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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Via Filomusi Guelfi 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101517/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101503/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101503/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101503/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101503/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101503/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2025 depositato il
02/12/2025 Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede di annullare gli avvisi di accertamento impugnati, ovvero l'avviso di accertamento n. TA301T101503/2024 per l'anno 2018 (IRPEF / IRAP / IVA), notificato il 18.12.24 e l'avviso di accertamento n. TA301T101517/2024 per l'anno 2019 (IVA), notificato il 19.12.24; con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di giudizio.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di L'Aquila: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente propone impugnazione avverso gli Avvisi di accertamento, emessi dall'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di L'Aquila, n. TA301T101503/2024 per l'anno 2018 (IRPEF / IRAP / IVA), notificato il 18.12.24 e n. TA301T101517/2024 per l'anno 2019 (IVA), notificato il 19.12.24.
Rappresenta che entrambi gli atti impugnati costituiscono mero riflesso di una distinta vicenda, relativa a soggetti terzi, la Società_1, con sede in Germania e la ditta Società_2, di Nominativo_1, rispetto alla quale l'odierno ricorrente è soggetto assolutamente estraneo.
Sostiene che le fatture emesse nei suoi confronti dalla citata Ditta Società_2, corrispondono a beni che sono stati acquistati presso la stessa, per il tramite del rappresentante e che sono state puntualmente pagate.
Riferisce che le operazioni di che trattasi hanno formato oggetto di un procedimento penale, segnatamente il n. 36/7920 dell'anno 2020, instaurato presso la Procura della Repubblica di Taranto e come, già in fase di indagini, sia emersa la estraneità all'ipotesi di reato, tant'e che non vi è stato rinvio a giudizio.
Lamenta la mancanza di prova a sostegno dell'operato accertativo, che non appare basato sulla corretta valutazione degli elementi probatori, dal momento che l'Ufficio avrebbe dovuto operare sulla base di prove o anche solo di presunzioni, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti ed invece del tutto erroneamente l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto gli acquisti compiuti e menzionati nelle fatture delle operazioni inesistenti.
Infine, chiede l'ammissione di prova testimoniale, da assumere con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile, su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal Pubblico Ufficiale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di L'Aquila, contestando le eccezioni ed argomentazioni ex adverso proposte.
L'Ufficio espone che gli accertamenti impugnati scaturiscono dalla segnalazione da parte del Comando provinciale Guardia di Finanza di Bari e relativamente all'attività posta in essere per le annualità 2018-2019 dalla ditta individuale “Società_2 Di Nominativo_1”, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiali di recupero (cod. 46.77.20), cessata in data 31.12.2019.
Evidenzia che nel corso dei controlli effettuati dalla GDF nei confronti della legale rappresentante della ditta cedente, la stessa abbia dichiarato di essere completamente estranea ai fatti, ovverosia, di non aver mai costituito un'azienda e di aver appreso la situazione soltanto a seguito di richieste per l'ottenimento di sussidi dal proprio comune di residenza.
Ritiene infondato quanto asserito dal ricorrente circa la estraneità alla vicenda e dei fatti emersi come mero riflesso di un procedimeno penale verso altro soggetto, in quanto l'acquisto dalla ditta Società_2, identificata dal comando della Guardia di Finanza di Castellaneta come "missing trader" nel corso di indagine, è un'attività direttamente posta dal cessionario, che ha portato, in dichiarazione, tanto alla detrazione dell'IVA quanto alla deducibilità del costo per gli esercizi di riferimento, a fronte di operazioni inesistenti.
Espone, inoltre, l'Ufficio, che la ditta cedente non ha avuto, nell'anno 2018, alcun dipendente e che l'esibizione dei bonifici di pagamento non giustifica la concreta realizzazione di un'operazione, rappresentando invece, per “prassi” uno degli elementi sintomatici di fraudolenza e che, considerata la pluralità di gravi elementi di prova reperiti nel corso delle indagini, tutti univocamente conferenti e concordanti, deve ritenersi l'inesistenza soggettiva delle operazioni economiche intercorse.
