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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 8000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8000 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4152/2016
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 16 settembre 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta: nessuno è comparso per e , in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2
, l'avv. Raffaele Russo;
Controparte_1
nessuno è comparso per “ , c.f. Controparte_2 P.IVA_1 per per delega dell'avv. Giovanni Allegro è comparsa l'avv. Barretta;
Controparte_3
nessuno è comparso per Controparte_4 per per delega dell'avv. Alfredo Controparte_5
Flajani è comparsa l'avv. Laura Cammarota;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori presenti concludono riportandosi all' atto introduttivo, agli scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
L'avv. Cammarota chiede un termine per il deposito di note conclusionali.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4152/2016 promossa da:
, c.f.: , e c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di genitori di , elett.te dom.ti in Afragola, alla C.F._2 Controparte_1
Via C. Piccirilli, n. 9, presso lo studio dell'avv. Raffaele Russo, c.f.: , C.F._3
dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI
E
“ , c.f.: in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Vallo della Lucania alla via Luigi
Rinaldi n. 8 presso lo studio dell'avv. Nicola Mautone, c.f.: , che la C.F._4 rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
NONCHE'
, p.iva: con sede legale in Salerno via Allende n.8, in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta nello studio Di Erminio Mazzone, sito in Napoli, alla Via F. Cilea 136, con l'avv. Giovanni Allegro c.f.: che la rappresenta C.F._5
e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA
NONCHE' con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, Controparte_4
pagina 2 di 12 P.IVA in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Giugliano P.IVA_3
(Na) alla Via Mattia Coppola, N.4 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Taglialatela,
c.f.: che la rappresenta e difende giusta Procura in calce alla comparsa di C.F._6
costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA
NONCHE'
, p.iva: in persona Controparte_5 P.IVA_4 del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli alla via Giuseppe Martucci n.47, presso lo studio dell'avv. Alfredo Flajani, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._7 giusta procura in calce all'atto di chiamata in causa notificato.
-TERZA CHIAMATA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
Conclusioni:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, previa declaratoria di incompetenza per valore del
Giudice di Pace di Napoli, e , in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , hanno convenuto in giudizio Controparte_1
in persona del l.r.p.t., in qualità di ente di gestione del villaggio turistico Happy CP_6
Village in Marina di Camerota, la in p.l.r.p.t., in qualità di impresa di Controparte_4
assicurazione di quest'ultima, la in p.l.r.p.t., in qualità di appaltatrice del Controparte_3
servizio di animazione del villaggio, e la , in p.l.r.p.t., Controparte_5 in qualità di impresa di assicurazione di quest'ultima, chiedendo, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, per colpa in vigilando, la condanna della o della CP_6 [...] al risarcimento dei danni non patrimoniali occorsi al minore, in data 26.08.2013, alle CP_3
ore 16.15 circa, quando, ospiti del villaggio turistico Happy Village in Marina di Camerota, mentre era affidato agli animatori del villaggio e si trovava su una giostra a molle, non adatta ad un bambino di 5 anni, per di più condivisa con bambini di età superiore, un bambino gli saltava sul braccio, cagionandogli la “frattura avambraccio sinistro”, come diagnosticato dall'ospedale di Vallo della Lucania, dove era stato trasportato successivamente al fatto.
ST in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., ha eccepito che il sinistro CP_6
pagina 3 di 12 si è verificato per un fatto imprevedibile, vale a dire la caduta di un altro bambino, per cui ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda ed, in subordine, premesso di aver appaltato il servizio di animazione alla ha concluso chiedendo riconoscere la responsabilità Controparte_3
di quest'ultima ed, in via ulteriormente subordinata, condannare la a tenerla Controparte_4 indenne da quanto sarà eventualmente condannata a corrispondere agli attori.
ST in giudizio ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità Controparte_7 dell'atto di citazione, nel merito di non essere la titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria pretesa dagli attori atteso che l'infortunio è occorso a causa di vizi di una giostra in dotazione al villaggio ed, in subordine, che non sarebbe stato possibile evitare il sinistro perché avvenuto a causa della caduta improvvisa di un altro bambino, per cui ha concluso chiedendo rigettare la domanda, in via subordinata, riconoscere la responsabilità della ed, in via CP_6 ulteriormente subordinata, condannare la a tenerla indenne da quanto sarà Controparte_8
eventualmente condannata a corrispondere agli attori.
