Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/1979, n. 5443
CASS
Sentenza 19 ottobre 1979

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Il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto deve considerarsi stabile - e, come tale, sottratto alla sospensione della prescrizione ex art 2948 n 4 cod civ per i crediti del lavoratore, durante la sua decorrenza - poiche la tutela contro ritorsioni o arbitrii del datore di lavoro e assicurato dalla espressa previsione di stabilita contenuta nelle norme del RD n 148 del 1931, mentre la tutela giurisdizionale e assicurata dagli artt 10 e 58 del regolamento annesso sub a al RD citato. ( Conf 960/78, mass n 390293).*

Ai fini del computo dell'indennita di buonuscita, regolata dallo art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente da aziende ferrotramviarie e di navigazione interna, con rinvio alla disciplina di cui all'art 7, comma secondo, dell'accordo nazionale 29 novembre 1946, deve essere adottata, come base di calcolo, la retribuzione annuale da ultimo percepita dal dipendente prima della cessazione del rapporto di lavoro, comprensiva di qualsiasi emolumento fisso e continuativo, come la tredicesima e quattordicesima mensilita. ( Conf 1062/78, mass n 390417; ( Conf 5503/77, mass n 389151; ( Conf 4827/77, mass n 388433; ( Conf 4680/77, mass n 388277; ( Conf 3676/76, mass n 382399; ( Conf 320/76, mass n 378999).*

Il rapporto di lavoro degli addetti a servizi pubblici di trasporto in concessione, costituendo una Forma intermedia tra l'impiego pubblico e quello privato, e soggetto alla legislazione speciale del RD 8 gennaio 1931 n 148 e del regolamento relativo (allegato a) nonche alle leggi successive di interpretazione, modificazione ed estensione. Tale legislazione, integrando un corpus compiuto ed organico della disciplina giuridica ed economica del predetto rapporto di lavoro, non rende applicabili ad esso, di regola, le norme contenute nel libro quinto, titolo secondo, Sezione terza del codice civile e le altre norme di diritto singolare riguardanti la disciplina dei rapporti di lavoro anche se hanno carattere imperativo, con la conseguenza che la regolamentazione collettiva dello stato giuridico e del trattamento economico del personale predetto, puo anche derogare in peius alle norme del diritto comune, di modo che non possono essere dichiarati nulli gli accordi aziendali e singole clausole di essi, a norma degli artt 1418 e 1419 cod civ, ostandovi anche l'espressa previsione contenuta nel primo comma dell'art 1418 cod civ. ( V 3281/77, mass n 386817; ( V 238/76, mass n 378891).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/10/1979, n. 5443
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5443
    Data del deposito : 19 ottobre 1979

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