Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 08/05/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00316/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Corti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via Caserma Angelini 14;
contro
Comune dell'Aquila, non costituito in giudizio;
nei confronti
Procura della Repubblica Presso Tribunale di L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege nell’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Annullamento del verbale di accertamento di ottemperanza alla sentenza di condanna n. -OMISSIS- del Tribunale dell'Aquila ed all'ordinanza di demolizione delle opere edilizie abusivamente realizzate n.-OMISSIS-.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 11/5/2023:
Annullamento del provvedimento dell'11 febbraio 2020, notificato il 17 febbraio 2023, con cui è stata disposta la acquisizione al patrimonio comunale del fondoriportato in Catasto al foglio -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Procura della Repubblica Presso Tribunale di L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. AC PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con un primo ricorso, -OMISSIS- impugna il verbale di accertamento dell’inottemperanza alla sentenza di condanna -OMISSIS-, emessa dal Tribunale dell’Aquila che disponeva la demolizione delle seguenti opere:
- un manufatto in legno ad uso deposito avente dimensioni pari a m. 5.80 x 5.80 ed il sottostante basamento in cemento;
- un manufatto ad uso residenziale di forma irregolare e superficie totale lorda di circa 183,00 mq probabilmente suddiviso in due unità immobiliari ed il sottostante basamento in cemento;
- una piscina scoperta avente dimensioni 10,00m x 5,10m e un campo da tennis avente dimensioni pari a circa 37,40m x 19,15m;
- imbrecciamenti ad uso strada e area di manovra realizzati per l’accesso nonché sul lotto. Necessita il ripristino su tutto il lotto del manto vegetativo naturale.
Il verbale impugnato accertava che: i) il manufatto in legno utilizzato come rimessa per attrezzi è stato rimosso; ii) la piscina è stata ricoperta con brecciolino in superficie; iii) il campo da tennis è stato ricoperto con un telo con sottostante copertura in brecciolino; iv) il manufatto costituito da due corpi di fabbrica laterali di forma rettangolare disposta reciprocamente in modo non parallelo risultava ancora presente.
2. Il 09.07.2018, si costituiva la Procura della Repubblica presso il Tribunale dell’Aquila e l’11.07.2018 depositava documentazione.
3. L’11.05.2023, la ricorrente depositava motivi aggiunti (notificati il 18.04.2023) per contestare la legittimità del provvedimento dell'11 febbraio 2020, asseritamente notificato il 17 febbraio 2023, con cui è stata disposta l’acquisizione al patrimonio comunale del fondo riportato in Catasto al foglio -OMISSIS- (atto non depositato dalla parte ricorrente).
4. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 17.04.2026, nessuna parte presente, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5. Il ricorso introduttivo va rigettato perché infondato.
Risulta dagli atti la legittimità del titolo demolitorio. Con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale dell’Aquila, emessa in data 17.2.2016, -OMISSIS- (odierna ricorrente) e -OMISSIS- sono stati condannati alla pena principale di mesi 8 di arresto ed Euro 15.000,00 di ammenda con applicazione dei doppi benefici di legge, nonché alla sanzione amministrativa della demolizione dei manufatti abusivamente realizzati più sopra descritti; la sentenza è divenuta irrevocabile per la -OMISSIS- in data 6.6.2016.
Dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna recante obbligo di demolizione delle opere abusivamente realizzate, con nota del 6.2.2018, la Procura della Repubblica richiedeva notizie al Comune dell’Aquila - Corpo di Polizia Municipale- in relazione all’avvenuta demolizione o meno dei manufatti descritti nei capi di imputazione della sentenza. Con nota del Comune dell’Aquila-Corpo di Polizia Municipale, recante protocollo n. -OMISSIS-, veniva trasmesso il verbale di inottemperanza n. -OMISSIS- del 22.3.2018 alla demolizione delle opere abusive, nonché l’ordinanza amministrativa n. -OMISSIS- dell’Ispettorato Urbanistico dell’Aquila, emessa in data 4.11.2015, e notificata alla -OMISSIS- e al -OMISSIS-in data 25.11.2015.
Dagli atti acquisiti al fascicolo si evince che le opere non venivano demolite ma (solo) in parte riconvertite in assenza di idoneo titolo, realizzando così un’elusione dell’obbligo stabilito nella sentenza penale di condanna. Inoltre, in relazione ai motivi di gravame del ricorso introduttivo, si rileva quanto segue:
- circa la presunta illegittimità del verbale di accertamento dell’inottemperanza alla demolizione dei manufatti realizzati, l’atto è stato legittimamente redatto sulla base della richiesta formulata in data 6.2.2018 dalla Procura della Repubblica, nell’ambito della procedura esecutiva penale instaurata a seguito del giudicato penale della sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale dell’Aquila;
- che l’ordinanza amministrativa di demolizione n. -OMISSIS- sia gravata da un ricorso straordinario al Capo dello Stato, non assume rilievo ai fini dell’esecuzione del giudicato penale conseguente all’avvenuto accertamento dei reati;
- il giudice penale accertava in maniera irrevocabile che “ gli imputati, che ricordiamo non sono estranei, ma madre e figlio, realizzarono man mano un intero complesso edilizio costituito dalle parti descritte ai vari capi di imputazione, senza essere assistiti da alcun titolo edilizio valido che li legittimasse allo scopo. E proprio il fatto di distinguere le varie parti con riferimento ai due soggetti, e, realizzare man mano opere accessorie, rientra in una strategia tendente a far sì che tali opere avessero una parvenza di legittimazione ai sensi della normativa emergenziale, ma in relazione alla quale i presupposti non esistevano, come già decritto ”;
- nel verbale di inadempimento del 22.3.2018 (impugnato) gli agenti della Polizia Municipale dell’Aquila hanno constatato che il manufatto in legno delle dimensioni di mt 5,80x5,80, utilizzato come rimessa degli attrezzi, era stato rimosso, che la piscina scoperta di dimensioni di mt. 5,10x10,00 risultava ricoperta con brecciolino in superficie, che il campo da tennis, tranne la recinzione preesistente, era stato ricoperto da un telo con sottostante copertura in brecciolino, che, infine, il manufatto costituito da due corpi di fabbrica laterali, di forma rettangolare, disposti reciprocamente in modo non parallelo, risultava ancora presente, come da documentazione fotografica allegata;
- la parte ricorrente non ha allegato alcuna pratica in sanatoria delle opere oggetto di demolizione.
Parimenti infondato risulta, poi, il ricorso per motivi aggiunti attraverso il quale si contesta la legittimità del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del fondo sul quale insistono le opere.
Secondo il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, il provvedimento di acquisizione risulta illegittimo in via derivata a causa dell’illegittimità del verbale di constatazione dell'inottemperanza che ne costituisce il presupposto, dedotta col ricorso introduttivo.
Il motivo è infondato, in quanto derivato, sulla base di quanto dedotto in relazione al ricorso introduttivo.
Per il secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti il provvedimento di acquisizione sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 31 del Testo unico dell'edilizia che limita il potere di acquisizione al patrimonio comunale al valore del decuplo della complessiva “superficie utile” interessata dalle opere abusive.
Il motivo è infondato.
Secondo la norma citata “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”.
La parte ricorrente contesta l’errore nella quantificazione della superficie utile senza allegare alcun documento a contestazione della legittimità del provvedimento di acquisizione impugnato. Nel ricorso, peraltro, viene riportata l’area della superfice complessiva delle opere abusive (mq 938,81) e quella della particella acquisita (mq 2.520), come indicate nel provvedimento (che neanche si allega), senza contestare l’effettiva superficie delle aree interessate così non confutando di fatto, il rispetto del limite dell’area acquisita e indicata nel decuplo della superficie interessata dagli abusi.
Sulla base di quanto dedotto, sia il ricorso introduttivo che quello per motivi aggiunti sono infondati e pertanto vanno rigettati.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NL Di Vita, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario
AC PI, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AC PI | NL Di Vita |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.