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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/10/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1903/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1903/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Monja Salvadori;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Zullo e Massimiliano Controparte_1
Borrelli;
PARTE APPELLATA nonché
, e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI avverso la sentenza n. 735/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 28/09/2021
CONCLUSIONI
In data 28/05/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale civile di Siena n. 735/2021 resa nel procedimento N. 41/2021 RG
pagina 1 di 13 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO respingere la domanda svolta dall'attore nei confronti del in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1
IN DENEGATA IPOTESI porre la condanna al risarcimento del danno richiesto da CP_1 per indebita occupazione dell'immobile in solido tra le parti Sig. ri Controparte_2
e e in ogni caso porre a carico dei soli occupanti Controparte_3 Parte_2
Sig.ri , e la condanna alle Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 somm en n sentenza per la liberazione dell'immobile del 28.12.2021 e fino al rilascio effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa per questo e il precedente giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni istanza e domanda di parte appellante:
In via principale: rigettare l'appello proposto dal , perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 735/2021 emessa dal Tribunale di Siena in data 28.09.2021 e pubblicata in pari data.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio e per ogni ulteriore spesa successiva occorsa per lo sfratto degli occupanti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5.1.2021, conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Siena, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 il chiedendo la condanna dei primi tre all'immediato rilascio Parte_1 dell'immobile di sua proprietà sito in Sarteano (SI), Via di Chianciano 40, costituito da appartamento e locali cantina, e la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione, quantificati in € 51.875,00, oltre somme a maturare fino all'effettivo rilascio.
Esponeva l'attore che, a seguito della risoluzione per morosità di un precedente contratto di locazione con in virtù di convalida di sfratto emessa in data 23.11.2004 Controparte_2 dal Tribunale di Montepulciano, aveva stipulato in data 19.02.2009 un contratto di locazione ad uso transitorio con il Comune di , finalizzato a fronteggiare l'emergenza abitativa Pt_1 della famiglia in data 17.3.2010 il Comune aveva formulato il recesso da tale CP_2 contratto con effetto dall'1.7.2010, senza tuttavia provvedere alla restituzione dell'immobile, che rimaneva occupato dalla suddetta famiglia. Un successivo tentativo del di Pt_1 ottenere giudizialmente la liberazione dell'immobile non aveva buon esito, in quanto il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. allo scopo presentato dall'ente veniva dichiarato inammissibile dal
Tribunale di Montepulciano con sentenza del 16.11.2011 per carenza di legittimazione attiva,
pagina 2 di 13 per avere il Comune perso la detenzione qualificata del bene a seguito del recesso dal contratto di locazione. L'attore lamentava quindi l'inadempimento del all'obbligo di Pt_1 restituzione ex art. 1590 c.c. e chiedeva il risarcimento del danno ex art. 1591 c.c., calcolato a partire dall'1.7.2010 con riferimento al canone mensile di € 415,00 previsto nel contratto di locazione ad uso transitorio.
2. e restavano contumaci. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Si costituiva invece il , contestando la propria responsabilità per la Parte_1 mancata restituzione dell'immobile, asserendo di avere agito nella vicenda con tutta la diligenza richiesta (ed invocando perciò il raggiungimento della prova liberatoria della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.) e addebitando, di contro, al un CP_1 comportamento negligente per non aver agito per quasi dieci anni al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, pur essendo stato tempestivamente informato della sentenza del 2011 che lo individuava come unico soggetto legittimato ad agire. Deduceva, quindi, come l'unica responsabilità del ritardo fosse imputabile all'attore e alla sua condotta attendista.
3. Il Tribunale di Siena, con la sentenza impugnata, accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti contumaci al rilascio dell'immobile entro il 28.12.2021 e il solo al pagamento della somma di € 51.875,00, oltre accessori, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per ritardata restituzione, ponendo a carico di tutti i convenuti in solido i canoni maturati successivamente alla domanda giudiziale e fino al rilascio. Il
Tribunale riteneva in particolare la condotta del fonte di responsabilità risarcitoria Pt_1 da inadempimento contrattuale, non attribuendo rilevanza all'inerzia dell'attore.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello il , affidandosi a due Parte_1 motivi principali:
I) Errata valutazione degli elementi probatori acquisiti: l'appellante sostiene che il
Tribunale abbia male interpretato la sentenza del Tribunale di Montepulciano del 16.11.2011, che non aveva fatto dipendere il rigetto dell'azione di restituzione promossa dal dalla Pt_1 mancata stipula di un contratto di sublocazione con gli occupanti dell'immobile; sostiene inoltre che il primo giudice non abbia ben valutato la documentazione prodotta a riprova del comportamento diligente posto in essere del e la condotta tenuta dalle parti anche Pt_1 dopo la menzionata sentenza, in particolare quella del che nulla aveva fatto per CP_1 ottenere la restituzione dell'immobile, pur essendo l'unico legittimato a farlo e sapendo di pagina 3 di 13 esserlo;
solo questo avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di temerarietà proprio nei confronti del e non certo del . CP_1 Parte_1
II) Erroneità della condanna per i canoni pregressi (da luglio 2010 a novembre 2020) impartita nei soli confronti dell'ente anziché di quest'ultimo in solido con gli altri convenuti contumaci, in quanto sorretta da motivazione non condivisibile, “non solo per la condotta che ha tenuto il che ha fatto tutto quanto in suo potere per ottenere il rilascio Pt_1 dell'immobile, non solo per la condotta tenuta dal che non ha fatto nulla per CP_1 ottenere la disponibilità della propria proprietà e che era l'unico a poterlo fare, ma anche per la condotta tenuta dagli occupanti” i quali, con ingiustificato arricchimento ai danni prima del proprietario e poi, con la sentenza, del avevano continuato ad occupare Pt_1 illegittimamente l'immobile senza versare il canone e senza mostrare né provare una effettiva situazione di disagio. Erroneità, per altro verso, della pronuncia per avere posto a carico solidale del i canoni eventualmente anche successivi alla data fissata per il rilascio Pt_1
(28.12.2021), per non avere il Tribunale ponderato il fatto che l'ente non aveva alcuno strumento giudiziale per obbligare i l rilascio dell'immobile. CP_2
Sulla base di tali motivi, l'appellante ha formulato richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto nel merito con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. Va preliminarmente esclusa l'inammissibilità dell'appello, dal momento che, al netto della ripetizione degli argomenti svolti in primo grado, è possibile da esso enucleare le critiche rivolte alla decisione e al suo percorso motivazionale ed in particolare gli aspetti da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
pagina 4 di 13 7. La questione centrale del presente giudizio attiene alla corretta applicazione al caso concreto dei principi in materia di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione della cosa locata (art. 1591 c.c.) e dell'art. 1227, comma 2, c.c., sulla non debenza del risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza
7.1 Al riguardo, deve ritenersi innanzitutto pacifico e documentalmente provato che il
, quale conduttore, sia venuto meno alla propria obbligazione principale Parte_1 di restituire l'immobile locato libero da persone e cose alla scadenza del contratto fissata per l'1.7.2010. Tale inadempimento fonda la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 1591 c.c. Non può valere infatti il richiamo della difesa del alla norma cardine secondo cui il Pt_1 debitore di una prestazione, per liberarsi da responsabilità, deve provare che l'inadempimento o il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) e, segnatamente, alla giurisprudenza in materia locazione che, declinando tale principio, ha affermato che ove la restituzione della cosa locata prevista dall'art. 1591 c.c. non si verifichi in quanto nel godimento della cosa rimangono, dopo la cessazione del rapporto, persone diverse dal conduttore, perché quest'ultimo possa raggiungere la prova liberatoria della responsabilità per inadempimento, a norma dell'art. 1218 c.c., occorre che si accerti che abbia esercitato diligentemente tutti i mezzi offerti dall'ordinamento per ottenere l'estromissione del soggetto, senza raggiungere il risultato richiesto (si citano le pronunce di Cassazione 4242/1994,
19139/2005, 17495/2007); richiamo compiuto per affermare che, nel caso di specie, l'ente avrebbe appunto agito, attivandosi (sia pur infruttuosamente) per il recupero del bene, con ogni diligenza possibile e concretamente esigibile.
