Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 26/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 213/2023
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 213/2023 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti Filippo e Tiziana Cocola Parte_1
- Appellante -
nei confronti di e CP_1 Controparte_2
- Appellati contumaci -
*******
OGGETTO: “Usucapione”.
Conclusioni dell'appellante: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 19.11.2024 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
1
1. – Con scrittura privata del 1°.
8.1994 le germane e si Parte_2 Persona_1
obbligarono a vendere a per il prezzo di cento milioni di lire, il locale ad uso Persona_2
garage situato a Minervino Murge in via G. Bruno n. 43, della superficie catastale di mq. 102,
distinto nel N.C.E.U. alla partita 4565, fg. 89 p.lla 1963, sub 6.
2. – Con dichiarazione del 29.12.1994 indicò nella moglie la Persona_2 Parte_1
parte effettiva del contratto definitivo di compravendita.
3. – Il promissario acquirente omise di versare il saldo del prezzo e si sottrasse alla stipula del definitivo. Pertanto, nel 2003 le promittenti venditrici lo convennero in giudizio davanti al
Tribunale di Trani-Sezione Distaccata di Canosa di Puglia, che con sentenza n. 9/2005 accolse la domanda ex art. 2932 cod. civ. ed ordinò il trasferimento dell'immobile a con Persona_2
l'obbligo di quest'ultimo di pagare il modesto prezzo residuo.
3.1. – La sentenza, emessa nella contumacia di quest'ultimo (ammalatosi gravemente e poi deceduto il 21.11.2007), non fu trascritta nei pubblici registri immobiliari.
4. – , d'intesa con i figli e al fine di rimediare Parte_1 CP_1 Controparte_2
all'errore contenuto nella sentenza che attribuiva la proprietà dell'immobile al coniuge defunto, ha attivato la procedura di mediazione, che si è conclusa con atto di conciliazione e pedissequo atto di transazione ricognitivo del possesso utile ai fini dell'usucapione.
5. – Adito su ricorso di , il giudice del Tribunale di Trani, con ordinanza ex Parte_1
art. 702-ter cpc del 24.1.2022 ha accertato e dichiarato la riferibilità a lei e ai suoi figli e CP_1
delle sottoscrizioni apposte in calce e a margine del verbale di definizione del CP_2
procedimento di mediazione n. 10 del 15.2.2016 con allegato atto di transazione. Nella parte espositiva della pronunzia il giudicante ha dato atto che la ricorrente aveva dedotto, fra l'altro, che
“il possesso dell'immobile era stato trasferito contestualmente alla stipula dell'atto ed il relativo
prezzo era stato versato, con titoli, alla data del 2 gennaio 1994”.
2 6. – Il Conservatore dei RR.II., avendo rilevato un contrasto tra il contenuto dell'atto di conciliazione intervenuto fra la madre ed i figli e la sua sintesi racchiusa nel verbale di conciliazione, ha trascritto l'acquisto a titolo originario della quota di 2/3 dell'immobile in favore di . Parte_1
7. – Pertanto, nel 2022 costei, poiché risultante proprietaria a titolo originario dei 2/3
indistinti del locale, ha chiesto al Tribunale di Trani di dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione dell'intero bene.
8. – Entrambi i figli hanno aderito alla domanda.
9. – Con ordinanza ex art. 702-ter cpc del 3.2.2023 l'adito giudice tranese ha rigettato la domanda, ritenendo che non v'è prova della sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione;
che la ricorrente non ha richiesto l'assunzione di mezzi istruttori;
che, avendo l'istante dedotto l'inizio del possesso dell'immobile dal 1994, non è conseguentemente decorso il termine ventennale di cui all'art. 1158 cod. civ.; che non è applicabile il termine decennale previsto per l'usucapione cd. “abbreviata”, difettando la prova di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà debitamente trascritto;
che la ricorrente, pur avendo richiamato la scrittura privata del
1°.
8.1994 in virtù della quale il marito acquistò l'immobile, con riserva di nomina Persona_2
della moglie effettuata il 29.12.1994, non ha, comunque, prodotto detti documenti, né la sentenza n. 9/2005 di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare inadempiuto;
che il verbale di conciliazione del 15.2.2015 “attenendo ad una transazione non costituisce titolo idoneo a
trasferire la proprietà a titolo originario…ed inoltre la mediazione ha ad oggetto la quota di due
terzi dell'immobile…”.
10. – Avverso la pronunzia ha proposto appello, chiedendo di accertare e Parte_1
dichiarare che, in forza dell'accertamento eseguito con il verbale di media-conciliazione del
15.2.2016, a firme riconosciute con l'ordinanza del Tribunale di Trani del 24.1.2022, ha acquistato per usucapione la residua quota di 1/3 dell'immobile e ne è divenuta unica ed esclusiva proprietaria.
3 11. – I due figli convenuti, destinatari dell'atto di citazione in appello notificato il 21.2.2023,
hanno omesso di costituirsi in giudizio.
12. – In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 19.11.2024 la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
13. – L'appello è fondato e, pertanto, può essere accolto.
14. – Come sopra accennato, il rigetto della domanda proposta da è stato Parte_1
motivato dal primo giudice sul rilievo della mancata richiesta di assunzione di mezzi istruttori,
nonché del non avvenuto decorso del termine ventennale necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 1158 cod. civ., dell'insussistenza dei presupposi dell'usucapione cd.