Infine, l'Ufficio si oppone alla richiesta di ammissione di prova ex art. 7, co. 4 D. Lgs. 546/1992 richiesta dal ricorrente.
Con Ordinanza n. 357/2025, in data 22/09/2025, la Corte, in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, ha ammesso la prova testimoniale scritta, da rendersi su modello ex art. 103-bis disp. att. c.p.c. e da assumere con le forme di cui all'articolo 257-bis c.p.c..
La parte ricorrente ha provveduto, nel termine assegnato, alla restituzione degli atti e delle risposte testimoniali, presso la Segreteria di questa C.G.T..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Sostiene il ricorrente che entrambi gli atti impugnati costituiscono mero riflesso di una distinta vicenda, relativa a soggetti terzi, la Società_1, con sede n Germania e la ditta Società_2 dI Nominativo_1, rispetto alla quale è soggetto estraneo e che le fatture emesse corrispondono a beni che il ricorrente ha acquistato dalla stessa Società_2, per il tramite di rappresentante, fatture che sono state pagate.
Invero gli accertamenti impugnati scaturiscono dalla segnalazione da parte del Comando provinciale Guardia di Finanza di Bari e relativamente all'attività posta in essere per le annualità 2018-2019 dalla ditta individuale
“Società_2 Di Nominativo_1”, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero (cod. 46.77.20), cessata in data 31.12.2019. E' emerso nel corso dei controlli effettuati nei confronti della legale rappresentante della ditta, che la stessa ha dichiarato di essere completamente estranea ai fatti, ovverosia, di non aver mai costituito un'azienda e di aver appreso la situazione soltanto a seguito di richieste per l'ottenimento di sussidi dal proprio comune di residenza. Ed è stato, inoltre, accertato che la ditta cedente non ha avuto, nell'anno 2018, alcun dipendente. Da tali elementi è stato correttamente desunto dall'Agenzia come la predetta Ditta, abbia emesso fatture per operazioni inesistenti, fatto rilevante ai sensi degli artt. 1
e 8 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”), D. LGS. 74/2000, e art. 21, co.7,
DPR 633/72.
Per altro, in merito alla asserita circostanza di estraneità in un procedimento penale verso altro soggetto e gli accertamenti emessi come mero riflesso di quello, va osservato, intanto che la Ditta Società_2 è stata identificata dal comando della Guardia di Finanza di Castellaneta come soggetto “missing trader” in operazioni fraudolente e, per quanto qui più strettamente interessa, che le azioni poste in essere sono da ritenersi comunque, un'attività direttamente svolta dal cessionario, che ha portato, in dichiarazione, tanto alla detrazione dell'IVA quanto alla deducibilità del costo per gli esercizi di riferimento, sulla base di operazioni/ prestazioni del cedente di fatto mai avvenute.
Acclarata, inoltre, la impossibilità della cedente di poter fornire il materiale acquistato, attesa la sua mancata organizzazione produttiva (nessun dipendente nel 2018 e "sospetta" cessazione dell'attività in data
31.12.2019), sarebbe stato compito di un'acquirente diligente, laddove compia acquisti particolarmente significativi in rapporto al proprio volume d'affari, compiere un'indagine seppur minima sull'identità del fornitore. E per verificare la reale presenza sul territorio di una società che fornisce (come avviene in questo caso) merce per oltre 15.000 euro, è buona prassi valutare se questa sia fornita di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione (sul punto, Cassazione, 6 Settembre 2022, n.26232 e successivamente
Cassazione 6 Settembre 2022, n.26708). In concreto, sarebbe bastata una semplice visura camerale della cedente soggetto per conoscere che la stessa non ha avuto, nell'anno 2018, alcun dipendente. O, ancor più semplicemente, una semplice ricerca per reperire le informazioni minime sulla notorietà di una Ditta da cui si decide di acquistare un prodotto in quantità significativa, come la presenza di un punto vendita o la notorietà del titolare dell'attività.
Ciò posto, va altresì affermato che la derivazione di costi da un'attività distratta per finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'impresa, come in caso di operazioni inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, accertabili ai sensi dell'art. 109 del Tuir e dell'art. 39, c.1 lett. d) del Dpr 600/73, dell'art. 19 e 25 del D.Lgs
n. 446/97 e ai sensi dell'art. 19 e 54 DPR 633/72.
Conseguenza di quanto descritto produce la indeducibilità del costo sostenuto per l'acquisto del bene/servizio fornito dal cedente/prestatore sopra identificato, nonché l'indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto stesso e cartolarmente esposta nella conseguente fattura emessa.
In definitiva, l'Ufficio ha correttamente proceduto all'attività accertativa ai fini delle Imposte sul reddito ai sensi dell'art. 41-bis DPR 600/73, ai fini Irap ai sensi dell'art. 25 DPR 446/97 e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 54, co. 4 e 5 DPR 633/72, sul maggior reddito imponibile ai sensi dell'art.
6-bis, co.2, ultimo periodo, della L. 212/00, per fondato pericolo per la riscossione alla luce dei fatti descritti.
Il ricorrente ha declinato come elementi probanti le n.3 fatture ricevute dalla ditta Società_2, i bonifici effettuati per il pagamento della merce acquistata tramite il rappresentante, l'archiviazione della posizione per estraneità al fatto penalmente rilevante, così come disposta dalla Procura della Repubblica di Taranto nel procedimento penale n. 36/7920 dell'anno 2020, censurando, inoltre, la non corretta valutazione degli elementi probatori, da parte dell'Agenzia.
Orbene, l'esibizione dei bonifici non basta a giustificare la concreta realizzazione di un'operazione, ma rappresenta, anzi, uno dei possibili elementi "sintomatici" della fraudolenza (Cassazione 14 giugno 2023,
n.16931; conforme alla Cassazione del 5 giugno 2023 n.15640, alla Cassazione 13 luglio 2022, n.22190).
Inoltre, l'indicazione di aver proceduto all'acquisto mediante referente di zona nulla dimostra rispetto alla mancata diligenza nella valutazione dei profili di affidabilità della ditta fornitrice.
Quanto all'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria, esso è soddisfatto dalla dimostrazione che il cedente, sia privo di dotazione di personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente/cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, (cfr. Cass, sent. n.10120/2017).
Pertanto, alla luce degli elementi sopra esposti e considerata la pluralità di gravi elementi di prova reperiti nel corso delle indagini, tutti univocamente conferenti e concordanti, non può che essere rilevata l'inesistenza soggettiva delle operazioni economiche intercorse.
Per altro le prove testimoniali acquisite non appaiono idonee a smentire in modo chiaro le risultanze del quadro probatorio acquisito, non essendo stato tracciato, dalle testimonianze rese, un percorso certo ed inequivocabile dell'ordinativo della fornitura che, seppur avvenuto a mezzo di rappresentante, appare generico e vago (il rappresentante, che per altro dichiara di essere anch'egli oggetto di accertamento fiscale, non era presente al momento della consegna della merce ed inoltre non vengono specificate le qualità del contatto del rappresentante, Nominativo_2, a cui egli faceva riferimento per la commercializzazne dei prodotti, che lo stesso testimone dichiara di non poter ora contattare, perchè escluso volutamente dall'accesso alla chiamata, ed il ruolo dello stesso Nominativo_2 all'interno della Ditta Società_2) e non sufficiente a confutare la natura inesistente delle operazioni economiche di che trattasi.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che stabilisce in Euro 1.702,00
(millesettecentodue,00), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da liquidarsi in favore dell'Agenzia Entrate-Direzione Provinciale L'Aquila.
Così deciso in L'Aquila, il 24/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 124/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila - Via Filomusi Guelfi 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101517/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101503/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101503/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101503/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101503/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA301T101503/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2025 depositato il
02/12/2025 Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede di annullare gli avvisi di accertamento impugnati, ovvero l'avviso di accertamento n. TA301T101503/2024 per l'anno 2018 (IRPEF / IRAP / IVA), notificato il 18.12.24 e l'avviso di accertamento n. TA301T101517/2024 per l'anno 2019 (IVA), notificato il 19.12.24; con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di giudizio.
Nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di L'Aquila: chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente propone impugnazione avverso gli Avvisi di accertamento, emessi dall'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di L'Aquila, n. TA301T101503/2024 per l'anno 2018 (IRPEF / IRAP / IVA), notificato il 18.12.24 e n. TA301T101517/2024 per l'anno 2019 (IVA), notificato il 19.12.24.
Rappresenta che entrambi gli atti impugnati costituiscono mero riflesso di una distinta vicenda, relativa a soggetti terzi, la Società_1, con sede in Germania e la ditta Società_2, di Nominativo_1, rispetto alla quale l'odierno ricorrente è soggetto assolutamente estraneo.
Sostiene che le fatture emesse nei suoi confronti dalla citata Ditta Società_2, corrispondono a beni che sono stati acquistati presso la stessa, per il tramite del rappresentante e che sono state puntualmente pagate.
Riferisce che le operazioni di che trattasi hanno formato oggetto di un procedimento penale, segnatamente il n. 36/7920 dell'anno 2020, instaurato presso la Procura della Repubblica di Taranto e come, già in fase di indagini, sia emersa la estraneità all'ipotesi di reato, tant'e che non vi è stato rinvio a giudizio.
Lamenta la mancanza di prova a sostegno dell'operato accertativo, che non appare basato sulla corretta valutazione degli elementi probatori, dal momento che l'Ufficio avrebbe dovuto operare sulla base di prove o anche solo di presunzioni, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti ed invece del tutto erroneamente l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto gli acquisti compiuti e menzionati nelle fatture delle operazioni inesistenti.
Infine, chiede l'ammissione di prova testimoniale, da assumere con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile, su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal Pubblico Ufficiale.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di L'Aquila, contestando le eccezioni ed argomentazioni ex adverso proposte.
L'Ufficio espone che gli accertamenti impugnati scaturiscono dalla segnalazione da parte del Comando provinciale Guardia di Finanza di Bari e relativamente all'attività posta in essere per le annualità 2018-2019 dalla ditta individuale “Società_2 Di Nominativo_1”, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di materiali di recupero (cod. 46.77.20), cessata in data 31.12.2019.
Evidenzia che nel corso dei controlli effettuati dalla GDF nei confronti della legale rappresentante della ditta cedente, la stessa abbia dichiarato di essere completamente estranea ai fatti, ovverosia, di non aver mai costituito un'azienda e di aver appreso la situazione soltanto a seguito di richieste per l'ottenimento di sussidi dal proprio comune di residenza.
Ritiene infondato quanto asserito dal ricorrente circa la estraneità alla vicenda e dei fatti emersi come mero riflesso di un procedimeno penale verso altro soggetto, in quanto l'acquisto dalla ditta Società_2, identificata dal comando della Guardia di Finanza di Castellaneta come "missing trader" nel corso di indagine, è un'attività direttamente posta dal cessionario, che ha portato, in dichiarazione, tanto alla detrazione dell'IVA quanto alla deducibilità del costo per gli esercizi di riferimento, a fronte di operazioni inesistenti.
Espone, inoltre, l'Ufficio, che la ditta cedente non ha avuto, nell'anno 2018, alcun dipendente e che l'esibizione dei bonifici di pagamento non giustifica la concreta realizzazione di un'operazione, rappresentando invece, per “prassi” uno degli elementi sintomatici di fraudolenza e che, considerata la pluralità di gravi elementi di prova reperiti nel corso delle indagini, tutti univocamente conferenti e concordanti, deve ritenersi l'inesistenza soggettiva delle operazioni economiche intercorse.