La prova liberatoria in questione, infatti, contrariamente a quanto sostenuto, non è stata fornita. A prescindere dall'aspetto della rilevanza o meno, quanto al buon esito dell'iniziativa assunta dall'ente, dell'omessa stipula di un contratto di sublocazione con gli occupanti dell'immobile, all'indomani della stipula di quello di locazione con il è un dato di CP_1 fatto che il abbia comunque desistito dall'azione giudiziaria intrapresa contro coloro Pt_1 che aveva ammesso a godere dell'immobile, una volta rimasto soccombente nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Montepulciano, benché vi fossero indubbiamente margini per proporre appello alla suddetta pronuncia, basata su argomenti affatto censurabili (cfr. il precedente di cui a Cass. 19139/2025, nel cui contesto è stata evidenziata l'erroneità della tesi con cui, anche in quel caso, il Tribunale adito dal conduttore aveva ritenuto che, con la cessazione della locazione e, con essa, del rapporto di comodato instaurato con un terzo, il conduttore non avesse più titolo a chiedere la restituzione dell'immobile al terzo, “tesi questa pagina 5 di 13 che, pur correttamente connettendo alla cessazione della locazione l'estinzione del comodato, nega tutela processuale al comodante, così apertamente disconoscendo un aspetto essenziale del vincolo contrattuale autonomamente e validamente instauratosi "inter partes"”).
In questo (come in quel caso) si può affermare che l'ente territoriale abbia a torto prestato acquiescenza alla pronuncia che lo dichiarò privo di legittimazione ad agire
(individuando il solo proprietario dell'immobile come soggetto legittimato ad ottenerne la restituzione da parte del detentore sine titulo , pur potendola Controparte_2 fondatamente contrastare in sede di gravame.
Né, di conseguenza, possono ritenersi sufficienti, sotto questo profilo, le comunicazioni con cui il andando a notiziare della sentenza il ed il suo legale, comunicava Pt_1 CP_1 loro di ritenersi, a quel punto, “libero da ogni e qualsivoglia responsabilità sia per la restituzione dell'immobile che per le indennità da occupazione”. Non era certo il locatore a dover rispondere alle missive per sollecitare il a promuovere l'appello, ma era lo Pt_1 stesso quale conduttore onerato di fare tutto quanto il possibile per adempiere Pt_1 all'obbligazione di restituzione verso il locatore, a dover autonomamente considerare l'utilità di tale iniziativa.
Non è consentito, perciò, concludere che il ai sensi dell'art. 1218 c.c., abbia Pt_1 fatto il possibile per ottenere il rilascio della cosa con i mezzi concessi dall'ordinamento.
7.2 Ciò non esaurisce, tuttavia, il tema di indagine, in quanto l'appellante ha sostanzialmente invocato l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. adducendo come i danni da ritardato rilascio pretesi dal sarebbero stati evitati se quest'ultimo, presa contezza CP_1 delle comunicazioni ricevute dall'ente, conseguenti alla decisione del Tribunale di
Montepulciano, si fosse attivato prontamente con le iniziative di recupero, anziché restare inerte fino al 2021 (allorquando agiva nuovamente in sede di cognizione, con domanda di condanna al rilascio nei confronti del “vecchio” inquilino e della sua famiglia e di condanna al pagamento dei canoni nel frattempo maturati, anche contro il . Pt_1
Tale questione, invero nemmeno esaminata dal primo giudice, si pone su un piano differente rispetto al riconoscimento dell'inadempimento del perché, pur dovendosi Pt_1 ritenere, come detto, che quest'ultimo non abbia dato prova di un'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile e che dunque l'inadempimento sussista come causa genetica del danno patito dal locatore, va però valutato se il non potesse, con CP_1
l'ordinaria diligenza imposta dalla norma, evitare l'ulteriore maturazione di esso. pagina 6 di 13 La difesa dell'appellato, richiamando il precedente di cui alla già citata Cass.
19139/2005, sostiene che l'ordinaria diligenza richiesta al creditore non implichi l'obbligo di compiere attività gravose o rischiose, come la proposizione di un'azione giudiziaria, e che perciò egli non fosse tenuto ad alcuna azione.
Vero è però che, fermo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul limite del concetto di ordinaria diligenza, nel senso che in quest'ultima non possono farsi rientrare attività gravose, implicanti spese di notevole rilievo, o rischiose, spetta al giudice di merito stabilire in concreto, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se lo sforzo richiesto al creditore, a seconda delle specifiche circostanze del caso, travalichi o meno il suddetto limite.