ST in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., ribadito che la Controparte_4 aveva appaltato il servizio di animazione alla e che il sinistro si è CP_6 CP_3
verificato durante il tempo in cui il minore era affidato allo staff di quest'ultima, ha eccepito l'inoperatività della polizza in quanto nelle Condizioni del contratto di assicurazione si legge che “qualora taluna delle attività inerenti l'esercizio della struttura ricettiva fossero dall'assicurato dati in appalto a terzi, l'assicurazione opererà limitatamente alla responsabilità imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente”; la decadenza dal diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di dare avviso del sinistro all'impresa di assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.5 delle richiamate Condizioni;
la violazione del patto di gestione di cui all'art. 9 delle predette
Condizioni per aver nominato un proprio difensore non consentendo che la gestione della controversia fosse assunta dall'impresa medesima con propri legali o tecnici e, comunque,
l'imputabilità del sinistro alla , per cui ha concluso chiedendo rigettare la domanda CP_3
di garanzia proposta nei suoi confronti ed, in subordine, rigettare la domanda.
ST , in persona del l.r.p.t., ha eccepito, in via pregiudiziale, la Controparte_8 nullità dell'atto di citazione per la genericità della domanda, nel merito, che la Controparte_3
non le ha dato avviso del sinistro impedendole di assumere in via diretta la gestione della pagina 4 di 12 controversia, in violazione dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione e, comunque, l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo a quest'ultima, atteso che gli animatori hanno esercitato la sorveglianza dei bambini adottando tutte le cautele opportune a contenere il rischio e che l'attività ludica non era caratterizzata da pericolosità tale da imporre un intervento agli animatori volto a impedirne lo svolgimento, per cui ha concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo e rigettare la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale sulla persona del minore.
In via preliminare va disattesa la eccezione di nullità della citazione atteso che “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. … presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 25/09/2014, n. 20294), per cui, applicando i predetti principi al caso in esame, è sin troppo evidente, dalla complessiva ed organica lettura della citazione, coadiuvata dalla documentazione esibita a sostegno della stessa, che l'attore ha inteso esperire una domanda di risarcimento del danno conseguente ad un incidente verificatosi all'interno del villaggio turistico Happy Village di Marina di Camerota.
La dedotta nullità, peraltro, insussistente, come detto, nel caso in esame, risulterebbe, comunque, sanata dal comportamento processuale dei convenuti che, nel prendere specifica ed analitica posizione sui fatti di causa, hanno mostrato di aver chiaramente inteso il petitum del presente giudizio (cfr. Tribunale Bari, sez. I, 28/04/2014, n. 2112).
Venendo al merito la domanda va qualificata come azione di risarcimento danni per responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte ai sensi dell'art 2048 comma 2 cc, in quanto gli attori hanno posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria l'omissione dell'obbligo di vigilanza sul minore gravante sulla quale ente gestione della CP_6
struttura denominata Happy Village, e sulla in p.l.r.p.t., in qualità di Controparte_3 appaltatrice del servizio di animazione del villaggio, in cui sarebbe avvenuto l'incidente.
In punto di diritto giova premettere che l'art. 2048, comma 1, c.c. disciplina l'ipotesi in cui un pagina 5 di 12 fatto illecito nei confronti di terzi sia commesso da un minore, capace di intendere e volere, prevedendo una presunzione di colpa a carico dei genitori che rispondono per il fatto proprio di non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso.
Oltre ai genitori l'art. 2048, comma 2, c.c. prevede che anche i “precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte" siano responsabili per gli illeciti commessi dai loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza fino al momento della riconsegna ai genitori ed, ugualmente a questi ultimi, rispondono per il fatto proprio di aver violato il loro dovere di vigilanza ma non anche per omissioni di tipo educativo.
Tuttavia, poiché l'espressione i “precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte" è arcaica la giurisprudenza ha interpretato evolutivamente la terminologia utilizzata riferendola a tutti coloro che per un incarico pubblico o privato hanno minori sottoposti alla loro vigilanza, sussumendovi, a titolo esemplificativo, gli insegnanti di scuole pubbliche e private ( C.
2342/1977), gli istruttori sportivi, gli organizzatori di una settimana bianca ( C. 482/2003), gli assistenti di colonie per le vacanze dei minori ( C. pen. 27.6.1989), gli addetti alla vigilanza dei minori negli istituti di osservazione dei centri di rieducazione per i minorenni (C. 3933/1968).
L'art. 2048, comma 3, c.c. consente ai genitori ed ai soggetti menzionati di superare la presunzione di responsabilità prevista a loro carico dimostrando di “non aver potuto impedire il fatto” che si traduce, per i genitori, nella dimostrazione di avergli impartito un'educazione idonea ad una corretta vita di relazione e di aver adempiuto al dovere di vigilanza e, per i precettori ed i soggetti ad essi equiparati, si traduce nella dimostrazione dell'adempimento di tale ultimo dovere.
La presunzione di responsabilità prevista a carico dei genitori e dei soggetti menzionati dall'art. 2048, può essere vinta, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione in commento, solo nel caso in cui dimostrino di “non aver potuto impedire il fatto” che si traduce, per i genitori, nella dimostrazione di avergli impartito un'educazione idonea ad una corretta vita di relazione e di aver adempiuto al dovere di vigilanza e, per i precettori ed i soggetti ad essi equiparati, si traduce nell'adempimento di tale ultimo dovere.
