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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/1824
TRIBUNALE ORDINARIO di FI
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice visto il ricorso proposto da:
Parte_1
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
FI
[...]
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letta l'istanza di cui al ricorso depositato in data 04/02/2025 da nel Parte_1 procedimento sovrarubricato, per conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione emessa dalla di Controparte_1
Firenze, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale formalizzata dal ricorrente;
Visto il provvedimento di assegnazione del ricorso che delega il giudice alla relazione a Collegio sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, previa verifica (alla luce della sentenza della Cassazione a S.U. n. 11399-24 in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo ) dei casi in cui non vi è luogo a provvedere in quanto disattesi i termini di procedura ex art. 28 bis D.L.vo 25/2008;
RITENUTO
- che a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Bologna, le SSUU della
Cassazione1 hanno affermato in diritto che le “condizioni che legittimano la procedura accelerata e consentono, quale conseguenza, la deroga al principio di sospensione del provvedimento della
, deve affermarsi che proprio la qualità di principio generale della Controparte_1
sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe.
Non risulta infatti compatibile con l'impianto del sistema e con il rapporto tra principi generali e deroghe agli stessi, la possibilità di ampliare il funzionamento di queste ultime tollerando il superamento dei termini indicati per ragioni che, evidentemente, dimostrano la necessità di accertamenti e attività non compatibili con la ristrettezza dei tempi dati. - La ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati). - Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della
principio ... posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la CP_1
protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della ”; Controparte_1
- che, come emerge dagli atti e documenti depositati in atti e dallo stesso provvedimento, il ricorrente ha formalizzato la propria domanda di protezione internazionale in data 23/10/2024, mentre l'audizione è stata effettuata in data 30/12/2024 e la decisione emessa il 09/01/2025;
- che la verifica ora individuata, evidenzia nel caso in esame un ritardo di per sé idoneo, in ogni caso, a vanificare lo scopo stesso delle previsioni di legge finora esaminate, vale a dire l'immediata rilevabilità della manifesta infondatezza (o inammissibilità) della domanda e la pronta risposta dello
Stato alle domande di protezione dei richiedenti provenienti da Paesi designati di origine sicura, oltre al rispetto del diritto del richiedente a vedere definita la procedura che gli si dichiara essergli stata assegnata nei tempi previsti dalla legge;
- che pertanto, dovendosi ritenere quella seguita in via amministrativa una procedura ordinaria, il ricorso ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
In accoglimento dell'eccezione di parte ricorrente dichiara l'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione e per l'effetto non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva.
Con distinto provvedimento di provvederà a fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso.
Manda alla Cancelleria di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo aperto come sub1 del presente procedimento.
Si comunichi.
Firenze, 12 febbraio 2025
Pagina 2 Pagina 3
Il Presidente dott. Roberto Monterverde 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU, Sent, n. 11399 del 29/04/2024.
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TRIBUNALE ORDINARIO di FI
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice visto il ricorso proposto da:
Parte_1
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
FI
[...]
RESISTENTE ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letta l'istanza di cui al ricorso depositato in data 04/02/2025 da nel Parte_1 procedimento sovrarubricato, per conseguire la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione emessa dalla di Controparte_1
Firenze, con cui è stata dichiarata manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della protezione internazionale formalizzata dal ricorrente;
Visto il provvedimento di assegnazione del ricorso che delega il giudice alla relazione a Collegio sull'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, previa verifica (alla luce della sentenza della Cassazione a S.U. n. 11399-24 in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo ) dei casi in cui non vi è luogo a provvedere in quanto disattesi i termini di procedura ex art. 28 bis D.L.vo 25/2008;
RITENUTO
- che a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Bologna, le SSUU della
Cassazione1 hanno affermato in diritto che le “condizioni che legittimano la procedura accelerata e consentono, quale conseguenza, la deroga al principio di sospensione del provvedimento della
, deve affermarsi che proprio la qualità di principio generale della Controparte_1
sospensione non può che richiedere stretta osservanza della possibilità di azione delle deroghe.
Non risulta infatti compatibile con l'impianto del sistema e con il rapporto tra principi generali e deroghe agli stessi, la possibilità di ampliare il funzionamento di queste ultime tollerando il superamento dei termini indicati per ragioni che, evidentemente, dimostrano la necessità di accertamenti e attività non compatibili con la ristrettezza dei tempi dati. - La ratio comune alle ipotesi contenute nell'art. 28 bis, ovvero la immediata presenza o acquisibilità degli elementi da valutare, e la stretta connessione tra ristrettezza dei tempi, decisione e deroga al principio della sospensione, evidenzia la necessitata coesistenza dei tre fattori e, dunque, il venir meno dell'intero impianto in caso del venir meno di uno di essi (tempi dati). - Deve essere quindi ritenuto che, al fine di poter ritenere derogato il principio generale di sospensione del provvedimento della
principio ... posto a presidio della effettività delle tutele riconosciute per la CP_1
protezione internazionale, deve essere stata svolta e rigorosamente osservata la procedura accelerata, con i termini suoi propri nei casi, espressamente previsti, di manifesta infondatezza (o inammissibilità). Qualora la procedura non venga osservata (anche se originariamente adottata) e dunque la ragione da valutare non sia così “manifesta”, occorrendo accertamenti o comunque tempi di maggior durata, il procedimento assumerà la veste ordinaria con il ripristino di tutti gli effetti, compresa la sospensione del provvedimento della ”; Controparte_1
- che, come emerge dagli atti e documenti depositati in atti e dallo stesso provvedimento, il ricorrente ha formalizzato la propria domanda di protezione internazionale in data 23/10/2024, mentre l'audizione è stata effettuata in data 30/12/2024 e la decisione emessa il 09/01/2025;
- che la verifica ora individuata, evidenzia nel caso in esame un ritardo di per sé idoneo, in ogni caso, a vanificare lo scopo stesso delle previsioni di legge finora esaminate, vale a dire l'immediata rilevabilità della manifesta infondatezza (o inammissibilità) della domanda e la pronta risposta dello
Stato alle domande di protezione dei richiedenti provenienti da Paesi designati di origine sicura, oltre al rispetto del diritto del richiedente a vedere definita la procedura che gli si dichiara essergli stata assegnata nei tempi previsti dalla legge;
- che pertanto, dovendosi ritenere quella seguita in via amministrativa una procedura ordinaria, il ricorso ha sospeso l'esecutività del provvedimento impugnato;
P.Q.M.
In accoglimento dell'eccezione di parte ricorrente dichiara l'effetto sospensivo automatico dell'impugnazione e per l'effetto non luogo a provvedere sull'istanza di sospensiva.
Con distinto provvedimento di provvederà a fissare l'udienza per la trattazione del merito del ricorso.
Manda alla Cancelleria di inserire copia del presente provvedimento nel fascicolo aperto come sub1 del presente procedimento.
Si comunichi.
Firenze, 12 febbraio 2025
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Il Presidente dott. Roberto Monterverde 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. SU, Sent, n. 11399 del 29/04/2024.
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