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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2024, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3837/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raoul Scotto di Tella C.F._1
e Silvia Cordova ed elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Virgilio n. 4 presso lo Studio legale del secondo procuratore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza.
ALL'UDIENZA DEL 10.12.2024 MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta a rifondere al convenuto le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale del giudizio di accertamento tecnico preventivo, così come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc depositato il 13.03.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile in misura non inferiore al 74% con il conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria.
Regolarmente citato in giudizio, l' si costituiva e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda.
Attese le contestazioni formulate, veniva disposta la rinnovazione della ctu che veniva affidata al Dott. . Persona_1
Quindi la causa, rinviata all'udienza di oggi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
* * *
La domanda non può essere accolta.
Le risultanze della consulenza medico legale escludono che le patologie che affliggono la periziata possano condurre ad una invalidità pari o maggiore del
74% utile per fruire dell'assegno mensile di assistenza.
Il CTU ha ritenuto che le patologie possano ridurre la capacità lavorativa in misura pari al 67%. Infatti, l'esame dei referti sanitari e l'anamnesi personale e familiare ha indotto il CTu a porre la seguente valutazione: “la ricorrente è un soggetto oggi 67enne, in attuali buone condizioni generali, affetta da anni, da una condizione depressiva. In particolare, dalla disamina degli atti, si rileva come il suddetto quadro clinico abbia fatto registrare certamente un andamento più critico attorno al 2018-2019, epoca in cui si rese anche necessario
(conseguentemente a problematiche familiari verificatesi, che colpirono la di lei sorella) ricovero presso una clinica specialistica di Palermo. Successivamente, emerge come il quadro depressivo risulti, ad oggi, sostanzialmente ben compensato da idonea terapia farmacologica. Si valuta, dunque, con riferimento proporzionale al codice 2205/2206, nella misura del 25 % .
Quanto, poi, alla restante parte della diagnosi, si rileva che la Parte_1
presenta una condizione di malattia parkinsoniana: tale condizione clinica appare ormai molto ben compensata, come rilevato in occasione dele operazioni peritali: infatti, a parte una lieve bradicinesia, per il resto non sono emerse problematiche degne di nota. A conferma di ciò, vi sono gli accertamenti specialistici agli atti, da cui si rileva la presenza di un buon compenso in assenza di difficoltà di motricità, oltre che nei passaggi posturali. Si valuta, dunque, nella misura del 45 %, con riferimento proporzionale alle indicazioni di cui al codice
7348. Infine, la condizione di ipertensione arteriosa, ad oggi di grado lieve e ben controllata farmacologicamente, può essere valutata, al massimo, con riferimento analogico al codice 6445, nella misura del 15 %.
Con applicazione, dunque, della “formula riduzionistica”, si perviene ad una percentuale globale di invalidità quantificabile nella misura del 67 %.”.
Le conclusioni del ctu non sono state oggetto di critica delle parti.
Alla luce di quanto dedotto, devono condividersi le conclusioni del consulente d'ufficio, apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati e sostanzialmente analoghe a quelle della ctu della fase cautelare.
*
Parte ricorrente pertanto non ha i requisiti per essere riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74% e conseguentemente di beneficiare dell'assegno mensile di assistenza.
Quanto ai compensi di lite, preso atto che parte ricorrente ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, esse vengono compensate tra le parti mentre di pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 10.12.2024
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3837/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raoul Scotto di Tella C.F._1
e Silvia Cordova ed elettivamente domiciliata in Palermo, Piazza Virgilio n. 4 presso lo Studio legale del secondo procuratore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: Assegno mensile di assistenza.
ALL'UDIENZA DEL 10.12.2024 MUNITA DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta a rifondere al convenuto le spese del giudizio;
Pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale del giudizio di accertamento tecnico preventivo, così come liquidate con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc depositato il 13.03.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, chiedendo il riconoscimento dell'invalidità civile in misura non inferiore al 74% con il conseguente diritto all'assegno mensile di assistenza.
Contestava le risultanze della ctu della fase sommaria.
Regolarmente citato in giudizio, l' si costituiva e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda.
Attese le contestazioni formulate, veniva disposta la rinnovazione della ctu che veniva affidata al Dott. . Persona_1
Quindi la causa, rinviata all'udienza di oggi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, viene decisa come in epigrafe.
* * *
La domanda non può essere accolta.
Le risultanze della consulenza medico legale escludono che le patologie che affliggono la periziata possano condurre ad una invalidità pari o maggiore del
74% utile per fruire dell'assegno mensile di assistenza.
Il CTU ha ritenuto che le patologie possano ridurre la capacità lavorativa in misura pari al 67%. Infatti, l'esame dei referti sanitari e l'anamnesi personale e familiare ha indotto il CTu a porre la seguente valutazione: “la ricorrente è un soggetto oggi 67enne, in attuali buone condizioni generali, affetta da anni, da una condizione depressiva. In particolare, dalla disamina degli atti, si rileva come il suddetto quadro clinico abbia fatto registrare certamente un andamento più critico attorno al 2018-2019, epoca in cui si rese anche necessario
(conseguentemente a problematiche familiari verificatesi, che colpirono la di lei sorella) ricovero presso una clinica specialistica di Palermo. Successivamente, emerge come il quadro depressivo risulti, ad oggi, sostanzialmente ben compensato da idonea terapia farmacologica. Si valuta, dunque, con riferimento proporzionale al codice 2205/2206, nella misura del 25 % .
Quanto, poi, alla restante parte della diagnosi, si rileva che la Parte_1
presenta una condizione di malattia parkinsoniana: tale condizione clinica appare ormai molto ben compensata, come rilevato in occasione dele operazioni peritali: infatti, a parte una lieve bradicinesia, per il resto non sono emerse problematiche degne di nota. A conferma di ciò, vi sono gli accertamenti specialistici agli atti, da cui si rileva la presenza di un buon compenso in assenza di difficoltà di motricità, oltre che nei passaggi posturali. Si valuta, dunque, nella misura del 45 %, con riferimento proporzionale alle indicazioni di cui al codice
7348. Infine, la condizione di ipertensione arteriosa, ad oggi di grado lieve e ben controllata farmacologicamente, può essere valutata, al massimo, con riferimento analogico al codice 6445, nella misura del 15 %.
Con applicazione, dunque, della “formula riduzionistica”, si perviene ad una percentuale globale di invalidità quantificabile nella misura del 67 %.”.
Le conclusioni del ctu non sono state oggetto di critica delle parti.
Alla luce di quanto dedotto, devono condividersi le conclusioni del consulente d'ufficio, apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati e sostanzialmente analoghe a quelle della ctu della fase cautelare.
*
Parte ricorrente pertanto non ha i requisiti per essere riconosciuta invalida civile in misura pari o superiore al 74% e conseguentemente di beneficiare dell'assegno mensile di assistenza.
Quanto ai compensi di lite, preso atto che parte ricorrente ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, esse vengono compensate tra le parti mentre di pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro-tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 10.12.2024
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente