Sentenza 22 novembre 2004
Massime • 2
In tema di cancellazione dal registro dei praticanti avvocati, la mancata concreta partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati al procedimento svoltosi, a seguito del ricorso dell'interessato, dinanzi al Consiglio nazionale forense e la circostanza che non si sia fatto luogo a declaratoria della relativa contumacia, non sono suscettibili di influire, escludendola, sulla validità del detto stadio del giudizio e della decisione pronunciata al suo esito, quando risulti che nei confronti del Consiglio dell'Ordine vi sia stata rituale "vocatio in ius" e, quindi, valida costituzione del contraddittorio.
Nell'ordinamento comunitario non sono rintracciabili norme che limitino in qualche modo il diritto degli Stati membri di disciplinare l'"iter" procedimentale per il tramite del quale i rispettivi cittadini possono conseguire il titolo di idoneità ad esercitare la professione forense e, quindi, le modalità e i tempi della pratica e del limitato esercizio professionale a questa finalizzati prodromici al conseguimento di detto titolo. (Principio espresso in fattispecie di cancellazione dall'albo dei praticanti avvocati per intervenuta conclusione del periodo sessennale di pratica).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/11/2004, n. 21945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21945 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI LU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIA 646, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI MICHELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la decisione n. 67/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 11/04/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 11/11/04 dal Consigliere Dott. Giovanni PAGLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, con delibera del 19 luglio 2001, ha disposto la cancellazione del Dr. UC DI dal registro dei praticanti avvocati, nel quale risultava iscritto dal 13 luglio 1995 con ammissione al patrocinio ai sensi dell'art. 8, comma 2, r.d.l. 27.11.1933 n. 1578, sul rilievo dell'intervenuta conclusione del periodo sessennale di pratica di cui all'art. 8 cit. Il Dott. DI ha presentato ricorso avverso la delibera considerata, ma il Consiglio nazionale forense ha rigettato il suo reclamo con decisione del 23 marzo 2002 - 11 aprile 2003. Il Consiglio nazionale forense, per quanto rileva nella presente sede, ha motivato la sua decisione osservando:
"La questione sottoposta in via principale all'esame di questo Consiglio non riguarda la corretta applicazione delle norme di diritto nazionale sulla durata della iscrizione alla pratica forense e quindi al registro dei praticanti, che lo stesso ricorrente riconosce essere state coerentemente applicate dall'Ordine territoriale, ma la loro compatibilità con l'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
A tal fine il ricorrente invoca alternativamente il rinvio della questione alla Corte di Giustizia o la diretta disapplicazione da parte di questo giudice della normativa interna per contrasto con quella comunitaria.
A tal proposito questo Consiglio condivide pienamente tutti i principi generali richiamati ed in particolare quelli relativi alla prevalenza e diretta applicazione, da parte di tutte le autorità degli Stati membri, delle disposizioni comunitarie in conflitto con quelle nazionali in materie relative alla concorrenza e libertà di stabilimento.
Sennonché ritiene il Collegio che i riferimenti proposti non siano pertinenti con l'oggetto del giudizio, e pertanto vada disattesa la prospettazione stessa del ricorso.
È ben vero infatti che le norme del Trattato richiamate sanciscono i principi della libertà di stabilimento e che la direttiva 89/48 disciplina il riconoscimento dei titoli che abilitano all'esercizio di una professione, in ambito comunitario, ma tali disposizioni nulla hanno a che vedere con le norme interne in materia di pratica professionale e di iscrizione al registro dei praticanti con patrocinio.
Non deve dimenticasi infatti che il patrocinio concesso ai praticanti costituisce strumento di formazione alla professione e non abilitazione essa stessa alla professione, abilitazione che può conseguirsi in via definitiva solo attraverso il superamento delle prove previste da ciascun ordinamento nazionale.
Nessuna norma comunitaria ha imposto l'eliminazione delle prove di idoneità all'esercizio della professione, e tanto meno ha sancito il diritto a conseguire in via definitiva il patrocinio per il solo fatto di essere stati ammessi alla pratica professionale, sia pure accompagnata da un patrocinio provvisorio e ad essa finalizzato. Neppure la più recente direttiva 95/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998, recepita nella legge comunitaria del 1999, ancorché non richiamata dal ricorrente, potrebbe essere invocata nel caso di specie, giacché anch'essa presuppone il conseguimento di un'abilitazione professionale nel paese d'origine, e giammai si può prestare per individuare una scorciatoia all'esercizio della professione evitando di sottoporsi ad una verifica di idoneità.
Non sussistono pertanto elementi sufficienti ne' per invocare un giudizio interpretativo da parte della Corte di Giustizia di Lussemburgo, ne' tanto meno per procedere alla diretta disapplicazione delle disposizioni nazionali, correttamente applicate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in tema di cancellazione dal registro dei praticanti per maturato sessennio". Il Dr. UC DI ricorre, con tre motivi, per la cassazione della decisione surrichiamata, notificatagli il 26 maggio 2003. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, al quale il ricorso è stato notificato il 23 giugno 2003, si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente sede.
Con ordinanza del 15 gennaio - 18 febbraio 2004 è stato disposto farsi luogo all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema, nei cui confronti la vocatio in ius è stata realizzata il 17 marzo 2004.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)-A). Il Dr. UC DI, con il primo mezzo di ricorso, sostiene che la decisione impugnata dovrebbe essere ravvisata passibile di cassazione siccome inficiata da "violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata rispondenza fra chiesto e pronunciato" sulla base delle seguenti, testuali, deduzioni.
"Il Consiglio nazionale forense è incorso nell'ultrapetita per aver violato il rapporto di correlazione fra chiesto e pronunciato. Il Dott. UC DI, infatti, non ha mai chiesto di ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato senza sostenere l'esame di idoneità, bensì solo la conservazione di uno status giuridico attribuitogli formalmente dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma (abilitazione al patrocinio innanzi alle preture, ovvero nei limiti stabiliti dal D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51 e succ.ve modifiche), ma giuridicamente nascente dal primato ed immediata applicabilità del diritto comunitario. Torniamo così alla fonte giuridica di stabilimento e prestazione di servizi, disciplinati dalla direttiva comunitaria 89/48. Di tutto questo, nella motivazione della decisione del Consiglio nazionale forense, non c'è traccia. Non solo. Si è arrivati all'ingenerosa insinuazione di trasformare la legittima domanda del ricorrente in una miserrima comoda scorciatoia per sottrarsi all'esame di abilitazione alla professione di avvocato. Anche sotto il profilo sostanziale la differenza delle due figure professionali sarebbe abissale. Infatti il Dott. DI, quale abilitato al patrocinio solo innanzi alle preture (...), non potrebbe in nessun caso accedere a cause innanzi al Tribunale (...) o a cause innanzi alla Corte d'Appello (o di appello tout court), ma il suo ius postulandi dovrà limitarsi, come in effetti fino ad oggi si è limitato, all'esercizio della professione innanzi alle preture nell'ambito del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del Registro degli abilitati con patrocinio.
Restare abilitati permanentemente innanzi alle preture, non è ne' un reato, ne' una deminutio capitis".
B) Il ricorrente, con il secondo mezzo di gravame, denuncia evidenziarsi nella decisione contestata "violazione dell'art. 113 c.p.c. per mancata pronuncia in diritto", più specificamente,
accampando quanto segue.
"Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, prima, ed il Consiglio nazionale forense, poi, non offrendo la materia del contendere soluzioni di equità, avrebbero dovuto applicare per legge le norme di diritto previste in materia, vale a dire il primato e l'immediata applicabilità del diritto comunitario, secondo le tre soluzioni disciplinate dal ricorso pregiudiziale:
1) Ritenersi competente, per vincoli di trattato, a decidere questioni di diritto comunitario ed emettere sentenza adeguatamente motivata;
2) Nel dubbio, chiedere al giudice comunitario un parere tecnico giuridico da porre a base della sua emanando sentenza;
3) Investire della questione, obbligatoriamente, la Corte Europea di Giustizia qualora si fosse trattato di giurisdizione interna di ultima istanza.
Nelle motivazioni dei due organi non si ravvisa lo sforzo di soluzioni di diritto. Ciò equivale a violazione dei Trattati". C) Il Dr. DI, quindi, con il terzo, ed ultimo, mezzo di ricorso, lamenta essere la decisione contestata frutto di "eccesso di potere" argomentando nei termini di seguito esposti.
"Se è vero che nessuna norma comunitaria, come sostiene il Consiglio nazionale forense, ha imposto l'eliminazione delle prove di idoneità ali 'esercizio della professione e tanto meno ha sancito il diritto a conseguire in via definitiva il patrocinio per il solo fatto di essere stati ammessi alla pratica professionale, e' altrettanto vero che fonte giuridica primaria insostituibile per il diritto di stabilimento e per la libera prestazione di servizi è e rimane la direttiva 89/48, indipendentemente da come gli ordini professionali interni possano, poi, organizzare e gestire lo svolgimento dell'attività professionale. Ma tale libera attività gestionale deve svolgersi sempre secundum o praeter, ma mai contro quanto stabilito dal Trattato, dalla direttiva 89/48 e dalla direttiva 86/653. ma questo avremmo preferito sentircelo dire direttamente dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e non già dal Consiglio nazionale forense, il quale si è sostituito arbitrariamente ed irritualmente nella difesa del Consiglio territoriale rimasto assente, senza farne nemmeno dichiarare la contumacia. La mancata costituzione del Consiglio dell'ordine e l'omessa dichiarazione di sua contumacia, comportano la nullità insanabile delle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio nazionale forense". 2) Il ricorso, sorretto da motivi che, se non altro per esigenze di economia di trattazione, ben possono essere delibati unitariamente, si rivela destituito di fondamento.