Si dirà innanzitutto che, secondo condivisibile elaborazione giurisprudenziale, a mente del comma 2 dell'art. 1227 c.c., il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo
(astenersi dall'aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno); tale orientamento si fonda su una lettura dell'art. 1227, comma 2, alla luce delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e, soprattutto, del principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost.. Il danneggiato è, dunque, tenuto ad agire diligentemente per evitare l'aggravarsi del danno, pur se non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose;
l'obbligo di cooperazione gravante sul creditore, espressione del dovere di correttezza nei rapporti fra gli obbligati, non comprende, invero, l'esplicazione di attività straordinarie o gravose attività, ossia un facere non corrispondente all'id quod plerumque accidit (così Consiglio di Stato, 8553/2023).
La giurisprudenza amministrativa riconosce, peraltro, da questo punto di vista, che
“anche le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno, laddove si appuri, alla stregua del giudizio di causalità ipotetica di cui si è detto, che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno”, sicché “la mancata attivazione degli strumenti di reazione processuale previsti dall'ordinamento può essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede nell'ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione - anche grazie alla contestuale attivazione della tutela cautelare, possibile anche in
pagina 7 di 13 relazione al giudizio di ottemperanza - avrebbe evitato o mitigato il danno” (cfr. la pronuncia già sopra citata).
Anche all'infuori del peculiare contesto proprio dei giudizi amministrativi, non può escludersi in radice che l'esperimento di un mezzo di tutela esuli dal concetto di ordinaria diligenza (che la norma, d'altro canto, non tipizza, lasciando all'interprete il compito di delinearne i contenuti, evidentemente dipendenti, di volta in volta, dalla situazione contingente).
La stessa giurisprudenza di merito ha, invero, già avuto occasione di affermare che un'inerzia prolungata e ingiustificata del locatore nell'attivarsi per recuperare la disponibilità del bene può integrare una violazione del dovere di ordinaria diligenza, con conseguente esclusione della risarcibilità dei danni che da tale inerzia sono derivati (cfr. Tribunale di
Treviso, sentenza n. 349 del 13 febbraio 2024).
In definitiva, il principio richiamato dalla difesa dell'appellato non esime il giudice da una valutazione in concreto della condotta del creditore, alla luce del canone generale di buona fede e correttezza che deve informare il comportamento delle parti anche nella fase successiva alla risoluzione del contratto.
Ciò posto, l'eccezione del merita (parziale) accoglimento. Pt_1
Invero, il locatore, a fronte dell'incapacità del di liberare l'immobile dagli Pt_1 occupanti, palesatasi definitivamente nel 2011, avrebbe potuto conseguire il rilascio del bene libero da persone e cose senza dover affrontare gravose e costose azioni giudiziarie, ma semplicemente mettendo in esecuzione il titolo esecutivo di cui già disponeva (l'ordinanza di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Montepulciano in data 23.11.2004), pienamente opponibile non solo a (verso cui, tra l'altro, l'ordinanza era Controparte_2 stata originariamente emessa) ma anche ai suoi familiari, ugualmente detentori dell'immobile.
Nella stessa sentenza di Cassazione 19139/2005 si chiarisce che l'ordinanza di convalida dello sfratto è titolo notoriamente opponibile "ultra partes", ossia ai terzi che non possano vantare alcuna posizione giuridica tutelabile nei confronti del locatore esecutante.
Si trattava di una strada assolutamente logica da seguire, nell'interesse del locatore, specie di fronte alla totale interruzione del pagamento dei canoni già dall'1.7.2010 e della chiara manifestazione dell'indisponibilità del a dare ulteriore supporto economico Pt_1
pagina 8 di 13 alla famiglia soprattutto, di una iniziativa giudiziaria che, diversamente da quanto CP_2 si sarebbe potuto ritenere per l'avvio di un nuovo processo di cognizione ordinaria (avente, come noto, ben maggiori costi, rischi e lungaggini), non presentava nessun sostanziale pericolo e neppure costi significativi (comunque ripetibili dal Comune), anche e soprattutto perché non si profilava alcuna realistica possibilità di reazione degli occupanti in sede giudiziaria a tutela della legittimità dell'occupazione (e la riprova è nello stesso atteggiamento passivo mantenuto dai suddetti nel presente giudizio).
Di contro, il è rimasto inerte per quasi un decennio, decidendo solo nel 2021 di CP_1 intraprendere un nuovo giudizio di cognizione per chiedere il rilascio del bene, oltre al pagamento, anche in confronto del di tutti i canoni maturati nelle more. Una simile, Pt_1 prolungata passività, a fronte della piena consapevolezza della situazione di fatto venutasi a determinare (con l'ente non più in grado, sia pure per sua colpa, di procurarsi un autonomo titolo per il rilascio) e dell'esistenza di un rimedio, accordato dalla legge e di agevole esperimento, per porre rimedio alla situazione, trascende la mera facoltà di non compiere attività "gravose" e si configura come un vero e proprio concorso colposo nell'aggravamento del danno. L'obbligo di agire con ordinaria diligenza non impone di intraprendere azioni legali complesse, incerte o particolarmente onerose, ma non consente al creditore di rimanere passivo a tempo indeterminato, permettendo che il danno si accumuli a dismisura, quando la via per interrompere la produzione del pregiudizio è chiara e giudizialmente avallata.
Si noti poi che, rispetto alla vicenda oggetto della pronuncia di Cassazione del 2005, vi sono elementi fattuali diversi che non vanno trascurati, in particolare il fatto che nel caso affrontato in quel precedente il Comune aveva accettato, per oltre sei anni, senza pretesa di restituzione, di pagare al locatore l'indennità ex art. 1591 c.c.; ciò, senza dubbio, qualifica diversamente l'inerzia del locatore e la scelta di questi di non agire, immediatamente, in executivis con l'ordinanza di convalida dello sfratto. Non a caso, al centro di quel giudizio era la spettanza di sole quattro ulteriori mensilità di canone.
In definitiva, se l'inadempimento iniziale del è stata la causa della mancata Pt_1 restituzione, l'inerzia decennale del è stata concausa determinante della protrazione CP_1 del danno per un periodo di tempo irragionevolmente lungo. Da ciò non discende la totale esclusione dell'onere risarcitorio del come preteso anche nelle conclusioni dell'atto Pt_1 di appello, dal momento che l'ente risponde senz'altro del danno non oggettivamente evitabile da parte del locatore. Piuttosto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, si ritiene pagina 9 di 13 corretto applicare il disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c. limitando la responsabilità risarcitoria. Si reputa congruo, al riguardo, un periodo di 24 mesi (volendo tenere conto, in via prudenziale, di ogni possibile variabile) come lasso temporale ragionevole entro cui il CP_1 ricevute le comunicazioni del Comune sull'infruttuosità dell'azione esperita (la prima risalente al 15.12.2011), avrebbe potuto e dovuto attivarsi con l'ordinaria diligenza per il recupero del proprio bene. I danni maturati successivamente a tale periodo non possono essere addebitati all'appellante, in quanto avrebbero potuto essere evitati dal creditore.
