Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/11/2004, n. 21945
CASS
Sentenza 22 novembre 2004

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Massime2

In tema di cancellazione dal registro dei praticanti avvocati, la mancata concreta partecipazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati al procedimento svoltosi, a seguito del ricorso dell'interessato, dinanzi al Consiglio nazionale forense e la circostanza che non si sia fatto luogo a declaratoria della relativa contumacia, non sono suscettibili di influire, escludendola, sulla validità del detto stadio del giudizio e della decisione pronunciata al suo esito, quando risulti che nei confronti del Consiglio dell'Ordine vi sia stata rituale "vocatio in ius" e, quindi, valida costituzione del contraddittorio.

Nell'ordinamento comunitario non sono rintracciabili norme che limitino in qualche modo il diritto degli Stati membri di disciplinare l'"iter" procedimentale per il tramite del quale i rispettivi cittadini possono conseguire il titolo di idoneità ad esercitare la professione forense e, quindi, le modalità e i tempi della pratica e del limitato esercizio professionale a questa finalizzati prodromici al conseguimento di detto titolo. (Principio espresso in fattispecie di cancellazione dall'albo dei praticanti avvocati per intervenuta conclusione del periodo sessennale di pratica).

Commentario1

  • 1Magistrati hanno il diritto di criticare (Cass. 7443/05)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 luglio 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/11/2004, n. 21945
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21945
Data del deposito : 22 novembre 2004

Testo completo