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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3155/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024894186000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5640/2025 depositato il 20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3155/2025, depositato in modalità telematica, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento nr. 100 2025 00248941 86 000, notificata in data 18.04.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, in relazione al pagamento della tassa automobilistica anno 2020 per euro 640,07, ruolo emesso dalla Regione Campania
UOD tasse automobilistiche, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Eccezione di estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è regolarmente costituita, eccependo sulla carenza di legittimazione passiva dell'Ente di riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
La Regione Campania, non risulta costituita, ancorché regolarmente citata in giudizio da parte ricorrente in data 21.05.2025.
Verificate la tempestività dell'impugnazione la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, esaminati gli atti, questa Corte in composizione monocratica, non può che dichiarare d'ufficio l'incompetenza territoriale non essendo preposto alla definizione del presente procedimento, in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Come è noto, l'articolo 4 del Decreto Legislativo n.546/1992, come modificato dall'art.9 del Decreto Legislativo
24.09.2015 n.156, “Le Commissioni tributarie provinciali (oggi Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado) sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle
Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il Regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la
Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Le Commissioni tributarie regionali (attualmente Corti di Giustizia Tributaria di 2° grado) sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Con sentenza n. 44 del 3 maggio 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art.4 del Decreto
Legislativo n.546 del 1992 nella parte in cui attribuiva la competenza alle (allora) Commissioni tributarie provinciali nella cui circoscrizione aveva sede il gestore dei tributi locali, essendo a tal proposito rilevante la sede dell'Ente locale impositore.
Nel caso che ci occupa, dato che il ruolo è stato emesso dalla Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali, la competenza territoriale, come già evidenziato, spetterà inderogabilmente alla summenzionata
Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli, assegnando termine ai sensi dell'articolo 5, comma cinque, del D. Lgs nr. 546/1992 per la riassunzione del processo.
Quanto sopra evidenziato comporta, dunque, il venir meno della competenza di questa Corte.
Motivi di opportunità consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Termini di legge per la riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, Sezione 03, in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del D. Lgs nr. 546/1992 dichiara la propria incompetenza territoriale, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, assegnando termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma cinque, del D. Lgs nr. 546/1992 per la riassunzione del processo. Nulla sulle spese. Così deciso in Salerno il 19/11/2025 Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
LA BROCCA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3155/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250024894186000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5640/2025 depositato il 20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RG. Nr. 3155/2025, depositato in modalità telematica, il sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ha impugnato la cartella di pagamento nr. 100 2025 00248941 86 000, notificata in data 18.04.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, in relazione al pagamento della tassa automobilistica anno 2020 per euro 640,07, ruolo emesso dalla Regione Campania
UOD tasse automobilistiche, chiedendone l'annullamento.
A motivi deduce
Eccezione di estinzione della pretesa tributaria per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, si è regolarmente costituita, eccependo sulla carenza di legittimazione passiva dell'Ente di riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa.
La Regione Campania, non risulta costituita, ancorché regolarmente citata in giudizio da parte ricorrente in data 21.05.2025.
Verificate la tempestività dell'impugnazione la regolarità del contraddittorio, possono esaminarsi le questioni proposte.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, esaminati gli atti, questa Corte in composizione monocratica, non può che dichiarare d'ufficio l'incompetenza territoriale non essendo preposto alla definizione del presente procedimento, in favore della competente Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli.
Come è noto, l'articolo 4 del Decreto Legislativo n.546/1992, come modificato dall'art.9 del Decreto Legislativo
24.09.2015 n.156, “Le Commissioni tributarie provinciali (oggi Corti di Giustizia Tributaria di 1° grado) sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli Enti impositori, degli Agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle
Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il Regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la
Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. Le Commissioni tributarie regionali (attualmente Corti di Giustizia Tributaria di 2° grado) sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione”.
Con sentenza n. 44 del 3 maggio 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art.4 del Decreto
Legislativo n.546 del 1992 nella parte in cui attribuiva la competenza alle (allora) Commissioni tributarie provinciali nella cui circoscrizione aveva sede il gestore dei tributi locali, essendo a tal proposito rilevante la sede dell'Ente locale impositore.
Nel caso che ci occupa, dato che il ruolo è stato emesso dalla Regione Campania UOD Tasse automobilistiche regionali, la competenza territoriale, come già evidenziato, spetterà inderogabilmente alla summenzionata
Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Napoli, assegnando termine ai sensi dell'articolo 5, comma cinque, del D. Lgs nr. 546/1992 per la riassunzione del processo.
Quanto sopra evidenziato comporta, dunque, il venir meno della competenza di questa Corte.
Motivi di opportunità consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Termini di legge per la riassunzione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, Sezione 03, in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del D. Lgs nr. 546/1992 dichiara la propria incompetenza territoriale, in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, assegnando termine di 90 giorni, ai sensi dell'articolo 5, comma cinque, del D. Lgs nr. 546/1992 per la riassunzione del processo. Nulla sulle spese. Così deciso in Salerno il 19/11/2025 Il Presidente Dott. Vincenzo La Brocca