Il risarcimento dovuto dal va quindi limitato all'indennità di occupazione Pt_1 dall'1.7.2010 al 15.12.2013 per 41 mesi, pari a € 415,00 mensili, per un totale di € 17.015,00, oltre interessi legali.
Di contro, i soli occupanti dell'immobile, ossia gli attuali appellati contumaci, risponderanno del danno maturato dal momento della proposizione della domanda giudiziale a quello del rilascio del bene.
8. L'appello merita poi integrale accoglimento quanto al secondo motivo di gravame.
Il Tribunale ha erroneamente condannato il solo al risarcimento del Parte_1 danno maturato prima della proposizione della domanda giudiziale. La motivazione adottata
(“La condanna in solido di parti convenute viene disposta solo per le somme maturate successivamente alla domanda e fino al saldo effettivo, perché la somma di euro 51.875,00 va posta a carico del solo , che con condotta temeraria ha Parte_1 protratto nel tempo il giusto ristoro dovuto a parte attrice”) non spiega perché del debito non debbano rispondere in via solidale coloro che, per primi, con la loro condotta, hanno dato causa all'illegittima occupazione dell'immobile e alla mancata restituzione di esso alla libera disponibilità del proprietario, ossia proprio i convenuti contumaci.
La responsabilità per la mancata restituzione e il conseguente danno, per il periodo sopra individuato, non può che gravare, sia pure a diverso titolo, non solo sul conduttore inadempiente ( ma anche sugli occupanti sine titulo (i convenuti contumaci), da Pt_1 condannare in solido al pagamento della somma rideterminata.
Ogni altra questione resta assorbita.
9. La parziale riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra il appellante e Pt_1
pagina 10 di 13 l'appellato da effettuarsi in base all'esito complessivo della lite, ai sensi dell'art. 336 CP_1
c.p.c.
A tal fine, si osserva che, sebbene la domanda attorea sia stata accolta, l'importo riconosciuto (€ 17.015,00) è significativamente inferiore a quello domandato (€ 51.875,00 oltre ai canoni successivi alla proposizione della domanda).
Secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, la mera riduzione quantitativa della domanda non integra di per sé una “soccombenza reciproca”. Tuttavia, la consistente sproporzione tra il domandato e il riconosciuto, come nel caso, ben può integrare “grave ed eccezionale ragione”, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come interpretato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 77/2018, valutabile dal giudice, quantomeno ai fini di una parziale compensazione. Si ritiene pertanto giustificato compensare per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra il e il , ponendo la CP_1 Parte_1 restante metà a carico di quest'ultimo.
La liquidazione avviene, per entrambi i gradi, sulla base dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche. Ai fini della determinazione dello scaglione di valore, si deve avere riguardo non alla somma domandata (disputatum) ma a quella effettivamente attribuita alla parte vincitrice (decisum). Lo scaglione di riferimento è dunque quello da €
5.201,00 a € 26.000,00.
Per il primo grado di giudizio (tabella 2) si avrà:
• Fase di studio: € 919,00
• Fase introduttiva: € 777,00
• Fase istruttoria: € 1.680,00
• Fase decisionale: € 1.701,00.
Totale compensi primo grado: € 5.077,00, il cui 50% è pari ad € 2.538,50.
Per il presente grado di appello (Tabella 12) si avrà:
• Fase di studio: € 1.134,00
• Fase introduttiva: € 921,00
• Fase istruttoria: € 1.843,00
• Fase decisionale: € 1.911,00
pagina 11 di 13 Totale compensi secondo grado: € 5.809,00, il cui 50% è pari ad € 2.904,50.
Nei rapporti tra il e gli appellati contumaci, non ricorrono gli Parte_1 estremi per una condanna alle spese a carico dei secondi, nonostante l'accoglimento del motivo di appello riguardante la responsabilità solidale di tutti i convenuti in primo grado, dato che i predetti appellati non hanno assunto alcuna posizione di contrasto circa la loro responsabilità solidale, sicché le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 735/2021 emessa dal Tribunale di Siena e Parte_1 pubblicata il 28/09/2021, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1. dichiara la responsabilità del per la ritardata restituzione Parte_1 dell'immobile oggetto di causa limitatamente al periodo dall'1.7.2010 al 15.6.2013 e, per l'effetto, condanna il predetto in solido con e Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
a pagare ad la somma di € 17.015,00, a titolo di Controparte_4 Controparte_1 risarcimento del danno, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna e al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 risarcimento del danno per il periodo successivo alla data della domanda giudiziale e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, da liquidarsi nella misura di € 415,00, oltre interessi legali, per ogni mese di relativa occupazione;
3. compensa per la metà le spese di lite nei rapporti tra e il Controparte_1 Parte_1
e condanna quest'ultimo a rifondere al primo la restante quota, che liquida: a) per il
[...] primo grado di giudizio, in € 272,50 a titolo di esborsi e in € 2.538,50 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, rideterminando così le spese poste a carico solidale del in Pt_1 primo grado;
b) per il secondo grado, in complessivi € 2.904,50 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. compensa le spese di lite tra il e gli appellati contumaci;
Parte_1
5. conferma nel resto la sentenza impugnata.
pagina 12 di 13 Firenze, camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1903/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Monja Salvadori;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Zullo e Massimiliano Controparte_1
Borrelli;
PARTE APPELLATA nonché
, e . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
PARTI APPELLATE CONTUMACI avverso la sentenza n. 735/2021 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 28/09/2021
CONCLUSIONI
In data 28/05/2023 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in integrale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale civile di Siena n. 735/2021 resa nel procedimento N. 41/2021 RG
pagina 1 di 13 IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO respingere la domanda svolta dall'attore nei confronti del in quanto infondata in fatto ed in diritto Parte_1
IN DENEGATA IPOTESI porre la condanna al risarcimento del danno richiesto da CP_1 per indebita occupazione dell'immobile in solido tra le parti Sig. ri Controparte_2
e e in ogni caso porre a carico dei soli occupanti Controparte_3 Parte_2
Sig.ri , e la condanna alle Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 somm en n sentenza per la liberazione dell'immobile del 28.12.2021 e fino al rilascio effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa per questo e il precedente giudizio”.
Per l'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni istanza e domanda di parte appellante:
In via principale: rigettare l'appello proposto dal , perché infondato in Parte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 735/2021 emessa dal Tribunale di Siena in data 28.09.2021 e pubblicata in pari data.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio e per ogni ulteriore spesa successiva occorsa per lo sfratto degli occupanti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5.1.2021, conveniva in giudizio, Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Siena, e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 il chiedendo la condanna dei primi tre all'immediato rilascio Parte_1 dell'immobile di sua proprietà sito in Sarteano (SI), Via di Chianciano 40, costituito da appartamento e locali cantina, e la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione, quantificati in € 51.875,00, oltre somme a maturare fino all'effettivo rilascio.
Esponeva l'attore che, a seguito della risoluzione per morosità di un precedente contratto di locazione con in virtù di convalida di sfratto emessa in data 23.11.2004 Controparte_2 dal Tribunale di Montepulciano, aveva stipulato in data 19.02.2009 un contratto di locazione ad uso transitorio con il Comune di , finalizzato a fronteggiare l'emergenza abitativa Pt_1 della famiglia in data 17.3.2010 il Comune aveva formulato il recesso da tale CP_2 contratto con effetto dall'1.7.2010, senza tuttavia provvedere alla restituzione dell'immobile, che rimaneva occupato dalla suddetta famiglia. Un successivo tentativo del di Pt_1 ottenere giudizialmente la liberazione dell'immobile non aveva buon esito, in quanto il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. allo scopo presentato dall'ente veniva dichiarato inammissibile dal
Tribunale di Montepulciano con sentenza del 16.11.2011 per carenza di legittimazione attiva,
pagina 2 di 13 per avere il Comune perso la detenzione qualificata del bene a seguito del recesso dal contratto di locazione. L'attore lamentava quindi l'inadempimento del all'obbligo di Pt_1 restituzione ex art. 1590 c.c. e chiedeva il risarcimento del danno ex art. 1591 c.c., calcolato a partire dall'1.7.2010 con riferimento al canone mensile di € 415,00 previsto nel contratto di locazione ad uso transitorio.
2. e restavano contumaci. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Si costituiva invece il , contestando la propria responsabilità per la Parte_1 mancata restituzione dell'immobile, asserendo di avere agito nella vicenda con tutta la diligenza richiesta (ed invocando perciò il raggiungimento della prova liberatoria della responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c.) e addebitando, di contro, al un CP_1 comportamento negligente per non aver agito per quasi dieci anni al fine di ottenere il rilascio dell'immobile, pur essendo stato tempestivamente informato della sentenza del 2011 che lo individuava come unico soggetto legittimato ad agire. Deduceva, quindi, come l'unica responsabilità del ritardo fosse imputabile all'attore e alla sua condotta attendista.
3. Il Tribunale di Siena, con la sentenza impugnata, accoglieva la domanda attorea, condannando i convenuti contumaci al rilascio dell'immobile entro il 28.12.2021 e il solo al pagamento della somma di € 51.875,00, oltre accessori, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno per ritardata restituzione, ponendo a carico di tutti i convenuti in solido i canoni maturati successivamente alla domanda giudiziale e fino al rilascio. Il
Tribunale riteneva in particolare la condotta del fonte di responsabilità risarcitoria Pt_1 da inadempimento contrattuale, non attribuendo rilevanza all'inerzia dell'attore.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello il , affidandosi a due Parte_1 motivi principali:
I) Errata valutazione degli elementi probatori acquisiti: l'appellante sostiene che il
Tribunale abbia male interpretato la sentenza del Tribunale di Montepulciano del 16.11.2011, che non aveva fatto dipendere il rigetto dell'azione di restituzione promossa dal dalla Pt_1 mancata stipula di un contratto di sublocazione con gli occupanti dell'immobile; sostiene inoltre che il primo giudice non abbia ben valutato la documentazione prodotta a riprova del comportamento diligente posto in essere del e la condotta tenuta dalle parti anche Pt_1 dopo la menzionata sentenza, in particolare quella del che nulla aveva fatto per CP_1 ottenere la restituzione dell'immobile, pur essendo l'unico legittimato a farlo e sapendo di pagina 3 di 13 esserlo;
solo questo avrebbe dovuto condurre ad un giudizio di temerarietà proprio nei confronti del e non certo del . CP_1 Parte_1
II) Erroneità della condanna per i canoni pregressi (da luglio 2010 a novembre 2020) impartita nei soli confronti dell'ente anziché di quest'ultimo in solido con gli altri convenuti contumaci, in quanto sorretta da motivazione non condivisibile, “non solo per la condotta che ha tenuto il che ha fatto tutto quanto in suo potere per ottenere il rilascio Pt_1 dell'immobile, non solo per la condotta tenuta dal che non ha fatto nulla per CP_1 ottenere la disponibilità della propria proprietà e che era l'unico a poterlo fare, ma anche per la condotta tenuta dagli occupanti” i quali, con ingiustificato arricchimento ai danni prima del proprietario e poi, con la sentenza, del avevano continuato ad occupare Pt_1 illegittimamente l'immobile senza versare il canone e senza mostrare né provare una effettiva situazione di disagio. Erroneità, per altro verso, della pronuncia per avere posto a carico solidale del i canoni eventualmente anche successivi alla data fissata per il rilascio Pt_1
(28.12.2021), per non avere il Tribunale ponderato il fatto che l'ente non aveva alcuno strumento giudiziale per obbligare i l rilascio dell'immobile. CP_2
Sulla base di tali motivi, l'appellante ha formulato richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
5. Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto nel merito con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Gli altri appellati sono rimasti contumaci.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28.5.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. Va preliminarmente esclusa l'inammissibilità dell'appello, dal momento che, al netto della ripetizione degli argomenti svolti in primo grado, è possibile da esso enucleare le critiche rivolte alla decisione e al suo percorso motivazionale ed in particolare gli aspetti da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
pagina 4 di 13 7. La questione centrale del presente giudizio attiene alla corretta applicazione al caso concreto dei principi in materia di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione della cosa locata (art. 1591 c.c.) e dell'art. 1227, comma 2, c.c., sulla non debenza del risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza
7.1 Al riguardo, deve ritenersi innanzitutto pacifico e documentalmente provato che il
, quale conduttore, sia venuto meno alla propria obbligazione principale Parte_1 di restituire l'immobile locato libero da persone e cose alla scadenza del contratto fissata per l'1.7.2010. Tale inadempimento fonda la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 1591 c.c. Non può valere infatti il richiamo della difesa del alla norma cardine secondo cui il Pt_1 debitore di una prestazione, per liberarsi da responsabilità, deve provare che l'inadempimento o il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) e, segnatamente, alla giurisprudenza in materia locazione che, declinando tale principio, ha affermato che ove la restituzione della cosa locata prevista dall'art. 1591 c.c. non si verifichi in quanto nel godimento della cosa rimangono, dopo la cessazione del rapporto, persone diverse dal conduttore, perché quest'ultimo possa raggiungere la prova liberatoria della responsabilità per inadempimento, a norma dell'art. 1218 c.c., occorre che si accerti che abbia esercitato diligentemente tutti i mezzi offerti dall'ordinamento per ottenere l'estromissione del soggetto, senza raggiungere il risultato richiesto (si citano le pronunce di Cassazione 4242/1994,
19139/2005, 17495/2007); richiamo compiuto per affermare che, nel caso di specie, l'ente avrebbe appunto agito, attivandosi (sia pur infruttuosamente) per il recupero del bene, con ogni diligenza possibile e concretamente esigibile.
La prova liberatoria in questione, infatti, contrariamente a quanto sostenuto, non è stata fornita. A prescindere dall'aspetto della rilevanza o meno, quanto al buon esito dell'iniziativa assunta dall'ente, dell'omessa stipula di un contratto di sublocazione con gli occupanti dell'immobile, all'indomani della stipula di quello di locazione con il è un dato di CP_1 fatto che il abbia comunque desistito dall'azione giudiziaria intrapresa contro coloro Pt_1 che aveva ammesso a godere dell'immobile, una volta rimasto soccombente nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Montepulciano, benché vi fossero indubbiamente margini per proporre appello alla suddetta pronuncia, basata su argomenti affatto censurabili (cfr. il precedente di cui a Cass. 19139/2025, nel cui contesto è stata evidenziata l'erroneità della tesi con cui, anche in quel caso, il Tribunale adito dal conduttore aveva ritenuto che, con la cessazione della locazione e, con essa, del rapporto di comodato instaurato con un terzo, il conduttore non avesse più titolo a chiedere la restituzione dell'immobile al terzo, “tesi questa pagina 5 di 13 che, pur correttamente connettendo alla cessazione della locazione l'estinzione del comodato, nega tutela processuale al comodante, così apertamente disconoscendo un aspetto essenziale del vincolo contrattuale autonomamente e validamente instauratosi "inter partes"”).
In questo (come in quel caso) si può affermare che l'ente territoriale abbia a torto prestato acquiescenza alla pronuncia che lo dichiarò privo di legittimazione ad agire
(individuando il solo proprietario dell'immobile come soggetto legittimato ad ottenerne la restituzione da parte del detentore sine titulo , pur potendola Controparte_2 fondatamente contrastare in sede di gravame.
Né, di conseguenza, possono ritenersi sufficienti, sotto questo profilo, le comunicazioni con cui il andando a notiziare della sentenza il ed il suo legale, comunicava Pt_1 CP_1 loro di ritenersi, a quel punto, “libero da ogni e qualsivoglia responsabilità sia per la restituzione dell'immobile che per le indennità da occupazione”. Non era certo il locatore a dover rispondere alle missive per sollecitare il a promuovere l'appello, ma era lo Pt_1 stesso quale conduttore onerato di fare tutto quanto il possibile per adempiere Pt_1 all'obbligazione di restituzione verso il locatore, a dover autonomamente considerare l'utilità di tale iniziativa.
Non è consentito, perciò, concludere che il ai sensi dell'art. 1218 c.c., abbia Pt_1 fatto il possibile per ottenere il rilascio della cosa con i mezzi concessi dall'ordinamento.
7.2 Ciò non esaurisce, tuttavia, il tema di indagine, in quanto l'appellante ha sostanzialmente invocato l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. adducendo come i danni da ritardato rilascio pretesi dal sarebbero stati evitati se quest'ultimo, presa contezza CP_1 delle comunicazioni ricevute dall'ente, conseguenti alla decisione del Tribunale di
Montepulciano, si fosse attivato prontamente con le iniziative di recupero, anziché restare inerte fino al 2021 (allorquando agiva nuovamente in sede di cognizione, con domanda di condanna al rilascio nei confronti del “vecchio” inquilino e della sua famiglia e di condanna al pagamento dei canoni nel frattempo maturati, anche contro il . Pt_1
Tale questione, invero nemmeno esaminata dal primo giudice, si pone su un piano differente rispetto al riconoscimento dell'inadempimento del perché, pur dovendosi Pt_1 ritenere, come detto, che quest'ultimo non abbia dato prova di un'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile e che dunque l'inadempimento sussista come causa genetica del danno patito dal locatore, va però valutato se il non potesse, con CP_1
l'ordinaria diligenza imposta dalla norma, evitare l'ulteriore maturazione di esso. pagina 6 di 13 La difesa dell'appellato, richiamando il precedente di cui alla già citata Cass.
19139/2005, sostiene che l'ordinaria diligenza richiesta al creditore non implichi l'obbligo di compiere attività gravose o rischiose, come la proposizione di un'azione giudiziaria, e che perciò egli non fosse tenuto ad alcuna azione.
Vero è però che, fermo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul limite del concetto di ordinaria diligenza, nel senso che in quest'ultima non possono farsi rientrare attività gravose, implicanti spese di notevole rilievo, o rischiose, spetta al giudice di merito stabilire in concreto, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se lo sforzo richiesto al creditore, a seconda delle specifiche circostanze del caso, travalichi o meno il suddetto limite.
Si dirà innanzitutto che, secondo condivisibile elaborazione giurisprudenziale, a mente del comma 2 dell'art. 1227 c.c., il creditore è gravato non soltanto da un obbligo negativo
(astenersi dall'aggravare il danno), ma anche da un obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno); tale orientamento si fonda su una lettura dell'art. 1227, comma 2, alla luce delle clausole generali di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e, soprattutto, del principio di solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost.. Il danneggiato è, dunque, tenuto ad agire diligentemente per evitare l'aggravarsi del danno, pur se non fino al punto di sacrificare i propri rilevanti interessi personali e patrimoniali attraverso il compimento di attività complesse, impegnative e rischiose;
l'obbligo di cooperazione gravante sul creditore, espressione del dovere di correttezza nei rapporti fra gli obbligati, non comprende, invero, l'esplicazione di attività straordinarie o gravose attività, ossia un facere non corrispondente all'id quod plerumque accidit (così Consiglio di Stato, 8553/2023).
La giurisprudenza amministrativa riconosce, peraltro, da questo punto di vista, che
“anche le scelte processuali di tipo omissivo possono costituire comportamenti apprezzabili ai fini della esclusione o della mitigazione del danno, laddove si appuri, alla stregua del giudizio di causalità ipotetica di cui si è detto, che le condotte attive trascurate non avrebbero implicato un sacrificio significativo ed avrebbero verosimilmente inciso, in senso preclusivo o limitativo, sul perimetro del danno”, sicché “la mancata attivazione degli strumenti di reazione processuale previsti dall'ordinamento può essere ritenuto un comportamento contrario a buona fede nell'ipotesi in cui si appuri che una tempestiva reazione - anche grazie alla contestuale attivazione della tutela cautelare, possibile anche in
pagina 7 di 13 relazione al giudizio di ottemperanza - avrebbe evitato o mitigato il danno” (cfr. la pronuncia già sopra citata).
Anche all'infuori del peculiare contesto proprio dei giudizi amministrativi, non può escludersi in radice che l'esperimento di un mezzo di tutela esuli dal concetto di ordinaria diligenza (che la norma, d'altro canto, non tipizza, lasciando all'interprete il compito di delinearne i contenuti, evidentemente dipendenti, di volta in volta, dalla situazione contingente).
La stessa giurisprudenza di merito ha, invero, già avuto occasione di affermare che un'inerzia prolungata e ingiustificata del locatore nell'attivarsi per recuperare la disponibilità del bene può integrare una violazione del dovere di ordinaria diligenza, con conseguente esclusione della risarcibilità dei danni che da tale inerzia sono derivati (cfr. Tribunale di
Treviso, sentenza n. 349 del 13 febbraio 2024).
In definitiva, il principio richiamato dalla difesa dell'appellato non esime il giudice da una valutazione in concreto della condotta del creditore, alla luce del canone generale di buona fede e correttezza che deve informare il comportamento delle parti anche nella fase successiva alla risoluzione del contratto.
Ciò posto, l'eccezione del merita (parziale) accoglimento. Pt_1
Invero, il locatore, a fronte dell'incapacità del di liberare l'immobile dagli Pt_1 occupanti, palesatasi definitivamente nel 2011, avrebbe potuto conseguire il rilascio del bene libero da persone e cose senza dover affrontare gravose e costose azioni giudiziarie, ma semplicemente mettendo in esecuzione il titolo esecutivo di cui già disponeva (l'ordinanza di convalida dello sfratto emessa dal Tribunale di Montepulciano in data 23.11.2004), pienamente opponibile non solo a (verso cui, tra l'altro, l'ordinanza era Controparte_2 stata originariamente emessa) ma anche ai suoi familiari, ugualmente detentori dell'immobile.
Nella stessa sentenza di Cassazione 19139/2005 si chiarisce che l'ordinanza di convalida dello sfratto è titolo notoriamente opponibile "ultra partes", ossia ai terzi che non possano vantare alcuna posizione giuridica tutelabile nei confronti del locatore esecutante.
Si trattava di una strada assolutamente logica da seguire, nell'interesse del locatore, specie di fronte alla totale interruzione del pagamento dei canoni già dall'1.7.2010 e della chiara manifestazione dell'indisponibilità del a dare ulteriore supporto economico Pt_1
pagina 8 di 13 alla famiglia soprattutto, di una iniziativa giudiziaria che, diversamente da quanto CP_2 si sarebbe potuto ritenere per l'avvio di un nuovo processo di cognizione ordinaria (avente, come noto, ben maggiori costi, rischi e lungaggini), non presentava nessun sostanziale pericolo e neppure costi significativi (comunque ripetibili dal Comune), anche e soprattutto perché non si profilava alcuna realistica possibilità di reazione degli occupanti in sede giudiziaria a tutela della legittimità dell'occupazione (e la riprova è nello stesso atteggiamento passivo mantenuto dai suddetti nel presente giudizio).
Di contro, il è rimasto inerte per quasi un decennio, decidendo solo nel 2021 di CP_1 intraprendere un nuovo giudizio di cognizione per chiedere il rilascio del bene, oltre al pagamento, anche in confronto del di tutti i canoni maturati nelle more. Una simile, Pt_1 prolungata passività, a fronte della piena consapevolezza della situazione di fatto venutasi a determinare (con l'ente non più in grado, sia pure per sua colpa, di procurarsi un autonomo titolo per il rilascio) e dell'esistenza di un rimedio, accordato dalla legge e di agevole esperimento, per porre rimedio alla situazione, trascende la mera facoltà di non compiere attività "gravose" e si configura come un vero e proprio concorso colposo nell'aggravamento del danno. L'obbligo di agire con ordinaria diligenza non impone di intraprendere azioni legali complesse, incerte o particolarmente onerose, ma non consente al creditore di rimanere passivo a tempo indeterminato, permettendo che il danno si accumuli a dismisura, quando la via per interrompere la produzione del pregiudizio è chiara e giudizialmente avallata.
Si noti poi che, rispetto alla vicenda oggetto della pronuncia di Cassazione del 2005, vi sono elementi fattuali diversi che non vanno trascurati, in particolare il fatto che nel caso affrontato in quel precedente il Comune aveva accettato, per oltre sei anni, senza pretesa di restituzione, di pagare al locatore l'indennità ex art. 1591 c.c.; ciò, senza dubbio, qualifica diversamente l'inerzia del locatore e la scelta di questi di non agire, immediatamente, in executivis con l'ordinanza di convalida dello sfratto. Non a caso, al centro di quel giudizio era la spettanza di sole quattro ulteriori mensilità di canone.