Nel caso di specie, può dirsi provato, in quanto non contestato, che il minore , Controparte_1 durante il soggiorno, insieme ai genitori nella struttura turistica Happy Village, sia stato affidato, nelle predette circostanze di tempo, da questi ultimi, agli animatori del villaggio e che,
pagina 6 di 12 mentre si trovava sul tappeto elastico insieme ad altri bambini, uno di questi gli sia caduto sul braccio sinistro fratturandoglielo.
Ebbene, poiché il fatto ai danni minore è stato commesso da un altro bambino Controparte_1
nel tempo in cui si trovava sotto la vigilanza degli animatori del villaggio, legati da un rapporto d'opera professionale con la presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma, Controparte_3
2, c.c. grava su quest'ultima, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla in CP_6 quanto è documentalmente provato che questa abbia concesso in appalto alla la Controparte_3 gestione del servizio di animazione presso la struttura Happy Village.
Occorre, pertanto, verificare se la abbia superato la presunzione di colpa a suo Controparte_3 carico e fornito la prova liberatoria nei termini di cui sopra.
A tal proposito la si è limitata ad eccepire che il sinistro è avvenuto in una fase Controparte_3 di gioco ed è riconducibile alla caduta repentina di un bambino sul minore danneggiato, quindi ad un fattore imprevedibile ed, in quanto tale inevitabile, da parte degli animatori.
Inoltre, la teste , animatrice per conto della presente all'infortunio Tes_1 Controparte_3 insieme ad un altro animatore, tale , ha dichiarato che sul tappeto elastico vi Persona_1
erano solo quattro bambini, come da istruzioni impartite dalla direzione del villaggio e di non aver assistito al sinistro in quanto era girata altrove.
Nella specie, tenuto conto che l'attività di gioco nella quale erano coinvolti i bambini si stava svolgendo su una giostra del tipo tappeto elastico era prevedibile che un bambino potesse cadere sull'altro e, quindi, era necessario, in via preventiva, vietare l'uso contemporaneo della giostra, tenuto conto del fatto che né la né l'animatrice escussa hanno dato conto CP_3 che le dimensioni del tappeto elastico fossero tali da consentirne l'uso in sicurezza a più bambini;
inoltre, pur volendo trascurare la mancata adozione di adeguate misure organizzative preventive, non può dirsi che gli animatori abbiano tenuto un comportamento di sorveglianza adeguato alle circostanze concrete atteso che la predetta teste ha dichiarato che, pur addetta al mini club e trovandosi sul luogo dell'infortunio, stava guardando altrove e non ha riferito che i bambini sul tappeto elastico fossero sorvegliati dall'altro animatore presente, tale Per_1
.
[...]
Pertanto, il profilo della prevedibilità della caduta del bambino, l'omessa adozione di misure precauzionali preventive in ordine all'utilizzo in sicurezza della giostra e l'omessa vigilanza pagina 7 di 12 adeguata alle circostanze inducono a ritenere che la non abbia superato la CP_3
presunzione di responsabilità per il sinistro di cui è causa.
Passando alla liquidazione dei danni pretesi dagli attori, la consulenza tecnica espletata, a firma del dott. , i cui risultati si condividono in quanto basati su un completo esame Persona_2 anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi logici, ha accertato la compatibilità delle lesioni riscontrate al pronto soccorso con l'infortunio dedotto in lite ed ha concluso che si sono tradotte in un'invalidità permanente pari al 3% ed in 28 giorni di invalidità temporanea totale, 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, e 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Quanto alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto il Tribunale ritiene che debba avvenire applicando i parametri di cui alla tabella elaborata dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano per il calcolo dell'equivalente monetario del danno non patrimoniale non solo perché effettivamente risulta essere la più aggiornata, ma anche perché la stessa ha recepito quel sistema di valutazione “a punti" che la giurisprudenza di legittimità ha indicato come il più idoneo a garantire non solo l'uniformità di giudizio in casi analoghi ma anche un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto
(cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 33005 del 10.11.2021; Sez. 3 -, Sentenza n. 10579 del
21/04/2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021).
Applicando i predetti parametri, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro,
l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente all'integrità psicofisica, comprensivo del danno biologico e dell'incremento per la sofferenza soggettiva patita dal danneggiato, è pari a 5.760,00 euro, mentre l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea all'integrità psicofisica è pari a 4.082,50 euro, per un totale di 9.842,50 euro.
Inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
< adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.>> laddove <
pagina 8 di 12 quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.>>
(cfr. Cass. civ. del 27/03/2018, n. 7513), nella specie, non si procederà all'aumento dell'ammontare del risarcimento a titolo di cd. personalizzazione perché gli attori non hanno lamentato che il minore abbia subito conseguenze peculiari e non comuni rispetto alla menomazione subita.
Agli attori, inoltre, è dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma in conformità al principio di equità sancito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella storica sentenza n. 1712 del 1995 secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito, quando non avviene in forma specifica, ma è liquidato per equivalente, cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, < bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento… del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. …il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale calcolando gli interessi
(per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo>>.
Alla luce degli esposti criteri, il danno in questione può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto (9.842,50 euro) devalutato al momento del fatto illecito 8.161,28 euro) e via via rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, fino alla presente liquidazione.
In definitiva la somma complessivamente dovuta a titolo di danno non patrimoniale, comprensiva del danno da ritardo (con interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati), viene determinata in euro 11.086,09 euro.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie pagina 9 di 12 in senso stretto.
In ragione del criterio della soccombenza, condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore di e , in solido tra loro, Parte_1 CP_9
che si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra i 5.201,00 euro e
26.000,00, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 23.06.2025, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di in p.l.r.p.t., con il Controparte_3
conseguente diritto di di ripetere dal convenuto le somme Controparte_10 CP_9 già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
Venendo al merito della domanda di manleva formulata dalla nei confronti Controparte_3 della la convenuta ha provato la fonte negoziale Controparte_5
della sua pretesa creditoria producendo, agli atti di causa, il contratto di assicurazione stipulato con quest'ultima a copertura della responsabilità civile verso i terzi nel periodo dedotto in lite.
Sulla scorta della operatività della polizza azionata va accolta la domanda di manleva spesa dalla convenuta nei confronti della Controparte_3 Controparte_5
per cui quest'ultima va condannata a tenere indenne la propria assicurata in ordine alle somme che verserà in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno, a sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., ed a titolo di spese di lite e di consulenza tecnica.
Invece, essendo gli attori risultati soccombenti nei confronti di vanno condannati, in CP_6 solido, al pagamento delle spese di lite in favore di quest'ultima, sulla base dei medesimi parametri sopra indicati, ad esclusione della fase istruttoria non essendo stato escusso alcun teste in favore di quest'ultima.
Sempre in punto di spese di lite, in relazione alla posizione del terzo chiamato la Controparte_4
in p.l.r.p.t., occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le
[...] spese sostenute dal terzo chiamato in caso di rigetto della domanda principale, devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia,
pagina 10 di 12 mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale ( cfr.Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/04/2023, n. 10364).
Ciò premesso, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti indicati - palese infondatezza o arbitrarietà della chiamata in giudizio - tenuto conto che la domanda di manleva proposta dalla risulta fondata sulla polizza assicurativa allegata in atti dalla stessa per cui le spese CP_6 di lite sostenute dalla la in p.l.r.p.t., terza chiamata, devono essere poste a Controparte_4
carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza e tenuto conto dei medesimi parametri sopra illustrati.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , in qualità di Parte_1 CP_9 genitori di nei confronti di in p.l.r.p., in p.l.r.p.t., Controparte_1 CP_6 Controparte_3
in p.l.r.p.t., nonché , in p.l.r.p.t, Controparte_4 Controparte_5
così provvede:
1.accoglie la domanda proposta da e , in qualità di esercenti la Parte_1 CP_9
responsabilità genitoriale per , e, per l'effetto,: Controparte_1
1.1 dichiara l'esclusiva responsabilità della in p.l.r.p.t., nella verificazione del Controparte_3
sinistro di cui è causa;
1.2 condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
e in solido tra loro, dell'importo di 11.086,09 euro a titolo di Parte_1 CP_9
risarcimento del danno non patrimoniale ed alla corresponsione, sulla predetta somma, degli interessi al tasso legale dal momento della pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
1.3 condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
e , in solido tra loro, che si liquidano in 150,00 euro per spese Parte_1 CP_9
e 4.227,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
1.4 3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del pagina 11 di 12 23.06.2025 a carico di esclusivo di in p.l.r.p.t.; Controparte_3
2.condanna , in p.l.r.p.t., a tenere indenne Controparte_5 [...] di quanto è stata condannata a pagare in favore degli attori;
CP_3
3. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 CP_9 lite in favore della in p.l.r.p., che si liquidano in 2.547,00 euro per compensi, oltre CP_6
spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 CP_9 lite in favore della , in p.l.r.p.t., che si liquidano in 2.547,00 euro per Controparte_4
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 16/09/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 16 settembre 2025 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta: nessuno è comparso per e , in qualità di genitori di Parte_1 Parte_2
, l'avv. Raffaele Russo;
Controparte_1
nessuno è comparso per “ , c.f. Controparte_2 P.IVA_1 per per delega dell'avv. Giovanni Allegro è comparsa l'avv. Barretta;
Controparte_3
nessuno è comparso per Controparte_4 per per delega dell'avv. Alfredo Controparte_5
Flajani è comparsa l'avv. Laura Cammarota;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori presenti concludono riportandosi all' atto introduttivo, agli scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa.
L'avv. Cammarota chiede un termine per il deposito di note conclusionali.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4152/2016 promossa da:
, c.f.: , e c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in qualità di genitori di , elett.te dom.ti in Afragola, alla C.F._2 Controparte_1
Via C. Piccirilli, n. 9, presso lo studio dell'avv. Raffaele Russo, c.f.: , C.F._3
dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI
E
“ , c.f.: in persona Controparte_2 P.IVA_1
dell'amministratore e legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Vallo della Lucania alla via Luigi
Rinaldi n. 8 presso lo studio dell'avv. Nicola Mautone, c.f.: , che la C.F._4 rappresenta e difende, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
NONCHE'
, p.iva: con sede legale in Salerno via Allende n.8, in Controparte_3 P.IVA_2 persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta nello studio Di Erminio Mazzone, sito in Napoli, alla Via F. Cilea 136, con l'avv. Giovanni Allegro c.f.: che la rappresenta C.F._5
e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA
NONCHE' con sede in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, Controparte_4
pagina 2 di 12 P.IVA in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliata in Giugliano P.IVA_3
(Na) alla Via Mattia Coppola, N.4 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Taglialatela,
c.f.: che la rappresenta e difende giusta Procura in calce alla comparsa di C.F._6
costituzione e risposta;
-TERZA CHIAMATA
NONCHE'
, p.iva: in persona Controparte_5 P.IVA_4 del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Napoli alla via Giuseppe Martucci n.47, presso lo studio dell'avv. Alfredo Flajani, c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso C.F._7 giusta procura in calce all'atto di chiamata in causa notificato.
-TERZA CHIAMATA
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
Conclusioni:
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, previa declaratoria di incompetenza per valore del
Giudice di Pace di Napoli, e , in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore , hanno convenuto in giudizio Controparte_1
in persona del l.r.p.t., in qualità di ente di gestione del villaggio turistico Happy CP_6
Village in Marina di Camerota, la in p.l.r.p.t., in qualità di impresa di Controparte_4
assicurazione di quest'ultima, la in p.l.r.p.t., in qualità di appaltatrice del Controparte_3
servizio di animazione del villaggio, e la , in p.l.r.p.t., Controparte_5 in qualità di impresa di assicurazione di quest'ultima, chiedendo, previo accertamento della responsabilità dei convenuti, per colpa in vigilando, la condanna della o della CP_6 [...] al risarcimento dei danni non patrimoniali occorsi al minore, in data 26.08.2013, alle CP_3
ore 16.15 circa, quando, ospiti del villaggio turistico Happy Village in Marina di Camerota, mentre era affidato agli animatori del villaggio e si trovava su una giostra a molle, non adatta ad un bambino di 5 anni, per di più condivisa con bambini di età superiore, un bambino gli saltava sul braccio, cagionandogli la “frattura avambraccio sinistro”, come diagnosticato dall'ospedale di Vallo della Lucania, dove era stato trasportato successivamente al fatto.
ST in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., ha eccepito che il sinistro CP_6
pagina 3 di 12 si è verificato per un fatto imprevedibile, vale a dire la caduta di un altro bambino, per cui ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda ed, in subordine, premesso di aver appaltato il servizio di animazione alla ha concluso chiedendo riconoscere la responsabilità Controparte_3
di quest'ultima ed, in via ulteriormente subordinata, condannare la a tenerla Controparte_4 indenne da quanto sarà eventualmente condannata a corrispondere agli attori.
ST in giudizio ha eccepito, in via pregiudiziale, la nullità Controparte_7 dell'atto di citazione, nel merito di non essere la titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria pretesa dagli attori atteso che l'infortunio è occorso a causa di vizi di una giostra in dotazione al villaggio ed, in subordine, che non sarebbe stato possibile evitare il sinistro perché avvenuto a causa della caduta improvvisa di un altro bambino, per cui ha concluso chiedendo rigettare la domanda, in via subordinata, riconoscere la responsabilità della ed, in via CP_6 ulteriormente subordinata, condannare la a tenerla indenne da quanto sarà Controparte_8
eventualmente condannata a corrispondere agli attori.
ST in giudizio in persona del legale rapp.te p.t., ribadito che la Controparte_4 aveva appaltato il servizio di animazione alla e che il sinistro si è CP_6 CP_3
verificato durante il tempo in cui il minore era affidato allo staff di quest'ultima, ha eccepito l'inoperatività della polizza in quanto nelle Condizioni del contratto di assicurazione si legge che “qualora taluna delle attività inerenti l'esercizio della struttura ricettiva fossero dall'assicurato dati in appalto a terzi, l'assicurazione opererà limitatamente alla responsabilità imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente”; la decadenza dal diritto all'indennizzo per violazione dell'obbligo di dare avviso del sinistro all'impresa di assicurazioni entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.5 delle richiamate Condizioni;
la violazione del patto di gestione di cui all'art. 9 delle predette
Condizioni per aver nominato un proprio difensore non consentendo che la gestione della controversia fosse assunta dall'impresa medesima con propri legali o tecnici e, comunque,
l'imputabilità del sinistro alla , per cui ha concluso chiedendo rigettare la domanda CP_3
di garanzia proposta nei suoi confronti ed, in subordine, rigettare la domanda.