Infine, l'Ufficio si oppone alla richiesta di ammissione di prova ex art. 7, co. 4 D. Lgs. 546/1992 richiesta dal ricorrente.
Con Ordinanza n. 357/2025, in data 22/09/2025, la Corte, in accoglimento dell'istanza di parte ricorrente, ha ammesso la prova testimoniale scritta, da rendersi su modello ex art. 103-bis disp. att. c.p.c. e da assumere con le forme di cui all'articolo 257-bis c.p.c..
La parte ricorrente ha provveduto, nel termine assegnato, alla restituzione degli atti e delle risposte testimoniali, presso la Segreteria di questa C.G.T..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va rigettato.
Sostiene il ricorrente che entrambi gli atti impugnati costituiscono mero riflesso di una distinta vicenda, relativa a soggetti terzi, la Società_1, con sede n Germania e la ditta Società_2 dI Nominativo_1, rispetto alla quale è soggetto estraneo e che le fatture emesse corrispondono a beni che il ricorrente ha acquistato dalla stessa Società_2, per il tramite di rappresentante, fatture che sono state pagate.
Invero gli accertamenti impugnati scaturiscono dalla segnalazione da parte del Comando provinciale Guardia di Finanza di Bari e relativamente all'attività posta in essere per le annualità 2018-2019 dalla ditta individuale
“Società_2 Di Nominativo_1”, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero (cod. 46.77.20), cessata in data 31.12.2019. E' emerso nel corso dei controlli effettuati nei confronti della legale rappresentante della ditta, che la stessa ha dichiarato di essere completamente estranea ai fatti, ovverosia, di non aver mai costituito un'azienda e di aver appreso la situazione soltanto a seguito di richieste per l'ottenimento di sussidi dal proprio comune di residenza. Ed è stato, inoltre, accertato che la ditta cedente non ha avuto, nell'anno 2018, alcun dipendente. Da tali elementi è stato correttamente desunto dall'Agenzia come la predetta Ditta, abbia emesso fatture per operazioni inesistenti, fatto rilevante ai sensi degli artt. 1
e 8 (“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”), D. LGS. 74/2000, e art. 21, co.7,
DPR 633/72.
Per altro, in merito alla asserita circostanza di estraneità in un procedimento penale verso altro soggetto e gli accertamenti emessi come mero riflesso di quello, va osservato, intanto che la Ditta Società_2 è stata identificata dal comando della Guardia di Finanza di Castellaneta come soggetto “missing trader” in operazioni fraudolente e, per quanto qui più strettamente interessa, che le azioni poste in essere sono da ritenersi comunque, un'attività direttamente svolta dal cessionario, che ha portato, in dichiarazione, tanto alla detrazione dell'IVA quanto alla deducibilità del costo per gli esercizi di riferimento, sulla base di operazioni/ prestazioni del cedente di fatto mai avvenute.
Acclarata, inoltre, la impossibilità della cedente di poter fornire il materiale acquistato, attesa la sua mancata organizzazione produttiva (nessun dipendente nel 2018 e "sospetta" cessazione dell'attività in data
31.12.2019), sarebbe stato compito di un'acquirente diligente, laddove compia acquisti particolarmente significativi in rapporto al proprio volume d'affari, compiere un'indagine seppur minima sull'identità del fornitore. E per verificare la reale presenza sul territorio di una società che fornisce (come avviene in questo caso) merce per oltre 15.000 euro, è buona prassi valutare se questa sia fornita di dotazione personale e strumentale adeguata all'esecuzione (sul punto, Cassazione, 6 Settembre 2022, n.26232 e successivamente
Cassazione 6 Settembre 2022, n.26708). In concreto, sarebbe bastata una semplice visura camerale della cedente soggetto per conoscere che la stessa non ha avuto, nell'anno 2018, alcun dipendente. O, ancor più semplicemente, una semplice ricerca per reperire le informazioni minime sulla notorietà di una Ditta da cui si decide di acquistare un prodotto in quantità significativa, come la presenza di un punto vendita o la notorietà del titolare dell'attività.