In definitiva, se l'inadempimento iniziale del è stata la causa della mancata Pt_1 restituzione, l'inerzia decennale del è stata concausa determinante della protrazione CP_1 del danno per un periodo di tempo irragionevolmente lungo. Da ciò non discende la totale esclusione dell'onere risarcitorio del come preteso anche nelle conclusioni dell'atto Pt_1 di appello, dal momento che l'ente risponde senz'altro del danno non oggettivamente evitabile da parte del locatore. Piuttosto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, si ritiene pagina 9 di 13 corretto applicare il disposto dell'art. 1227, comma 2, c.c. limitando la responsabilità risarcitoria. Si reputa congruo, al riguardo, un periodo di 24 mesi (volendo tenere conto, in via prudenziale, di ogni possibile variabile) come lasso temporale ragionevole entro cui il CP_1 ricevute le comunicazioni del Comune sull'infruttuosità dell'azione esperita (la prima risalente al 15.12.2011), avrebbe potuto e dovuto attivarsi con l'ordinaria diligenza per il recupero del proprio bene. I danni maturati successivamente a tale periodo non possono essere addebitati all'appellante, in quanto avrebbero potuto essere evitati dal creditore.
Il risarcimento dovuto dal va quindi limitato all'indennità di occupazione Pt_1 dall'1.7.2010 al 15.12.2013 per 41 mesi, pari a € 415,00 mensili, per un totale di € 17.015,00, oltre interessi legali.
Di contro, i soli occupanti dell'immobile, ossia gli attuali appellati contumaci, risponderanno del danno maturato dal momento della proposizione della domanda giudiziale a quello del rilascio del bene.
8. L'appello merita poi integrale accoglimento quanto al secondo motivo di gravame.
Il Tribunale ha erroneamente condannato il solo al risarcimento del Parte_1 danno maturato prima della proposizione della domanda giudiziale. La motivazione adottata
(“La condanna in solido di parti convenute viene disposta solo per le somme maturate successivamente alla domanda e fino al saldo effettivo, perché la somma di euro 51.875,00 va posta a carico del solo , che con condotta temeraria ha Parte_1 protratto nel tempo il giusto ristoro dovuto a parte attrice”) non spiega perché del debito non debbano rispondere in via solidale coloro che, per primi, con la loro condotta, hanno dato causa all'illegittima occupazione dell'immobile e alla mancata restituzione di esso alla libera disponibilità del proprietario, ossia proprio i convenuti contumaci.
La responsabilità per la mancata restituzione e il conseguente danno, per il periodo sopra individuato, non può che gravare, sia pure a diverso titolo, non solo sul conduttore inadempiente ( ma anche sugli occupanti sine titulo (i convenuti contumaci), da Pt_1 condannare in solido al pagamento della somma rideterminata.
Ogni altra questione resta assorbita.
9. La parziale riforma della sentenza impugnata comporta una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra il appellante e Pt_1
pagina 10 di 13 l'appellato da effettuarsi in base all'esito complessivo della lite, ai sensi dell'art. 336 CP_1
c.p.c.
A tal fine, si osserva che, sebbene la domanda attorea sia stata accolta, l'importo riconosciuto (€ 17.015,00) è significativamente inferiore a quello domandato (€ 51.875,00 oltre ai canoni successivi alla proposizione della domanda).
Secondo i più recenti orientamenti della Suprema Corte, la mera riduzione quantitativa della domanda non integra di per sé una “soccombenza reciproca”. Tuttavia, la consistente sproporzione tra il domandato e il riconosciuto, come nel caso, ben può integrare “grave ed eccezionale ragione”, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come interpretato dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 77/2018, valutabile dal giudice, quantomeno ai fini di una parziale compensazione. Si ritiene pertanto giustificato compensare per la metà le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra il e il , ponendo la CP_1 Parte_1 restante metà a carico di quest'ultimo.
La liquidazione avviene, per entrambi i gradi, sulla base dei parametri medi di cui al
D.M. 55/2014 e successive modifiche. Ai fini della determinazione dello scaglione di valore, si deve avere riguardo non alla somma domandata (disputatum) ma a quella effettivamente attribuita alla parte vincitrice (decisum). Lo scaglione di riferimento è dunque quello da €
5.201,00 a € 26.000,00.
Per il primo grado di giudizio (tabella 2) si avrà:
• Fase di studio: € 919,00
• Fase introduttiva: € 777,00
• Fase istruttoria: € 1.680,00
• Fase decisionale: € 1.701,00.
Totale compensi primo grado: € 5.077,00, il cui 50% è pari ad € 2.538,50.
Per il presente grado di appello (Tabella 12) si avrà:
• Fase di studio: € 1.134,00
• Fase introduttiva: € 921,00
• Fase istruttoria: € 1.843,00
• Fase decisionale: € 1.911,00
pagina 11 di 13 Totale compensi secondo grado: € 5.809,00, il cui 50% è pari ad € 2.904,50.
Nei rapporti tra il e gli appellati contumaci, non ricorrono gli Parte_1 estremi per una condanna alle spese a carico dei secondi, nonostante l'accoglimento del motivo di appello riguardante la responsabilità solidale di tutti i convenuti in primo grado, dato che i predetti appellati non hanno assunto alcuna posizione di contrasto circa la loro responsabilità solidale, sicché le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal avverso la sentenza n. 735/2021 emessa dal Tribunale di Siena e Parte_1 pubblicata il 28/09/2021, in parziale riforma della stessa, così provvede:
1. dichiara la responsabilità del per la ritardata restituzione Parte_1 dell'immobile oggetto di causa limitatamente al periodo dall'1.7.2010 al 15.6.2013 e, per l'effetto, condanna il predetto in solido con e Pt_1 Controparte_2 Controparte_3
a pagare ad la somma di € 17.015,00, a titolo di Controparte_4 Controparte_1 risarcimento del danno, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2. condanna e al Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 risarcimento del danno per il periodo successivo alla data della domanda giudiziale e fino all'effettivo rilascio dell'immobile, da liquidarsi nella misura di € 415,00, oltre interessi legali, per ogni mese di relativa occupazione;
3. compensa per la metà le spese di lite nei rapporti tra e il Controparte_1 Parte_1
e condanna quest'ultimo a rifondere al primo la restante quota, che liquida: a) per il
[...] primo grado di giudizio, in € 272,50 a titolo di esborsi e in € 2.538,50 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, rideterminando così le spese poste a carico solidale del in Pt_1 primo grado;
b) per il secondo grado, in complessivi € 2.904,50 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. compensa le spese di lite tra il e gli appellati contumaci;
Parte_1
5. conferma nel resto la sentenza impugnata.
pagina 12 di 13 Firenze, camera di consiglio del 2.10.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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