ST , in persona del l.r.p.t., ha eccepito, in via pregiudiziale, la Controparte_8 nullità dell'atto di citazione per la genericità della domanda, nel merito, che la Controparte_3
non le ha dato avviso del sinistro impedendole di assumere in via diretta la gestione della pagina 4 di 12 controversia, in violazione dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione e, comunque, l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo a quest'ultima, atteso che gli animatori hanno esercitato la sorveglianza dei bambini adottando tutte le cautele opportune a contenere il rischio e che l'attività ludica non era caratterizzata da pericolosità tale da imporre un intervento agli animatori volto a impedirne lo svolgimento, per cui ha concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo e rigettare la domanda.
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata, con l'escussione dei testi ammessi e l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale sulla persona del minore.
In via preliminare va disattesa la eccezione di nullità della citazione atteso che “la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ. … presuppone la totale omissione o l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, sicché non ricorre quando il "petitum" sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”
(cfr. Cassazione civile, sez. I, 25/09/2014, n. 20294), per cui, applicando i predetti principi al caso in esame, è sin troppo evidente, dalla complessiva ed organica lettura della citazione, coadiuvata dalla documentazione esibita a sostegno della stessa, che l'attore ha inteso esperire una domanda di risarcimento del danno conseguente ad un incidente verificatosi all'interno del villaggio turistico Happy Village di Marina di Camerota.
La dedotta nullità, peraltro, insussistente, come detto, nel caso in esame, risulterebbe, comunque, sanata dal comportamento processuale dei convenuti che, nel prendere specifica ed analitica posizione sui fatti di causa, hanno mostrato di aver chiaramente inteso il petitum del presente giudizio (cfr. Tribunale Bari, sez. I, 28/04/2014, n. 2112).
Venendo al merito la domanda va qualificata come azione di risarcimento danni per responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte ai sensi dell'art 2048 comma 2 cc, in quanto gli attori hanno posto a fondamento della propria pretesa risarcitoria l'omissione dell'obbligo di vigilanza sul minore gravante sulla quale ente gestione della CP_6
struttura denominata Happy Village, e sulla in p.l.r.p.t., in qualità di Controparte_3 appaltatrice del servizio di animazione del villaggio, in cui sarebbe avvenuto l'incidente.
In punto di diritto giova premettere che l'art. 2048, comma 1, c.c. disciplina l'ipotesi in cui un pagina 5 di 12 fatto illecito nei confronti di terzi sia commesso da un minore, capace di intendere e volere, prevedendo una presunzione di colpa a carico dei genitori che rispondono per il fatto proprio di non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso.
Oltre ai genitori l'art. 2048, comma 2, c.c. prevede che anche i “precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte" siano responsabili per gli illeciti commessi dai loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza fino al momento della riconsegna ai genitori ed, ugualmente a questi ultimi, rispondono per il fatto proprio di aver violato il loro dovere di vigilanza ma non anche per omissioni di tipo educativo.
Tuttavia, poiché l'espressione i “precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte" è arcaica la giurisprudenza ha interpretato evolutivamente la terminologia utilizzata riferendola a tutti coloro che per un incarico pubblico o privato hanno minori sottoposti alla loro vigilanza, sussumendovi, a titolo esemplificativo, gli insegnanti di scuole pubbliche e private ( C.
2342/1977), gli istruttori sportivi, gli organizzatori di una settimana bianca ( C. 482/2003), gli assistenti di colonie per le vacanze dei minori ( C. pen. 27.6.1989), gli addetti alla vigilanza dei minori negli istituti di osservazione dei centri di rieducazione per i minorenni (C. 3933/1968).
L'art. 2048, comma 3, c.c. consente ai genitori ed ai soggetti menzionati di superare la presunzione di responsabilità prevista a loro carico dimostrando di “non aver potuto impedire il fatto” che si traduce, per i genitori, nella dimostrazione di avergli impartito un'educazione idonea ad una corretta vita di relazione e di aver adempiuto al dovere di vigilanza e, per i precettori ed i soggetti ad essi equiparati, si traduce nella dimostrazione dell'adempimento di tale ultimo dovere.
La presunzione di responsabilità prevista a carico dei genitori e dei soggetti menzionati dall'art. 2048, può essere vinta, ai sensi dell'ultimo comma della disposizione in commento, solo nel caso in cui dimostrino di “non aver potuto impedire il fatto” che si traduce, per i genitori, nella dimostrazione di avergli impartito un'educazione idonea ad una corretta vita di relazione e di aver adempiuto al dovere di vigilanza e, per i precettori ed i soggetti ad essi equiparati, si traduce nell'adempimento di tale ultimo dovere.
Nel caso di specie, può dirsi provato, in quanto non contestato, che il minore , Controparte_1 durante il soggiorno, insieme ai genitori nella struttura turistica Happy Village, sia stato affidato, nelle predette circostanze di tempo, da questi ultimi, agli animatori del villaggio e che,
pagina 6 di 12 mentre si trovava sul tappeto elastico insieme ad altri bambini, uno di questi gli sia caduto sul braccio sinistro fratturandoglielo.
Ebbene, poiché il fatto ai danni minore è stato commesso da un altro bambino Controparte_1
nel tempo in cui si trovava sotto la vigilanza degli animatori del villaggio, legati da un rapporto d'opera professionale con la presunzione di colpa di cui all'art. 2048, comma, Controparte_3
2, c.c. grava su quest'ultima, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla in CP_6 quanto è documentalmente provato che questa abbia concesso in appalto alla la Controparte_3 gestione del servizio di animazione presso la struttura Happy Village.
Occorre, pertanto, verificare se la abbia superato la presunzione di colpa a suo Controparte_3 carico e fornito la prova liberatoria nei termini di cui sopra.
A tal proposito la si è limitata ad eccepire che il sinistro è avvenuto in una fase Controparte_3 di gioco ed è riconducibile alla caduta repentina di un bambino sul minore danneggiato, quindi ad un fattore imprevedibile ed, in quanto tale inevitabile, da parte degli animatori.
Inoltre, la teste , animatrice per conto della presente all'infortunio Tes_1 Controparte_3 insieme ad un altro animatore, tale , ha dichiarato che sul tappeto elastico vi Persona_1
erano solo quattro bambini, come da istruzioni impartite dalla direzione del villaggio e di non aver assistito al sinistro in quanto era girata altrove.
Nella specie, tenuto conto che l'attività di gioco nella quale erano coinvolti i bambini si stava svolgendo su una giostra del tipo tappeto elastico era prevedibile che un bambino potesse cadere sull'altro e, quindi, era necessario, in via preventiva, vietare l'uso contemporaneo della giostra, tenuto conto del fatto che né la né l'animatrice escussa hanno dato conto CP_3 che le dimensioni del tappeto elastico fossero tali da consentirne l'uso in sicurezza a più bambini;
inoltre, pur volendo trascurare la mancata adozione di adeguate misure organizzative preventive, non può dirsi che gli animatori abbiano tenuto un comportamento di sorveglianza adeguato alle circostanze concrete atteso che la predetta teste ha dichiarato che, pur addetta al mini club e trovandosi sul luogo dell'infortunio, stava guardando altrove e non ha riferito che i bambini sul tappeto elastico fossero sorvegliati dall'altro animatore presente, tale Per_1
.
[...]
Pertanto, il profilo della prevedibilità della caduta del bambino, l'omessa adozione di misure precauzionali preventive in ordine all'utilizzo in sicurezza della giostra e l'omessa vigilanza pagina 7 di 12 adeguata alle circostanze inducono a ritenere che la non abbia superato la CP_3
presunzione di responsabilità per il sinistro di cui è causa.
Passando alla liquidazione dei danni pretesi dagli attori, la consulenza tecnica espletata, a firma del dott. , i cui risultati si condividono in quanto basati su un completo esame Persona_2 anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e vizi logici, ha accertato la compatibilità delle lesioni riscontrate al pronto soccorso con l'infortunio dedotto in lite ed ha concluso che si sono tradotte in un'invalidità permanente pari al 3% ed in 28 giorni di invalidità temporanea totale, 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, e 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%.
Quanto alla determinazione dell'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto il Tribunale ritiene che debba avvenire applicando i parametri di cui alla tabella elaborata dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano per il calcolo dell'equivalente monetario del danno non patrimoniale non solo perché effettivamente risulta essere la più aggiornata, ma anche perché la stessa ha recepito quel sistema di valutazione “a punti" che la giurisprudenza di legittimità ha indicato come il più idoneo a garantire non solo l'uniformità di giudizio in casi analoghi ma anche un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto
(cfr. Cass. civ. sez. III, sentenza n. 33005 del 10.11.2021; Sez. 3 -, Sentenza n. 10579 del
21/04/2021; Sez. 3 -, Ordinanza n. 26300 del 29/09/2021).
Applicando i predetti parametri, tenuto conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro,
l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente all'integrità psicofisica, comprensivo del danno biologico e dell'incremento per la sofferenza soggettiva patita dal danneggiato, è pari a 5.760,00 euro, mentre l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione temporanea all'integrità psicofisica è pari a 4.082,50 euro, per un totale di 9.842,50 euro.
