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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/06/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1944/2022
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1944/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1944/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. ZANASI GIOVANNI ( ) VIA FONTE D'ABISSO 27 C.F._1
41100 MODENA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI SAVERIO e CP_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO, 41 46100 MANTOVApresso il difensore avv. BARBIERI SAVERIO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 I. Con atto di citazione l'attore Parte_1 conveniva in giudizio il sig.
[...] CP_1
rappresentando di aver svolto, per suo conto e su
[...] relativo incarico, delle prestazioni d'opera professionale aventi ad oggetto lo studio di fattibilità, l'ottenimento dei permessi, le attività di progettazione e di disbrigo pratiche amministrative finalizzate all'ottenimento del finanziamento pubblico funzionale alla demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato di proprietà del convenuto sito in Gonzaga (MN),strada Roncobonoldo, 3,sub.
1-2 adibito a stalla e fienile, danneggiato dal sisma del 2012. In particolare, con la prima memoria ex art. 183 cpc del 04/04/2023, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: Respingere l'eccezione di prescrizione e la domanda riconvenzionale di controparte, perché infondate in fatto e diritto o inammissibili. Condannare al pagamento dei compensi o CP_3
l'indennizzo dovuti per l'attività relativa alle attività produttive, nella misura di euro 73.336,66 ovvero in subordine nella misura che sarà ritenuta dovuta o di giustizia, anche ex art. 2041 c.c. In via riconvenzionale: Dirsi tenuto e condannare CP_3 al pagamento del compenso o indennizzo per l'attività
[...] svolta in relazione al fabbricato ad uso abitativo, nella misura di euro 19.258,26 oltre accessori o nella diversa misura che sarà ritenuta dovuta o di giustizia, anche ex art. 2041 c.c.. In via subordinata: Per il solo caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, condannare la compagnia a Controparte_2 tenere in toto indenne e manlevata la dalle Parte_1 richieste di In ogni caso: Con vittoria di CP_3 spese di causa”. Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c., contestava l'esistenza e la quantificazione del credito azionato e svolgeva contestazioni con riguardo alle prestazioni professionali rese dell'attore, sia con riferimento alle attività professionali poste a fondamento della richiesta attorea, sia con riguardo ad altre prestazioni professionali rese dall'attore con riferimento ad altro immobile sempre di proprietà del convenuto, ritenendole affette da errori pagina 3 di 9 gravi tali da legittimare una domanda riconvenzionale per risarcimento danni quantificata in euro 217.166,11. In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: si eccepisce l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. del credito asseritamente vantato dall'attrice. In via principale e riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale di Controparte_4 per negligenza e/o imperizia
[...] nell'espletamento dell'incarico professionale conferitole dal Sig. e, per l'effetto, condannare CP_3 [...]
a risarcire al Sig. Controparte_4 CP_3 tutti i danni patiti e patiendi, quantificati in €
[...]
217.166,11 (corrispondenti al finanziamento perduto per la ristrutturazione dell'abitazione), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea di pagamento per compensi professionali, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque per intervenuta compensazione con il maggior credito risarcitorio del Sig. . In subordine, nella CP_3 denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. ed altresì nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda riconvenzionale, ridurre congruamente le pretese creditorie di tenendo conto degli Parte_1 errori commessi, dell'inadempimento e dell'acconto già versato dal Sig. . Con vittoria di spese e compensi CP_3 professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”. Il giudizio vedeva, su istanza dell'attore, la chiamata in causa ex art. 106 cpc della relativa compagnia assicuratrice della responsabilità civile, CP
, la quale ometteva la propria costituzione nei
[...] termini dell'udienza all'uopo differita per la quale era stata regolarmente citata veniva dichiarata contumace. In corso di causa veniva esperita una Consulenze Tecnica, descrittiva delle attività svolte dall'attore, e che esaminava le doglianze del convenuto e determinava l'ammontare delle eventuali spettanze dell'attore.
pagina 4 di 9 II. La domanda attorea è fondata e merita parziale accoglimento. La CTU svolta ha permesso di appurare circostanze di fatto dirimenti, in risposta ai quesiti formulati. In particolare, con riferimento all'accertamento degli errori progettuali, asseritamente commessi dall'attore con riguardo al fienile, come dettagliatamente individuati dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, è stato rilevato che: “posso con certezza affermare che sono stati commessi sicuramente degli errori da parte del progettista”
… “di errori progettuali in questa vicenda ve ne siano stati da parte del progettista e sono tutti riscontrabili, se alcune vicende border line sono state o meno concordate con la proprietà non è dato saperlo”. Con riferimento alla valutazione tecnica se fosse possibile per il convenuto realizzare in 40 giorni (dal 15.03.2018 al 30.04.2018) le opere di abbattimento e costruzione del fienile così da fruire del finanziamento concesso, il CTU ha osservato: “il lavoro che si ravvisava, sicuramente non poteva essere eseguito in 40/45 giorni” e “l'intervento di cui è causa risultava essere un lavoro della durata almeno di 7/8 mesi, senza che vi fossero problematiche esterne a rallentare i lavori”. Con riferimento all'accertamento, quanto all'abitazione, della causa del rigetto della domanda di finanziamento e se lo stesso possa imputarsi a incuria e/o negligenza dell'attore, valutando altresì se il finanziamento per la ristrutturazione fosse concretamente ottenibile per il convenuto a fronte di una corretta domanda di erogazione del contributo, il CTU giunge alla conclusione, anche dopo aver tenuto conto delle osservazioni dei CTP, che :“appare chiaro che il rigetto è dipendente dalla mancata presentazione dei documenti “necessari ed essenziali” all'atto della presentazione della domanda di contributo, come previsto dall'ordinanza N° 16 del 20 febbraio 2013 e Su questo punto nulla vi è da dire, l'ordinanza è CP_5 corretta”.. “un documento essenziale per non vedersi annullata la richiesta di finanziamento era quello di allegare tutti i documenti all'atto della presentazione della domanda, ovvero alla domanda in questione bisognava allegare obbligatoriamente anche l'Ordinanza sindacale di TÀ .. Nella presentazione della domanda in data 4 luglio 2017 questa Ordinanza non vien allegata”. pagina 5 di 9 Il rilievo di quello che pare essere un errore di allegazione dell'attore viene, però, mitigato dalle successive considerazioni in punto di requisiti tecnici che conducono il CTU a ritenere che, in ogni caso, “l'unità abitativa in questione non doveva a parere del sottoscritto comunque essere ammessa a richiesta di contributo”. Infine, per quanto attiene, alla determinazione rimessa al CTU, alla luce dei rilievi compiuti, dell'ammontare delle eventuali spettanze dell'attore secondo i parametri di legge, l'elaborato peritale giunge alla conclusione che il complessivo operato dell'attore abbia determinato il diritto a percepire un “compenso pari ad euro 24.902,01 + 4% di cassa previdenziale + IVA”.
III. Le considerazioni del CTU costituiscono fondamento della pronuncia, la quale deve, però, affrontare, in via preliminare, anche il vaglio delle ulteriori censure del convenuto. In particolare, quest'ultimo, preliminarmente ha eccepito l'inesigibilità della pretesa attorea per intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. In diritto, è condivisibile quanto affermato da Cassazione civile n. 15665 del 5 giugno 2023, la quale afferma che il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. Costante giurisprudenza (Cass. 28/6/19 N° 17595, Cass. 16/2/16 N° 2977, Cass. 3/3/2001 N° 3105, Cass. 20/3/2012 N° 12771, Cass. 21/10/18 N° 23751) ha espresso il principio in forza del quale l'eccezione di prescrizione, fondata sulla presunzione di avvenuto adempimento dell'obbligazione, è incompatibile con le difese che contestino l'esistenza stessa del credito o la sua entità. La prescrizione presuntiva, infatti, implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e può essere superata solo attraverso l'ammissione del debitore di non aver estinto pagina 6 di 9 l'obbligazione o mediante il deferimento al debitore del giuramento decisorio. L'incompatibilità sussiste non solo quando il debitore neghi espressamente l'esistenza del debito, ma anche quando contesti l'an o il quantum della pretesa creditoria, ad esempio mettendo in discussione l'impegno profuso dal professionista, la diligenza impiegata o i risultati ottenuti. Tali contestazioni, infatti, costituiscono implicita ammissione di non aver estinto il debito, in contrasto con la ratio dell'istituto della prescrizione presuntiva che si fonda proprio sulla presunzione di avvenuto pagamento. Ne consegue che, qualora il debitore, pur eccependo la prescrizione presuntiva, sollevi contestazioni incompatibili con l'ammissione implicita del debito - come la negazione del credito o la contestazione della sua congruità - l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa, non potendosi ammettere una difesa processuale intrinsecamente contraddittoria che da un lato presuppone l'esistenza e l'estinzione del debito e dall'altro ne contesta la sussistenza o l'ammontare. La circostanza che il convenuto affermi che la propria difesa nel merito è avanzata in subordine rispetto all'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. non vale ad elidere il fatto che la quasi totalità delle eccezioni formulate, come anche riportate nelle conclusioni rassegnate e nella richiesta di CTU, si ponga in evidente e sostanziale contrapposizione con l'ammissione implicita del debito e del relativo pagamento. Sul punto, pertanto, si ritiene che le difese svolte dal convenuto contrastino con l'applicabilità dell'indicata prescrizione presuntiva. La doglianza sulla pretesa abnormità della richiesta attorea è stata già risolta dalla risposta fornita dal CTU in merito al quesito circa la corretta determinazione dei compensi complessivamente spettanti all'attore. Il compenso richiesto dall'attore è eccessivo rispetto ai valori determinati dalla CTU. Si ritiene, inoltre, che gli errori, accertati come effettivamente eseguiti dall'attore, non abbiano condotto alle conseguenze pregiudizievoli rappresentate dal convenuto, in quanto, con riferimento all'immobile fienile/stalla, il convenuto, anche con altro professionista, è comunque riuscito a portare a termine le opere beneficiando dei contributi originariamente pagina 7 di 9 auspicati, mentre con riguardo all'immobile abitazione il CTU ha illustrato come non sarebbe stato possibile beneficiare di alcun contributo. Infatti, anche la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto ha trovato risposta in esito alla CTU, la quale, pur rilevando talune mancanze professionali ravvisabili nell'operato dell'attore, ha emesso un giudizio prognostico sulla generale conseguibilità teorica del contributo, illustrando come, a prescindere dagli errori imputabili all'attore, detto contributo era stato richiesto con riferimento ad immobile che non pareva integrare i requisiti per poterne beneficare e che, pertanto, al termine dell'iter valutativo, il contributo non sarebbe comunque stato erogato. Ne deriva che non pare accoglibile la richiesta in via riconvenzionale da parte del convenuto. Da ultimo, la domanda svolta in via riconvenzionale dell'attore con la propria memoria ex art.183, n° 1, non viene considerata accoglibile, non tanto in ragione del preliminare rigetto della riconvenzionale del convenuto, ma in considerazione del fatto che l'attore, professionista incaricato, avrebbe dovuto giungere alle medesime considerazioni preliminari e valutazioni prognostiche a cui è pervenuto il CTU e non dare ab origine corso ad attività che non avrebbero potuto condurre all'esito voluto dal convenuto, senza contare le accertate carenze di produzione documentale accertate dal CTU rispetto a quanto poi comunque eseguito dall'attore. Non è, quindi, accoglibile, la domanda volta al pagamento di compensi per attività che non avrebbero dovuto essere promosse e che non sono state comunque esenti da vizi.
IV. In conclusione, è accertato che l'attore abbia effettivamente svolto delle prestazioni professionali in favore del convenuto in esecuzione del mandato ricevuto e che tali attività abbiano determinato diritto a compenso. La domanda attorea, però, quantifica il corrispettivo effettivamente spettante in una somma eccessiva e non congrua alla stregua della CTU. Ne consegue che l'ingente riduzione del compenso richiesto dall'attore rispetto a quanto effettivamente maturato, stante anche il rigetto delle reciproche domande pagina 8 di 9 riconvenzionali, integra soccombenza reciproca, di talchè le spese processuali sono compensate integralmente. Allo stesso modo e per lo stesso motivo, per quanto attiene alle spese di CTU, inizialmente poste solidalmente a carico di entrambe le parti, si ritiene che debbano essere poste complessivamente a carico di entrambe al 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, accerta e dichiara il diritto dell'attore a ricevere dal convenuto, che viene di conseguenza dichiarato tenuto a versargli, a fronte di tutte le prestazioni professionali dedotte ed eseguite, il complessivo importo di euro 24.902,01, oltre a 4% di Cassa previdenziale, oltre ad IVA;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese di CTU.
Modena,17 giugno 2025
Il G.I.
(dott. Roberto MASONI)
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1944/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Controparte_2
TERZO CHIAMATO
Oggi 16 giugno 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1944/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. e dell'avv. ZANASI GIOVANNI ( ) VIA FONTE D'ABISSO 27 C.F._1
41100 MODENA;
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
ATTORE/I Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBIERI SAVERIO e CP_1 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA P. AMEDEO, 41 46100 MANTOVApresso il difensore avv. BARBIERI SAVERIO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 I. Con atto di citazione l'attore Parte_1 conveniva in giudizio il sig.
[...] CP_1
rappresentando di aver svolto, per suo conto e su
[...] relativo incarico, delle prestazioni d'opera professionale aventi ad oggetto lo studio di fattibilità, l'ottenimento dei permessi, le attività di progettazione e di disbrigo pratiche amministrative finalizzate all'ottenimento del finanziamento pubblico funzionale alla demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato di proprietà del convenuto sito in Gonzaga (MN),strada Roncobonoldo, 3,sub.
1-2 adibito a stalla e fienile, danneggiato dal sisma del 2012. In particolare, con la prima memoria ex art. 183 cpc del 04/04/2023, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: Respingere l'eccezione di prescrizione e la domanda riconvenzionale di controparte, perché infondate in fatto e diritto o inammissibili. Condannare al pagamento dei compensi o CP_3
l'indennizzo dovuti per l'attività relativa alle attività produttive, nella misura di euro 73.336,66 ovvero in subordine nella misura che sarà ritenuta dovuta o di giustizia, anche ex art. 2041 c.c. In via riconvenzionale: Dirsi tenuto e condannare CP_3 al pagamento del compenso o indennizzo per l'attività
[...] svolta in relazione al fabbricato ad uso abitativo, nella misura di euro 19.258,26 oltre accessori o nella diversa misura che sarà ritenuta dovuta o di giustizia, anche ex art. 2041 c.c.. In via subordinata: Per il solo caso di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, condannare la compagnia a Controparte_2 tenere in toto indenne e manlevata la dalle Parte_1 richieste di In ogni caso: Con vittoria di CP_3 spese di causa”. Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva l'intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c., contestava l'esistenza e la quantificazione del credito azionato e svolgeva contestazioni con riguardo alle prestazioni professionali rese dell'attore, sia con riferimento alle attività professionali poste a fondamento della richiesta attorea, sia con riguardo ad altre prestazioni professionali rese dall'attore con riferimento ad altro immobile sempre di proprietà del convenuto, ritenendole affette da errori pagina 3 di 9 gravi tali da legittimare una domanda riconvenzionale per risarcimento danni quantificata in euro 217.166,11. In particolare, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: si eccepisce l'intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. del credito asseritamente vantato dall'attrice. In via principale e riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità professionale di Controparte_4 per negligenza e/o imperizia
[...] nell'espletamento dell'incarico professionale conferitole dal Sig. e, per l'effetto, condannare CP_3 [...]
a risarcire al Sig. Controparte_4 CP_3 tutti i danni patiti e patiendi, quantificati in €
[...]
217.166,11 (corrispondenti al finanziamento perduto per la ristrutturazione dell'abitazione), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. Per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea di pagamento per compensi professionali, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque per intervenuta compensazione con il maggior credito risarcitorio del Sig. . In subordine, nella CP_3 denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. ed altresì nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda riconvenzionale, ridurre congruamente le pretese creditorie di tenendo conto degli Parte_1 errori commessi, dell'inadempimento e dell'acconto già versato dal Sig. . Con vittoria di spese e compensi CP_3 professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge”. Il giudizio vedeva, su istanza dell'attore, la chiamata in causa ex art. 106 cpc della relativa compagnia assicuratrice della responsabilità civile, CP
, la quale ometteva la propria costituzione nei
[...] termini dell'udienza all'uopo differita per la quale era stata regolarmente citata veniva dichiarata contumace. In corso di causa veniva esperita una Consulenze Tecnica, descrittiva delle attività svolte dall'attore, e che esaminava le doglianze del convenuto e determinava l'ammontare delle eventuali spettanze dell'attore.
pagina 4 di 9 II. La domanda attorea è fondata e merita parziale accoglimento. La CTU svolta ha permesso di appurare circostanze di fatto dirimenti, in risposta ai quesiti formulati. In particolare, con riferimento all'accertamento degli errori progettuali, asseritamente commessi dall'attore con riguardo al fienile, come dettagliatamente individuati dal convenuto in comparsa di costituzione e risposta, è stato rilevato che: “posso con certezza affermare che sono stati commessi sicuramente degli errori da parte del progettista”
… “di errori progettuali in questa vicenda ve ne siano stati da parte del progettista e sono tutti riscontrabili, se alcune vicende border line sono state o meno concordate con la proprietà non è dato saperlo”. Con riferimento alla valutazione tecnica se fosse possibile per il convenuto realizzare in 40 giorni (dal 15.03.2018 al 30.04.2018) le opere di abbattimento e costruzione del fienile così da fruire del finanziamento concesso, il CTU ha osservato: “il lavoro che si ravvisava, sicuramente non poteva essere eseguito in 40/45 giorni” e “l'intervento di cui è causa risultava essere un lavoro della durata almeno di 7/8 mesi, senza che vi fossero problematiche esterne a rallentare i lavori”. Con riferimento all'accertamento, quanto all'abitazione, della causa del rigetto della domanda di finanziamento e se lo stesso possa imputarsi a incuria e/o negligenza dell'attore, valutando altresì se il finanziamento per la ristrutturazione fosse concretamente ottenibile per il convenuto a fronte di una corretta domanda di erogazione del contributo, il CTU giunge alla conclusione, anche dopo aver tenuto conto delle osservazioni dei CTP, che :“appare chiaro che il rigetto è dipendente dalla mancata presentazione dei documenti “necessari ed essenziali” all'atto della presentazione della domanda di contributo, come previsto dall'ordinanza N° 16 del 20 febbraio 2013 e Su questo punto nulla vi è da dire, l'ordinanza è CP_5 corretta”.. “un documento essenziale per non vedersi annullata la richiesta di finanziamento era quello di allegare tutti i documenti all'atto della presentazione della domanda, ovvero alla domanda in questione bisognava allegare obbligatoriamente anche l'Ordinanza sindacale di TÀ .. Nella presentazione della domanda in data 4 luglio 2017 questa Ordinanza non vien allegata”. pagina 5 di 9 Il rilievo di quello che pare essere un errore di allegazione dell'attore viene, però, mitigato dalle successive considerazioni in punto di requisiti tecnici che conducono il CTU a ritenere che, in ogni caso, “l'unità abitativa in questione non doveva a parere del sottoscritto comunque essere ammessa a richiesta di contributo”. Infine, per quanto attiene, alla determinazione rimessa al CTU, alla luce dei rilievi compiuti, dell'ammontare delle eventuali spettanze dell'attore secondo i parametri di legge, l'elaborato peritale giunge alla conclusione che il complessivo operato dell'attore abbia determinato il diritto a percepire un “compenso pari ad euro 24.902,01 + 4% di cassa previdenziale + IVA”.
III. Le considerazioni del CTU costituiscono fondamento della pronuncia, la quale deve, però, affrontare, in via preliminare, anche il vaglio delle ulteriori censure del convenuto. In particolare, quest'ultimo, preliminarmente ha eccepito l'inesigibilità della pretesa attorea per intervenuta prescrizione ex art. 2956 c.c. In diritto, è condivisibile quanto affermato da Cassazione civile n. 15665 del 5 giugno 2023, la quale afferma che il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione, il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. Costante giurisprudenza (Cass. 28/6/19 N° 17595, Cass. 16/2/16 N° 2977, Cass. 3/3/2001 N° 3105, Cass. 20/3/2012 N° 12771, Cass. 21/10/18 N° 23751) ha espresso il principio in forza del quale l'eccezione di prescrizione, fondata sulla presunzione di avvenuto adempimento dell'obbligazione, è incompatibile con le difese che contestino l'esistenza stessa del credito o la sua entità. La prescrizione presuntiva, infatti, implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore e può essere superata solo attraverso l'ammissione del debitore di non aver estinto pagina 6 di 9 l'obbligazione o mediante il deferimento al debitore del giuramento decisorio. L'incompatibilità sussiste non solo quando il debitore neghi espressamente l'esistenza del debito, ma anche quando contesti l'an o il quantum della pretesa creditoria, ad esempio mettendo in discussione l'impegno profuso dal professionista, la diligenza impiegata o i risultati ottenuti. Tali contestazioni, infatti, costituiscono implicita ammissione di non aver estinto il debito, in contrasto con la ratio dell'istituto della prescrizione presuntiva che si fonda proprio sulla presunzione di avvenuto pagamento. Ne consegue