“abbreviata”, dell'inidoneità dell'atto di transazione concluso in sede di media-conciliazione a trasferire la proprietà e della limitazione dell'usucapione alla quota di 2/3 indistinti dell'immobile.
14.1. – Il Tribunale di Trani risulta aver preso in esame il verbale di media-conciliazione e l'allegato atto di transazione esibiti dall'attrice. Nell'art. 1 co. 3 di quest'ultimo atto è dato leggere che “Le parti consensualmente dichiarano e riconoscono che , in forza della Parte_1
scrittura privata stipulata in data 1 agosto 1994, nonché del possesso pubblico e pacifico
ultraventennale ha acquisito a titolo originario, la piena proprietà dell'immobile descritto in
premessa…”, situato a Minervino Murge n via G. Bruno n. 43, in catasto al foglio 89/A, particella
1963, sub 6. Inoltre, nell'art. 3 del suddetto atto di transazione è scritto che “Il possesso
dell'immobile innanzi descritto è stato acquisito dalla signora e conservato senza Parte_1
turbativa alcuna sin dal giorno 1 agosto 1994. Le parti, ad ogni conseguente effetto di legge,
dichiarano e riconoscono che il possesso conservato da era idoneo a produrre gli Parte_1
effetti di cui all'art. 1158 e segg. c.c. per espressa volontà manifestata dai contitolari del diritto di
proprietà. Inoltre, i signori ed riconoscono che il possesso della Controparte_2 CP_1
signora non ha subito interruzione alcuna nel ventennio”. Parte_1
14.2. – Con l'ordinanza ex art. 702-ter cpc del 24.1.2022, come si è già detto, il giudice del
Tribunale di Trani ha accertato e dichiarato la riferibilità a nonché a e Parte_1 CP_2
4 apposte in calce e a margine del verbale di definizione del Controparte_3
procedimento di mediazione n. 10 del 15.2.2016 ed allegato atto di transazione.
14.3. – Inoltre, i figli dell'attrice, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, hanno riconosciuto, nella loro qualità di titolari del diritto dominicale sulla quota residua del locale, che la madre è unica ed esclusiva proprietaria del predetto immobile in forza del possesso pubblico e pacifico ultraventennale e, comunque, risalente al 1994, in tal modo ammettendo che la genitrice ha posseduto la restante quota di 1/3 ““uti dominus”, in assenza di ogni loro opposizione all'esercizio del possesso sull'intero cespite da parte di quest'ultima.
14.4. – Dunque, alla data di sottoscrizione dell'atto di transazione (2016) e d'introduzione del giudizio davanti al Tribunale di Trani (2022) era decorso il termine ventennale per usucapire il bene.
14.5. – Dalla nota di trascrizione del 18.2.2022 dell'AdE-Servizio di Pubblicità Immobiliare
di Trani (Registro Generale n. 3846 e Registro Particolare n. 3030) risulta eseguita la formalità
trascrittiva a favore di per la sola quota di proprietà di 2/3 dell'anzidetto immobile, Parte_1
in maniera divergente dall'effettiva volontà delle parti e dal riconoscimento effettuato dai suoi figli
(concernente il possesso dell'intero cespite), come consacrati nell'atto di transazione allegato al verbale di media-conciliazione, nella cui sola premessa, difformemente dalla reale intenzione espressa dai transigenti/confitenti, è scritto “Che la mediazione ha ad oggetto l'accertamento
dell'usucapione della quota pari a 2/3…”.
15. – Da ciò consegue che l'appellante va dichiarata proprietaria dell'immobile per l'intero
(cioè anche in relazione alla restante quota di 1/3 non risultante dalla nota di trascrizione).
16. – Poiché la presente pronuncia accertativa del diritto di proprietà su beni immobili costituisce titolo idoneo per ottenere la trascrizione ex art. 2651 cod. civ. – la quale ha mera funzione di pubblicità-notizia ed è priva di efficacia sostanziale (Cass. 29.4.1982 n. 2717), non rilevando cioè ai fini dell'opponibilità ai terzi – non è necessario che il dispositivo della sentenza contenga l'ordine di trascrizione, costituendo detta formalità un obbligo al quale il Conservatore
5 dei Registri Immobiliari non potrebbe, comunque, sottrarsi (così Cass. 11.8.2005 n. 16853, pag. 6
della motivazione).
17. – Spese interamente compensate fra le parti in ragione della mancata resistenza degli appellati e dell'espressa richiesta dell'impugnante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato il 21.2.2023, avverso l'ordinanza ex art. 702-ter cpc del Tribunale di Trani n. 230/2023,
pubblicata il 3.2.2023, nei confronti di ed , così provvede: CP_1 Controparte_2
1) dichiara la contumacia degli appellati;
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronunzia impugnata, dichiara l'avvenuto acquisto per usucapione in favore di dell'immobile sito a Minervino Parte_1
Murge, via G. Bruno n. 43, in catasto alla partita 4565, foglio 89, particella 1963, subalterno 6;
3) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
4) dà atto che la presente sentenza costituisce titolo per eseguire le formalità trascrittive nei pubblici registri immobiliari da parte del Conservatore dell'Ufficio territorialmente competente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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