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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 20/11/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 1696/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
LI DI - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
UL PA - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1696 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 22/10/2025 da:
c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. MARCABRUNI LARA e dall'avv. DE SCOLARI BONATTI
CLAUDIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIALE DEI TIGLI, 14
38066 VA DE GA;
e da
(c.f. ), nata in [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. MARCABRUNI LARA e dall'avv. DE SCOLARI BONATTI CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIALE DEI TIGLI, 14 38066 VA DE
GA;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti: come da note.
pagina1 di 6 Pubblico Ministero: “chiede l'accoglimento del ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 22/10/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore nata a [...], Las Palmas (Spagna), il Persona_1
17/01/2021, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
1.1. Con il medesimo atto i ricorrenti hanno anche regolamentato le questioni economiche e patrimoniali fra loro esistenti.
2. In data 24.10.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore sia in ragione della sua tenera età, sia in ragione dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati, evidenziando che essi contengono altresì la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali fra i genitori:
1) Affidamento Per_ La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. La minore manterrà Persona_1 la propria residenza anagrafica presso il padre, genitore collocatario.
pagina2 di 6 Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione e salute della figlia minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I genitori, nel pieno rispetto dei rispettivi orientamenti personali, concorderanno una linea educativa comune, che garantisca una continuità nella formazione morale e spirituale della figlia.
2) Assegnazione casa familiare
La casa familiare sita in Arco, via Monte Zugna n. 34, in comproprietà tra le parti, tavolarmente identificata nella p.ed. 793 p.m. 5 sub 13 e 14 (al Catasto Fabbricati – CC 310 p.ed. 793 sub 14 Foglio
12 – p.m. 5 Cat. C/6 Classe 2 – Consistenza 40 mq, superficie 42 mq e p.ed. 793 sub 13 Foglio 12,
p.m. 5, Categ. A/2, Classe 8, consistenza 7 vani, Superficie 156 mq), rimane assegnata al signor
, quale genitore collocatario della minore. Parte_1
3) Gestione dell'affido condiviso
Quanto alle modalità di gestione dell'affido condiviso ed i relativi tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, i ricorrenti concordano di tenere ciascuno con sé la figlia a settimane alternate dal lunedì all'uscita da scuola in periodo scolastico (ovvero ad ore 8.00 in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina della settimana successiva (comprensivo, quindi, del week-end) allorquando il genitore che ha in custodia la figlia si occuperà di accompagnarla a scuola ovvero, nei periodi di sospensione dall'attività scolastica, presso l'abitazione dell'altro genitore, entro le ore 8.00 o presso i nonni paterni o i centri estivi;
il genitore che non ha in custodia la bambina nella settimana di Per_ competenza dell'altro genitore, potrà tenere con sé per due pomeriggi infrasettimanali, individuati nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 in periodo di sospensione dell'attività scolastica) fino alle ore 20,30, dopo cena, allorquando si occuperà di riaccompagnarla presso l'abitazione dell'altro genitore. La consegna della minore sarà a cura del genitore che avrà la custodia della bambina per la settimana di sua competenza. Qualora la madre si dovesse trasferire al di fuori di un raggio di distanza di km. 10 rispetto alla casa familiare ove la figlia risiede, sarà sua cura occuparsi del traporto della figlia presso di sé e della riconsegna.
I genitori potranno concordare una diversa modalità di gestione dei tempi di permanenza della minore, previa condivisione dell'opportunità e adeguatezza per la minore, sulla base delle loro necessità lavorative o esigenze della figlia.
4) Vacanze e periodi di sospensione scolastica
• Festività natalizie: le vacanze di Natale saranno suddivise a metà tra i genitori e, pertanto, ad anni Per_ alterni, dal 23 dicembre al 31 dicembre ore 10,00, starà con uno dei genitori (iniziando per l'anno in corso con la mamma) e dal 31 dicembre ore 10,00 al 6 gennaio incluso, con l'altro genitore.
pagina3 di 6 Il genitore che non ha la custodia della figlia nel periodo natalizio (23-31 dicembre) trascorrerà con la figlia la Vigilia di Natale (dalle ore 10 del 24.12 alle ore 10 del 25.12).
• Festività pasquali: le vacanze di Pasqua saranno suddivise a metà tra i genitori, concordando che i Per_ giorni di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi da ad anni alterni, con uno dei genitori. Il periodo individuato dovrà essere comunicato, dalla madre o dal padre, all'altro genitore, entro il giorno 10 del mese precedente.
• Festività da calendario: con riguardo alle festività da calendario e i correlati “ponti” scolastici
(Ognissanti, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo Patrono) saranno trascorse dalla minore per metà, nel loro insieme, presso ciascun genitore. I genitori, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, suddivideranno pertanto tra loro in maniera equilibrata le singole festività da considerarsi unitariamente come monte giornate, in modo da consentire alla figlia di trascorrere ogni periodo/giorno di sospensione scolastica/ponte presso un genitore, evitando così di frammentare le singole festività/ponti. Per_
• Vacanze estive: trascorrerà due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da individuarsi e comunicare all'altro genitore, entro il mese di aprile di ogni anno. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con la figlia, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la minore nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria, valevole anche nel periodo di frequenza scolastica (dalle ore 19-20) nella quale il genitore che avrà la custodia della minore si renderà disponibile. Per_
• La giornata del compleanno (o il pomeriggio se in giornata di frequenza scolastica) di sarà alternata di anno in anno tra i genitori, indipendentemente dal calendario in essere nel periodo, avendo cura i genitori possibilmente di condividere la giornata, anche parzialmente.
I genitori potranno, previo concerto e concorde decisione, nonché con congruo preavviso, stabilire di derogare al calendario sopra indicato per far fronte a situazioni impreviste.
In caso di impossibilità a tenere la figlia con sé nei periodi prestabiliti, i genitori cercheranno di usufruire preferibilmente del supporto dell'altro genitore, se disponibile.
5) Mantenimento della figlia minore Per_ I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei periodi di reciproca pertinenza rinunciando, pertanto, alla richiesta di contribuzione al mantenimento della minore l'uno/a nei confronti dell'altra/0;
6) Spese straordinarie per la figlia minore pagina4 di 6 Per_ Le spese straordinarie per la figlia individuate, disciplinate e rimborsate come nelle previsioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. d.d. 29.11.2017, saranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere previamente concordate, ove previsto dalle predette linee guida, se superiori, ad € 200,00 per voce complessiva di spesa.
I genitori concordano di mantenere in essere il conto corrente cointestato n. 2365433 acceso presso
AN ED (senza affidamento) sul quale, previo adempimento degli accordi di cui al punto
10) che segue, verrà versata da entrambe le parti la somma mensile di € 150,00=, da utilizzarsi per Per_ far fronte alle spese straordinarie che riguardano la figlia salva integrazione delle somme necessarie.
7) Assegni familiari
L'assegno unico universale ed ogni eventuale ulteriore beneficio pubblico e/o privato sarà percepito e resterà a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le detrazioni fiscali e/o deduzioni spese per figli a carico.
8) Trasferimento residenza della minore Per_ I signori e concordano che la figlia minore non potrà Parte_2 Parte_1 trasferire la propria residenza senza il consenso di entrambi i genitori e pattuiscono che vi dovrà essere accordo scritto dei genitori per l'ipotesi di trasferimenti all'estero della figlia, in ordine alla quale attualmente negano il consenso.
9) Consenso al rilascio del passaporto e carta di identità
Le parti prestano invece sin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e carta di identità Per_ valida per l'espatrio per la figlia ai fini di espatri determinati da soli motivi turistici e di vacanza.
10) Rapporti patrimoniali tra le parti Per_ Contestualmente agli accordi attinenti l'affidamento ed il mantenimento della figlia i signori e intendono, con il presente accordo, definire anche gli Parte_2 Parte_1 aspetti patrimoniali che li riguardano e, per l'effetto, stabiliscono quanto segue:
- le somme giacenti sul conto corrente cointestato n. 2365433 acceso presso AN ED, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, verranno attribuite nella misura del 100% al signor Pt_1 in quanto derivanti da apporti dallo stesso effettuati in via esclusiva;
la signora
[...] [...] autorizza, pertanto, il signor a prelevare / bonificare in proprio favore Parte_2 Parte_1 la somma di complessivi € 47.000,00;
- il signor nato a [...] il [...] (C.F. ) si Parte_1 C.F._1 impegna irrevocabilmente ad acquistare (con la condizione sospensiva di cui infra) e la signora nata a [...] il [...] (C.F. ), si Parte_2 C.F._2 impegna irrevocabilmente a vendere, la quota di ½ dell'immobile di proprietà della stessa,
pagina5 di 6 catastalmente individuato dalla p.ed. 793 p.m. 5 sub 13 e 14 C.C. Arco, nello stato in cui sta e giace, comprensivo di tutti gli arredi e contenuti, all'importo di € 149.224,00 (diconsi Euro duecentoquarantanoveduecentoventiquattro/00); il prezzo verrà corrisposto in sede di rogito. Le parti stabiliscono che il rogito dovrà essere effettuato entro e non oltre due mesi dalla data di deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, del presente procedimento, presso Notaio scelto a cura dell'acquirente. Ogni spesa ed onere necessaria e conseguente alla compravendita resterà a carico di ogni parte nella misura del 50% ciascuno.
L'obbligazione di acquisto di cui sopra avrà validità al momento dell'avversarsi della condizione del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del presente procedimento.
A seguito della compravendita come sopra individuata, il sig. dichiara di assumere su di sé il Pt_1 debito contratto dalla signora con i creditori sigg. e in data Parte_2 CP_1 Controparte_2
19.10.2021 per l'acquisto della casa familiare pari, detto debito, alla somma di €. 120.000,00 e, conseguentemente, di manlevarla da ogni obbligazione rispetto ai creditori medesimi.
A seguito del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente punto, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra le stesse intercorso nel perdurare della loro unione. Dichiarano pertanto di non aver altro reciprocamente a pretendere in ordine alle questioni patrimoniali direttamente e/o indirettamente connesse e conseguenti alla loro unione e alla comproprietà immobiliare e mobiliare.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il presidente
LI DI
La giudice estensora
UL PA
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
LI DI - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
UL PA - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1696 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 22/10/2025 da:
c.f. ), nato a [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...]; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. MARCABRUNI LARA e dall'avv. DE SCOLARI BONATTI
CLAUDIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIALE DEI TIGLI, 14
38066 VA DE GA;
e da
(c.f. ), nata in [...], il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...]; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. MARCABRUNI LARA e dall'avv. DE SCOLARI BONATTI CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIALE DEI TIGLI, 14 38066 VA DE
GA;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Ricorrenti: come da note.
pagina1 di 6 Pubblico Ministero: “chiede l'accoglimento del ricorso”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 22/10/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento della figlia minore nata a [...], Las Palmas (Spagna), il Persona_1
17/01/2021, dalla loro relazione e stabile convivenza, ora terminata, e riconosciuta da entrambi i genitori.
1.1. Con il medesimo atto i ricorrenti hanno anche regolamentato le questioni economiche e patrimoniali fra loro esistenti.
2. In data 24.10.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza su richiesta delle parti, queste hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore sia in ragione della sua tenera età, sia in ragione dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati, evidenziando che essi contengono altresì la regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali fra i genitori:
1) Affidamento Per_ La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali potranno esercitare la responsabilità genitoriale disgiuntamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione. La minore manterrà Persona_1 la propria residenza anagrafica presso il padre, genitore collocatario.
pagina2 di 6 Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione e salute della figlia minore verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. I genitori, nel pieno rispetto dei rispettivi orientamenti personali, concorderanno una linea educativa comune, che garantisca una continuità nella formazione morale e spirituale della figlia.
2) Assegnazione casa familiare
La casa familiare sita in Arco, via Monte Zugna n. 34, in comproprietà tra le parti, tavolarmente identificata nella p.ed. 793 p.m. 5 sub 13 e 14 (al Catasto Fabbricati – CC 310 p.ed. 793 sub 14 Foglio
12 – p.m. 5 Cat. C/6 Classe 2 – Consistenza 40 mq, superficie 42 mq e p.ed. 793 sub 13 Foglio 12,
p.m. 5, Categ. A/2, Classe 8, consistenza 7 vani, Superficie 156 mq), rimane assegnata al signor
, quale genitore collocatario della minore. Parte_1
3) Gestione dell'affido condiviso
Quanto alle modalità di gestione dell'affido condiviso ed i relativi tempi di permanenza della minore con ciascun genitore, i ricorrenti concordano di tenere ciascuno con sé la figlia a settimane alternate dal lunedì all'uscita da scuola in periodo scolastico (ovvero ad ore 8.00 in periodo non scolastico) fino al lunedì mattina della settimana successiva (comprensivo, quindi, del week-end) allorquando il genitore che ha in custodia la figlia si occuperà di accompagnarla a scuola ovvero, nei periodi di sospensione dall'attività scolastica, presso l'abitazione dell'altro genitore, entro le ore 8.00 o presso i nonni paterni o i centri estivi;
il genitore che non ha in custodia la bambina nella settimana di Per_ competenza dell'altro genitore, potrà tenere con sé per due pomeriggi infrasettimanali, individuati nelle giornate di martedì e giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 16,00 in periodo di sospensione dell'attività scolastica) fino alle ore 20,30, dopo cena, allorquando si occuperà di riaccompagnarla presso l'abitazione dell'altro genitore. La consegna della minore sarà a cura del genitore che avrà la custodia della bambina per la settimana di sua competenza. Qualora la madre si dovesse trasferire al di fuori di un raggio di distanza di km. 10 rispetto alla casa familiare ove la figlia risiede, sarà sua cura occuparsi del traporto della figlia presso di sé e della riconsegna.
I genitori potranno concordare una diversa modalità di gestione dei tempi di permanenza della minore, previa condivisione dell'opportunità e adeguatezza per la minore, sulla base delle loro necessità lavorative o esigenze della figlia.
4) Vacanze e periodi di sospensione scolastica
• Festività natalizie: le vacanze di Natale saranno suddivise a metà tra i genitori e, pertanto, ad anni Per_ alterni, dal 23 dicembre al 31 dicembre ore 10,00, starà con uno dei genitori (iniziando per l'anno in corso con la mamma) e dal 31 dicembre ore 10,00 al 6 gennaio incluso, con l'altro genitore.
pagina3 di 6 Il genitore che non ha la custodia della figlia nel periodo natalizio (23-31 dicembre) trascorrerà con la figlia la Vigilia di Natale (dalle ore 10 del 24.12 alle ore 10 del 25.12).
• Festività pasquali: le vacanze di Pasqua saranno suddivise a metà tra i genitori, concordando che i Per_ giorni di Pasqua e il giorno del Lunedì dell'Angelo saranno trascorsi da ad anni alterni, con uno dei genitori. Il periodo individuato dovrà essere comunicato, dalla madre o dal padre, all'altro genitore, entro il giorno 10 del mese precedente.
• Festività da calendario: con riguardo alle festività da calendario e i correlati “ponti” scolastici
(Ognissanti, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo Patrono) saranno trascorse dalla minore per metà, nel loro insieme, presso ciascun genitore. I genitori, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, suddivideranno pertanto tra loro in maniera equilibrata le singole festività da considerarsi unitariamente come monte giornate, in modo da consentire alla figlia di trascorrere ogni periodo/giorno di sospensione scolastica/ponte presso un genitore, evitando così di frammentare le singole festività/ponti. Per_
• Vacanze estive: trascorrerà due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, da individuarsi e comunicare all'altro genitore, entro il mese di aprile di ogni anno. I genitori si impegnano reciprocamente a fornire all'altro gli indirizzi degli eventuali luoghi di vacanza e soggiorno che effettueranno con la figlia, nonché a favorire i contatti telefonici dell'altro genitore con la minore nei reciproci periodi di competenza, concordando una fascia oraria, valevole anche nel periodo di frequenza scolastica (dalle ore 19-20) nella quale il genitore che avrà la custodia della minore si renderà disponibile. Per_
• La giornata del compleanno (o il pomeriggio se in giornata di frequenza scolastica) di sarà alternata di anno in anno tra i genitori, indipendentemente dal calendario in essere nel periodo, avendo cura i genitori possibilmente di condividere la giornata, anche parzialmente.
I genitori potranno, previo concerto e concorde decisione, nonché con congruo preavviso, stabilire di derogare al calendario sopra indicato per far fronte a situazioni impreviste.
In caso di impossibilità a tenere la figlia con sé nei periodi prestabiliti, i genitori cercheranno di usufruire preferibilmente del supporto dell'altro genitore, se disponibile.
5) Mantenimento della figlia minore Per_ I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia nei periodi di reciproca pertinenza rinunciando, pertanto, alla richiesta di contribuzione al mantenimento della minore l'uno/a nei confronti dell'altra/0;
6) Spese straordinarie per la figlia minore pagina4 di 6 Per_ Le spese straordinarie per la figlia individuate, disciplinate e rimborsate come nelle previsioni di cui alle Linee Guida del C.N.F. d.d. 29.11.2017, saranno suddivise al 50% tra i genitori e dovranno essere previamente concordate, ove previsto dalle predette linee guida, se superiori, ad € 200,00 per voce complessiva di spesa.
I genitori concordano di mantenere in essere il conto corrente cointestato n. 2365433 acceso presso
AN ED (senza affidamento) sul quale, previo adempimento degli accordi di cui al punto
10) che segue, verrà versata da entrambe le parti la somma mensile di € 150,00=, da utilizzarsi per Per_ far fronte alle spese straordinarie che riguardano la figlia salva integrazione delle somme necessarie.
7) Assegni familiari
L'assegno unico universale ed ogni eventuale ulteriore beneficio pubblico e/o privato sarà percepito e resterà a favore di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, così come le detrazioni fiscali e/o deduzioni spese per figli a carico.
8) Trasferimento residenza della minore Per_ I signori e concordano che la figlia minore non potrà Parte_2 Parte_1 trasferire la propria residenza senza il consenso di entrambi i genitori e pattuiscono che vi dovrà essere accordo scritto dei genitori per l'ipotesi di trasferimenti all'estero della figlia, in ordine alla quale attualmente negano il consenso.
9) Consenso al rilascio del passaporto e carta di identità
Le parti prestano invece sin d'ora il proprio consenso al rilascio del passaporto e carta di identità Per_ valida per l'espatrio per la figlia ai fini di espatri determinati da soli motivi turistici e di vacanza.
10) Rapporti patrimoniali tra le parti Per_ Contestualmente agli accordi attinenti l'affidamento ed il mantenimento della figlia i signori e intendono, con il presente accordo, definire anche gli Parte_2 Parte_1 aspetti patrimoniali che li riguardano e, per l'effetto, stabiliscono quanto segue:
- le somme giacenti sul conto corrente cointestato n. 2365433 acceso presso AN ED, alla data di sottoscrizione del presente ricorso, verranno attribuite nella misura del 100% al signor Pt_1 in quanto derivanti da apporti dallo stesso effettuati in via esclusiva;
la signora
[...] [...] autorizza, pertanto, il signor a prelevare / bonificare in proprio favore Parte_2 Parte_1 la somma di complessivi € 47.000,00;
- il signor nato a [...] il [...] (C.F. ) si Parte_1 C.F._1 impegna irrevocabilmente ad acquistare (con la condizione sospensiva di cui infra) e la signora nata a [...] il [...] (C.F. ), si Parte_2 C.F._2 impegna irrevocabilmente a vendere, la quota di ½ dell'immobile di proprietà della stessa,
pagina5 di 6 catastalmente individuato dalla p.ed. 793 p.m. 5 sub 13 e 14 C.C. Arco, nello stato in cui sta e giace, comprensivo di tutti gli arredi e contenuti, all'importo di € 149.224,00 (diconsi Euro duecentoquarantanoveduecentoventiquattro/00); il prezzo verrà corrisposto in sede di rogito. Le parti stabiliscono che il rogito dovrà essere effettuato entro e non oltre due mesi dalla data di deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, del presente procedimento, presso Notaio scelto a cura dell'acquirente. Ogni spesa ed onere necessaria e conseguente alla compravendita resterà a carico di ogni parte nella misura del 50% ciascuno.
L'obbligazione di acquisto di cui sopra avrà validità al momento dell'avversarsi della condizione del deposito delle note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del presente procedimento.
A seguito della compravendita come sopra individuata, il sig. dichiara di assumere su di sé il Pt_1 debito contratto dalla signora con i creditori sigg. e in data Parte_2 CP_1 Controparte_2
19.10.2021 per l'acquisto della casa familiare pari, detto debito, alla somma di €. 120.000,00 e, conseguentemente, di manlevarla da ogni obbligazione rispetto ai creditori medesimi.
A seguito del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al presente punto, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra le stesse intercorso nel perdurare della loro unione. Dichiarano pertanto di non aver altro reciprocamente a pretendere in ordine alle questioni patrimoniali direttamente e/o indirettamente connesse e conseguenti alla loro unione e alla comproprietà immobiliare e mobiliare.
Così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025.
Il presidente
LI DI
La giudice estensora
UL PA
pagina6 di 6