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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/02/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio ConIGliere dr Francesco Billè Giudice ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1482/2023 R.G.,
Promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), rappresentata TE C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Carlo Gambuzza;
APPELLANTE
Contro
, in persona del sindaco pro-tempore (c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale dell'8 ottobre
2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1255, pubblicata il 29 giugno 2023, il giudice unico del Tribunale di
Siracusa, in accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c. proposta da nei confronti del , condannava esso ente convenuto TE Controparte_1 al pagamento della somma di € 4.146,61, oltre interessi e rivalutazione e regolava le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “....nel caso in rassegna, il
, in persona del pro tempore, è certamente custode del Controparte_1 CP_2 marciapiede pubblico sito in Piazza della Vittoria, ove si è verificato il sinistro, e, conseguentemente, è responsabile ex art. 2051 c.c., per aver omesso di eliminare l'insidia costituita dalla mattonella divelta o, comunque, adottare tutte quelle misure idonee ad impedire o segnalare il pericolo...... nella fattispecie in esame può dirsi che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, avendo fornito piena prova del nesso causale tra la cosa in custodia e i danni subiti, tramite la documentazione sanitaria e fotografica versata in atti, e l'esposizione dei fatti fornita dai testimoni oculari, IG.
[...]
e IG. , i quali hanno confermato l'esistenza della mattonella Tes_1 Testimone_2 non ancorata al piano di calpestio, non visibile e non segnalata ..... Accertata, dunque,
l'esistenza dell'an debatur, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile alla IG.ra . Sul punto, la TU medico legale .... ha accertato che dalle lesioni subite dalla Pt_1 IG.ra , in occasione della caduta, è derivato un danno biologico temporaneo della Pt_1 durata di 20 giorni, così suddivisi: per I.T.P. al 75% gg. 10, per I.T.P. al 50% gg. 10, residuando un danno biologico permanente pari al 2,5%. Premesso, poi, che il profilo morale del risarcimento è già pienamente considerato nella tabella milanese che usualmente il
Tribunale di Siracusa adotta, nel caso in esame, poiché nessun diverso profilo di relazione
(inclinazioni, particolari hobby e passioni specifiche) è stato pregiudicato, nessuna personalizzazione in aumento può esser consentito. Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale ritiene pertanto questo decidente di dovere applicare le tabelle in uso presso questo Ufficio Giudiziario redatte dal Tribunale di Milano per l'anno 2021 .... Ne consegue che il danno patito dall'attrice può essere quantificato nella misura di complessivi euro
4.146,61 di cui € 1.881,73 per invalidità permanente € 634,88 per danno biologico temporaneo ed euro 1.630,00 per le spese mediche come documentate in atti”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione TE notificato in data 15 novembre 2023, sulla base di una ragione di censura.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale dell'8 ottobre 2024.
Motivi della decisione Va anzitutto dichiarata la contumacia del , non costituitosi in Controparte_1 giudizio, nonostante sia stato regolarmente chiamato a parteciparvi.
Con l'unico motivo dell'appello, lamenta l'erronea liquidazione del TE danno non patrimoniale e delle spese mediche.
Si sostiene che il giudice di primo grado, nel procedere alla quantificazione dei danni di natura non patrimoniale patiti dalla , pur avendo dapprima correttamente richiamato Pt_1
l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, ha poi erroneamente applicato le tabelle in uso per il calcolo del danno biologico di lieve entità, c.d. “micropermanenti”; che le sofferenze patite dalla danneggiata, tenuto conto della natura delle lesioni subite, sono tali da giustificare il riconoscimento del “danno morale soggettivo” nella misura massima, pari al 50% del danno biologico ed il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno esistenziale;
che l'evidente presenza sul viso di esiti cicatriziali di peculiare visibilità ed antiesteticità, andando a pregiudicare i rapporti interpersonali della danneggiata, hanno inciso ed incideranno negativamente ed in senso riduttivo sull'esplicazione di una sua libera e serena personalità; che quanto alle spese mediche, l'impugnata sentenza merita censura laddove il tribunale ha omesso di liquidare le spese future che la danneggiata dovrà sostenere per i successivi trattamenti, stimate dall'odontoiatra di riferimento dott. Per_1 secondo la durata media degli elementi ricostruttivi ed in base alla durata della
[...] vita media del paziente, in ulteriori € 1.600,00; che ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del
D.P.R. 254/06, alla avrebbe, inoltre, dovuto essere riconosciuto il diritto alla refusione Pt_1 di un importo pari ad € 300,00, oltre accessori, (come da notula allegata in atti) a titolo di rimborso per le spese di assistenza ME di parte;
che, in definitiva, in applicazione delle
Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano 2021 il danno patito da è da TE liquidarsi in € 4.122,00 a titolo di danno biologico, € 3.230,00 per spese mediche presenti e future, € 300,00 per spese di consulenza ME di parte e, quindi, complessivamente €
7.652,00.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono.
Va premesso che ha errato il primo giudice laddove in sede di liquidazione del riconosciuto danno non patrimoniale ha adottato i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., essendo risaputo che in tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore "equo", in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità (Sentenza n. 13982 del 7/07/2015).
Ciò debitamente posto, si impone la liquidazione del danno non patrimoniale riconosciuto alla sulla base delle risultanze della espletata TU ME (danno Pt_1 biologico da invalidità permanente 2,5%, ITP 10 gg. Al 75% e ITP 10 gg. al 50%), adottando, così come chiesto dall'appellante, i valori di cui alle tabelle di Milano - edizione 2021, sicchè, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento dannoso (62 anni), spetta alla la somma di € 2864,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale e di sofferenza Pt_1 soggettiva interiore (quest'ultima, pari a € 573,00, da riconoscersi avuto riguardo al patimento conseguente alle lesioni subite) e € 1.237,50 per inabilità temporanea parziale e così complessivamente € 4.101,50.
Va disattesa la richiesta di personalizzazione del danno così liquidato, atteso che la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, richiamandosi il noto principio secondo cui non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. 28988/2019).
Va disattesa la richiesta di ristoro delle spese mediche future, nulla emergendo dalla
TU in merito alla necessità che la si sottoponga ad ulteriori interventi dentistici. Pt_1
Va, del pari, disattesa la domanda volta al riconoscimento del diritto alla refusione dell'importo di € 300,00, a titolo di rimborso spese per assistenza ME di parte, rinvenendosi in atti una mera prenotula, priva di valore fiscale e, comunque, non corredata della prova dell'esborso della somma ivi portata.
La sentenza, in definitiva, merita di essere parzialmente riformata, dovendosi rideterminare in aumento l'importo dovuto dal comune di a titolo di risarcimento CP_1 dei danni subiti da nella misura di € 5.731,50 (di cui € 4.101.50 a titolo di TE danni non patrimoniale e € 1630,00 per spese mediche, già riconosciute).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia
n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (fascia di valore 5.200,01-26.000,0 per il primo grado e fascia di valore 1.100,01-5.200,00 per il presente grado - confr. Cass. Sentenza n. 27871 del 23/11/2017 secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali - sulla base del criterio del
"disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza)” e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Avuto riguardo alla bassa complessità della controversia devoluta, ritiene la Corte di liquidare i compensi del grado in prossimità dei minimi di tariffa.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sull'appello proposto da TE
, avverso la sentenza n. 1255, pubblicata il 29 giugno 2023, del giudice unico del
[...]
Tribunale di Siracusa, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata aumenta a € 5.731,50, la somma dovuta dal a Controparte_1 TE
a titolo di risarcimento dei danni richiesti con l'atto introduttivo del giudizio di primo
[...] grado.
Condanna il a rifondere, in favore di , le spese Controparte_1 TE del giudizio, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 5077,00 (ivi compresi €. 919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per la fase introduttiva, € 1172,00 la fase istruttoria ed €. 1701,00 per la fase decisoria), oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 1550,00 (ivi compresi
€. 300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva, €. 500,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 450,00 per la fase decisoria), oltre a € 174,00 per esborsi,
CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Conferma, per il resto, la gravata sentenza.
Così deciso in Catania, nella Camera di ConIGlio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 21 gennaio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena