Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 24/09/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 463 del 2025, proposto da DI DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Furcas, Stefania Sotgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
in punto
ESECUZIONE della sentenza della sezione n.640 del 2024, pronunciata in data 26.9.2024, notificata in data 7.10.2024 e non appellata (sei scatti stipendiali);
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 il pres. Marco Buricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto che:
FATTO e DIRITTO
parte ricorrente, in data 5.9.2025, ha depositato memoria con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, chiedendo la piena e integrale esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 640/2024 resa nel procedimento RGN 156/2024 e pubblicata in data 26.9.2024, avente a oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente a quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, come convertito;
nella memoria suddetta il ricorrente ha evidenziato, in particolare, che:
- l’INPS, pur in presenza di un giudicato che imponeva l’esecuzione entro 180 giorni, ha dolosamente omesso di adempiere, sostenendo l’esigenza di rateizzazione della buonuscita, prassi ritenuta priva di fondamento normativo;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 130/2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del differimento e della rateizzazione del TFR e del TFS dei dipendenti pubblici per contrasto con l’art. 36 Cost., principio che l’Ente continua a disattendere con condotta lesiva dei diritti del pensionato;
- dalla stessa delibera di quantificazione prodotta dall’INPS si evince come l’Ente abbia liquidato esclusivamente il TFS, senza tuttavia riconoscere gli interessi dovuti sulle somme spettanti;
l’Istituto resistente, con memoria dell’8.8.2025, ha chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, allegando il relativo prospetto di liquidazione con il ricalcolo del TFS inclusivo dei benefici di legge e l’indicazione del relativo pagamento;
all’udienza camerale del 24.9.2025, il Collegio ha dato atto che parte ricorrente, in data 5.9.2025, ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione, mentre l’Istituto resistente si è richiamato ai propri scritti difensivi;
ritenuto di dover dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che l’Istituto resistente ha depositato in giudizio il prospetto di liquidazione, dal quale emerge il pieno riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente, sia pure in forma rateizzata, in conformità alla normativa vigente in materia di trattamento di fine servizio (TFS), che prevede la corresponsione dell’indennità in due rate per importi lordi complessivi superiori a € 50.000 e inferiori a € 100.000, come nel caso di specie;
ritenuto altresì che la pronuncia della Corte costituzionale n. 130/2023, conclusasi con una declaratoria di inammissibilità e con un mero monito al Legislatore, non abbia inciso sulla vigenza della disciplina, riguardando esclusivamente le ipotesi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o di servizio, mentre nel caso in esame si verte in ipotesi di congedo a domanda, per le quali la giurisprudenza costituzionale (sent. n. 159/2019) ha riconosciuto la legittimità del differimento e della rateizzazione del TFS;
rilevato, inoltre, che in tema di interessi questi non maturano sulla parte di TFS non ancora esigibile, ma decorrono esclusivamente dalla scadenza del termine di pagamento della singola rata;
tenuto conto delle difficoltà operative in cui, con ogni verosimiglianza, si è trovato ad agire l’INPS nell’ottemperare alle numerose sentenze emesse in materia - difficoltà riconducibili attendibilmente all’assai elevato numero di riliquidazioni dei TFS imposte dalle recenti decisioni del Consiglio di Stato e dei TAR - il Collegio ritiene equo, considerando la mancata spontanea esecuzione della sentenza nei termini di legge, condannare l’INPS al pagamento delle spese del giudizio, da liquidarsi nella misura – invero assai contenuta – indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 (euro ottocento/00), oltre agli accessori di legge se dovuti e al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione delle stesse in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
Gabriele Serra, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO