CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/02/2024, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da ON IO alias NO NI n. a Rieti il 25/4/1957 avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 17/6/2022 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, sost. Avv. Giosuè Naso, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Asti in data 6/7/2021, riqualificato il delitto di riciclaggio ascritto al NE come violazione degli artt. 640, 648ter.1 cod.pen., aggravati dagli artt. 61 n. 7 e 61 bis cod.pen., aggravanti ritenute equivalenti all'attenuante di cui all'art. 648ter.1, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4364 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/12/2023 comma 2, cod.pen. e alle già concesse attenuanti generiche, rideterminava in anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa la pena inflitta all'imputato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NE MA, Avv. Giosuè Naso, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 178, lett. c) e 521 cod.proc.pen. e vizio logico della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità anche del reato di cui all'art. 648ter.1 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha operato la riqualificazione del delitto di riciclaggio originariamente contestato, parzialmente accogliendo il gravame difensivo che aveva chiesto la derubricazione della fattispecie in quella di truffa, escludendo qualsiasi pregiudizio della difesa anche alla luce della descrizione nell'incolpazione delle condotte già costituenti il delitto presupposto. Nondimeno, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 521 codice di rito in relazione alla riqualificazione del fatto anche alla stregua del delitto di autoriciclaggio, non avendo tenuto conto della diversità strutturale delle fattispecie incriminatrici. In particolare il difensore evidenzia che il delitto di autoriciclaggio sotto l'aspetto oggettivo presenta rispetto al delitto ex art. 648 bis cod.pen. un elemento di specialità per aggiunta, costituito dal reimpiego del provento del delitto presupposto e su detto aspetto il prevenuto non è mai stato messo nelle condizioni di difendersi. L'eterogeneità risulta ancor più marcata con riguardo al soggetto attivo dell'autoriciclaggio, autore del reato-fonte, mentre per il riciclaggio siffatta identificazione è legislativamente esclusa. Aggiunge che l'apparato motivazionale della sentenza impugnata in ordine al delitto ex art. 648ter.1 cod.pen. appare apodittico e congetturale non risultando l'effettuazione di accertamenti ad opera della P.g. circa la effettiva operatività delle società estere riconducibili agli imputati ed emergendo dalla rogatoria espletata unicamente verifiche di carattere documentale riguardanti la sfera amministrativa delle società. Non risulta, inoltre, accertato se le somme di danaro in contestazione siano state reimpiegate in attività economiche o finanziarie come richiesto dalla norma incriminatrice. Ad avviso della difesa la creazione delle società estere ha costituito un mero espediente per realizzare la truffa sicché la successiva disponibilità del danaro dalla stessa proveniente doveva ritenersi riconducibile all'esimente di cui al comma 4 dell'art. 648ter.1 cod.pen; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61bis cod.pen. Il difensore assume che la mancanza di accertamenti in ordine all'effettiva operatività all'estero delle società riconducibili all'imputato incide sulla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità, che doveva essere esclusa. La motivazione resa al riguardo dalla Corte di merito è apodittica e congetturale in quanto 2 fondata su esiti intercettivi che nulla rivelano in ordine all'esistenza di un gruppo criminale organizzato con ramificazioni all'estero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure difensive sono nel complesso inammissibili per manifesta infondatezza. 1.1 La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01; tra molte conformi, Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655-01; Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Rv. 269666-01). Si è ulteriormente chiarito in tema di correlazione tra accusa e sentenza che la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Rv. 273204-01; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093- 01). 1.2 Nella specie la stessa difesa ha sollecitato in sede di gravame la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 cod.pen. argomentando in ordine al rapporto intercorrente tra reato presupposto e delitto di riciclaggio sicché, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, avuto riguardo al tenore dell'incolpazione e all'accertato concorso del ricorrente nel reato presupposto, deve escludersi qualsiasi violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa, stante la prevedibilità dell'epilogo decisorio conseguente alla scissione del fatto unitariamente addebitato nelle sue componenti illecite, sussunte nelle fattispecie di truffa e autoriciclaggio, ben enucleate e ab origine individuabili, in ordine alle quali la difesa ha avuto modo di articolare le proprie deduzioni. 1.3 Né può trovare concordi l'assunto difensivo secondo cui la diversità strutturale delle fattispecie ex art. 648bis e 648ter.1 cod.pen. avrebbe inciso sul compiuto e consapevole esercizio del diritto di difesa, leso dall'intervenuta riqualificazione. Giurisprudenza e dottrina hanno escluso un rapporto di specialità strutturale tra gli artt. 648-bis (e 648-ter) c.p. e l'art. 648-ter.1 cod.pen., evidenziando che tra le due fattispecie vi è una relazione di eterogeneità in quanto l'autoriciclaggio rispetto al riciclaggio presenta un elemento di specialità per 3 aggiunta, atteso che il reimpiego del provento non è un tratto costitutivo del reato ex art. 648 bis cod.pen. mentre in relazione all'autore del reato l'eterogeneità è di natura contrappositiva giacché il soggetto attivo dell'autoriciclaggio é l'autore del reato-fonte (o un concorrente), mentre quest'ultimo non può, ex lege, essere autore del reato di riciclaggio. Nella specie il concorso del NE nel delitto di truffa in danno di Olicar S.p.A. è specificamente descritto nella prima parte dell'incolpazione mentre nella seconda le attività di trasferimento della somma lucrata in favore di società riferibili al prevenuto sono dettagliatamente evidenziate sicché deve escludersi qualsivoglia imnnutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. 2. Manifestamente infondate risultano le censure in punto di giuridica configurabilità della fattispecie di autoriciclaggio. La difesa assume che non sia stata acquisita la prova del reimpiego della somma provento del delitto di truffa in attività economiche o finanziarie e, invoca, comunque, l'applicabilità nella specie dell'esimente di cui al comma 4. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che in tema di autoriciclaggio è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407 - 02; n. 13352 del 14/03/2023, Rv. 284477 - 01, nello stesso senso quanto all'esclusione della clausola di non punibilità di all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. -attualmente prevista al comma quinto della medesima norma-, Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, dep. 2023, Rv, 284390-01). Di detti principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione a fronte del trasferimento dell'importo complessivo di euro 388.000,00, provento della truffa, mediante tre bonifici alla società bulgara AR OL, amministrata dal NE sotto il falso nome di NO NI. La mancata effettuazione di specifici accertamenti in ordine all'operatività della compagine prima destinataria delle somme bonificate non incide sulla configurabilità dell'illecito in quanto il conferimento ad una struttura societaria si caratterizza per il vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi sociali di natura economica. 3. Quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità la Corte di merito (pag. 28 e segg.) ha evaso le doglianze difensive con argomenti che non prestano il fianco a censura avendo chiarito, alla luce delle emergenze processuali, che il prevenuto, unitamente ai correi LO, TI e NZ, aveva realizzato una vera e propria organizzazione che non si era limitata alla creazione della soc. The Reds al fine della commissione della truffa ma anche predisposto un reticolo di società estere collegate, 4 accomunate dall'oggetto sociale e destinatarie del trasferimento del profitto del delitto di truffa. La sentenza impugnata ha richiamato in proposito non solo l'esito delle intercettazioni dalle quali emerge la preoccupazione del ricorrente che le indagini potessero estendersi all'estero ma anche le dichiarazioni della LO in ordine agli interessi extranazionali dei complici. 3.1 Questa Corte è ferma nel ritenere, in piena coerenza con i principi fissati da Sez.U. Adami n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255034-01, che ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016, Rv. 267440 - 01). A tal fine è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e la circostanza può applicarsi ai reati fine commessi dai membri di un gruppo criminale organizzato transnazionale anche nel caso in cui la costituzione di detto sodalizio non configuri un autonomo delitto associativo (Sez. 3, n. 17710 del 06/02/2019, Rv. 275597-01). LL richiamate coordinate ermeneutiche il collegio di merito ha fatto corretto governo delineando un nucleo organizzato ramificato in diversi Paesi Europei che ha realizzato gli illeciti contestati valendosi di terminali operativi predisposti all'estero. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, sost. Avv. Giosuè Naso, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Asti in data 6/7/2021, riqualificato il delitto di riciclaggio ascritto al NE come violazione degli artt. 640, 648ter.1 cod.pen., aggravati dagli artt. 61 n. 7 e 61 bis cod.pen., aggravanti ritenute equivalenti all'attenuante di cui all'art. 648ter.1, 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4364 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 15/12/2023 comma 2, cod.pen. e alle già concesse attenuanti generiche, rideterminava in anni tre,mesi quattro di reclusione ed euro ottomila di multa la pena inflitta all'imputato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NE MA, Avv. Giosuè Naso, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 178, lett. c) e 521 cod.proc.pen. e vizio logico della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità anche del reato di cui all'art. 648ter.1 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha operato la riqualificazione del delitto di riciclaggio originariamente contestato, parzialmente accogliendo il gravame difensivo che aveva chiesto la derubricazione della fattispecie in quella di truffa, escludendo qualsiasi pregiudizio della difesa anche alla luce della descrizione nell'incolpazione delle condotte già costituenti il delitto presupposto. Nondimeno, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 521 codice di rito in relazione alla riqualificazione del fatto anche alla stregua del delitto di autoriciclaggio, non avendo tenuto conto della diversità strutturale delle fattispecie incriminatrici. In particolare il difensore evidenzia che il delitto di autoriciclaggio sotto l'aspetto oggettivo presenta rispetto al delitto ex art. 648 bis cod.pen. un elemento di specialità per aggiunta, costituito dal reimpiego del provento del delitto presupposto e su detto aspetto il prevenuto non è mai stato messo nelle condizioni di difendersi. L'eterogeneità risulta ancor più marcata con riguardo al soggetto attivo dell'autoriciclaggio, autore del reato-fonte, mentre per il riciclaggio siffatta identificazione è legislativamente esclusa. Aggiunge che l'apparato motivazionale della sentenza impugnata in ordine al delitto ex art. 648ter.1 cod.pen. appare apodittico e congetturale non risultando l'effettuazione di accertamenti ad opera della P.g. circa la effettiva operatività delle società estere riconducibili agli imputati ed emergendo dalla rogatoria espletata unicamente verifiche di carattere documentale riguardanti la sfera amministrativa delle società. Non risulta, inoltre, accertato se le somme di danaro in contestazione siano state reimpiegate in attività economiche o finanziarie come richiesto dalla norma incriminatrice. Ad avviso della difesa la creazione delle società estere ha costituito un mero espediente per realizzare la truffa sicché la successiva disponibilità del danaro dalla stessa proveniente doveva ritenersi riconducibile all'esimente di cui al comma 4 dell'art. 648ter.1 cod.pen; 2.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61bis cod.pen. Il difensore assume che la mancanza di accertamenti in ordine all'effettiva operatività all'estero delle società riconducibili all'imputato incide sulla sussistenza dell'aggravante della transnazionalità, che doveva essere esclusa. La motivazione resa al riguardo dalla Corte di merito è apodittica e congetturale in quanto 2 fondata su esiti intercettivi che nulla rivelano in ordine all'esistenza di un gruppo criminale organizzato con ramificazioni all'estero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure difensive sono nel complesso inammissibili per manifesta infondatezza. 1.1 La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte Europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438-01; tra molte conformi, Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, Rv. 269655-01; Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Rv. 269666-01). Si è ulteriormente chiarito in tema di correlazione tra accusa e sentenza che la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce della regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 19380 del 12/02/2018, Rv. 273204-01; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093- 01). 1.2 Nella specie la stessa difesa ha sollecitato in sede di gravame la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 cod.pen. argomentando in ordine al rapporto intercorrente tra reato presupposto e delitto di riciclaggio sicché, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, avuto riguardo al tenore dell'incolpazione e all'accertato concorso del ricorrente nel reato presupposto, deve escludersi qualsiasi violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa, stante la prevedibilità dell'epilogo decisorio conseguente alla scissione del fatto unitariamente addebitato nelle sue componenti illecite, sussunte nelle fattispecie di truffa e autoriciclaggio, ben enucleate e ab origine individuabili, in ordine alle quali la difesa ha avuto modo di articolare le proprie deduzioni. 