Ciò posto, va altresì affermato che la derivazione di costi da un'attività distratta per finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'impresa, come in caso di operazioni inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell'indefettibile requisito dell'inerenza tra i costi medesimi e l'attività imprenditoriale, accertabili ai sensi dell'art. 109 del Tuir e dell'art. 39, c.1 lett. d) del Dpr 600/73, dell'art. 19 e 25 del D.Lgs
n. 446/97 e ai sensi dell'art. 19 e 54 DPR 633/72.
Conseguenza di quanto descritto produce la indeducibilità del costo sostenuto per l'acquisto del bene/servizio fornito dal cedente/prestatore sopra identificato, nonché l'indebita detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto stesso e cartolarmente esposta nella conseguente fattura emessa.
In definitiva, l'Ufficio ha correttamente proceduto all'attività accertativa ai fini delle Imposte sul reddito ai sensi dell'art. 41-bis DPR 600/73, ai fini Irap ai sensi dell'art. 25 DPR 446/97 e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 54, co. 4 e 5 DPR 633/72, sul maggior reddito imponibile ai sensi dell'art.
6-bis, co.2, ultimo periodo, della L. 212/00, per fondato pericolo per la riscossione alla luce dei fatti descritti.
Il ricorrente ha declinato come elementi probanti le n.3 fatture ricevute dalla ditta Società_2, i bonifici effettuati per il pagamento della merce acquistata tramite il rappresentante, l'archiviazione della posizione per estraneità al fatto penalmente rilevante, così come disposta dalla Procura della Repubblica di Taranto nel procedimento penale n. 36/7920 dell'anno 2020, censurando, inoltre, la non corretta valutazione degli elementi probatori, da parte dell'Agenzia.
Orbene, l'esibizione dei bonifici non basta a giustificare la concreta realizzazione di un'operazione, ma rappresenta, anzi, uno dei possibili elementi "sintomatici" della fraudolenza (Cassazione 14 giugno 2023,
n.16931; conforme alla Cassazione del 5 giugno 2023 n.15640, alla Cassazione 13 luglio 2022, n.22190).
Inoltre, l'indicazione di aver proceduto all'acquisto mediante referente di zona nulla dimostra rispetto alla mancata diligenza nella valutazione dei profili di affidabilità della ditta fornitrice.
Quanto all'onere probatorio dell'Amministrazione finanziaria, esso è soddisfatto dalla dimostrazione che il cedente, sia privo di dotazione di personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente/cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, (cfr. Cass, sent. n.10120/2017).
Pertanto, alla luce degli elementi sopra esposti e considerata la pluralità di gravi elementi di prova reperiti nel corso delle indagini, tutti univocamente conferenti e concordanti, non può che essere rilevata l'inesistenza soggettiva delle operazioni economiche intercorse.
Per altro le prove testimoniali acquisite non appaiono idonee a smentire in modo chiaro le risultanze del quadro probatorio acquisito, non essendo stato tracciato, dalle testimonianze rese, un percorso certo ed inequivocabile dell'ordinativo della fornitura che, seppur avvenuto a mezzo di rappresentante, appare generico e vago (il rappresentante, che per altro dichiara di essere anch'egli oggetto di accertamento fiscale, non era presente al momento della consegna della merce ed inoltre non vengono specificate le qualità del contatto del rappresentante, Nominativo_2, a cui egli faceva riferimento per la commercializzazne dei prodotti, che lo stesso testimone dichiara di non poter ora contattare, perchè escluso volutamente dall'accesso alla chiamata, ed il ruolo dello stesso Nominativo_2 all'interno della Ditta Società_2) e non sufficiente a confutare la natura inesistente delle operazioni economiche di che trattasi.
Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso deve essere rigettato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che stabilisce in Euro 1.702,00
(millesettecentodue,00), oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da liquidarsi in favore dell'Agenzia Entrate-Direzione Provinciale L'Aquila.
Così deciso in L'Aquila, il 24/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni