel giudizio di prime cure”, non ha, però, proposto appello incidentale sul punto, come risulta pacificamente dalla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31 ottobre 2024 (pag. 16).
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti e vengono liquidate, come in dispositivo, nel rispetto dei parametri medi dello scaglione applicabile (da euro 260.001,00 a euro 520.000,00 secondo il valore della domanda formulata pagina 11 di 12 dagli appellanti -euro 425.613,96-), con esclusione della fase istruttoria, non espletata.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 952/2024 del Tribunale di Padova disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
- condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi euro 14.239,00 per spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Pt_1
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
[...] Parte_2
a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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