Sentenza breve 27 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 27/03/2026, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00634/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2026, proposto da
MI BU, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di SA, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Marruso, domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
NT EN e LA PA, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento,
a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL SA per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024;
b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo;
c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante;
d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio pari a 12,60, inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova;
e) del punteggio numerico, pari a 12,60, assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni;
f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6;
g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante;
h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo;
i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante;
e per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AS SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RL SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il presente ricorso si inserisce in un contenzioso seriale proposto avverso gli esiti della prova pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito dall’A.S.L. di SA per 10 posti di fisioterapista (il cui bando è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 9.9.2024 e sulla G.U. n. 76 del 20.9.2024) e la mancata ammissione alla prova orale di tale concorso.
La prova pratica è consistita nella somministrazione di un questionario a risposta multipla.
In particolare, parte ricorrente ha censurato la valutazione da parte della commissione delle risposte fornite ai quesiti nn. 4 e 6 e, per l’effetto, l’esito di non ammissione alla prova orale.
Più nel dettaglio, con il primo motivo parte ricorrente ha sostenuto che la risposta ritenuta corretta dalla commissione sarebbe stata errata, mentre quella corretta sarebbe quella scelta da parte ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso è stato poi evidenziato con riferimento alla domanda n. 6 che anche a ritenere che la risposta individuata dalla commissione sia corretta comunque altrettanto corretta sarebbe la risposta fornita da parte ricorrente. L’ambiguità della domanda comporterebbe comunque l’illegittimità dell’operato della commissione.
Infine, con il terzo motivo, proposto in estremo subordine ed in via gradata, parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 12 del D.P.R. 220/2001 in ordine alle prescrizioni relative alla tutela dell’anonimato ed alla correttezza delle operazioni concorsuali.
Proposta domanda cautelare, si è costituita l’A.S.L., la quale, pur sostenendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, ha chiesto un rinvio della trattazione della domanda cautelare ed evidenziato di aver richiesto alla commissione esaminatrice di riconvocarsi e riunirsi al fine di verificare quanto lamentato dalle parti ricorrenti in relazione ai quesiti formulati nella prova pratica, onde procedere in autotutela all’eventuale annullamento della suddetta prova.
In vista della camera di consiglio del 24.3.2026 l’A.S.L. ha depositato verbale della commissione esaminatrice del 16.3.2026, con il quale la commissione esaminatrice ha operato un riesame e ritenuto di “attribuire 2 punti al quesito n. 4 e 2 punti al quesito n. 6, indipendentemente dalla risposta fornita dal candidato”. La commissione ha pertanto “provveduto alla rideterminazione della graduatoria di merito del concorso, aggiornata sulla base delle nuove attribuzioni di punteggio derivanti dalla decisione assunta”, allegando la graduatoria a tale verbale. L’A.S.L. ha quindi chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Nella camera di consiglio del 24.3.2026 sono stati sentiti i difensori presenti come da verbale e parte ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed insistito nella condanna alle spese dell’A.S.L. per soccombenza virtuale della stessa. L’A.S.L. ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso e di disporre la compensazione delle spese. Il Collegio ha dato avviso di possibile adozione di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il verbale della commissione esaminatrice del 16.3.2026 e l’elenco dei candidati con relativi punteggi aggiornato sulla base dei nuovi punteggi attribuiti in relazione ai quesiti nn. 4 e 6 ha comportato non già la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (e quindi l’improcedibilità del ricorso), bensì la cessazione della materia del contendere.
In effetti, l’operato della commissione di concorso ha integralmente soddisfatto l’interesse azionato da parte ricorrente per mezzo dell’ammissione della stessa alla prova orale, avendo questa ormai riportato un punteggio nella prova pratica non inferiore a 14 punti, vale a dire alla soglia per l’ammissione all’orale (v. art. 9 del bando).
Le spese di lite vanno compensate per la metà, mentre per la restante parte seguono la soccombenza virtuale dell’A.S.L. e vanno liquidate come in dispositivo. Nel senso di tale regolamentazione delle spese depongono la serialità del contenzioso (oltre 40 ricorsi aventi ad oggetto gli stessi quesiti e le medesime questioni), la circostanza che comunque l’A.S.L. ha prontamente provveduto al riesame con una tempistica tutto sommato ridotta, la specificità delle questioni riguardanti materie specialistiche ed involgenti discrezionalità tecnica in capo alla commissione e la considerazione per cui il giudizio è stato definito in sede cautelare ed all’esito di due sole udienze camerali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa per una metà le spese di lite e per la restante metà condanna l’A.S.L. di SA al pagamento in favore di parte ricorrente di € 400,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Giuseppe Lanocita per dichiarato anticipo.
Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL SS, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RL SS |
IL SEGRETARIO