1.3 Né può trovare concordi l'assunto difensivo secondo cui la diversità strutturale delle fattispecie ex art. 648bis e 648ter.1 cod.pen. avrebbe inciso sul compiuto e consapevole esercizio del diritto di difesa, leso dall'intervenuta riqualificazione. Giurisprudenza e dottrina hanno escluso un rapporto di specialità strutturale tra gli artt. 648-bis (e 648-ter) c.p. e l'art. 648-ter.1 cod.pen., evidenziando che tra le due fattispecie vi è una relazione di eterogeneità in quanto l'autoriciclaggio rispetto al riciclaggio presenta un elemento di specialità per 3 aggiunta, atteso che il reimpiego del provento non è un tratto costitutivo del reato ex art. 648 bis cod.pen. mentre in relazione all'autore del reato l'eterogeneità è di natura contrappositiva giacché il soggetto attivo dell'autoriciclaggio é l'autore del reato-fonte (o un concorrente), mentre quest'ultimo non può, ex lege, essere autore del reato di riciclaggio. Nella specie il concorso del NE nel delitto di truffa in danno di Olicar S.p.A. è specificamente descritto nella prima parte dell'incolpazione mentre nella seconda le attività di trasferimento della somma lucrata in favore di società riferibili al prevenuto sono dettagliatamente evidenziate sicché deve escludersi qualsivoglia imnnutazione del fatto rilevante ai sensi dell'art. 521 cod.proc.pen. 2. Manifestamente infondate risultano le censure in punto di giuridica configurabilità della fattispecie di autoriciclaggio. La difesa assume che non sia stata acquisita la prova del reimpiego della somma provento del delitto di truffa in attività economiche o finanziarie e, invoca, comunque, l'applicabilità nella specie dell'esimente di cui al comma 4. Questa Corte ha in più occasioni chiarito che in tema di autoriciclaggio è configurabile una condotta dissimulatoria allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279407 - 02; n. 13352 del 14/03/2023, Rv. 284477 - 01, nello stesso senso quanto all'esclusione della clausola di non punibilità di all'art. 648-ter.1, comma quarto, cod. pen. -attualmente prevista al comma quinto della medesima norma-, Sez. 2, n. 4855 del 22/12/2022, dep. 2023, Rv, 284390-01). Di detti principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione a fronte del trasferimento dell'importo complessivo di euro 388.000,00, provento della truffa, mediante tre bonifici alla società bulgara AR OL, amministrata dal NE sotto il falso nome di NO NI. La mancata effettuazione di specifici accertamenti in ordine all'operatività della compagine prima destinataria delle somme bonificate non incide sulla configurabilità dell'illecito in quanto il conferimento ad una struttura societaria si caratterizza per il vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi sociali di natura economica. 3. Quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della transnazionalità la Corte di merito (pag. 28 e segg.) ha evaso le doglianze difensive con argomenti che non prestano il fianco a censura avendo chiarito, alla luce delle emergenze processuali, che il prevenuto, unitamente ai correi LO, TI e NZ, aveva realizzato una vera e propria organizzazione che non si era limitata alla creazione della soc. The Reds al fine della commissione della truffa ma anche predisposto un reticolo di società estere collegate, 4 accomunate dall'oggetto sociale e destinatarie del trasferimento del profitto del delitto di truffa. La sentenza impugnata ha richiamato in proposito non solo l'esito delle intercettazioni dalle quali emerge la preoccupazione del ricorrente che le indagini potessero estendersi all'estero ma anche le dichiarazioni della LO in ordine agli interessi extranazionali dei complici. 3.1 Questa Corte è ferma nel ritenere, in piena coerenza con i principi fissati da Sez.U. Adami n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255034-01, che ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge n. 146 del 2006, è necessario che alla consumazione del reato transnazionale contribuisca consapevolmente un gruppo criminale organizzato, che sussiste in presenza della stabilità dei rapporti fra gli adepti, di una organizzazione seppur minimale, della non occasionalità o estemporaneità della stessa, e della finalizzazione alla realizzazione anche di un solo reato e al conseguimento di un vantaggio finanziario o comunque materiale (Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016, Rv. 267440 - 01). A tal fine è sufficiente che le attività illecite siano realizzate in diversi Stati e la circostanza può applicarsi ai reati fine commessi dai membri di un gruppo criminale organizzato transnazionale anche nel caso in cui la costituzione di detto sodalizio non configuri un autonomo delitto associativo (Sez. 3, n. 17710 del 06/02/2019, Rv. 275597-01). LL richiamate coordinate ermeneutiche il collegio di merito ha fatto corretto governo delineando un nucleo organizzato ramificato in diversi Paesi Europei che ha realizzato gli illeciti contestati valendosi di terminali operativi predisposti all'estero. 4.Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 15 Dicembre 2023 La Consigliera estensore Il Presidente