Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 10267
CS
Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Errore del TAR nel definire il thema decidendum

    Il Collegio ritiene che la questione della portata sostanziale della modifica apportata dall'ASL all'oggetto della concessione sia centrale per valutare l'interesse dell'appellante. Viene evidenziato che ST non ha partecipato alla gara originaria e che le modifiche apportate hanno ridotto le aree in concessione e il canone, senza alterare gli equilibri interni della commessa.

  • Rigettato
    Maggiore redditività della concessione a seguito della riduzione delle aree

    L'affermazione di maggiore redditività non è supportata da prove documentali e viene smentita dalle difese della controinteressata, che evidenziano una tariffa unitaria indifferenziata per gli stalli.

  • Rigettato
    Alterazione dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari

    L'appellante non dimostra di essere stata esclusa dalla gara originaria per requisiti troppo stringenti, né può far valere un interesse generico alla partecipazione a una ipotetica procedura con requisiti più laschi.

  • Altro
    Inapplicabilità dell'art. 106 d.lgs. 50/2016 prima della stipula del contratto

    La questione dell'applicabilità dell'art. 106 d.lgs. 50/2016 antecedentemente alla stipula contrattuale è considerata una questione di merito, che resta sullo sfondo della decisione sull'inammissibilità del ricorso.

  • Rigettato
    Nullità della delibera per violazione del giudicato

    Anche ammettendo la tesi della legittimazione assoluta per la nullità per violazione del giudicato, la ASL ha riavviato l'iter procedimentale in esecuzione della sentenza del TAR, e la dedotta violazione delle norme sull'evidenza pubblica configura al massimo un'illegittimità amministrativa, non una nullità.

  • Rigettato
    Nullità per violazione del giudicato

    La ASL ha agito in esecuzione della sentenza del TAR, e la dedotta violazione delle norme sull'evidenza pubblica non integra una nullità, ma al massimo un'illegittimità amministrativa. Inoltre, la giurisprudenza citata dall'appellante sulla portata generale del vizio di nullità per violazione di giudicato non è applicabile in questo contesto.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha esaminato l'appello proposto da Ristodel & Parking S.r.l. avverso la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società contro la deliberazione n. 669/2025 dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno. Quest'ultima deliberazione aveva modificato le prestazioni oggetto di una concessione per la gestione delle aree esterne di presidi ospedalieri, originariamente aggiudicata a Tecno Parking S.r.l. L'appellante Ristodel, pur non avendo partecipato alla gara originaria né impugnato l'aggiudicazione a Tecno Parking, lamentava una modifica sostanziale dell'oggetto del contratto, tale da configurare un affidamento diretto in violazione dell'evidenza pubblica. In particolare, Ristodel sosteneva che l'espunzione di alcune aree, la riduzione dei posti auto redditizi, l'abbassamento del canone di concessione e la diminuzione delle prestazioni manutentive avessero alterato l'equilibrio contrattuale a favore dell'aggiudicataria e reso la concessione equivalente a un nuovo affidamento diretto. Inoltre, contestava l'applicabilità dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 alla fase anteriore alla stipula del contratto e invocava la nullità della deliberazione per violazione del giudicato, richiamando una precedente pronuncia del Consiglio di Stato sulla portata generale del vizio di nullità. L'ASL Salerno e Tecno Parking, costituitesi in giudizio, ribadivano le eccezioni di inammissibilità sollevate in primo grado, fondate sulla carenza di legittimazione e interesse ad agire di Ristodel, data la sua estraneità alla procedura di gara e ai giudizi precedenti, nonché sull'occupazione sine titulo delle aree da parte dell'appellante.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza impugnata. Il Collegio ha preliminarmente accertato che Ristodel non aveva partecipato alla gara originaria, smentendo l'asserzione di esclusione formulata in primo grado. Ha poi ritenuto che le modifiche apportate dall'ASL Salerno alla concessione, consistenti nella riduzione del numero di stalli paganti e nel conseguente riparametro del canone concessorio e degli oneri manutentivi, non avessero alterato gli equilibri interni della commessa né le garanzie evidenziali, configurando una mera riduzione quantitativa e non una modifica sostanziale idonea a richiedere una nuova procedura di gara. L'appellante non ha fornito prova della maggiore redditività della concessione a seguito delle modifiche, né ha dimostrato di essere stata esclusa dalla gara originaria per requisiti eccessivamente stringenti, risultando quindi priva di un interesse concreto a dolersi della rideterminazione in senso riduttivo della commessa. Di conseguenza, è stata confermata la carenza di interesse di Ristodel all'impugnativa, anche in considerazione della sua inerzia rispetto a tutti gli atti e le vicende giurisdizionali precedenti. La questione sull'applicabilità dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 è rimasta sullo sfondo, non potendo configurare nullità, ma al più illegittimità amministrativa, la dedotta violazione delle norme sull'evidenza pubblica, e la ASL Salerno aveva agito in esecuzione di una sentenza del TAR passata in giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico dell'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/12/2025, n. 10267
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10267
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo