Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/11/2004, n. 21498
CASS
Sentenza 12 novembre 2004

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La notifica della cartella esattoriale, nel periodo che precede il primo gennaio 1999, andava effettuata entro il termine di decadenza di cui all'art. 17 DPR n. 602 del 1973. Detto termine, ancorchY riguardante l'esecutivita' dei ruoli, deve intendersi riferito anche alla notifica della cartella esattoriale, non potendosi ritenere che il privato rimanga assoggettato sine die al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

La notifica della cartella esattoriale, nel periodo che precede il primo gennaio 1999, andava effettuata entro il termine di decadenza di cui all'art. 17 DPR n. 602 del 1973. Detto termine, ancorchY riguardante l'esecutivita' dei ruoli, deve intendersi riferito anche alla notifica della cartella esattoriale, non potendosi ritenere che il privato rimanga assoggettato sine die al potere impositivo dell'amministrazione finanziaria. *Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, la disposizione, espressamente definita di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indipendentemente da tale qualificazione espressa dalla legge, in presenza di un obiettivo dubbio ermeneutico sulla sua natura, ha efficacia retroattiva, e il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni fissato dall'art. 36 - del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura perentoria, il che comporta che il suo inutile decorso non è causa di decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal potere di procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, nei limiti imposti dai principi costituzionali e di civiltà giuridica. Infatti, in materia tributaria, ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in mancanza di un'esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l'atto può essere compiuto dall'interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto. Tuttavia, non essendo concepibile che il cittadino resti soggetto al potere dell'Amministrazione, il termine di decadenza entro cui va circoscritta l'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria va ricollegato, nelle ipotesi di <> (o, più rettamente, cartolare), a cui segua una mera attività di liquidazione, a quello per l'iscrizione a ruolo, fissato nell'art. 17, comma primo, d.P.R. n. 602 del 1973 (nel testo vigente ), mentre nelle ipotesi di <> (o formale), il relativo potere deve, a pena di decadenza, essere esercitato mediante la notifica dell'atto impugnabile (la cartella di pagamento) entro il termine stabilito, in via generale, dal comma primo dell'art. 43 d.P.R. n. 660 del 1973 (nel testo applicabile ).

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    Maurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 13 dicembre 2019

  • 5Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 39, comma 12, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.…
    Villani Maurizio · https://www.diritto.it/ · 8 dicembre 2011

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/11/2004, n. 21498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21498
Data del deposito : 12 novembre 2004
Fonte ufficiale :

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