Inoltre, considerato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
< adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.>> laddove <
pagina 8 di 12 quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.>>
(cfr. Cass. civ. del 27/03/2018, n. 7513), nella specie, non si procederà all'aumento dell'ammontare del risarcimento a titolo di cd. personalizzazione perché gli attori non hanno lamentato che il minore abbia subito conseguenze peculiari e non comuni rispetto alla menomazione subita.
Agli attori, inoltre, è dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma in conformità al principio di equità sancito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella storica sentenza n. 1712 del 1995 secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito, quando non avviene in forma specifica, ma è liquidato per equivalente, cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, < bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento… del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. …il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale calcolando gli interessi
(per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo>>.
Alla luce degli esposti criteri, il danno in questione può essere liquidato mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto (9.842,50 euro) devalutato al momento del fatto illecito 8.161,28 euro) e via via rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, fino alla presente liquidazione.
In definitiva la somma complessivamente dovuta a titolo di danno non patrimoniale, comprensiva del danno da ritardo (con interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati), viene determinata in euro 11.086,09 euro.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie pagina 9 di 12 in senso stretto.
In ragione del criterio della soccombenza, condanna in persona del l.r.p.t., al Controparte_3 pagamento delle spese di lite in favore di e , in solido tra loro, Parte_1 CP_9
che si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra i 5.201,00 euro e
26.000,00, tenuto conto della fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 23.06.2025, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di in p.l.r.p.t., con il Controparte_3
conseguente diritto di di ripetere dal convenuto le somme Controparte_10 CP_9 già versate, ivi compreso l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
Venendo al merito della domanda di manleva formulata dalla nei confronti Controparte_3 della la convenuta ha provato la fonte negoziale Controparte_5
della sua pretesa creditoria producendo, agli atti di causa, il contratto di assicurazione stipulato con quest'ultima a copertura della responsabilità civile verso i terzi nel periodo dedotto in lite.
Sulla scorta della operatività della polizza azionata va accolta la domanda di manleva spesa dalla convenuta nei confronti della Controparte_3 Controparte_5
per cui quest'ultima va condannata a tenere indenne la propria assicurata in ordine alle somme che verserà in favore degli attori a titolo di risarcimento del danno, a sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., ed a titolo di spese di lite e di consulenza tecnica.
Invece, essendo gli attori risultati soccombenti nei confronti di vanno condannati, in CP_6 solido, al pagamento delle spese di lite in favore di quest'ultima, sulla base dei medesimi parametri sopra indicati, ad esclusione della fase istruttoria non essendo stato escusso alcun teste in favore di quest'ultima.
Sempre in punto di spese di lite, in relazione alla posizione del terzo chiamato la Controparte_4
in p.l.r.p.t., occorre osservare che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le
[...] spese sostenute dal terzo chiamato in caso di rigetto della domanda principale, devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia,
pagina 10 di 12 mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale ( cfr.Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/04/2023, n. 10364).
Ciò premesso, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti indicati - palese infondatezza o arbitrarietà della chiamata in giudizio - tenuto conto che la domanda di manleva proposta dalla risulta fondata sulla polizza assicurativa allegata in atti dalla stessa per cui le spese CP_6 di lite sostenute dalla la in p.l.r.p.t., terza chiamata, devono essere poste a Controparte_4
carico di parte attrice, secondo il principio di soccombenza e tenuto conto dei medesimi parametri sopra illustrati.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , in qualità di Parte_1 CP_9 genitori di nei confronti di in p.l.r.p., in p.l.r.p.t., Controparte_1 CP_6 Controparte_3
in p.l.r.p.t., nonché , in p.l.r.p.t, Controparte_4 Controparte_5
così provvede:
1.accoglie la domanda proposta da e , in qualità di esercenti la Parte_1 CP_9
responsabilità genitoriale per , e, per l'effetto,: Controparte_1
1.1 dichiara l'esclusiva responsabilità della in p.l.r.p.t., nella verificazione del Controparte_3
sinistro di cui è causa;
1.2 condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Controparte_3 [...]
e in solido tra loro, dell'importo di 11.086,09 euro a titolo di Parte_1 CP_9
risarcimento del danno non patrimoniale ed alla corresponsione, sulla predetta somma, degli interessi al tasso legale dal momento della pronuncia della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
1.3 condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3
e , in solido tra loro, che si liquidano in 150,00 euro per spese Parte_1 CP_9
e 4.227,00 euro per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
1.4 3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del pagina 11 di 12 23.06.2025 a carico di esclusivo di in p.l.r.p.t.; Controparte_3
2.condanna , in p.l.r.p.t., a tenere indenne Controparte_5 [...] di quanto è stata condannata a pagare in favore degli attori;
CP_3
3. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 CP_9 lite in favore della in p.l.r.p., che si liquidano in 2.547,00 euro per compensi, oltre CP_6
spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 CP_9 lite in favore della , in p.l.r.p.t., che si liquidano in 2.547,00 euro per Controparte_4
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 16/09/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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