In proposito, soccorrono le seguenti considerazioni. A) La mancata concreta partecipazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma al pregresso stadio del processo svoltosi dinanzi al Consiglio nazionale forense e la circostanza che dinanzi a questo non si sia fatto luogo a declaratoria della relativa contumacia non sono suscettibili di influire, escludendola, sulla validità del detto stadio del giudizio e della decisione pronunciata al suo esito. Al riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato, condivisibile, orientamento della giurisprudenza di questa Corte Suprema, dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui nel processo civile e negli altri a questo assimilabili (quale è quello che si svolge dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede di impugnativa di provvedimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati in materia disciplinare e di tenuta dell'albo e del registro dei praticanti) il mancato intervento di una parte al procedimento e l'omessa declaratoria della di lei contumacia non viziano il giudizio e la pronuncia che lo conclude, quando, come è avvenuto nella fattispecie, risulti, e sia incontestato, che nei confronti della stessa vi sia stata rituale vocativo in ius e, quindi, valida costituzione del contraddittorio (cfr, in terminis, fra le tante, Cass. Sez. 1^ civ., sent. n. 8545 del 28.5.2003). B) Non ha ragion d'essere la doglianza del ricorrente circa l'accampata violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 del codice di rito civile, in cui sarebbe incorso il Consiglio nazionale forense. Il ricorrente, invero, insorgendo contro la surricordata deliberazione del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma in data 19 luglio 2001, che aveva disposto la sua cancellazione dal registro dei praticanti avvocati, ha chiesto l'invalidazione di tale provvedimento, previa eventuale rimessione della delibazione del suo reclamo alla Corte di giustizia dell'Unione europea, allegando la contrarietà ai principi del diritto comunitario delle norme nazionali in base alle quali il provvedimento stesso era stato adottato.
Il Consiglio nazionale forense ha statuito sulla domanda così esperita dichiarandola immeritevole di ingresso sul rilievo della non riscontrabilità del contrasto fra diritto comunitario e legislazione nazionale denunciato dal reclamante.
In un siffatto contesto non è dato comprendere di che cosa possa lamentarsi costui al considerato riguardo.
C) Parimenti fuor di luogo risulta la denuncia di violazione dell'art. 113 cod. proc. civ. articolata nel secondo motivo di ricorso sul presupposto, per la verità dedotto in termini assai poco lucidi, per non dire quasi incomprensibili, che la decisione contestata sarebbe stata resa, non seguendo le norme del diritto ma, secondo equità.
Il testo della motivazione della pronuncia impugnata, integralmente riprodotto in narrativa, rende manifesto, al di là di ogni possibile dubbio, che nella fattispecie non vi è stato nessun giudizio di equità, senza che sul tema occorra spendere ulteriori parole. D) Nell'ordinamento comunitario, e cioè nei trattati costitutivi dell'Unione europea e nelle varie direttive citate nel ricorso e nella sentenza impugnata non sono rintracciabili (e il ricorrente non si dà pena di indicarle specificamente) norme che limitino in qualche modo il diritto degli Stati membri di disciplinare l'iter procedimentale per il tramite del quale i rispettivi cittadini possono conseguire il titolo di idoneità ad esercitare (anche fuori dai confini nazionali) la professione forense, e, quindi, le modalità ed i tempi della pratica e del limitato esercizio professionale a questa finalizzati prodromici al conseguimento di detto titolo.
Consequenzialmente, deve ritenersi carente di ogni giustificazione la denuncia di conflitto fra ordinamento comunitario e diritto italiano sul quale si basano il ricorso e la richiesta di cassazione della sentenza impugnata con questo formulata.
3) Corollario dei rilievi di cui al paragrafo precedente è che il ricorso, siccome sorretto da censure tutte inaccoglibili, deve essere rigettato.
4) Non vanno adottate statuizioni sulle spese, non competendo il rimborso di queste al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, che non ha svolto attività difensiva nella presente sede, e non potendo essere destinatario di pronuncia al considerato riguardo il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema (cfr. in proposito, Cass. SS.UU. civ., sent n. 5165 del 12.3.2004).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 11 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2004