che, qualora il debitore, pur eccependo la prescrizione presuntiva, sollevi contestazioni incompatibili con l'ammissione implicita del debito - come la negazione del credito o la contestazione della sua congruità - l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere disattesa, non potendosi ammettere una difesa processuale intrinsecamente contraddittoria che da un lato presuppone l'esistenza e l'estinzione del debito e dall'altro ne contesta la sussistenza o l'ammontare. La circostanza che il convenuto affermi che la propria difesa nel merito è avanzata in subordine rispetto all'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. non vale ad elidere il fatto che la quasi totalità delle eccezioni formulate, come anche riportate nelle conclusioni rassegnate e nella richiesta di CTU, si ponga in evidente e sostanziale contrapposizione con l'ammissione implicita del debito e del relativo pagamento. Sul punto, pertanto, si ritiene che le difese svolte dal convenuto contrastino con l'applicabilità dell'indicata prescrizione presuntiva. La doglianza sulla pretesa abnormità della richiesta attorea è stata già risolta dalla risposta fornita dal CTU in merito al quesito circa la corretta determinazione dei compensi complessivamente spettanti all'attore. Il compenso richiesto dall'attore è eccessivo rispetto ai valori determinati dalla CTU. Si ritiene, inoltre, che gli errori, accertati come effettivamente eseguiti dall'attore, non abbiano condotto alle conseguenze pregiudizievoli rappresentate dal convenuto, in quanto, con riferimento all'immobile fienile/stalla, il convenuto, anche con altro professionista, è comunque riuscito a portare a termine le opere beneficiando dei contributi originariamente pagina 7 di 9 auspicati, mentre con riguardo all'immobile abitazione il CTU ha illustrato come non sarebbe stato possibile beneficiare di alcun contributo. Infatti, anche la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto ha trovato risposta in esito alla CTU, la quale, pur rilevando talune mancanze professionali ravvisabili nell'operato dell'attore, ha emesso un giudizio prognostico sulla generale conseguibilità teorica del contributo, illustrando come, a prescindere dagli errori imputabili all'attore, detto contributo era stato richiesto con riferimento ad immobile che non pareva integrare i requisiti per poterne beneficare e che, pertanto, al termine dell'iter valutativo, il contributo non sarebbe comunque stato erogato. Ne deriva che non pare accoglibile la richiesta in via riconvenzionale da parte del convenuto. Da ultimo, la domanda svolta in via riconvenzionale dell'attore con la propria memoria ex art.183, n° 1, non viene considerata accoglibile, non tanto in ragione del preliminare rigetto della riconvenzionale del convenuto, ma in considerazione del fatto che l'attore, professionista incaricato, avrebbe dovuto giungere alle medesime considerazioni preliminari e valutazioni prognostiche a cui è pervenuto il CTU e non dare ab origine corso ad attività che non avrebbero potuto condurre all'esito voluto dal convenuto, senza contare le accertate carenze di produzione documentale accertate dal CTU rispetto a quanto poi comunque eseguito dall'attore. Non è, quindi, accoglibile, la domanda volta al pagamento di compensi per attività che non avrebbero dovuto essere promosse e che non sono state comunque esenti da vizi.
IV. In conclusione, è accertato che l'attore abbia effettivamente svolto delle prestazioni professionali in favore del convenuto in esecuzione del mandato ricevuto e che tali attività abbiano determinato diritto a compenso. La domanda attorea, però, quantifica il corrispettivo effettivamente spettante in una somma eccessiva e non congrua alla stregua della CTU. Ne consegue che l'ingente riduzione del compenso richiesto dall'attore rispetto a quanto effettivamente maturato, stante anche il rigetto delle reciproche domande pagina 8 di 9 riconvenzionali, integra soccombenza reciproca, di talchè le spese processuali sono compensate integralmente. Allo stesso modo e per lo stesso motivo, per quanto attiene alle spese di CTU, inizialmente poste solidalmente a carico di entrambe le parti, si ritiene che debbano essere poste complessivamente a carico di entrambe al 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, accerta e dichiara il diritto dell'attore a ricevere dal convenuto, che viene di conseguenza dichiarato tenuto a versargli, a fronte di tutte le prestazioni professionali dedotte ed eseguite, il complessivo importo di euro 24.902,01, oltre a 4% di Cassa previdenziale, oltre ad IVA;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
pone a carico di entrambe le parti al 50% le spese di CTU.
Modena,17 giugno 2025
Il G.I.
(dott. Roberto MASONI)
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